N. 321 ORDINANZA (Atto di promovimento) 19 gennaio 2006

Ordinanza  emessa il 19 gennaio 2006 dal giudice di pace di Teano nel
procedimento  civile promosso da Poste Italiana S.p.A. contro Mancino
Mario

Poste  -  Buoni  postali fruttiferi - Riduzione dei tassi d'interesse
  disposta  con decreto ministeriale - Estensione della variazione ai
  titoli  gia'  emessi di una o piu' serie precedenti - Possibilita',
  pur  in  assenza di apposita clausola sottoscritta per accettazione
  dal  cliente e pur se la variazione non sia stata comunicata al suo
  domicilio  per  l'eventuale  esercizio  del  diritto  di  recesso -
  Disparita'  di  trattamento rispetto alla disciplina degli analoghi
  servizi  resi  dalle  banche  -  Eccesso  di  potere  legislativo -
  Incidenza  sulla  tutela  del  risparmio e sui diritti fondamentali
  dell'individuo.
- D.P.R.    29 marzo   1973,   n. 156,   art. 173,   modificato   dal
  decreto-legge  30 settembre  1974,  n. 460,  convertito nella legge
  25 novembre 1974, n. 588.
- Costituzione, artt. 3, 43, 47 e 97.
Poste - Buoni postali fruttiferi - Intervenuta variazione sfavorevole
  del  saggio  di  interesse - Estensione alle serie di buoni postali
  precedentemente   emesse   -  Applicabilita'  di  tale  previsione,
  quantunque  abrogata,  ai  rapporti  gia'  in  essere alla data (27
  dicembre  2000)  di  entrata in vigore dei decreti che stabiliscono
  nuove  caratteristiche  e condizioni di emissione dei buoni postali
  fruttiferi   -   Disparita'  di  trattamento  tra  vecchi  e  nuovi
  risparmiatori  -  Violazione  del principio di uguaglianza - Scelta
  legislativa  ispirata  a scopo politico - Disparita' di trattamento
  rispetto alla disciplina degli analoghi servizi resi dalle banche -
  Eccesso  di potere legislativo - Violazione del principio di tutela
  del risparmio e dei diritti fondamentali dell'individuo.
- Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284, art. 7, comma 3.
- Costituzione, artt. 3, 43, 47 e 97.
(GU n.38 del 20-9-2006 )
                         IL GIUDICE DI PACE

    A  norma  dell'art. 133,  comma 1  del  d.lgs.  15 febbraio 1998,
n. 51,  ha  pronunziato  la  seguente ordinanza prevista dall'art. 23
della  legge  11 marzo  1953,  n. 87,  nella  causa civile recante il
n. 1175/C/05,  vertente  tra  Poste  Italiane  S.p.A., in persona del
legale  rappresentante  pro  tempore  rappresentato  e difeso, giusta
procura  generale  alle  liti  conferita  per  atto  notar  Pierluigi
Ambrosone  di  Roma  rep.  n. 26120, racc. 5391 del 13 febbraio 2001,
dall'avv.  Maria  Rosaria Librera, entrambi elettivamente domiciliati
presso l'Ufficio postale di Teano, opponente e il sig. Mancino Mario,
rappresentato  e  difeso  per  procura  in  calce  alla  comparsa  di
costituzione  e  risposta  dall'avv. Bruno Ruggiero, presso lo studio
del  quale  elettivamente  domicilia  in  Teano al viale Italia Cond.
Vittoria, opposto.

                      Svolgimento del processo

    Con  atto  di  citazione  per  opposizione  a  decreto ingiuntivo
notificato  in data 12 luglio 2005 la S.p.A. Poste Italiane proponeva
opposizione  avverso  il  decreto ingiuntivo n. 100/2005 emesso il 13
maggio  2005  dal  Giudice  di  pace  di  Teano,  con il quale veniva
ingiunto  all'opponente  di  pagare  all'opposto  la  somma  di  Euro
1.000,00  oltre  interessi  dalla  maturazione  del credito al saldo,
nonche'  le  spese  legali  di  procedura,  liquidate  in complessive
Euro 421,00  oltre  IVA e CPA. Riferiva l'opponente che l'opposto era
cointestatario  del  buono  postale  fruttifero  serie «N» n. 003.339
emesso  presso  l'Ufficio postale di Sparanise il 6 luglio 1981 e che
lo  stesso,  in  data  12  marzo 2005, per il tramite dell'avv. Bruno
Ruggiero,  richiese  al  Direttore  dell'Ufficio postale emittente la
riscossione  della somma di Euro 2.525,45 quale credito maturato alla
data della richiesta. In data 21 marzo 2005 il Direttore del predetto
Ufficio  comunicava al richiedente che il montante realmente maturato
non  era  quello  riportato sul retro del buono cosi' come richiesto,
bensi'  ad Euro 2.377,83. L'opposto con nota del 4 aprile 2005 sempre
diretta  al  Direttore dell'Ufficio postale di Sparanise, chiedeva di
conoscere  le  motivazioni  della difformita' tra l'importo riportato
sul  retro  del  buono  e  la  somma  effettivamente  rimborsabile ed
anticipava  la  volonta'  di adire le vie giudiziali onde ottenere il
pagamento  dell'intero  importo ritenuto spettante. Effettivamente il
sig.  Mancino,  con  ricorso  per  concessione di decreto ingiuntivo,
chiedeva  al  giudice  di  pace adito di ingiungere alla S.p.A. Poste
Italiane  di  corrispondergli  l'importo  di Euro 1.000,00 a parziale
soddisfacimento   dell'intero  credito  risultante  alla  data  della
riscossione  calcolato sulla base della tabella riportata a tergo del
buono postale fruttifero, con riserva di agire per l'intero pagamento
del  residuo  ritenuto  spettantegli. Il Giudice di pace di Teano, in
accoglimento  del  ricorso, con decreto ingiuntivo n. 100/2005 emesso
il 13 maggio 2005, ingiungeva alla S.p.A. Poste Italiane di pagare al
sig.  Mancino Mario la somma di Euro 1.000,00 oltre interessi e spese
di  procedimento.  Tutto  cio'  premesso,  la  S.p.A.  Poste Italiane
proponeva   opposizione   avverso   il  predetto  decreto  ingiuntivo
notificato  in  data  3  giugno  2005,  eccependo, in via principale,
l'inammissibilita'   dell'azione,   nonche'   l'inammissibilita'   ed
infondatezza  della domanda di adempimento parziale. In via gradata e
nel  merito,  eccepiva  l'infondatezza  della  domanda,  in quanto il
Ministero del tesoro, con d.m. del 13 giugno 1986, nell'istituire una
nuova serie ordinaria di buoni postali fruttiferi contraddistinti con
la  lettera  «Q»  all'art. 6 prevedeva che l'aliquota degli interessi
fissati  per  detti  buoni  serie  «Q» fosse applicata anche a quelli
della  serie  «N»  emessi  precedentemente.  Tale  disposizione venne
applicata,  sia pure in difformita' del principio della irregolarita'
delle  leggi,  in  base all'art. 173 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156
(c.d.  Codice  postale),  cosi' come modificato con d.l. n. 460/1974,
convertito   in  legge  n. 558/1974,  che,  al  primo  comma,  recita
testualmente:  «le  variazioni  del  saggio  di  interesse  dei buoni
postali fruttiferi sono disposte con decreto del Ministro del tesoro,
di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, da
pubblicarsi  nella Gazzetta Ufficiale; esse hanno effetto per i buoni
di  nuova  serie,  emessi dalla data di entrata in vigore del decreto
stesso e possono essere estese ad una o piu' delle predette serie. Ai
soli  fini  del  calcolo  degli  interessi,  i buoni delle precedenti
serie,  alle  quali  sia  stata  estesa  la variazione del saggio, si
considerano  come rimborsati e convertiti in titoli della nuova serie
e  il  relativo  computo  degli  interessi e' effettuato sul montante
maturato,  in  base  alle  norme di cui al primo comma del precedente
art.  172  alla  data  di  entrata in vigore del decreto previsto dal
presente  articolo.  Per i buoni che siano stati emessi da meno di un
anno,  il nuovo saggio di interesse decorre dalla data del compimento
dell'anno  ed  il  calcolato degli interessi e' eseguito sul montante
alla  scadenza  di  questo periodo. Gli interessi vengono corrisposti
sulla  base  della tabella riportata a tergo dei buoni; tale tabella,
per  i titoli i cui tassi siano stati modificati la loro emissione e'
integrata  con  quella  a  disposizione dei titolari dei buoni stessi
presso  gli  uffici postali». Affermava ancora che e' pur vero che la
norma   di   cui   all'art.  173  del  d.P.R.  n. 156/1973  e'  stata
successivamente abrogata con d.lgs. n. 284/1999, ma l'art. 7, comma 3
di  detto  decreto  legislativo  ha previsto che continuano ad essere
regolati  dalle precedenti norme i rapporti posti in essere alla data
di  entrata  in vigore dei decreti con i quali i Ministri del tesoro,
del   bilancio   e  della  programmazione  economica  determinano  le
caratteristiche  e  le condizioni dei buoni fruttiferi. In definitiva
l'opponente  affermava  che  il rapporto dedotto in giudizio, essendo
stato posto in essere antecedentemente alla data di entrata in vigore
dei predetti decreti (27 dicembre 2000) continuava ad essere regolato
dall'art. 173 del d.P.R. n. 156/1973.
    Si  costituiva  tempestivamente  l'opposto  a  mezzo  del proprio
procuratore,  il  quale contestava le eccezioni preliminari sollevate
dall'opponente   e   chiedeva   in   via   principale  di  rigettarsi
l'opposizione e di confermare il decreto ingiuntivo opposto ed in via
subordinata  chiedeva  al  giudice  di  ritenere  non  manifestamente
infondata  la  questione di legittimita' costituzionale dell'art. 173
d.P.R.  n. 156/1973  cosi'  come  modificato  dal  d.l.  n. 464/1974,
convertito  in  legge  n. 588/1974  e  dell'art. 7,  comma 3 del d.l.
n. 284/1999  nella  parte  in  cui,  pur  abrogando l'art. 173 d.P.R.
n. 156/1973, ne consente ancora l'efficacia per i rapporti gia' posti
in essere al momento dell'abrogazione.
    Il    procuratore    dell'opponente   contestava   le   eccezioni
dell'opposto  ed  affermava  che  la Corte costituzionale si era gia'
espressa  sull'argomento, dichiarando inammissibile il ricorso con il
quale  il giudice monocratico del Tribunale di Napoli aveva sollevato
la  questione  di legittimita' costituzionale del d.lgs. n. 284/1999.
All'udienza  del  19 dicembre  2005 sulle conclusioni delle parti, il
procuratore  dell'opposto  ribadiva  la questione dell'illegittimita'
costituzionale  delle  norme  sopra  riportate  e  questo  Giudice si
riserva di decidere su tale eccezione.

                       Motivi della decisione

    A parere di questo giudicante, l'eccezione di incostituzionalita'
del  testo  riformato dell'art. 173 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156,
soprattutto  alla  luce  di quanto disposto dall'art. 7, comma 3, del
d.lgs.  30  luglio  1999,  n. 284  (Riordino  della  Cassa depositi e
prestiti,  a  norma  dell'art.  11  della legge 15 marzo 1997, n. 59)
circa  l'abrogazione  del  citato  art. 173 del d.P.R. 29 marzo 1973,
n. 156,  ed  alla  luce  del  decreto  del  Ministro  del tesoro, del
bilancio  e  della  programmazione  economica  del  19 dicembre 2000,
recante «Condizioni generali di emissione di buoni postali fruttiferi
ed  emissione  di  nuove  serie  di  buoni»,  entrato  in  vigore dal
27 dicembre 2000, il quale dispone che i rapporti gia' in essere alla
data  di  entrata in vigore dei medesimi decreti continuano ad essere
regolati dalle norme anteriori, non appare manifestamente infondata e
va disposta, pertanto, l'immediata trasmissione degli atti alla Corte
costituzionale  con  sospensione  del  giudizio  in  corso,  a  norma
dell'art. 23  della  legge  11 marzo  1953, n. 87, ritenendo piu' che
opportuno  che  la Corte valuti se il riformulato art. 173 del d.P.R.
29 marzo   1973,   n. 156,  abrogato  per  i  rapporti  anteriori  al
26 dicembre   2000,   ma  comunque  ancora  applicabile  ai  rapporti
pregressi  pendenti, sia o meno in contrasto con le norme della Carta
costituzionale.
    E'  noto  che  il  citato  d.P.R.  29 marzo  1973, n. 156 (codice
postale),   e'   stato   piu'   volte   oggetto   di   pronunzie   di
incostituzionalita',  in  particolar modo relativamente agli artt. 6,
28,  48 e 93 per la violazione degli artt. 3 e 43 della Costituzione,
a  causa dell'evidente ingiustificata disparita' di trattamento tra i
servizi  di  bancoposta in relazione agli analoghi servizi resi dalle
banche (Sentenza Corte costituzionale n. 463 del 16 dicembre 1997).
    Il   menzionato  orientamento  della  Corte  conferma  la  natura
contrattuale   dei   rapporti   relativi  ai  servizi  di  bancoposta
(emissione  e pagamento di titoli di credito, riscossione di crediti,
conti  correnti  e  buoni  postali fruttiferi), i quali, in virtu' di
quanto  argomentato, non si discostano sostanzialmente, per struttura
e funzione, dagli analoghi servizi propri dell'attivita' bancaria.
  Avendo  la  Corte,  pertanto,  ravvisato  con  la  gia'  menzionata
sentenza  n. 463/1997, l'ingiustificata disparita' di trattamento tra
il  servizio  reso dall'ente Poste e quello reso dalle banche, e che,
per  l'effetto  le  norme  facenti  riferimento  a  detta disparita',
oggetto  della  citata sentenza della Corte, non possono piu' trovare
applicazione  perche'  eliminate dall'ordinamento giuridico (tam quam
non  esset),  si  ritiene,  a  ragione,  che per l'identica questione
(disparita' di trattamento con gli analoghi servizi bancari) si debba
ritenere  costituzionalmente illegittimo il riformulato art. 7, comma
3, del d.lgs. 30 luglio 1999, n. 284.
    Invero  la  questione  e'  gia'  stata posta all'attenzione della
Corte con ordinanza emessa il 16 luglio 1999 dal Tribunale di Napoli,
nel procedimento civile vertente tra Aliperti Rosa e il Ministero del
tesoro  ed  altri, iscritta al n. 647 del registro ordinanze 1999; la
Corte, con ordinanza n. 47/2001, restituiva gli atti al giudice a quo
per   una   nuova   valutazione,   alla   luce  di  jus  superveniens
rappresentato  dall'emanazione  del  citato  d.lgs.  30 luglio  1999,
n. 284  e  del  decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione  economica  del  19 dicembre 2000, recante «Condizioni
generali  di  emissione  di buoni postali fruttiferi, ed emissione di
nuove  serie di buoni», entrato in vigore dal 27 dicembre 2000, della
rilevanza della questione di costituzionalita' sollevata.
    Il  Tribunale  di  Napoli  con  ordinanza  del  5 settembre 2002,
iscritta   al  n. 568  del  registro  ordinanze  2002,  rimetteva  la
questione  di  costituzionalita'  davanti  alla  suprema  Corte,  ma,
anziche'    confermare    la    contestazione    della   legittimita'
costituzionale  dell'art.  173  del  d.P.R.  29  marzo  1973, n. 156,
applicabile ratione temporis alla fattispecie sottoposta al suo esame
(come  fa  rilevare  la  stessa  Corte  con la sentenza n. 333/2003),
sollevata,   in   riferimento  agli  artt.  3,  43,  47  e  97  della
Costituzione,  questione  incidentale  di legittimita' costituzionale
dell'art. 7,  comma  3, del d.lgs. 30 luglio 1999, n. 284, per cui la
Corte  dichiarava inammissibile la suddetta questione di legittimita'
costituzionale sollevata, in quanto, il rapporto dedotto nel giudizio
a quo, essendo sorto ed esauritosi in epoca anteriore all'abrogazione
dell'art.  173 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, restava disciplinato
da   quest'ultimo,   e  che,  pertanto,  quest'ultimo  doveva  essere
espressamente    sottoposto    allo    scrutinio    di   legittimita'
costituzionale attraverso l'ordinanza di rimessione.
    Con  la  citata sentenza n. 333/2003, la Corte, quindi, non si e'
mai  espressa sulla questione, perche', in definitiva, l'art. 173 del
d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, non e' stato praticamente sottoposto al
vaglio di legittimita' costituzionale.
    Ritornando,  alla  luce  di quanto sopra argomentato, alla nostra
questione in merito alla denunciata illegittimita' costituzionale del
testo  riformato  dell'art.  173  del  d.P.R.  29 marzo 1973, n. 156,
soprattutto  in  riferimento  a quanto disposto dall'art. 7, comma 3,
del  d.lgs.  30 luglio 1999, n. 284, vi e' da dire che una disparita'
di  trattamento,  in  violazione dell'art. 3 della Costituzione, puo'
riconoscersi  dal raffronto tra il citato art. 173 del codice postale
e  il T.U. approvato con d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, in materia
bancaria  e  creditizia,  attraverso  l'applicazione  di  criteri  di
ragionevolezza, razionalita' o congruita'.
    Secondo  il  costante orientamento della Corte, puo' riconoscersi
disparita'   di   trattamento   in   violazione   dell'art. 3   della
Costituzione,  dal raffronto tra due normative dettate per situazioni
che si assumono uguali, di cui una sia posta a termine di paragone di
quella  denunziata  (tertium  comparationis);  il  presupposto per la
corretta  proposizione  di  un giudizio di comparazione va ricercato,
quindi,   nella  corrispondenza  del  tertium  comparationis  ad  una
disciplina  che  il  legislatore  abbia  effettivamente dettato e che
quest'ultima non costituisca violazione di altra normativa.
    Ebbene,  il  gia'  citato  T.U. approvato con d.lgs. 1° settembre
1993,  n. 385,  in  materia  bancaria  e  creditizia,  nel  Titolo VI
(Trasparenza   delle   condizioni  contrattuali),  Capo  I,  art. 117
(Contratti),  al  comma  1,  prevede  «I  contratti  sono redatti per
iscritto  e  un  esemplare  e' consegnato ai clienti», al comma 4, «I
contratti  indicano  il  tasso  d'interesse  e  ogni  altro  prezzo e
condizioni  praticati,  inclusi,  per  i  contratti  di  credito, gli
eventuali   maggiori   oneri  in  caso  di  mora»;  al  comma  5  «La
possibilita'  di  variare  in  senso  sfavorevole al cliente il tasso
d'interesse   o   ogni   altro   prezzo   e  condizione  deve  essere
espressamente   indicato   nel   contratto   con  clausola  approvata
specificamente  dal cliente»; al comma 6 «Sono nulle e si considerano
non  apposte  le  clausole  contrattuali  di  rinvio  agli usi per la
determinazione  dei  tassi  d'interesse  e  di  ogni  altro  prezzo e
condizione  praticati  nonche'  quelle  che prevedono tassi, prezzi e
condizioni piu' sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati».
    Ma  vi  e'  di  piu'.  L'art.  118  (Modifica  unilaterale  delle
condizioni  contrattuali),  prevede, al comma 1, «Se nei contratti di
durata  e'  convenuta  la  facolta'  di  modificare unilateralmente i
tassi, i prezzi e le altre condizioni, le variazioni sfavorevoli sono
comunicate   al   cliente  nei  modi  e  nei  termini  stabiliti  dal
contratto»,  al comma 2, «Le variazioni contrattuali per le quali non
siano  state  osservate  le  prescrizioni  del presente articolo sono
inefficaci», al comma 3, «Entro quindici giorni dal ricevimento della
comunicazione  scritta,  ovvero  dell'effettuazione di altre forme di
comunicazione  attuate ai sensi del comma 1, il cliente ha diritto di
recedere  dal  contratto  senza  penalita'  e di ottenere, in sede di
liquidazione    del   rapporto,   l'applicazione   delle   condizioni
precedentemente praticate».
    Per  tutto  quanto  fedelmente  riportato,  visto che nei servizi
finanziari offerti al pubblico ed analoghi a quelli offerti dall'ente
Poste,  con  particolare  riguardo ai servizi bancoposta (emissione e
pagamento  di  titoli  di  credito,  riscossione  di  crediti,  conti
correnti e buoni postali fruttiferi), non e' assolutamente prevista e
giustificata   una   variazione   dei   tassi  d'interesse  in  senso
sfavorevole  al  cliente, se non espressamente indicata nel contratto
con   clausola   approvata   specificamente   dal   cliente   stesso,
l'illegittimita' costituzionale del testo riformato dall'art. 173 del
codice postale, anche alla luce di quanto disposto dall'art. 7, comma
3, del d.lgs. 30 luglio 1999, n. 284, deriva da una ingiustificata ed
irragionevole  disparita'  di trattamento in capo ai cittadini utenti
di analoghi servizi resi dalle banche.
    Visto  che  la  Corte  si  e'  gia'  pronunciata  (tra  le  tante
ricordiamo  la  gia' citata sentenza n. 436/1997) sull'ingiustificata
disparita'  di  trattamento  tra  il  servizio reso dall'ente Poste e
quello  reso  dalle banche, l'art. 173 del codice postale rappresenta
una  chiara espressione della disparita' suddetta, anche alla luce di
quanto  disposto  dall'art. 7,  comma  3,  del d.lgs. 30 luglio 1999,
n. 284,  in  quanto,  quest'ultimo,  pur  abrogando a decorrere dal 9
dicembre  2000  - cioe' dalla data di entrata in vigore del primo dei
dd.mm.   che  stabilisce  nuove  caratteristiche  dei  buoni  postali
fruttiferi  -  tutte le norme di cui ai capi V e VI del libro III del
d.P.R.  29  marzo  1973,  n. 156,  tra  le  quali anche l'art. 173 in
questione, disponendo «... che i rapporti gia' in essere alla data di
entrata  in vigore dei medesimi decreti continuano ad essere regolati
dalle   norme   anteriori»,   lasciava,  di  fatto  applicabile,  con
l'emanazione  del  d.m.  19  dicembre  2000  (art. 9).  per  i  buoni
fruttiferi  postali  delle  precedenti  serie  esistenti  al  momento
dell'entrata   in   vigore  del  decreto,  le  disposizioni  previste
dall'art.   173  abrogato,  non  solo  non  eliminando  con  cio'  la
disparita'  di  trattamento denunciata tra il servizio reso dell'ente
Poste  e  quello  reso  dalle  banche,  anzi, consentendo con decreto
ministeriale,  che e' fonte normativa secondaria, di mantenere questa
disparita',  gia'  considerata ingiustificata dalla Corte, il tutto a
danno   della   tutela  del  risparmio  e  dei  diritti  fondamentali
dell'individuo di cui risponde e deve rispondere solo chi ha proposto
al  contraente  piu' debole la sottoscrizione di siffatti titoli, ma,
addirittura,  penalizzando il risparmiatore di ieri rispetto a quello
di oggi, anche se fruitore dei medesimi servizi di risparmio postali.
    Pertanto  ed  in  conclusione,  gli atti vanno rimessi alla Corte
costituzionale  ed  il  giudizio in corso deve essere necessariamente
sospeso.
                              P. Q. M.
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    1)   Dichiara   non   manifestamente   infondata  l'eccezione  di
incostituzionalita'  dell'art.  173 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156,
cosi'  come modificato dal d.l. 30 settembre 1974, n. 460, convertito
in  legge 25 novembre 1974, n. 588, in relazione agli artt. 3, 43, 47
e  97 della Costituzione nella parte in cui estende la variazione del
tasso   d'interesse   anche   a  precedenti  serie  emesse  di  buoni
fruttiferi,   senza   che  di  tale  modifica  vi  sia  previsione  e
sottoscrizione   per  accettazione  del  cliente  del  buono  postale
acquistato,  e  senza  che,  la  modifica  del  tasso soccessivamente
intervenuta  con  d.m., sia stata comunicata al domicilio del cliente
per consentirgli l'esercizio del diritto di recesso in tempo utile.
    Dichiara  altresi'  non  manifestamente  infondata l'eccezione di
incostituzionalita'  dell'art. 7, comma 3, del d.lgs. 30 luglio 1999,
n. 284,  in  relazione  agli  artt. 3, 43, 47 e 97 della Costituzione
nella  parte  in cui dispone che (pur abrogando tutte le norme di cui
ai  capi  V  e  VI  del libro III del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156) i
rapporti gia' in essere alla data di entrata in vigore dei decreti di
attuazione  continuano  ad  essere  regolati  dalle  norme anteriori,
lasciando,  di  fatto  applicabile le disposizioni previste dall'art.
173,  dallo stesso abrogato, non eliminando con cio' la disparita' di
trattamento  denunciata tra il servizio reso dall'ente Poste e quello
reso della banche, anzi, consentendo con decreto ministeriale, che e'
fonte  normativa  secondaria, di mantenere questa disparita', a danno
della tutela del risparmio e dei diritti fondamentali dell'individuo.
    2) Sospende il giudizio in corso.
    3) Ordina   la  immediata  trasmissione  degli  atti  alla  Corte
costituzionale.
    4) Ordina  che,  a  cura della cancelleria, la presente ordinanza
sia notificata a norma di legge ai procuratori costituiti, nonche' al
Presidente del Consiglio dei ministri.
    5) Ordina  che,  a  cura della cancelleria, la presente ordinanza
sia  comunicata  ai Presidenti della Camera dei deputati e del senato
della Repubblica.
        Cosi' deciso in Teano, addi' 19 gennaio 2006
                    Il giudice di pace: Viggiani
06C0771