N. 13 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 20 settembre 2006

Ricorso  per  conflitto  tra  enti  depositato  in  cancelleria il 20
settembre 2006 (della Regione Emilia-Romagna)
Caccia   -   Legge   della   Regione  Emilia-Romagna  concernente  la
  definizione del calendario venatorio, in particolare norma relativa
  alle  giornate  e  forme  di  caccia  -  Decreto del Presidente del
  Tribunale  amministrativo  regionale  del  Lazio di sospensione, in
  accoglimento  di  corrispondente  istanza cautelare, dell'efficacia
  della  disposizione  -  Conflitto  di  attribuzione sollevato dalla
  Regione  Emilia-Romagna  nei confronti del Presidente del Consiglio
  dei  ministri - Denunciato eccesso di giurisdizione - Lesione delle
  prerogative   costituzionale   regionali   -  Appropriazione  delle
  funzioni spettanti alla Corte costituzionale.
- Decreto  del  Presidente del Tribunale amministrativo regionale del
  Lazio 6 settembre 2006, n. 4932.
- Costituzione, artt. 117 e 136.
(GU n.42 del 18-10-2006 )
    Ricorso  della  Regione Emilia-Romagna, in persona del presidente
della regione pro tempore, autorizzato con deliberazione della giunta
regionale  n. 1249  dell'11  settembre 2006 (all. 1), rappresentata e
difesa  -  come  da  procura  rogata  dal  Notaio  Federico Stame del
Collegio   di  Bologna,  n. 50057  di  rep.  del  13  settembre  2006
(all. 2) -  dagli  avvocati  Giandomenico  Falcon  di  Padova, Franco
Mastragostino  di Bologna e Luigi Manzi di Roma, con domicilio eletto
in Roma presso lo studio dell'avv. Manzi, via Confalonieri, 5;

    Contro   il   Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  per  la
dichiarazione  che non speta allo Stato, e per esso al Presidente del
Tribunale  amministrativo  regionale  del Lazio - Roma (Sezione prima
quater),  di  sospendere  l'efficacia di una legge regionale, nonche'
per  il  conseguente  annullamento  del  decreto  del  Presidente del
Tribunale  amministrativo regionale del Lazio n. 4932 del 6 settembre
2006   (all.  3),  nella  parte  in  cui  esso,  in  accolgimento  di
corrispondente istanza cautelare, ha direttamente sospeso l'efficacia
della  legge  regionale  10 luglio 2006, n. 10, recante: Norme per la
definizione  del  Calendario  venatorio  regionale  per  le  stagioni
2006-2007,  2007-2008, 2008-2009, pubblicata nel B.U.R. del 10 luglio
2006,  n. 102,  in  violazione delle prerogative costituzionali della
Regione Emilia-Romagna, ed in particolare in violazione dell'art. 117
della Costituzione; dell'art. 136 della Costituzione, in relazione ai
compiti  ed  alle prerogative di codesta ecc.ma Corte costituzionale,
come  attuativamente  disciplinati  anche dall'art. 35 della legge 11
marzo  1953, n. 87, nel testo sostitutivo dell'art. 9, comma 4, della
legge  n. 131  del  2003,  per  il  profilo  e  nei  modi  di seguito
illustrati.

                              F a t t o

    e    d i r i t t o     La Regione Emilia-Romagna ha dettato Norme
per la definizione del Calendario venatorio regionale per le stagioni
2006-2007,  2007-2008,  2008-2009  con  la  legge regionale 10 luglio
2006,  n. 10.  Il  sopraggiungere  di  tale legge, estesa a piu' anni
venatori,  ha  determinato  il  superamento della deliberazione della
giunta  regionale  del  17   maggio  2006,  n. 658, che si limitava a
disporre  per la sola stagione 2006-2007. Tant'e' che con delib. G.R.
progr.  n. 1162  del 5 agosto 2006 e' stata disposta per tale ragione
la revoca anche formale della suddetta deliberazione.
    L'art.  4,  comma 5, della citata legge, dedicato alle Giornate e
forme di caccia, stabilisce quanto segue:
        «Le  Province esercitato le facolta' stabilite dalla legge 11
febbraio  1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica
omeotema  e  per il prelievo venatorio), art. 18, comma 2, nei limiti
ed   alle  condizioni  ivi  previste.  Qualora  esse  prevedano,  nei
rispettivi    calendari    venatori    provinciali,   l'anticipazione
dell'esercizio  venatorio  alla  data  del 1° settembre, la caccia in
tale  periodo  si potra' effettuare nella giornata del 1° settembre -
purche'  non  coincidente  con  il  martedi'  o il venerdi' - e nelle
successive   giornate  di  giovedi'  e  domenica,  esclusivamente  da
appostamento,  fisso  o  temporaneo,  fino  alle  ore 13, alle specie
individuate dalle Province, da parte dei cacciatori iscritti agli ATC
della  Regione Emilia-Romagna - ciascuno negli ambiti di iscrizione -
o  che  esercitino  la  caccia  nelle AFV o da appostamento fisso con
richiami vivi».
    Si  tratta,  come la ricorrente regione si riserva di argomentare
in  ogni  sede,  di  una  disposizione  perfettamente  legittima, che
d'altronde  disciplina  una possibilita' espressamente prevista dalla
legge  statale. Ma il presente conflitto non riguarda il contenuto di
tale  disposizione, ma il trattamento che il decreto qui impugnato ha
riservato ad essa, ed all'intera legge che la contiene.
    E'  accaduto,  infatti,  che  tale  legge,  ed  in particolare la
ricordata  disposizione,  sia stata direttamente impugnata davanti al
Tribunale  amministativo reginale per il Lazio (in evidente spregio -
si  osserva  per  inciso- delle regole di competenza territoriale) da
LAV  -  Lega  Antivivisezione  Onlus con un ricorso che ha assunto il
n. 8196/06.
    Tale  ricorso  e'  espressamente  rivolto, come risulta anche dal
decreto  oggetto  del  presente  giudizio  «all'annullamento,  previa
sospensione, della deliberazione della giunta regionale del 17 maggio
2006,  n. 658  "Definizione del Calendario venatorio regionale per le
stagioni  2006-2007"»  e della successiva «Legge-provvedimento "Legge
regionale"  10  luglio  2006,  n. 10  - "Norme per la definizione del
Calendario  venatorio regionale per le stagioni 2006-2007, 2007-2008,
2008-2009"».
    Come detto, il ricorso e' formalmente rivolto avverso la delibera
e  avverso  la  successiva  legge regionale, ma in realta' e' rivolto
soltanto avverso la legge regionale, dato che questa e' ormai l'unica
fonte regolatrice della materia.
    Di fronte a tale abnorme diretta impugnazione della legge (di una
legge  che  tra  l'altro non e' affatto una legge provvedimento, come
erroneamente  affermato  nel  ricorso e pedissequatamente ripreso dal
decreto  qui  impugnato,  ma detta una disciplina destinata ad essere
attuata  da  provvedimenti applicativi delle province), il Presidente
del  Tribunale  amministrativo  per  il Lazio, anziche' constatare in
limite tale abnormita', in quanto veniva fatto oggetto del ricorso al
giudice    amministrativo   non   un   provvedimento   amministrativo
applicativo  delle norme di legge, ma la legge stessa in quanto tale,
ha  ritenuto  di  esaminare  l'istanza  cautelare  nel  merito, ed al
termine di tale esame di accoglierla, disponendo la sospensione della
legge  regionale,  ed  aggiungendo cosi' - ad avviso della ricorrente
regione  - all'abnorme ricorso un provvedimento giurisdizionale ancor
piu'  abnorme,  in  quanto  espressamente ed in via diretta sottopone
alla  giurisdizione  del  tribunale  amministrativo  le  leggi  della
Regione Emilia-Romagna.
    Che  cio'  abbia fatto il Presidente del Tribunale amministrativo
regionale  del  Lazio  risulta  in  modo chiaro ed inequivocabile dal
testo del decreto qui impugnato.
    Esso  premette  l'oggetto  del ricorso e della domanda cautelare,
nei  termini gia' sopra richiamati (cioe' l'impugnazione diretta e la
domanda  di sospensione della legge), e dopo talune argomentazioni di
merito  (che  la  ricorrente  regione  ritiene  infondate, ma che non
rilevano  nel presente giudizio) e sul periculum (la cui fondatezza o
infondatezza  pure  qui  non  rileva),  «accoglie l'istanza di misura
cautelare urgente, sul ricorso avverso la Regione Emilia-Romagna».
    Risulta   dunque   evidente   che  il  presidente  del  Tribunale
amministrativo  regionale  del  Lazio ha accolto l'istanza cosi' come
prospettata  nel  ricorso  (che espressamente richiedeva al Tribunale
amministrativo    regionale    di    «sospendere   l'esecuzione   dei
provvedimenti  impugnati nella parte in cui autorizzano le Province a
consentire   nei   rispettivi   calendari   venatori  l'anticipazione
dell'esercizio  venatorio»  e  come  sintetizzata  nei  termini sopra
esposti  dal  decreto qui impugnato. Il decreto, dunque, direttamente
sospende l'applicazione della legge quale «provvedimento» impugnato.
    Si  noti  che, essendo formalmente impugnati sia la deliberazione
del  17  maggio  che  la  successiva  legge  n. 10 del 2006, anche la
sospensione  cautelare si riferisce formalmente ad entrambi. Ma, come
sopra  esposto,  al momento del ricorso ed al momento del decreto qui
impugnato al sola disciplina vigente era quella della legge regionale
n. 10  del  2006:  sicche'  in  definitiva la sospensione della legge
regionale e' in realta' l'unico oggetto della pronuncia cautelare.
    Ma naturalmente l'eccesso di giurisdizione vi sarebbe anche se la
pronuncia  si  potesse  giuridicamente riferire anche alla precedente
deliberazione, peraltro ormai non piu' vigente.
    Che  il presidente di un tribunale amministrativo, come lo stesso
tribunale  amministrativo  e  come in realta' qualunque altro giudice
ordinario  o speciale, non abbia il potere di disporre in via diretta
degli  atti aventi forza di legge e' del tutto pacifico, e non sembra
richiedere dimostrazione.
    Solo  ad abundantiam, dunque, si ricordera' che la soggezione del
giudice  alla  legge  e'  espressamente  stabilita dall'art. 10 della
Costituzione, e che tale soggezione vale anche ove il giudice ritenga
che  la  legge  contrasti  con la Costituzione: nel senso che il solo
potere  del giudice e' quello di prospettare il proprio convincimento
a  codesta  ecc.ma  Corte  costituzionale, affinche' codesta Corte, e
nessun'altra,  decida  sulla  questione,  come titolare esclusivo del
potere  di  dichiarare  una  legge  costituzionalmente illegittima ai
sensi e per gli effetti dell'art. 136 della Costituzione.
    E'  pacifico  invece  che  il  giudice,  ove ometta di sottoporre
l'atto  al  giudizio  costituzionale  e  ne  disponga direttamente la
disapplicazione, viola le prerogative del legislatore, di modo che il
suo atto puo' e deve essere annullato da codesta ecc.ma Corte in sede
di  conflitto  di attribuzioni (cfr. per tutte la sentenza n. 285 del
1990).
    Quanto  al  potere  di  sospendere  l'applicabilita' della legge,
privandola  sia pure provvisoriamente dell'efficacia normativa che ne
costituisce la ragione d'essere, esso non e' menzionato espressamente
dalla  Costituzione,  sicche'  potrebbe dubitarsi che la stessa Corte
costituzionale  sia  abilitata  ad  esercitarlo.  Tuttavia, l'art. 9,
comma  4,  della  legge  n. 131  del  2003, ritenendolo evidentemente
compreso   nel  piu'  ampio  potere  di  dichiarare  l'illegittimita'
costituzionale,  ne ha disciplinato l'esercizio, ma sempre ovviamente
come   potere   proprio   ed   esclusivo   di  codesta  ecc.ma  Corte
costituzionale, che tra l'altro finora non lo ha mai esercitato.
    D'altronde,  il  carattere eccezionale e la titolarita' esclusiva
di  tale  potere  in  capo  alla Corte costituzionale sono confermati
anche  dalla  giurisprudenza  costituzionale, ed in particolare dalla
recente ordinanza n. 245 del 2006.
    Dunque,  prendendo  in  considerazione nel merito un'impugnazione
riferita  direttamente alla legge, non accompagnata dall'impugnazione
di  alcun  provvedimento  applicativo,  e disponendo, in accoglimento
dell'abnorme   ricorso,   direttamente  la  sospensione  della  legge
impugnata, il Presidente del Tribunale amministrativo per il Lazio ha
posto ad oggetto della propria giurisdizione un atto che, nei termini
esposti, e' sottratto ad essa.
    Cosi'  facendo,  esso  ha violato il regime costituazionale della
legge,  come  definito dagli artt. 117, 134 e 136 della Costituzione,
ledendo  le  prerogative  costituzionali  della ricorrente regione ed
appropriandosi delle funzioni di codesta stessa Corte costituzionale.
                              P. Q. M.
    La  ricorrente Regione Emilia-Romagna, come sopra rappresentata e
difesa   chiede   voglia   l'eccellentissima   Corte   costituzionale
dichiarare  che  non  spetta allo Stato, e per esso al Presidente del
Tribunale  amministrativo  regionale  del Lazio - Roma, di sospendere
l'efficacia   di   una   legge  regionale,  nonche'  conseguentemente
annullare  il  decreto  del  Presidente  del Tribunale amministrativo
regionale  del Lazio n. 4932 del 6 settembre 2006, nella parte in cui
esso,   in   accoglimento   di   corrispondente   istanza  cautelare,
direttamente  sospende  l'efficacia  della  legge regionale 10 luglio
2006,   n. 10,  recante  Norme  per  la  definizione  del  Calendario
venatorio  regionale per le stagioni 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009,
ed   in  particolare  dell'art.  4,  comma  5,  in  violazione  delle
prerogative   costituzionali  della  Regione  Emilia-Romagna,  per  i
profili e nei modi illustrativi nel presente ricorso.
        Padova-Bologna-Roma, addi' 13 settembre 2006.
Avv.  prof.  Giandomenico  Falcon - Avv. prof. Franco Mastragostino -
Avv. prof. Luigi Manzi
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