N. 355 ORDINANZA (Atto di promovimento) 22 settembre 2005

Ordinanza  del 22 settembre 2005 (pervenuta alla Corte costituzionale
il  10  agosto  2006)  emessa  dal  giudice  di  pace  di  Bianco nel
procedimento penale a carico di Pelle Saverio ed altra

Processo  penale  - Procedimento dinanzi al giudice di pace - Decreto
  di  citazione  a  giudizio  - Avviso all'imputato della facolta' di
  presentare  domanda di oblazione - Mancata previsione - Lesione del
  diritto di difesa.
- [Decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, art. 20.]
- Costituzione, art. 24.
(GU n.40 del 4-10-2006 )
                         IL GIUDICE DI PACE

    Ha   emesso  la  seguente  ordinanza  di  remissione  alla  Corte
costituzionale  nel  procedimento  penale a carico di Pelle Saverio e
Cosmo Maria - imputati per il reato p. e p. dall'art. 731 c.p.
    E'  presente per antrambi gli imputati il dott. Ferdinando Parisi
per delega dell'avv. Luciano Rodino' difensore d'ufficio, e' altresi'
presente  il  m.llo  ord.  dei  CC.  Antonino  Galletta. Il difensore
eccepisce  la  nullita' della citazione a giudizio per mancato avviso
agli  imputati  della  facolta'  di  avvalersi della oblazione per il
reato  loro contestato. Tale mancanza, indubbiamente, e' un'omissione
destinata  ad  incidere  sul  diritto  di  difesa  dell'imputato e la
relativa  lacuna  non  puo' essere colmata dal giudice in udienza con
l'avviso orale che potrebbe essere da lui dato agli imputati stessi.
    Peraltro  e'  un  requisito che incide sullo stesso contenuto del
decreto,  condizionando il corretto esercizio dell'azione penale e il
regolare  installazio del rapporto processuale. Una diversa soluzione
esporrebbe   la   norma   che   si   pretende   viziata  a  dubbi  di
costituzionalita', considerato che la stessa Corte costituzionale con
sentenza  n. 497  dell'11 dicembre  1995  dichiaro'  l'illegittimita'
costituzionale  dell'art. 555 c.p.p. nella parte in cui non prevedeva
la  nullita'  del  decreto  di  citazione  a  giudizio  per mancata o
insufficiente  indicazione  del requisito relativo proprio all'avviso
all'imputato  della  facolta'  di  chiedere  i  riti  alternativi,  o
presentare domanda di oblazione.
                              P. Q. M.
    Ritenuta   la   rilevanza   e  l'ammissibilita'  della  suesposta
eccezione  di  incostituzionalita'  della  norma  citata,  dispone la
sospensione  del  processo e la remisisone degli atti presso la Corte
costituzionale;
    Rinvia  pertanto  il  processo  fino  alla  decisione della Corte
costituzionale.
                     Il giudice di pace: Surace
06C0808