N. 354 ORDINANZA (Atto di promovimento) 1 luglio 2005

Ordinanza  del 1° luglio 2005 (pervenuta alla Corte costituzionale il
10 agosto 2006) emessa dal giudice di pace di Bianco nel procedimento
penale a carico di Zappavigna Maria Rosa

Processo  penale  - Procedimento dinanzi al giudice di pace - Decreto
  di  citazione  a  giudizio  - Avviso all'imputato della facolta' di
  presentare  domanda di oblazione - Mancata previsione - Lesione del
  diritto di difesa.
- Decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, art. 20.
- Costituzione, art. 24.
(GU n.40 del 4-10-2006 )
                         IL GIUDICE DI PACE

    Ha   emesso  la  seguente  ordinanza  di  remissione  alla  Corte
costituzionale  nel  procedimento penale a carico di Zappavigna Maria
Rosa - imputata per il reato p. e p. dall'art. 581 c.p.;
    Vista  la  richiesta  formulata  dalla  difesa  dell'imputata  di
sospendere  il  presente  procedimento e di trasmettere gli atti alla
Corte  costituzionale  perche'  l'art. 20  del d.lgs. 28 agosto 2000,
n. 274 sarebbe in contrasto con l'art. 24 della Costituzione;
    Rilevato    che    il   giudizio   non   puo'   essere   definito
indipendentemente  dalla  risoluzione della questione di legittimita'
costituzionale   in  quanto  il  mancato  avviso  della  facolta'  di
richiedere   l'oblazione   priverebbe  l'imputata  di  un  importante
strumento  di  difesa  previsto  dal  punto  6)  dell'art.  29 d.lgs.
28 agosto 2000, n. 274:
    Ritenuto   che   la   questione   sollevata  (incostituzionalita'
dell'art. 20 del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 nella parte in cui non
prevede come requisito necessario del decreto di citazione a giudizio
l'avviso   all'imputata  della  facolta'  di  presentare  domanda  di
oblazione)  non  e'  manifestamente  infondata  in  quanto incide sul
corretto  e completo esercizio del diritto di difesa: visto l'art. 23
della legge 11 marzo 1953, n. 87; considerato che il reato per cui si
procede e' oggetto di oblazione.
                              P. Q. M.
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata l'eccezione;
    Sospende il presente procedimento;
    Ordina  che  a cura della cancelleria l'ordinanza di trasmissione
degli  atti  alla  Corte  costituzionale  sia  notificata  alle parti
private  non  presenti  a  dibattimento,  nonche'  al  Presidente del
Consiglio dei ministri e sia comunicata anche ai Presidenti delle due
Camere del Parlamento.
        Bianco, addi' 1° luglio 2005
                    Il giudice di pace: Palermiti
06C0807