N. 320 ORDINANZA (Atto di promovimento) 2 maggio 2006

Ordinanza  emessa  il 2 maggio 2006 dal giudice di pace di Urbino nel
procedimento   civile  promosso  da  Pierini  Sandro  contro  Polizia
Municipale dei Comuni di Pian del Bruscolo

Circolazione stradale - Sanzioni accessorie per violazioni del codice
  della strada - Sequestro amministrativo e confisca obbligatoria del
  ciclomotore  o  motociclo  adoperato  per  commettere le violazioni
  amministrative  di  cui agli artt. 169, commi 2 e 7, 170 e 171 cod.
  strada,  o  per  commettere  un reato - Violazione del principio di
  eguaglianza   -   Disparita'   di   trattamento  sanzionatorio  tra
  motociclisti ed automobilisti.
- Codice  della  strada  (d.lgs.  30  aprile 1992, n. 285), art. 213,
  comma 2-sexies,   introdotto   dall'art. 5-bis   del  decreto-legge
  30 giugno 2005,  n. 115, convertito, con modificazioni, nella legge
  17 agosto 2005, n. 168.
- Costituzione, art. 3.
(GU n.38 del 20-9-2006 )
                         IL GIUDICE DI PACE

    A scioglimento della riserva formulata in data 13 aprile 2006;
    Letti gli atti e i documenti di causa;
    Lette le risultanze delle parti;
    Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza nella causa n. 347/2005,
promossa  con  ricorso da Pierini Sandro con l'avv. R. Gostoli contro
Unione  Pian  del Bruscolo, costituito in giudizio in proprio, per la
violazione   dell'art. 213   del   codice   della  strada  novellato,
contestato  con verbale di sequestro del 2 ottobre 2005 a seguito del
verbale  di  contestazione  n. 23571  emessi dalla Polizia municipale
Unione  Pian  del  Bruscolo  in  data  2 ottobre  2005 per violazione
dell'art. 186 secondo comma c.d.s.
    Preliminarmente,  vista  la  documentazione  depositata  in  data
19 aprile  2006  dall'opponente,  lo  autorizza  al trasferimento del
motociclo  MTC  BMW tg CC36615 e relativa documentazione dal luogo di
residenza al luogo indicato «Solomoto s.a.s di Lazzarini Claudio & C.
in  Pesaro,  via  Fermo  n. 14»  nominando  quale  custode  il legale
rappresentante Lazzarini Claudio.
    Sia  la  difesa  del  ricorrente che dell'amministrazione opposta
prospettano    la    questione   di   illegittimita'   costituzionale
dell'art. 213,  d.lgs.  30 aprile 1992, n. 285 novellato, nella parte
in  cui  contrasterebbe  ai  dettami  della Costituzione in relazione
all'art. 3.
    La  legge  n. 168/2005  nel  convertire con modificazioni il d.l.
n. 115/2005, ha introdotto nel c.d.s. con l'art. 213 comma 24-sexies,
la   sanzione   amministrativa   della   confisca   obbligatoria  dei
ciclomotori   o   motoveicoli   nelle  ipotesi  di  violazioni  degli
artt. 169,  commi 2  e  7, 170 e 171 e, nei casi in cui la violazione
sia finalizzata ad un reato e disponendo, pertanto, l'applicazione di
tale  grave  sanzione  a  tutti  i  casi indicati nei citati articoli
(numero  di persone trasportabili, trasporto oggetti sui ciclomotori,
modalita'  di uso del casco e dei modi di condurre il veicolo e cosi'
via).
    Questo  giudice,  riportandosi  parzialmente  alle argomentazioni
espresse  dal  giudice  di  pace  di Napoli sez. II, con ordinanza di
rimessione  alla  Corte  costituzionale del 23 dicembre 2005, ritiene
che,  nel  caso  di specie, la confisca obbligatoria introdotta dalla
citata  legge n. 168/2005 non sia conforme alla Costituzione, ragione
per  cui  intende  sollevare,  come  in  effetti  solleva  sul punto,
incidente di costituzionalita' per i seguenti motivi:
        sulla  non manifesta infondatezza: la sanzione amministrativa
disposta con l'art. 213, comma 2-sexies della legge n. 168/2005 e' in
palese   contrasto   con  l'art. 3  della  Costituzione,  per  aperta
violazione  del  principio di ragionevolezza e proporzionalita' della
sanzione,  e  per  la  disparita' di trattamento tra le violazioni al
c.d.s.,  commesse  dai  ciclomotori  e  quelle  (che  in  alcuni casi
coincidono) commesse dagli autoveicoli.
    L'art. 3  della  Costituzione,  infatti, statuisce al comma 1 che
«Tutti  i cittadini hanno pari dignita' sociale e sono eguali davanti
alla  legge,  senza  distinzione  di  sesso,  di razza, di lingua, di
religione, di opinioni politiche e di condizioni personali e sociali»
e,  di  conseguenza,  sancisce  al  comma 2  che:  «E'  compito della
Repubblica  rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che,
limitando  di  fatto  la  liberta'  e  l'eguaglianza  dei  cittadini,
impediscono  il  pieno  sviluppo  della  persona  umana e l'effettiva
partecipazione  di  tutti  i  lavoratori all'organizzazione politica,
economica e sociale del Paese».
    Premesso,  infatti,  che  l'art. 20  della  legge  n. 689/1981 ai
commi 3  e  4 ha introdotto il concetto della confisca amministrativa
dichiarandola  facoltativa  od  obbligatoria  a  seconda  delle varie
ipotesi,  lo  scrivente  giudice  ritiene che il contenuto afflittivo
della  disposizione impugnata, risieda piu' nella sanzione accessoria
della sospensione della patente di guida, conseguente alla violazione
dell'art. 186,  comma  2 c.d.s., che in quella prevista dall'art. 213
comma 2-sexies c.d.s., per cui, risulterebbe violato il citato art. 3
della  Costituzione,  per la disparita' di trattamento della sanzione
applicata  ex  art. 186  c.d.s.  al  conducente  di una autovettura e
quella  ulteriore,  in  caso di medesima violazione (art. 186 c.d.s.)
prevista  ed  applicata  dall'art. 213,  comma 2-sexies c.d.s. per il
conducente di un ciclomotore.
    L'adita  Corte  costituzionale  infatti, con le proprie ordinanze
nn. 58/1999,   297/1998   con   la   sentenza  n. 313/1995  e  quella
n. 144/2001  ha  sempre  confermato  il  principio  per il quale «uno
scrutinio  che direttamente investa il merito delle scelte sanzionate
dal  Legislatore  e' possibile solo ove l'opzione normativa contrasti
in  modo manifesto con il canone della ragionevolezza, vale a dire si
appalesi,  in  concreto,  come  espressione  di un uso distorto della
discrezionalita».
    Il  Legislatore,  invece, nel promulgare la legge n. 168/2005 non
ha  in  alcun  modo  tenuto  conto  dell'auspicio espresso piu' volte
all'adita   Corte   costituzionale   dalla   estrema   necessita'  di
«rimodellare  il  sistema  della  confisca  stabilendo  alcuni canoni
essenziali  al  fine  di  evitare che l'applicazione giudiziale della
sanzione    amministrativa    accesssoria   produca   disparita'   di
trattamento»   (Corte   costituzionale,   sentenze   nn. 349/1997   e
435/1991).
    Nei rapporti, infatti, con la pubblica amministrazione, non e' in
alcun  modo ammissibile una disparita' di trattamento tra chi conduce
una  moto o ciclomotore e chi guida un autoveicolo e, soprattutto, in
presenza  di violazioni e trasgressioni relative agli stessi articoli
del c.d.s., con l'evidente risultato che, nel caso di uso del veicolo
per  commettere  un  reato,  la  privazione  della disponibilita' del
veicolo avra' luogo solo se esso avra' due e non quattro ruote.
    Per  tale  argomentazione  questo  giudice, prima di esaminare il
merito dell'opposizione proposta, ritiene assolutamente rilevante che
venga   esaminata   la  non  manifesta  infondatezza  della  ritenuta
incostituzionalita'   dell'art. 213,   comma   2-sexies  del  c.d.s.,
introdotto  dalla  legge  di  conversione del d.l. n. 115/2005, legge
n. 168/2005  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 22 agosto
2005.
                              P. Q. M.
    Visti  gli  artt. 134  della Costituzione e l'art. 23 della legge
n. 87/1953 cosi' provvede:
        ritenuta  la  rilevanza e non manifesta infondatezza, solleva
la    questione   di   legittimita'   costituzionale   dell'art. 213,
comma 2-sexies,  del  d.lgs.  n. 285/1992  (c.d.s.), introdotto dalla
legge   n. 168/2005   di  conversione,  con  modificazioni  del  d.l.
n. 115/2005,  per  aperto  contrasto  con l'art. 3 della Costituzione
della  Repubblica  italiana,  nella  parte in cui prevede la sanzione
amministrativa della confisca di un ciclomotore o motoveicolo che sia
stato adoperato per commettere una delle violazioni amministrative di
cui  agli  artt. 169, commi 2 e 7, 170 e 171 c.d.s. per commettere un
reato;
        sospende il presente giudizio sino all'esito della questione;
        manda   alla   cancelleria   di   provvedere  alla  immediata
trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;
        manda  alla  cancelleria  di notificare la presente ordinanza
alle parti costituite e al Presidente del Consiglio dei ministri;
        manda alla cancelleria di comunicare la presente ordinanza ai
Presidenti delle due Camere del Parlamento.
        Cosi' deciso in Urbino, addi' 2 maggio 2006.
                     Il giudice di pace: Morosi
06C0770