N. 372 ORDINANZA (Atto di promovimento) 3 febbraio 2006

Ordinanza   emessa   il   3   febbraio  2006  (pervenuta  alla  Corte
costituzionale  il  21  agosto  2006)  dal  tribunale  di  Napoli nel
procedimento  civile  promosso  da  Vitale  Ileana  ed  altri  contro
Morvillo Maurizio ed altra

Societa'  -  Controversie  in  materia  di  diritto  societario  e di
  intermediazione  finanziaria  - Procedimento di primo grado dinanzi
  al  tribunale  in composizione collegiale - Mancata o insufficiente
  indicazione   di  principi  e  criteri  direttivi  nella  legge  di
  delegazione  -  Illegittimita' derivata della disciplina introdotta
  dal legislatore delegato.
- Legge  3 ottobre  2001, n. 366, art. 12; «per derivazione», decreto
  legislativo  17 gennaio  2003,  n. 5, artt. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
  10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17.
- Costituzione, art. 76.
In via  subordinata:  Societa'  -  Controversie in materia di diritto
  societario e di intermediazione finanziaria - Procedimento di primo
  grado  dinanzi al tribunale in composizione collegiale - Disciplina
  introdotta  dal  legislatore  delegato  - Previsione di un rito del
  tutto  nuovo,  caratterizzato  da  una fase di formazione del thema
  decidendum e del thema probandum sottratta al controllo del giudice
  -  Difformita'  dai principi di «concentrazione del procedimento» e
  di  «riduzione  dei  termini processuali», posti dalla legge delega
  n. 366/2001  con  implicito  riferimento al modello codicistico del
  processo di cognizione davanti al Tribunale - Eccesso di delega.
- Decreto  legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, artt. 2, 3, 4, 5, 6, 7,
  8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17.
- Costituzione,  art. 76, in relazione all'art. 12 della legge delega
  3 ottobre 2001, n. 366.
(GU n.40 del 4-10-2006 )
                            IL TRIBUNALE

    Ha  pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile iscritta
al  n. 2125/05  R.G.,  avente  ad  oggetto: contratto di investimento
finanziario  tra  Vitale  Ileana,  Costa  Antonio  e Costa Simonetta,
elettivamente  domiciliati  in  Napoli  alla  via Monte di Dio n. 22,
presso  lo  studio  dell'avv.  Francesca Baldini che li rappresenta e
difende in virtu' di mandato in calce alla citazione, Attori;
    E Maurizio Morvillo, elettivamente domiciliato in Napoli alla via
Bellini  n. 40,  presso  lo  studio dell'avv. Caludio Altomare che lo
rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente all'avv. Raffaello
Alessandrini  del  Foro di Roma, in virtu' di mandato in margine alla
comparsa di costituzione, convenuto;
    Banca  Bipielle  Network  S.p.A.  con  sede in Lodi, via Polenghi
Lombardo  n. 13,  in  personali  Bipielle  societa'  di  gestione del
credito  S.p.A.,  a  cio'  abilitata  in  forza  di  procura  del suo
amministratore  delegato  a  rogito del notaio Lorenzo Stucchi del 12
aprile  2005, rep. n. 49938/153529, rappresentata e difesa dagli avv.
Giuseppe   lannaccone,   Riccardo   Lugaro   e   Paolo   Recano,  sia
congiuntamente  che  disgiuntamente,  giusta  procura  in  calce alla
comparsa  di  costituzione,  elettivamente domiciliato in Napoli, via
Giovenale n. 25, presso lo studio dell'avv. Paolo Recano, chiamata in
causa.
    Viste  le  domande  di  ileana  Vitale, Antonio Costa e Simonetta
Costa  formulate  nei  confronti  di  Maurizio Morvillo e della Banca
Biepielle Network S.p.A.;
     Viste le comparse di costituzione, e le eccezioni ivi formulate,
del  convenuto  Maurizio  Morvillo  e  della  chiamata Banca Bipielle
Network S.p.A.;
    Viste  le  memorie  di  replica  di ciascuna parte ex artt. 6 e 7
decreto legislativo n. 5/2003;
    Vista  l'istanza  di  fissazione  di  udienza  ex  art. 8 decreto
legislativo citato;
      Visto  il  decreto  del 20 ottobre 2005 con il quale il giudice
relatore  ha  fissato  l'udienza  collegiale  ai  sensi  dell'art. 12
decreto  legislativo citato, provvedendo sulle richieste istruttorie,
e  indicando  alle  parti la questione rilevabile d'ufficio in ordine
alla  costituzionalita' per eccesso di delega del decreto legislativo
n. 5/ 2003;
    Vista  la  comparsa del 9 dicembre 2005 di Banca Bipielle Network
S.p.A.;
    Considerate  le deduzioni dell'una e dell'altra parte e di cui al
verbale di udienza del 14 dicembre 2005 e del 1° febbraio 2006;

                            O s s e r v a

    Preliminarmente   questo   tribunale   ritiene  di  sollevare  la
questione   di  legittimita'  costituzionale  dell'art. 12  della  L.
n. 366/2001  con  riferimento  all'art. 76  della  Costituzione nella
parte  in  cui,  in relazione al giudizio ordinario di primo grado in
materia  societaria, non indica i principi ed i criteri direttivi che
avrebbero  dovuto  guidare  le scelte del legislatore delegato e, per
derivazione,  degli  articoli  da 2 a 17 del decreto legislativo n. 5
del 17 gennaio 2003, nonche', in via subordinata, degli articoli da 2
a  17  del  decreto legislativo n. 5 del 17 gennaio 2003 in relazione
all'art. 76  della  Costituzione, perche' difformi dai principi e dai
criteri direttivi dettati dalla legge di delega n. 366/2001.
    Ed  invero,  quanto  alla  non manifesta infondatezza della prima
delle  questioni  di  legittimita'  costituzionale sopra indicate, si
osserva  che  l'art. 12  della l. n. 366/2001 dispone:" Il Governo e'
inoltre   delegato  ad  emanare  norme  che,  senza  modifiche  della
competenza  per territorio e per materia, siano dirette ad assicurare
una  piu'  rapida  ed  efficace  definizione  di  procedimenti  nelle
seguenti materie:
        a)  diritto  societario, comprese le controversie relative al
trasferimento delle partecipazioni sociali ed ai patti parasociali;
        b) materie disciplinate dal testo unico delle disposizioni in
materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo
24  febbraio  1998,  n. 58,  e  successive modificazioni, e dal testo
unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto
legislativo 10 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni.
    2.  - Per il perseguimento delle finalita' e nelle materie di cui
al  comma 1, il Governo e' delegato a dettare regole processuali, che
in particolare possano prevedere:
        a)  la  concentrazione  del  procedimento  e la riduzione dei
termini processuali;
        b)  l'attribuzione  di tutte le controversie nelle materie di
cui al comma 1 al tribunale in composizione collegiale, salvo ipotesi
eccezionali  di  giudizio  monocratico in considerazione della natura
degli interessi coinvolti;
        c)  la  mera  facoltativita'  della  successiva instaurazione
della  causa  di  merito dopo l'emanazione di un provvedimento emesso
all'esito  di  un  procedimento  sommario cautelare in relazione alle
controversie  nelle  materie  di  cui  al comma 1, con la conseguente
definitivita'   degli   effetti   prodotti  da  detti  provvedimenti,
ancorche'  gli  stessi non acquistino efficacia di giudicato in altri
eventuali giudizi promossi per finalita' diverse;
        d)   un   giudizio   sommario  non  cautelare,  improntato  a
particolare   celerita'   ma   con  il  rispetto  del  principio  del
contraddittorio,  che  conduca  alla  emanazione  di un provvedimento
esecutivo anche se privo di efficacia di giudicato;
        e)  la  possibilita'  per  il giudice di operare un tentativo
preliminare di conciliazione, suggerendone espressamente gli elementi
essenziali,  assegnando eventualmente un termine per la modificazione
o  la rinnovazione di atti negoziali su cui verte la causa e, in caso
di    mancata    conciliazione,    tenendo    successivamente   conto
dell'atteggiamento  al  riguardo  assunto  dalle  parti ai fini della
decisione sulle spese di lite;
        f)  uno  o  piu'  procedimenti  camerali,  anche  mediante la
modifica degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile
ed  in  estensione  delle  ipotesi  attualmente  previste  che, senza
compromettere  la  rapidita'  di  tali  procedimenti,  assicurino  il
rispetto dei principi del giusto processo;
        g)  forme di comunicazione periodica dei tempi medi di durata
dei  diversi  tipi  di  procedimento  di  cui alle lettere precedenti
trattati  dai  tribunali,  dalle  corti  di  appello e dalla Corte di
cassazione".
    Cio' posto, si rileva che l'art. 76 della Costituzione stabilisce
che  l'esercizio  della funzione legislativa non puo' essere delegato
al Governo se non con determinazione dei principi e criteri direttivi
e soltanto per un tempo limitato e per oggetti definiti.
    La  migliore  dottrina  e  la  stessa  giurisprudenza della Corte
Costituzionale  hanno da sempre interpretato tale norma nel senso che
essa  intende vietare non solo il trasferimento di pieni poteri dalle
Camere  al  Governo,  ma  qualunque legge delegante che non operi una
previa  determinazione  della  portata  e  del  tipo della disciplina
delegata,  cosicche'  l'attivita' del Governo risulti sostanzialmente
vincolata   a  realizzare  con  un  circoscritto  margine  di  scelta
operativa  una  serie  di risultati gia' precostituiti da parte delle
Camere,  assolvendo  in  sostanza  le  norme  delegate  una  funzione
attuativa delle norme deleganti.
    Conseguentemente il legislatore ordinario deve stabilire principi
e  criteri  cosi'  specificati  da far prevedere l'esito finale della
delega, pena l'incostituzionalita' della legge delega per genericita'
ed indeterminatezza.
    Orbene,  ritiene  questo  tribunale  che  nel  caso  in  esame il
legislatore  delegante non ha indicato con sufficiente determinazione
i  principi  ed  i  criteri direttivi che avrebbero dovuto guidare il
legislatore delegato.
    Dal dettato dell'art. 12 l. n. 366/2001, infatti, - escludendo il
riferimento  ai  principi  dettati  in tema di giudizio cautelare che
riguardano  profili  non  rilevanti  nel  presente  giudizio  -  sono
estrapolabili  i  seguenti  principi:  1)  divieto  di modifica della
competenza  per territorio e per materia; 2) necessita' di assicurare
una   piu'   rapida  ed  efficace  definizione  di  procedimenti;  3)
possibilita' di dettare regole processuali che in particolare possano
prevedere:  a)  la concentrazione del procedimento e la riduzione dei
termini processuali; b) l'attribuzione di tutte le controversie nelle
materie  di  cui  al comma 1 al tribunale in composizione collegiale,
salvo  ipotesi  eccezionali di giudizio monocratico in considerazione
della  natura  degli  interessi  coinvolti; c) la possibilita' per il
giudice   di  operare  un  tentativo  preliminare  di  conciliazione,
suggerendone   espressamente   gli  elementi  essenziali,  assegnando
eventualmente  un  termine  per la modifica o la rinnovazione di atti
negoziali  su cui verte la causa e, in caso di mancata conciliazione,
tenendo  successivamente conto dell'atteggiamento al riguardo assunto
dalle parti ai fini della decisione sulle spese di lite.
    Nella legge n. 366/2001, quindi, il legislatore si e' limitato ad
indicare   le   materie   nelle   quali  il  governo  sarebbe  potuto
intervenire,  l'obiettivo  di  rendere  piu'  rapida  ed  efficace la
definizione  dei procedimenti, il divieto di modificare la competenza
per  territorio  e  per  materia,  la  tendenziale  collegialita' del
procedimento, la possibilita' di valutare l'atteggiamento delle parti
in  sede  di  tentativo di conciliazione e la possibilita' di dettare
regole  che  favorissero la riduzione dei termini e la concentrazione
del procedimento.
    Nulla  tuttavia  la  legge  delega ha detto in ordine allo schema
processuale da adottare, lasciato non piu' alla scelta discrezionale,
ma all'arbitrio del legislatore delegato, come emerge chiaramente dal
decreto  legislativo n. 5 del 17 gennaio 2003, che ha creato un nuovo
modello di processo.
    Ed   infatti,   come   indicato   dalla  stessa  relazione  della
commissione  ministeriale,  il  nuovo rito societario previsto per il
processo  di  cognizione  davanti  al tribunale costituisce un vero e
proprio  nuovo  modello  processuale, che si distacca volutamente sia
dal  modello  processuale  del  1942,  sia da quello del processo del
lavoro  del 1973 ed infine anche da quello delineatosi con la riforma
del  1990.  Il  nuovo  rito  di  cognizione di primo grado davanti al
tribunale  in  materia  societaria  prevede  tutta  la prima fase del
processo  senza  l'intervento  del giudice; nell'atto di citazione ai
sensi dell'art. 2 non e' piu' indicata l'udienza avanti al giudice ed
il termine che l'attore fissa al convenuto per la comunicazione della
comparsa di risposta e' fissato solo nel minimo, cosi' nella comparsa
di  risposta,  ai  sensi  dell'art. 4,  il convenuto puo' a sua volta
fissare  all'attore per eventuale replica un termine stabilito ancora
una volta solo nel minimo e con lo stesso meccanismo l'art. 6 prevede
la  possibilita'  di  una  replica da parte dell'attore e l'art. 7 la
possibilita'  di  una  controreplica  da  parte  del convenuto e poi,
ancora,   ulteriori   repliche   e  controrepliche.  Solo  a  seguito
dell'istanza di fissazione di udienza di cui all'art. 8 interviene il
giudice  in  un  momento  pero' in cui sia il thema decidendum che il
thema  probandum  si sono gia' definitivamente formati, totalmente al
di fuori, quindi, del controllo del giudice.
    D'altra parte la stessa istanza di fissazione di udienza, con gli
effetti  preclusivi  rilevantissimi  stabiliti  dall'art. 10,  e' uno
strumento lasciato nella totale disponibilita' delle parti o anche di
una  sola di esse, che puo' utilizzarlo a suo piacimento, nel momento
ritenuto piu' opportuno. Ancora poi va segnalato l'art. 13 in tema di
contumacia  o  di  costituzione  tardiva del convenuto, che introduce
l'innovativo  principio  ( di cui nella delega non vi e' traccia) per
cui  nel  caso  in  cui  il  convenuto  non  notifichi la comparsa di
risposta   nel   termine   stabilito  o  anche  solo  si  costituisca
tardivamente  «i  fatti affermati dall'attore . . . .si intendono non
contestati   e  il  tribunale  decide  sulla  domanda  in  base  alla
concludenza di questa».
    Emerge  dunque  chiaramente che il legislatore delegato, in forza
di una delega assolutamente carente sotto il profilo dell'indicazione
di  criteri  direttivi,  ha  potuto creare una disciplina interamente
nuova per il processo societario di cognizione ordinaria, anticipando
quel  rito  ordinario prefigurato dal testo redatto dalla commissione
ministeriale per la riforma del processo civile.
    Questo  tribunale, quindi, ritiene che non possa andare esente da
dubbi  di costituzionalita' una legge di delega che nel consentire la
creazione  di  un  nuovo  processo, seppur circoscritto a determinate
materie,  si  limiti  ad indicare un obiettivo, quello di «assicurare
una  piu' rapida ed efficace definizione di procedimenti», un divieto
di  «modifica  della  competenza  territoriale  e  per  materia», una
preferenza  per la collegialita', un rilevante ruolo del tentativo di
conciliazione   e   un'indicazione   di   massima   a   favore  della
«concentrazione    del   procedimento   e   riduzione   dei   termini
processuali».
    Di   conseguenza   ad   avviso   del   Collegio,  in  quanto  non
manifestamente    infondata,    va    rimessa    la    questione   di
costituzionalita'  dell'art. 12  della  legge n. 336/2001 nella parte
relativa al procedimento ordinario di primo grado e, per derivazione,
degli articoli da 2 a 17 del decreto legislativo n. 5 del 2003.
    La  questione  e',  altresi',  rilevante  in  quanto  la presente
controversia,   rientrando   tra   quelle  di  cui  alla  lettera  d)
dell'art. 1  del  decreto  legislativo 5/2003, e' stata promossa e va
trattata  secondo le norme previste dal predetto decreto - emanato in
forza della suddetta legge di delega - disciplinante per l'appunto il
giudizio  di  cognizione  di  primo  grado  davanti  al  tribunale in
composizione  collegiale  nelle materie di cui all'art. 1 del decreto
citato   e,   come   e'   evidente,   dalla   pronunzia  della  Corte
costituzionale dipende l'applicabilita' della intera nuova disciplina
processuale  alla concreta fattispecie sottoposta al vaglio di questo
Tribunale.
    In  subordine,  e  per l'ipotesi in cui la Corte dovesse ritenere
costituzionalmente   legittimo  l'art. 12  della  legge  n. 366/2001.
questo  tribunale  ritiene  che  non  sia manifestamente infondato il
dubbio  di  costituzionalita'  degli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17 del decreto legislativo n. 5 del 2003
per  contrasto  con  l'art. 76  della Costituzione, in quanto emanati
eccedendo dai principi e criteri direttivi dettati dalla legge n. 366
del 2001.
    Ed  invero,  per  evitare  il  sospetto d'incostituzionalita' per
indeterminatezza  e  genericita'  dell'art. 12  l.  citata,  dovrebbe
necessariamente  leggersi  la  legge  n. 366/2001, come gia' fatto da
altri  giudici  ordinari (cfr. ordinanza del tribunale di Brescia del
18   ottobre   2004   che   ha   rimesso   la  questione  alla  Corte
costituzionale),  facendo  riferimento  alla  disciplina  del vigente
processo di cognizione davanti al tribunale, come contenuta nel libro
II,  titolo  I, c.p.c., il rito cioe' che sino al 31 dicembre 2003 e'
stato applicato anche alle controversie societarie.
    La  disciplina  del  processo  di cognizione davanti al tribunale
contenuta  nel  codice di procedura civile prevede che il processo si
svolga   attraverso   la   successione   di   piu'  udienze  fisse  e
obbligatorie,  in  particolare quella di prima comparizione (art. 180
c.p.c.),  quindi  la  prima udienza di trattazione (art. 183 c.p.c.),
cui  puo'  seguire un'udienza per la discussione e l'ammissione delle
prove  (art. 184  c.p.c.)  ed  eventualmente  una seconda udienza, su
richiesta delle parti, sempre per la discussione e l'ammissione delle
prove  (art. 184,  primo  comma,  seconda  parte,  c.p.c.)  e quindi,
all'esito,  un'ulteriore  udienza  di  precisazione delle conclusioni
(art. 189  c.p.c.).  Se si volesse individuare una determinatezza dei
criteri   direttivi   nella   legge   di   delega,  quindi,  dovrebbe
necessariamente  ritenersi che il legislatore delegante, indicando il
principio   di   «concentrazione   del   procedimento»,  abbia  fatto
evidentemente  riferimento  proprio  alla suddetta scansione prevista
nel processo ordinario.
    Ugualmente  il  processo  ordinario  vigente  prevede  che fra il
giorno  della  notificazione  e  quello  dell'udienza di comparizione
debbano  intercorrere  termini  liberi non minori di sessanta giorni,
fissa  il  termine  meramente  ordinatorio  di quindici giorni per la
successione  fra le varie udienze ( art. 81 delle norme di attuazione
c.p.c.),  stabilisce  ai sensi dell'art. 183 c.p.c., quinto comma, un
termine  massimo  di  trenta  giorni  per il deposito di memorie e di
altri trenta giorni per le repliche, non prestabilisce nessun termine
per  il  deposito  delle memorie istruttorie ex art. 184 c.p.c. primo
comma,  seconda  parte,  prevede il termine di sessanta giorni per il
deposito  delle  comparse  conclusionali  e  di  venti  per eventuali
repliche.
    Soltanto  con il riferimento a tali termini potrebbe riempirsi di
contenuto  la  generica  indicazione  del  legislatore  delegante del
principio di «riduzione dei termini processuali». Solo questa lettura
-  estremamente  riduttiva e per questo sottoposta in via subordinata
rispetto  all'altra - dei principi fissati dal legislatore delegante,
altrimenti  invero  generici, sarebbe possibile per evitare il dubbio
di costituzionalita' della legge n. 366 del 2001.
    E' pero' evidente che in questo caso l'articolato contenuto negli
artt. da  2  a  17,  d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, con cui si e' data
attuazione  alla  delega,  contrasterebbe  con i principi fissati dal
legislatore  delegante  per  «eccesso  di  delega»,  alla  luce delle
caratteristiche   del   nuovo   rito   societario   come  gia'  sopra
sintetizzate.
    Il  decreto  legislativo  n. 5/2003,  infatti, non ha previsto un
rito  concentrato  rispetto  all'attuale  rito ordinario disciplinato
dagli  artt. 163  ss.  c.p.c.,  ma,  come  gia' sopra evidenziato, ha
introdotto   nell'ordinamento  un'anticipazione  del  rito  ordinario
prefigurato  dal  testo redatto dalla commissione ministeriale per la
riforma del processo civile.
    Anche   la   questione   di  costituzionalita'  proposta  in  via
subordinata  e' rilevante ai fini del presente giudizio per le stesse
ragioni indicate per la questione proposta in via principale.
    Tanto  premesso  in  fatto  ed  in diritto, ai sensi dell'art. 23
della  legge  11 marzo 1953, n. 87, va disposta la trasmissione degli
atti  alla  Corte  costituzionale  per  la  decisione sulla questione
pregiudiziale di legittimita' costituzionale, siccome rilevante e non
manifestamente  infondata,  ed  il presente giudizio va sospeso. Alla
cancelleria vanno affidati gli adempimenti di competenza, di cui alla
predetta norma.
                              P. Q. M.
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Dichiara   rilevante   per   il  giudizio  e  non  manifestamente
infondata,  in relazione all'art. 76 della Costituzione, la questione
di  legittimita'  costituzionale dell'art. 12 della legge n. 366/2001
nella parte in cui, in relazione al giudizio ordinario di primo grado
in  materia  societaria, non indica i principi ed i criteri direttivi
che  avrebbero  dovuto  guidare le scelte del legislatore delegato e,
per  derivazione,  degli  articoli  da 2 a 17 del decreto legislativo
n. 5/2003;
    In  via  subordinata,  dichiara  rilevante  per il giudizio e non
manifestamente    infondata,    in    relazione   all'art. 76   della
Costituzione,  la  questione  di  legittimita'  costituzionale  degli
articoli da 2 a 17 del decreto legislativo n. 5/2003 perche' difformi
dai   principi   e  criteri  direttivi  dettati  dalla  legge  delega
n. 366/2001;
    Ordina  alla  cancelleria  di notificare la presente ordinanza al
Presidente del Consiglio dei ministri, nonche' di darne comunicazione
al  Presidente  del  Senato  della  Repubblica ed al Presidente della
Camera dei deputati e alle parti del presente giudizio;
    Dispone  l'immediata  trasmissione  degli atti, comprensivi della
documentazione   attestante   il   perfezionamento  delle  prescritte
notificazioni e comunicazioni, alla Corte costituzionale;
    Sospende il giudizio in corso.
    Si comunichi a cura della cancelleria.
    Cosi' deciso in Napoli, nella Camera di consiglio del 1° febbraio
2006.
                        Il Presidente: Mungo
06C0826