N. 382 ORDINANZA (Atto di promovimento) 17 febbraio 2006
Ordinanza emessa il 17 febbraio 2006 (pervenuta alla Corte costituzionale il 22 agosto 2006) dal tribunale di Aosta nel procedimento penale a carico di Landry Danilo Reati e pene - Recidiva - Reati contravvenzionali - Inapplicabilita' degli aumenti di pena in caso di recidiva - Ingiustificato trattamento favorevole nei confronti degli autori di determinate categorie di reati. - Legge 5 dicembre 2005, n. 251, art. 4, sostitutivo dell'art. 99 del codice penale. - Costituzione, art. 3.(GU n.41 del 11-10-2006 )
IL TRIBUNALE Ha emesso la seguente ordinanza di trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, art. 3, legge 11 marzo 1953, n. 87. Il giudice visti gli atti del p.p. n. 54/06 nel quale Landry Danilo e' imputato del reato di cui all'art. 186, d.P.R. n. 285/1992 (guida in stato di ebbrezza); terminata l'istruttoria dibattimentale O s s e r v a All'imputato e' stata contestata la recidiva reiterata specitica infraquinquennale. Esaminando il certificato penale dello stesso, si nota che la contestazione e' giustificata da tre precedenti per lo stesso reato. Se l'art. 4, legge 5 dicembre 2002, n. 251, non avesse sostituito l'art. 99 c.p., facendo venir meno ogni rilievo penale alla recidiva nelle contravvenzioni (oltre che nei delitti non colposi) questo giudicante potrebbe operare, in caso di condanna, il previsto aumento di pena. Vigente il citato art. 4, ex art. 2 c.p. questo giudicante non puo', invece, tener conto alcuno della recidiva, quale che sia la sua gravita'. Ad avviso di questo giudicante va sollevata, d'ufficio, eccezione di costituzionalita' dell'art. 4, legge 5 dicembre 2005, n. 251, in relazione all'art. 3 della Costituzione. Non e' certo necessario che questo giudicante ricordi che trattare in modo diverso situazioni uguali e in modo uguale situazioni diverse, senza che a cio' vi siano giustificazioni razionali, costituisce violazione della citata norma costituzionale. Nel caso di specie recidivi e non recidivi vengano trattati allo stesso modo se questi commettono una contravvenzione; in modo (giustamente) differenziato se commettono un delitto (non colposo). Che la recidiva possa (e in certi casi debba) portare ad un aggravamento, anche pesante, della pena quanto ai delitti e' certo rispondente a razionalita', o quanto meno ad una sua logica sanzionatoria. Tale logica sanzionatoria viene pero' inopinatamente abbandonata se solo la legge etichetta come «contravvenzione» il reato commesso dal recidivo il quale, per l'effetto, al di la' di una possibile (e, anzi probabile) valutazione negativa ex art. 133 c.p., non si trova a dover sentire il peso di un'aggravante dall'effetto anche piu' gravoso delle ordinarie di cui all'art. 61 c.p. L'unica motivazione di tale differenziato trattamento che si potrebbe scorgere e' la minore gravita' delle contravvenzioni rispetto ai delitti. Tuttavia non ritiene questo giudicante che tale motivazione (se questa in effetti era) sia reale e, men che meno, razionale. In primo luogo, per valutare se una scelta legislativa sia giustificata sotto il profilo logico razionale, non ci si deve fermare al dato meramente formale del disposto legislativo. Numerose sono, infatti, le contravvenzioni ben piu' gravi di delitti quali, a solo titolo esemplificativo, le ingiurie, o le percosse, o i furti di cui all'art. 626 nn. 2) e 3) c.p.. E tra queste, al di la' di molte altre in tema di alimenti, rifiuti, inquinamento o edilizia, vi e' anche la guida in stato di ebbrezza. Per conseguenza, applicando l'art. 4, legge 5 dicembre 2005, la recidiva non opererebbe un carico di chi conduca un'autovettura ubriaco fradicio, ponendo in grave pericolo l'incolumita' pubblica, dopo essere magari stato condannato una decina di volte per lo stesso reato. Ne' la recidiva opererebbe, ad esempio, a carico di chi, gia' condannato per lottizzazione abusiva, ne commetta un'altra. La pena verrebbe invece aggravata ex art. 99 c.p. a carico di chi sia stato condannato per aver definito «cretina» la vicina di casa e successivamente la insulti nuovamente (cfr. anche art. 52, comma 3, legge n. 274/2000) o, condannato una prima volta per aver sottratto i residui del raccolto di un campo, commette nuovamente un altro delitto di tale peso. Gia' cio' dimostra che la scelta legislativa favorisce irrazionalmente gli autori di determinate categorie di reati, se recidivi. Vi e' poi da considerare che gia' il legislatore ha determinato le pene dei singoli reati in relazione alla loro gravita'. Stabilita, dunque, una pena edittale equa in relazione al disvalore sociale delle singole fattispecie criminose non e' davvero dato comprendere, anche al di la' delle aberrazioni sopra esemplificate, sulla base di quale scelta razionale e coerente la pena possa essere aumentata a carico degli autori recidivi di alcuni reati e non a carico di altri. Poiche', per le ragioni che precedono, a questo giudicante non appare manifestamente infondata l'eccezione di costituzionalita' dell'art 4, legge 5 dicembre 2005, n. 251, nella parte in cui esclude che possano essere operati gli aumenti di pena ex art. 99 c.p. a chi ha commesso una contravvenzione, in relazione all'art. 3 della Costituzione, deve sospendersi il giudizio in corso, con trasmissione degli atti alla Corte.
P. Q. M. Visto l'art. 3, legge 11 marzo 1953, n. 87; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del giudizio in corso; Dispone che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al p.m., all'imputato, al Presidente del Consiglio dei ministri e al Presidente della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Aosta, addi' 17 febbraio 2006 Il giudice: Gramola 06C0836