N. 354 ORDINANZA (Atto di promovimento) 1 luglio 2005
Ordinanza del 1° luglio 2005 (pervenuta alla Corte costituzionale il 10 agosto 2006) emessa dal giudice di pace di Bianco nel procedimento penale a carico di Zappavigna Maria Rosa Processo penale - Procedimento dinanzi al giudice di pace - Decreto di citazione a giudizio - Avviso all'imputato della facolta' di presentare domanda di oblazione - Mancata previsione - Lesione del diritto di difesa. - Decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, art. 20. - Costituzione, art. 24.(GU n.40 del 4-10-2006 )
IL GIUDICE DI PACE Ha emesso la seguente ordinanza di remissione alla Corte costituzionale nel procedimento penale a carico di Zappavigna Maria Rosa - imputata per il reato p. e p. dall'art. 581 c.p.; Vista la richiesta formulata dalla difesa dell'imputata di sospendere il presente procedimento e di trasmettere gli atti alla Corte costituzionale perche' l'art. 20 del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 sarebbe in contrasto con l'art. 24 della Costituzione; Rilevato che il giudizio non puo' essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimita' costituzionale in quanto il mancato avviso della facolta' di richiedere l'oblazione priverebbe l'imputata di un importante strumento di difesa previsto dal punto 6) dell'art. 29 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274: Ritenuto che la questione sollevata (incostituzionalita' dell'art. 20 del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 nella parte in cui non prevede come requisito necessario del decreto di citazione a giudizio l'avviso all'imputata della facolta' di presentare domanda di oblazione) non e' manifestamente infondata in quanto incide sul corretto e completo esercizio del diritto di difesa: visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; considerato che il reato per cui si procede e' oggetto di oblazione.
P. Q. M. Dichiara rilevante e non manifestamente infondata l'eccezione; Sospende il presente procedimento; Ordina che a cura della cancelleria l'ordinanza di trasmissione degli atti alla Corte costituzionale sia notificata alle parti private non presenti a dibattimento, nonche' al Presidente del Consiglio dei ministri e sia comunicata anche ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Bianco, addi' 1° luglio 2005 Il giudice di pace: Palermiti 06C0807