N. 331 ORDINANZA (Atto di promovimento) 31 marzo 2006
Ordinanza emessa il 31 marzo 2006 dal giudice di pace di Caltanissetta nel procedimento civile promosso da Bugia Michele contro Prefettura di Caltanissetta Circolazione stradale - Sanzioni accessorie per violazioni del codice della strada - Confisca obbligatoria del ciclomotore o motoveicolo adoperato per commettere la violazione amministrativa di cui all'art. 170, comma 2, cod. strada (trasporto di altra persona da parte di conducente minorenne) - Violazione dei principi di ragionevolezza e di adeguatezza della sanzione - Contrasto con il principio di personalita' della responsabilita' amministrativa - Ingiustificato sacrificio del diritto di proprieta' del bene, pur se appartenente a terzo estraneo all'illecito amministrativo sanzionato. - Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 213, comma 2-sexies, introdotto dall'art. 5-bis del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, nel testo integrato dalla legge di conversione 17 agosto 2005, n. 168. - Costituzione, artt. 3, primo comma, e 42, comma secondo; legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 3.(GU n.38 del 20-9-2006 )
IL GIUDICE DI PACE Sciogliendo la riserva formulata all'udienza del 22 dicembre 2005, ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 972/05 R.G.A.C., avente per oggetto: «Opposizione ex art. 22, legge n. 689/1981», interposto da Bugia Michele contro la Prefettura-Ufficio territoriale del Governo di Caltanissetta, in persona del Prefetto pro tempore. In fatto Con ricorso del 12 ottobre 2005, in pari data presentato presso la cancelleria dell'intestato ufficio, il sig. Bugia Michele, obbligato in solido quale proprietario del mezzo infra descritto, ricorreva avverso il verbale di contestazione n. 700000661510 del 18 settembre 2005 ed il verbale di sequestro amministrativo, di pari data, con il quale agenti della Polizia stradale - Sezione di Caltanissetta - durante un normale controllo sul territorio, accertavano che Bugia Luca, conducente del ciclomotore, targato 6011E, di proprieta' del padre Bugia Michele, circolava senza fare uso del casco protettivo, trasportando altro passeggero, anch'esso privo di casco. Veniva contestata con il predetto verbale la violazione degli artt. 170/2-6 e 171/1-2 del codice della strada e si procedeva da parte degli agenti al sequestro amministrativo del ciclomotore, con affidamento in custodia a terzi, in attesa del provvedimento di confisca, ai sensi dell'art. 213, comma 2-quinquies, del codice della strada, come modificato dalla legge 17 agosto 2005, n. 168, di conversione del d.l. 27 giugno 2003, n. 115. I n d i r i t t o Con unico motivo di doglianza, parte ricorrente ha eccepito l'incostituzionalita' dell'art. 213, comma 2-sexies del codice della strada, nella parte in cui stabilisce la sanzione amministrativa della confisca obbligatoria del ciclomotore o motoveicolo condotto da persona sprovvista del casco protettivo, senza, tuttavia, svolgere alcuna specifica argomentazione sul punto. La questione cosi' posta, pur mancando della necessaria motivazione, appare a questo decidente rilevante e non manifestamente infondata, per cui ritiene di dover sollevare d'ufficio il dubbio di legittimita' costituzione della su richiamata norma per contrasto con gli artt. 3, comma 1 e 42, secondo comma, della Costituzione. Dispone l'art. 213, comma 2-sexies, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 del codice della strada, come recentemente modificato dal d.l. 30 giugno 2005, n. 115, convertito nella legge 17 agosto 2005, n. 168 che: «E' sempre disposta la confisca in tutti i casi in cui un ciclomotore o un motoveicolo sia stato adoperato per una delle violazioni amministrative di cui agli articoli 169, commi 2 e 7, 170 e 171 o per commettere un reato, sia che la violazione amministrativa o il reato sia stato commesso da un detentore maggiorenne, sia che sia stato commesso da un detentore minorenne.....». La confisca, ossia la sottrazione definitiva del bene al legittimo proprietario, a seguito ed in conseguenza della succitata infrazione al c.d.s., non e' giustificata e si pone in contrasto rispettivamente con i parametri, di rango costituzionale, di ragionevolezza, della responsabilita' personale e di riconoscimento e difesa della proprieta' privata. Come puntualizzato in una lontana sentenza della Corte cost. (n. 29/l961), la confisca, pur consistendo sempre nella privazione di beni economici, non ha eguale natura giuridica, stante che puo' essere disposta per diversi motivi ed indirizzata a varie finalita', si' da assumere natura e funzione di pena o di misura di sicurezza, ovvero di misura giuridica civile o amministrativa. L'istituto, quindi, assume concreta configurazione, a seconda della previsione normativa, che lo introduce. Nel caso in esame, si e' certamente in presenza di una confisca avente natura di sanzione amministrativa accessoria. Se cosi' e' ed e' lo stesso legislatore a qualificarla tale, una prima, grave discrasia rileva, nel senso che, pur accompagnandosi essa ad una sanzione principale, non possiede, in forza del suo reale contenuto, i tratti della secondarieta', della marginalita' e della complementarieta', ergendosi ad elemento primario di regolamentazione e per cio' stesso confliggendo con le direttrici dell'intero sistema sanzionatorio degli illeciti amministrativi in tema di violazioni al codice della strada. La tutela di specifiche esigenze, facilmente individuabili nel caso in esame nella salvaguardia dell'incolumita' degli stessi contravvenzionati e secondariamente nell'interesse della sicurezza stradale in genere, appare contrastare con il principio di adeguatezza e di ragionevolezza, solennemente posto dall'art. 3, primo comma della Carta costituzionale. Non v'e' dubbio che, pur nell'ampia discrezionalita' di cui gode il legislatore nel punire gli illeciti amministrativi, sussiste pur sempre un limite, oltrepassato il quale la scelta della sanzione, travalicando la giusta e debita misura, interferisce con l'impianto complessivo reggente l'intero sistema, venendo meno il necessario criterio di proporzionalita', in entrambi i casi in cui esso e' dato esprimersi: proporzione a minori ad maius e proporzione a maiori ad minus. Sotto quest'ultimo profilo, se, ad esempio, nessun provvedimento di confisca obbligatoria e' previsto dal codice della strada nei casi di danno alle persone, provocati con veicolo a 4 ruote, neanche se dal fatto colposo o doloso dell'agente sia derivata la morte di una o piu' persone, disporre la confisca in casi meno gravi, a fronte, come nella presente fattispecie, di meri comportamenti irregolari di chi trovasi alla guida di un veicolo a due ruote, la severita' della sanzione diventa abnorme, iniqua ed in quanto tale non riesce ad essere metabolizzata dal corpo sociale. Ed ancora, con la recentissima legge n. del 9 febbraio 2006, recante tra l'altro modifiche al c.d.s. in tema di incidenti stradali, si e' dato un giro di vite ai delitti colposi, mentre per i pirati della strada sono stati previsti lavori di pubblica utilita'; tra le sanzioni amministrative accessorie l'art. 222 c.d.s., che gia' prevedeva che il giudice penale nell'emettere la sentenza di condanna applicasse la sospensione della patente di guida, ha soltanto ritoccato in su i periodi di sospensione, escludendosi ogni previsione di confisca del mezzo. Sul punto, codesta Corte, gia' con sentenze n. 229/1974 e 259/1976 ha delibato nel senso qui invocato, riconoscendo ingiusta ed irrazionale la previsione della confisca obbligatoria del bene, allorche' sia evidente la violazione del canone di ragionevolezza desumibile dall'art. 3, primo comma, della Costituzione, non sussistendo il rischio che sia leso l'ambito della discrezionalita' riservato al legislatore. Tali convincimenti la Corte ha, altresi', espresso in altre significative pronunce, quali l'art. 371 del 27 ottobre 1994 e la n. 110 del 12 aprile 1996, rese proprio in tema di circolazione stradale. Aggiungasi che con l'entrata in vigore dell'art. 213, comma 2-sexies, e' riconoscibile un ulteriore vulnus all'impianto costituzionale quale discendente dal richiamato art. 3, allorche', pur essendo l'antigiuridicita' della condotta ascrivibile ad altri, la confisca del ciclomotore e' applicata in via immediata ed automatica, non consentendosi al proprietario del bene di provare la propria, assoluta estraneita' all'illecito amministrativo da altri commesso, venendo meno, in pari modo, il principio della personalita' della responsabilita' amministrativa, di cui all'art. 3 della legge 24 novembre 1981, n. 689, secondo il quale «nelle violazioni cui e' applicabile una sanzione amministrativa ciascuno e' responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa. Sotto altro profilo la norma di cui all'art. 213, comma 2-sexies c.d.s., qui contestata, disponendo la confisca obbligatoria in tutti i casi in cui il conducente del ciclomotore si trovi alla guida senza casco, senza eccezione alcuna e senza valutazione delle diverse situazioni di fatto prospettabili alla competente autorita' amministrativa, quali l'appartenenza del veicolo a terzo estraneo all'illecito amministrativo sanzionato, si traduce in un'ingiustificata violazione del diritto sul bene confiscato, collidendo con il richiamato canone costituzionale, sancito dall'art. 42, secondo comma, della Costituzione. E' vero che la Corte costituzionale ha piu' volte affermato che la responsabilita' del proprietario di un veicolo, per le violazioni commesse da chi si trovi alla guida, costituisce un principio di ordine generale, come nel caso di fermo amministrativo del veicolo, dichiarato costituzionalmente legittimo anche quando sia di proprieta' di terzi. Ma qui la norma censurata non si limita a sottrarre all'incolpevole proprietario la disponibilita' per un tempo limitato di un bene patrimoniale e, quindi, a comprimere le sole facolta' di godimento della res, bensi', con una statuizione di tipo demolitorio, a sottrargli il bene in via definitiva, senza possibilita' alcuna di rientrare in suo possesso. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87.
P. Q. M. Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 213, comma 2-sexies, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 del codice della strada, come recentemente modificato dall'articolo del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito nella legge 17 agosto 2005, n. 168 per violazione degli artt. 3 e 42 della Costituzione. Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il procedimento in corso nei confronti di Bugia Michele. Manda alla cancelleria di notificare la presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri e di comunicarla ai Presidenti delle due Camere del Parlamento, nonche' di notificarla al ricorrente ed all'amministrazione resistente. Caltanissetta, addi' 28 marzo 2006. Il giudice di pace: Timpanelli 06C0781