N. 319 ORDINANZA (Atto di promovimento) 9 marzo 2006
Ordinanza emessa il 9 marzo 2006 dal giudice di pace di Scicli nel procedimento civile promosso da T.G. contro comando Vigili Urbani di Scicli Circolazione stradale - Sanzioni accessorie per violazioni del codice della strada - Confisca obbligatoria del ciclomotore o motoveicolo adoperato per commettere la violazione amministrativa di cui all'art. 171 cod. strada (inosservanza dell'obbligo di indossare il casco protettivo) - Violazione dei principi di ragionevolezza e di uguaglianza - Difetto di proporzione tra sanzione ed illecito - Mancato contemperamento tra l'interesse della collettivita' alla salute individuale e il diritto di proprieta' del terzo non trasgressore - Ingiustificate disparita' di trattamento in raffronto ad analoghe condotte compiute alla guida di altri tipi di veicoli ed in rapporto al diverso valore economico del mezzo confiscato. - Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), artt. 171, comma 3, modificato dall'art. 3, comma 11, del decreto legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito nella legge 1° agosto 2003, n. 214 e 213, comma 2-sexies, introdotto dall'art. 5-bis del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito con modifiche nella legge 17 agosto 2005, n. 168. - Costituzione, artt. 3 e 42. Circolazione stradale - Sanzioni accessorie per violazioni del codice della strada - Confisca obbligatoria del ciclomotore o motoveicolo adoperato per commettere talune violazioni amministrative - Applicabilita' anche nell'ipotesi di appartenenza di esso a persona estranea alla violazione e alla quale non sia ascrivibile una responsabilita' a titolo di colpa - Irragionevolezza e ingiustificata compressione del diritto di proprieta' privata. - Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 213, comma 6. - Costituzione, artt. 3 e 42.(GU n.38 del 20-9-2006 )
IL GIUDICE DI PACE Ascioglimento della riserva; Letto il ricorso iscritto al n. 86 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2005, depositato il 3 novembre 2005 promosso da T. G. rappresentato e difeso dall'avv. Alfonso Cannata, come da mandato a margine dell'atto introduttivo, con cui si impugna il verbale di contestazione n. 1387 del 20 ottobre 2005, per violazione dell'art. 171, commi 1, 2 e 3, del codice della strada, della polizia municipale del Comune di Scicli, notificatogli nella qualita' sia di genitore esercente la potesta' sul figlio minore D. conducente del ciclomotore, sia nella qualita' di responsabile in solido per la violazione commessa dal figlio; Esaminata la documentazione allegata, accertato che il ricorso e' stato tempestivamente proposto; Considerata la richiesta di parte ricorrente e ritenuto che, in effetti, si pone la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 213, comma 2-sexies, del d.lgs n. 285 del 1992, come introdotto dal decreto-legge n. 115 del 2005, convertito dalla legge n. 168 del 2005, in combinato disposto con l'art. 171, comma 3 tacitamente modificato, dello stesso decreto legislativo, nella parte in cui prevede la confisca obbligatoria del ciclomotore o del motoveicolo nel caso in cui sia stato adoperato per commettere la violazione amministrativa della guida senza avere indossato il casco protettivo, di cui all'art. 171, del citato decreto legislativo; Ritenuto che si pone la questione di legittimita' costituzionale del comma 6 dell'art. 213, dello stesso decreto legislativo, nella parte in cui non prevede la esclusione della confisca obbligatoria del ciclomotore o motociclo qualora il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione amministrativa e alla quale non possa ascriversi quantomeno una responsabilita' a titolo di colpa; Ritenuto che nel caso di specie il collegamento giuridico tra la res giudicanda e le norme su indicate ritenute incostituzionali appare rilevante, poiche' la confisca obbligatoria e' giustificata nel verbale contestato proprio sulla base di tali norme, la cui applicazione e' decisiva ai fini della definizione della causa, in quanto e' oggetto di odierna contestazione. Ritenuto che nel caso de quo deve ritenersi non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale delle norme menzionate, per violazione dell'art. 3 della Costituzione, per il motivo della irragionevolezza e sproporzionalita' della misura di sicurezza amministrativa di carattere patrimoniale della confisca obbligatoria del veicolo e per violazione anche dell'art. 42 della Costituzione, sotto il profilo della ingiustificata compressione del diritto costituzionalmente protetto della proprieta' privata. L'irragionevolezza dell'art. 213, comma 2-sexies del codice della strada, viene rilevata sotto il profilo della violazione del principio di uguaglianza, per avere il Legislatore equiparato, con la previsione della medesima sanzione accessoria, posizioni giuridiche sostanziali assai differenziate, laddove ha previsto che e' sempre disposta la confisca in tutti i casi in cui un ciclomotore o un motoveicolo sia stato adoperato per commettere una delle violazioni amministrative di cui agli artt. 169, commi 2 e 7, 170 e 171 o per commettere un reato. Cosicche', vi e' identita' di disciplina (ingiustificata), sia quando il veicolo venga usato per commettere un reato, sia nel caso che lo stesso sia adoperato per commettere una di quelle violazioni amministrative e, nel caso di specie, di guida del ciclomotore o del motociclo senza avere indossato il casco protettivo. Ora, e' chiaro che la previsione di una sanzione cosi' grave, come la confisca obbligatoria del veicolo, non puo' venire comminata anche nell'ipotesi che il mezzo venga adoperato per commettere una violazione amministrativa, perche' difetta la mancanza di uno specifico, non occasionale e strutturale nesso strumentale tra la res e la violazione stessa, in quanto col perseguimento della riduzione degli incidenti stradali e della tutela dell'incolumita' fisica del conducente, i diritti patrimoniali dei singoli non possono venire sacrificati in modo indiscriminato attraverso la sottrazione di cose la cui disponibilita' e' di per se' lecita a meno che non siano oggettivamente e specificamente preordinate e utilizzate in modo sistematico per la commissione degli illeciti. Non si puo' disconoscere, infatti, che la norma impugnata con la previsione della confisca obbligatoria del ciclomotore o del motoveicolo, si pone al di fuori di quella logica giuridica che sta a fondamento delle misure di sicurezza, le quali sono destinate a riversare i loro effetti, anche di natura patrimoniale, sui soggetti ai quali si applicano nella previsione di una potenziale pericolosita' sociale. Ma vi e' di piu'. L'art. 213, comma 6, del citato decreto legislativo, prevede che la sanzione accessoria della confisca amministrativa non si applica se il veicolo appartiene a persone estranee alla violazione amministrativa e l'uso puo' essere consentito mediante autorizzazione amministrativa. Nel caso di specie, siffatta norma, con riferimento al genitore, proprietario del veicolo, al quale non sia imputabile alcun rimprovero per la violazione commessa dal figlio minore, viola l'art. 3 della Costituzione, sotto il profilo che prevede la esclusione della confisca unicamente dei veicoli appartenenti a persone estranee alla violazione amministrativa e l'uso possa essere consentito mediante autorizzazione amministrativa. Sicche' risulta violato, altresi', l'art. 42 della Costituzione, in quanto la norma anzidetta facendo discendere conseguenze pregiudizievoli per il patrimonio del terzo incolpevole del comportamento del conducente, finisce con assumere aspetti di mero trasferimento coattivo di beni dal privato allo Stato per squisitamente repressive, si' da identificarsi addirittura con l'istituto della espropriazione, con violazione dei diritti del soggetto, che vede sacrificato il suo diritto di proprieta' a un interesse generale, non avente rilevanza costituzionale, senza poter conseguire quell'indennizzo previsto dall'art. 42 della Costituzione. In sostanza, perche' la confisca obbligatoria del veicolo appartenente a persona estranea alla violazione amministrativa, non configuri a carico del genitore una mera responsabilita' di natura oggettiva, occorre che sia rilevabile nei suoi confronti un quid senza il quale, la violazione, pur nella inconsapevolezza di questa, non sarebbe avvenuta o comunque non sarebbe stata agevolata. Concludendo, occorre che nei confronti della persona estranea alla violazione amministrativa, proprietaria del veicolo, possa quantomeno ascriversi una responsabilita' a titolo di colpa. La Corte e' chiamata quindi ad affermare che il principio di uguaglianza risulta violato anche quando la legge, senza ragionevole motivo, faccia un trattamento uguale a cittadini che si trovino in posizioni soggettive assai differenziate, secondo che vengano commesse violazioni di norme penali ovvero amministrative. Il giudizio che la Corte viene chiamata ad esprimere, non investe soltanto il problema della parita' di trattamento di posizioni soggettive differenziate, come appena accennate, ma anche una valutazione di adeguatezza e di proporzionalita' ovvero di ragionevolezza intrinseca della norma impugnata. Si aggiunga, inoltre, che la norma e' inficiata anche sotto il profilo della «illogicita' e della ingiustizia manifesta», parametri questi non disconosciuti dalla Corte, che sconfinano addirittura nell'eccesso di potere legislativo, costituito dalla comminatoria di diverse sanzioni amministrative, principale e accessorie, per la violazione di una norma del codice della strada che non suscita alcun allarme sociale. E' sufficiente rilevare che la violazione dell'art. 171 del codice della strada, comporta l'assoggettamento del trasgressore a quattro conseguenze negative: la prima, consistente nel pagamento di una somma a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria; la seconda, nella decurtazione del punteggio della patente di guida; la terza, la confisca obbligatoria del ciclomotore o del motoveicolo; e infine, l'impossibilita' per il trasgressore di accedere al pagamento della sanzione pecuniaria in misura ridotta per l'effetto della previsione della detta confisca, ai sensi dell'art. 210, comma 3, stesso codice. L'art. 213, comma 2-sexies, del codice della strada, contrasta con il principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione, anche sotto il profilo che con riferimento ad altre violazioni amministrative (ad es. quella prevista dall'art. 148, comma 10, c.d.s., del divieto di sorpasso in prossimita' o in corrispondenza delle curve o dei dossi) che pongono piu' gravemente in pericolo l'incolumita' fisica non solo del conducente, ma anche degli altri (antagonisti) utenti della strada, il Legislatore prevede sanzioni accessorie meno severe, quali la sospensione della patente di guida (nell'esempio indicato), o la revoca nei soli casi piu' gravi o di reiterazione della violazione, della sola decurtazione del punteggio, o ancora del solo fermo amministrativo, sicche' viene inficiata la «coerenza interna» che lega la norma impugnata con il sistema complessivo delle sanzioni previste dal codice della strada.
P. Q. M. Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, ritenuta la rilevanza e non manifesta infondatezza; Solleva, d'ufficio, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 213, comma 2-sexies, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, introdotto dall'art. 5-bis, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito dalla legge 17 agosto 2005, n. 168, in combinato disposto con l'art. 171, comma 3, modificato tacitamente, dello stesso decreto legislativo, per violazione degli artt. 3 e 42 della Costituzione, nella parte in cui e' previsto che e' sempre disposta la confisca nel caso in cui un ciclomotore o un motoveicolo sia stato adoperato per commettere la violazione amministrativa di cui all'art. 171 del codice della strada, nella specie, la violazione da parte del conducente di un veicolo a due ruote, della prescrizione di indossare durante la marcia il casco protettivo; Solleva, d'ufficio, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 213, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per violazione degli artt. 3 e 42 della Costituzione, nella parte in cui impone la confisca del veicolo anche nell'ipotesi di appartenenza di esso a persona estranea alla violazione e alla quale non sia ascrivibile quantomeno una responsabilita' a titolo di colpa; Sospende il presente giudizio iscritto al n. 86 del Ruolo Generale Contenzioso Civile dell'anno 2005; Ordina alla cancelleria di provvedere alla immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Dispone che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei ministri, nonche' trasmessa ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Scicli, addi' 9 marzo 2006 Il giudice di pace: Coppeta 06C0769