N. 355 ORDINANZA (Atto di promovimento) 22 settembre 2005
Ordinanza del 22 settembre 2005 (pervenuta alla Corte costituzionale il 10 agosto 2006) emessa dal giudice di pace di Bianco nel procedimento penale a carico di Pelle Saverio ed altra Processo penale - Procedimento dinanzi al giudice di pace - Decreto di citazione a giudizio - Avviso all'imputato della facolta' di presentare domanda di oblazione - Mancata previsione - Lesione del diritto di difesa. - [Decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, art. 20.] - Costituzione, art. 24.(GU n.40 del 4-10-2006 )
IL GIUDICE DI PACE Ha emesso la seguente ordinanza di remissione alla Corte costituzionale nel procedimento penale a carico di Pelle Saverio e Cosmo Maria - imputati per il reato p. e p. dall'art. 731 c.p. E' presente per antrambi gli imputati il dott. Ferdinando Parisi per delega dell'avv. Luciano Rodino' difensore d'ufficio, e' altresi' presente il m.llo ord. dei CC. Antonino Galletta. Il difensore eccepisce la nullita' della citazione a giudizio per mancato avviso agli imputati della facolta' di avvalersi della oblazione per il reato loro contestato. Tale mancanza, indubbiamente, e' un'omissione destinata ad incidere sul diritto di difesa dell'imputato e la relativa lacuna non puo' essere colmata dal giudice in udienza con l'avviso orale che potrebbe essere da lui dato agli imputati stessi. Peraltro e' un requisito che incide sullo stesso contenuto del decreto, condizionando il corretto esercizio dell'azione penale e il regolare installazio del rapporto processuale. Una diversa soluzione esporrebbe la norma che si pretende viziata a dubbi di costituzionalita', considerato che la stessa Corte costituzionale con sentenza n. 497 dell'11 dicembre 1995 dichiaro' l'illegittimita' costituzionale dell'art. 555 c.p.p. nella parte in cui non prevedeva la nullita' del decreto di citazione a giudizio per mancata o insufficiente indicazione del requisito relativo proprio all'avviso all'imputato della facolta' di chiedere i riti alternativi, o presentare domanda di oblazione.
P. Q. M. Ritenuta la rilevanza e l'ammissibilita' della suesposta eccezione di incostituzionalita' della norma citata, dispone la sospensione del processo e la remisisone degli atti presso la Corte costituzionale; Rinvia pertanto il processo fino alla decisione della Corte costituzionale. Il giudice di pace: Surace 06C0808