N. 317 ORDINANZA (Atto di promovimento) 20 febbraio 2006

Ordinanza  emessa  il  20  febbraio  2006  dal  giudice  di  pace  di
Montebelluna nel procedimento penale a carico Rado Paolo

Processo penale - Procedimento davanti al giudice di pace - Citazione
  a  giudizio dell'imputato - Avviso della possibilita' di estinzione
  del  reato  a mezzo di condotte riparatorie antecedenti all'udienza
  di  comparizione  -  Mancata previsione - Disparita' di trattamento
  rispetto all'imputato citato davanti al tribunale.
- Decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, art. 20, comma 2.
- Costituzione, artt. 3, 24, comma secondo, e 111, comma terzo.
(GU n.38 del 20-9-2006 )
                         IL GIUDICE DI PACE

    Nel procedimento penale pendente nei confronti di Rado Paolo nato
a  Valdobbiadene (Treviso) il 25 gennaio 1941 per il reato previsto e
punito  dall'art.  635 c.p. perche' introduceva ovvero abbandonava le
proprie capre (circa 30) per farle pascolare all'interno del campo di
proprieta' di Vanzin Maria, di cui mangiavano l'erba ed una pianta di
rosa canina.
    In Valdobbiadene in data 10 agosto 2004.
    In merito a sollevata questione di costituzionalita' dell'art. 20
del  d.lgs. n. 274/2000 laddove non prevede (comma 2) che nel decreto
di  citazione  a  giudizio  da  parte  della  p.g.  l'imputato  venga
informato  che potra' chiedere l'estinzione del reato ove dimostri di
aver  provveduto  alla riparazione del danno causato dal reato, prima
dell'udienza di comparizione;
    Rilevato  che  la  disciplina  processuale  prevista  dal decreto
istitutivo   della  competenza  penale  del  giudice  di  pace,  deve
ritenersi piu' sfavorevole di quella prevista dal codice di procedura
penale, laddove nega:
        a) (art. 2) l'accesso ai riti alternativi con riduzioni della
pena di 1/3 e fino ad 1/3 (rito abbreviato e patteggiamento);
        b)  (art. 60)  il  beneficio  della  sospensione condizionale
della «pena irrogata dal giudice di pace»;
        c)  (art. 62)  l'applicabilita'  delle  sanzioni  sostitutive
previste  dagli  artt. 53  e ss. della legge n. 689/1981 «ai reati di
competenza del giudice di pace»;
        d) (art. 2) la possibilita' di incidente probatorio.
    Ritiene  non  manifestamente  infondata  la  sollevata  eccezione
laddove  la  norma  citata  non prevede, come per l'imputato chiamato
davanti  al  tribunale,  ex  art.  552,  lettera f) c.p.p., a pena di
nullita',  sin dalla notifica del decreto di citazione a giudizio, la
possibilita'  di  valutare  l'opportunita'  offertagli  dall'art. 35,
d.lgs.  n. 274/2000  di  porre  in  essere  condotte  riparatorie e/o
risarcitorie  che possano condurre ad una dichiarazione di estinzione
del reato.
                              P. Q. M.
    Visti  gli  artt. 11, legge cost. 9 gennaio 1948, n. 1, 23, legge
11 maggio 1953, n. 87;
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita'  costituzionale  dell'art. 20, d.lgs. n. 274/2000, comma
2,  in  relazione  all'art. 552, lettera f) c.p.p., in relazione agli
artt. 3, 24, secondo comma 2 e 111, terzo comma della Costituzione.
    Sospende il giudizio in corso nei confronti dell'imputato;
    Ordina  che  vengano trasmessi gli atti alla Corte costituzionale
e,  di  conseguenza,  manda  alla  cancelleria  per la notifica della
presente  ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri e per la
comunicazione  al  Presidente  del  Senato  della  Repubblica  ed  al
Presidente  della  Camera  dei  deputati  e  per  tutti gli ulteriori
adempimenti di legge.
        Montebelluna, addi' 20 febbraio 2006
                   Il giudice di pace: Redeghieri
06C0767