N. 351 ORDINANZA (Atto di promovimento) 11 aprile 2006

Ordinanza  emessa  l'11  aprile  2006 dalla Corte dei conti - Sezione
giurisdizionale  d'appello  per  la  Regione Siciliana - sull'appello
proposto  da Langellotti Pasquale contro Procuratore regionale presso
la Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana.

Corte  dei  conti  - Giudizi di responsabilita' - Soggetti condannati
  per  fatti  commessi  prima  dell'entrata  in  vigore  della  legge
  censurata  -  Possibilita'  di  chiedere,  in  sede  di appello, la
  definizione  del  giudizio  mediante  il pagamento di una somma non
  inferiore al 10 per cento e non superiore al 20 per cento del danno
  quantificato  nella  sentenza  di  primo  grado  - Irrazionalita' -
  Violazione   del   principio   di  buon  andamento  della  pubblica
  amministrazione  -  Interferenza  sulla  funzione giurisdizionale -
  Violazione  del principio di separazione del potere legislativo dal
  potere giudiziario.
- Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 231.
- Costituzione, artt. 3, 97, 101 e 103.
Corte  dei  conti - Giudizio di responsabilita' - Soggetti condannati
  per  fatti  commessi  prima  dell'entrata  in  vigore  della  legge
  censurata  -  Giudizio di impugnazione - Possibilita' della sezione
  di  appello  della  Corte  dei conti, in caso di accoglimento della
  richiesta di riduzione del danno, di determinare la riduzione della
  somma  dovuta  in  misura  non  superiore al 30 per cento del danno
  quantificato  nella  sentenza  di  primo  grado  - Irrazionalita' -
  Violazione   del   principio   di  buon  andamento  della  pubblica
  amministrazione - Interferenza sulla funzione giurisdizionale.
- Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 232.
- Costituzione, artt. 3, 97, 101 e 103.
Corte  dei  conti  - Giudizi di responsabilita' - Soggetti condannati
  per  fatti  commessi  prima  dell'entrata  in  vigore  della  legge
  censurata - Fase di appello - Previsione che il giudizio si intende
  definito  a  decorrere  dalla  data  di  deposito della ricevuta di
  versamento  presso  la  segreteria  della  sezione di appello della
  somma  dovuta  dal  condannato  -  Irrazionalita'  - Violazione del
  principio  di  buon  andamento  della  pubblica  amministrazione  -
  Interferenza sulla funzione giurisdizionale.
- Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 233.
- Costituzione, artt. 3, 97, 101 e 103.
(GU n.40 del 4-10-2006 )
                         LA CORTE DEI CONTI

    Ha  pronunciato  la  seguente ordinanza 19/A/06/ORD, nel giudizio
d'appello,  iscritto  al  n. 1806/Aresp  del  reg. segr., promosso da
Langellotti  Pasquale,  rappresentato  e  difeso  dagli  avv.  proff.
Nazareno  e Fabio Saitta ed elettivamente domiciliato in Palermo, via
Sciuti  n. 164,  presso lo studio dell'avv. Manuela Gucciardo, contro
la  procura  regionale  presso la sezione giurisdizionale della Corte
dei  conti  per  la  regione siciliana, per la riforma della sentenza
della  sezione  giurisdizionale  della Corte dei conti per la regione
siciliana n. 1676/2005 del 19 maggio - 1° luglio 2005.
    Visti gli atti ed i documenti di causa.
    Uditi  nella  Camera  di consiglio del 21 marzo 2006 il relatore,
cons.  Giuseppe  Cozzo,  l'avv.  Giacomo Ferrari, in sostituzione del
difensore, e il vice procuratore generale, dott. Salvatore Marcinno'.

                              F a t t o

    Con  sentenza  del  Tribunale  di Messina, sez. I, n. 762/2001 in
data   27   febbraio   2001,   Langellotti   Pasquale,  sottufficiale
appartenente al Nucleo di Polizia tributaria della G.d.F. di Messina,
veniva condannato a 4 anni di reclusione per il reato di concussione,
pena poi ridotta a tre anni con sentenza n. 899 emessa dalla Corte di
appello  di  Messina in data 30 giugno 2003, passata in giudicato. Il
p.m.   contabile   citava,   pertanto,   il  predetto  per  il  danno
patrimoniale   conseguente   alla  mancata  acquisizione  di  entrate
tributarie   per   l'importo   di   L. 20.000.000  (euro  10.329,14),
determinato  in  misura  pari  alla  tangente dallo stesso percepita,
nonche'  per il danno arrecato all'immagine ed al prestigio del Corpo
della  Guardia  di  finanza,  determinando  il relativo importo in L.
40.000.000  (euro  20.658,28),  pari  al  doppio  dell'importo  della
tangente stessa.
    La  sezione  giurisdizionale della Corte dei conti per la regione
siciliana,  con  la  sentenza  n. 1676/2005 del 19 maggio - 1° luglio
2005, respinta l'eccezione di prescrizione proposta dal convenuto, lo
ha  condannato  al  pagamento in favore del Ministero dell'economia e
delle  finanze  detta  somma  di  euro 10.329,14, oltre rivalutazione
monetaria della medesima, da calcolarsi secondo gli indici ISTAT, dal
15  dicembre  2004,  data  di  passaggio  in giudicato della sentenza
penale  di  condanna,  sino alla pubblicazione della sentenza ed agli
interessi  legali  sulle  somme cosi' rivalutate da quest'ultima data
sino al soddisfo.
    Avverso  tale  sentenza  il sig. Langellotti ha proposto appello,
sostenendo   la   prescrizione   e   l'infondatezza   dell'azione  di
responsabilita'  amministrativa.  Il  p.m.  nelle sue conclusioni, ha
chiesto il rigetta dell'appello.
    Con  istanza  depositata  il  21  febbraio  2006  l'appellante ha
chiesto che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 231, legge
23  dicembre  2005,  n. 266,  la  somma dovuta per la definizione del
procedimento  di  appello  sia determinata una somma non inferiore al
10%  e  non  superiore  al  20% del danno quantificato nella sentenza
impugnata.  Il  p.m.,  con  atto  depositata  il 17 febbraio 2006, ha
chiesto  che  tale  istanza  non  sia accolta in considerazione della
particolare gravita' dell'addebito.
    Nella  Camera  di  consiglio  del  21  marzo  2006 le parti hanno
confermato le rispettive posizioni.

                            D i r i t t o

    L'art. 1  della  legge  23 dicembre 2005, n. 266, intervenuta nel
corso del processo di appello promosso da Langellotti Pasquale per la
riforma  della sentenza della sezione giurisdizionale della Corte dei
conti per la regione siciliana n. 1676/2005 del 19 maggio - 1° luglio
2005,  ha  previsto un sistema di regole secondo cui: con riferimento
alle   sentenze   di   primo   grado   pronunciate   nei  giudizi  di
responsabilita'  dinanzi  alla  Corte  dei  conti  per fatti commessi
antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge,
i  soggetti  nei  cui  confronti  sia  stata  pronunciata sentenza di
condanna possano chiedere alla competente sezione di appello, in sede
di  impugnazione,  che  il  procedimento  venga  definito mediante il
pagamento  di una somma non inferiore al 10 per cento e non superiore
al 20 per cento del danno quantificato nella sentenza (comma 231); la
sezione  di  appello,  con decreto in Camera di consiglio, sentito il
procuratore  competente, delibera in merito alla richiesta e, in caso
di accoglimento, determina la somma dovuta in misura non superiore al
30  per  cento  del danno quantificato nella sentenza di primo grado,
stabilendo  il  termine per il versamento (comma 232); il giudizio di
appello  si intende definito a decorrere dalla data di deposito della
ricevuta  di versamento presso la segreteria della sezione di appello
(comma  233).  Tali disposizioni, in sostanza, introducono nella fase
dell'appello   un  procedimento  camerale  diretto  alla  definizione
agevolata del giudizio di responsabilita' amministrativa.
    La  sezione dubita della legittimita' costituzionale di un simile
sistema  di  regole, applicabili nella specie poiche' il mutamento di
diritto  sostanziale  e'  avvenuto prima dell'accertamento definitivo
della  responsabilita'  dei  soggetti  intimati,  in  relazione  agli
artt. 3, 97, 101 e 103 Cost.
    Dalla  giurisprudenza  costituzionale (sentt. nn. 68 del 1971, 63
del  1973  e 1032 del 1988) sembra desumersi che la concreta garanzia
dei  principi costituzionali di eguaglianza, del buon andamento e del
controllo  contabile,  i  quali ultimi sono legati dal comune fine di
assicurare l'efficienza e la regolarita' della gestione finanziaria e
patrimoniale  degli  enti pubblici, sia sostanzialmente affidata alla
legge ordinaria.
    Sono  riservate,  infatti,  al  discrezionale  apprezzamento  del
legislatore  non  solo  la determinazione e la graduazione dei tipi e
dei  limiti di responsabilita' che, in relazione alle varie categorie
di  dipendenti  pubblici  o  alle  particolari  situazioni  regolate,
appaiano  come  le  forme  piu'  idonee  a garantire l'attuazione dei
predetti  principi costituzionali (sent. n. 411 del 1988; ord. n. 549
del  1988,  nonche',  in relazione all'art. 28 Cost., le sentt. nn. 2
del  1968,  123  del  1972,  164  del 1982, 26 del 1987), ma anche la
possibilita'    di    stabilire    un   limite   patrimoniale   della
responsabilita' amministrativa (sent. n. 340 del 2001).
    Cio'  significa  in  ultima analisi, per un verso, che, ancorche'
non  sia  possibile  trarre dall'ordinamento (artt. 97 e 103, secondo
comma,  Cost.) un principio inderogabilita' delle comuni regole della
responsabilita',  si  puo',  tuttavia,  da  esso  ricavare  la regola
secondo  la  quale  la  discrezionalita'  del legislatore, per essere
correttamente  esercitata,  deve  determinare  e  graduare i tipi e i
limiti  della  responsabilita',  caso  per  caso, in riferimento alle
diverse  categorie  di  dipendenti  pubblici  ovvero alle particolari
situazioni,  stabilendo, per ciascuna di esse, le forme piu' idonee a
garantire  i  principi  del  buon andamento e del controllo contabile
(sent.  n. 371  del 1998) e, per l'altro, che, in sede di giudizio di
legittimita'    costituzionale,    le    leggi    disciplinanti    la
responsabilita'   dei   pubblici   dipendenti  sono  sindacabili,  in
riferimento  ai  parametri  invocati,  solo  sotto  il  profilo della
ragionevolezza  della  disciplina  adottata  e delle differenziazioni
introdotte (art. 3 Cost.).
    Pur  non  potendosi  negare,  dunque,  in  linea  di principio la
possibilita'   di   un'intervento  legislativo  del  tipo  di  quello
esaminato,   e',  tuttavia,  pur  sempre  necessario  che  esso  sia,
anzitutto,  strettamente  collegato  alle specifiche peculiarita' del
caso,   tali   da   escludere   che  possa  risultare  arbitraria  la
sostituzione  della disciplina generale - originariamente applicabile
-  con  quella  eccezionale  successivamente  emanata, tanto sotto il
profilo  del  rispetto  del  principio  costituzionale  di parita' di
trattamento,  quanto sotto il profilo della tutela del buon andamento
e  della  salvaguardia  da indebite interferenze dell'esercizio della
funzione giurisdizionale.
    Sennonche',  nella  specie  le previsioni normative denunciate di
incostituzionalita'   sono  caratterizzate  da  una  indeterminatezza
assoluta  sullo  scopo perseguito dal legislatore, tale da precludere
definitivamente  la  ricerca di una qualsiasi ratio normativa che non
sia  quella  della  limitazione  patrimoniale del risarcimento per se
stessa; pertanto, esse, connotandosi unicamente come effetto premiale
ingiustificato,   si   palesano   come   una   negazione  illogica  e
ingiustificata  dei  principi  del  buon  andamento  e  del controllo
contabile,  che  non  puo'  certamente  rappresentare  un  termine di
comparazione  con  gli  altri valori coinvolti ai fini della verifica
del rispetto dei principi di eguaglianza e di buon andamento.
    Le  previsioni  in  questione  appaiono  viziate  in relazione ai
parametri  costituzionali  indicati anche per altro aspetto. Infatti,
nel  sistema  positivo  vigente  l'attenuazione della responsabilita'
amministrativa,  nei singoli casi, e' rimessa al potere riduttivo sul
quantum  affidato  al  giudice,  che  puo'  anche  tenere conto delle
capacita'   economiche  del  soggetto  responsabile,  oltre  che  del
comportamento,   al   livello   della  responsabilita'  e  del  danno
effettivamente   cagionato.   In   contrasto   con   questi  principi
dell'ordinamento   assolutamente   irragionevole  e',  pertanto,  una
riduzione    predeterminata    e    pressoche'    automatica    della
responsabilita' amministrativa e della misura del risarcimento, senza
che possa soccorrere una valutazione sull'incidenza del comportamento
complessivo  e  sulle funzioni effettivamente svolte nella produzione
del  danno,  in  occasione  della  prestazione che ha dato luogo alla
responsabilita' (cfr. Corte cost. sent. n. 340 del 2001).
    Ugualmente  incostituzionale  appare,  infine,  l'affidamento  al
giudice   contabile  di  un  potere  discrezionale  illimitato  nella
individuazione  delle ragioni da porre a fondamento dell'accoglimento
della   domanda   di   riduzione   dell'addebito   e  della  concreta
determinazione  della  misura del risarcimento, avendo il legislatore
indicato solo i limiti quantitativi di tale potere fra un minimo e un
massimo  risultanti dalla norma, senza fissare i criteri direttivi ai
quali  il giudice stesso debba attenersi. Le norme in esame, infatti,
oltre  a porsi in diretto contrasto con i principi di cui gli 3, 97 e
103 Cost., essendo dirette ad introdurre una disciplina limitativa in
forma   generalizzata   della   responsabilita'   amministrativa  con
riferimento indiscriminato a tutti i pubblici dipendenti e a tutte le
possibili  situazioni,  confliggono  con  il principio secondo cui il
giudice e' soggetto alla legge (art. 101 Cost.), con grave vulnus del
principio   di   separazione   del   potere  legislativo  dal  potere
giudiziario.
    La  questione  di  legittimita' costituzionale, non superabile in
via   interpretativa,   e'  rilevante.  Qualora,  infatti,  le  norme
denunciate  venissero dichiarate incostituzionali non potrebbero piu'
essere  applicate  nel presente giudizio che proseguirebbe secondo il
rito ordinario.
                              P. Q. M.
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita'  costituzionale  dell'art. 1, commi 231, 232 e 233 della
legge  23 dicembre 2005, n. 266, in relazione agli artt. 3, 97, 101 e
103 Cost.
    Ordina   l'immediata   trasmissione  degli  atti,  a  cura  della
segreteria,  alla  Corte costituzionale, sospendendo conseguentemente
il    processo   sino   all'esito   del   giudizio   incidentale   di
costituzionalita'.
    Dispone  che,  a cura della segreteria, la presente ordinanza sia
notificata  al  Presidente del Consiglio dei ministri e alle parti, e
sia  comunicata  ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato
della Repubblica.
    Cosi'  provveduto  in  Palermo,  nella Camera di consiglio del 21
marzo 2006.
                        Il Presidente: Cilia
L'estensore: Cozzo
06C0804