N. 383 ORDINANZA (Atto di promovimento) 20 dicembre 2001
Ordinanza emessa il 20 dicembre 2001 (pervenuta alla Corte costituzionale il 22 agosto 2006) dalla Commissione tributaria provinciale di Enna sul ricorso proposto da Rabbito Corrado contro Agenzia delle Entrate di Palermo ed altra. Imposte e tasse - Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) - Istituzione e disciplina - Questione di costituzionalita' sollevata con mero rinvio alle argomentazioni di parte. - Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. - Costituzione, artt. 3, 23, 35, 53, 76 e 77.(GU n.41 del 11-10-2006 )
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso n. 547/2001 R.G.R. introdotto da Rabbito Corrado nato a Calascibetta il 25 dicembre 1939, c.f. RBB CRD 39T25 B381F, e residente in Enna via Basilicata n. 9, dottore commercialista - iscritto al n. 9 dell'Albo tenuto dall'Ordine dei Dottori Commercialisti della Provincia di Enna - con studio in Enna via Roma, 353. Contro l'Agenzia delle Entrate, Centro di servizi delle imposte dirette e indirette di Palermo e la Direzione regionale delle Entrate della Sicilia, sezione staccata di Enna, avverso il mancato rimborso n. 02506BC027351/2 IRAP corrisposta negli anni d'imposta 1998 e 1999. Sentito nessuno dei rappresentanti delle parti perche' assenti. Udito il relatore dott. Salvatore Umberto Lo Grasso. In fatto Con istanza trasmessa in data 16 marzo 2001 alla Direzione regionale delle Entrate, sezione staccata di Enna, all'Agenzia delle Entrate, al Centro di servizi delle imposte dirette e indirette di Palermo, all'Assessorato regionale Bilancio e Finanze il sottoscritto, ha chiesto, ai sensi dell'art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, il rimborso delle imposte per l'anno 1999 a titolo di IRAP, la somma di ". 17.235.000; a titolo di saldo per l'anno 1998 ". 3.988.000 e a titolo di saldo per il 1999 ". 2.487.000 versate in sede di auto liquidazione, sostenendo la non debenza per incostituzionalita' della norma istitutiva del tributo. Che l'agenzia delle Entrate, Centro di servizi delle imposte dirette e indirette di Palermo con risposta del 9 aprile 2001 ha respinto l'istanza di rimborso n. 02506BC027351/2 del contribuente con ampia motivazione sostenendo la legittimita' e la fondatezza dell'obbligazione tributaria in linea, con i principi costituzionali e con l'indirizzo del federalismo fiscale che, ha attribuito agli Enti locali poteri di spesa e di imposizione, nonche' con gli interessi prevalenti di difesa dell'economia nazionale. Il contribuente, ricevuta la comunicazione di diniego al rimborso dell'imposta versata e con le indicazioni contenute nella stessa, introduceva ricorso reiterando la richiesta delle somme versate, oltre interessi, poiche' riteneva non dovuto il tributo per illegittimita' in violazione degli artt. 3, 23, 35, 53, 76 e 77 della Costituzione italiana. Il ricorrente, esercente attivita' di dottore commercialista, faceva osservare che il tributo: 1) viola gli artt. 3 e 53 in quanto, illegittimamente, equipara l'esercizio di arti e professioni all'esercizio di impresa; 2) viola gli artt. 76 e 77 in quanto aggrava il prelievo tributario in capo ai percettori di reddito di lavoro autonomo, in contrasto con l'art. 143, comma 1 della legge delega che recita espressamente «il governo della Repubblica e' delegato ad emanare i decreti al fine di ridurre il costo del lavoro e il prelievo complessivo, che grava sui redditi di lavoro autonomo nel rispetto dei principi costituzionali uno o piu' decreti legislativi»; 3) viola l'art. 35 in quanto non esclude dalla base imponibile il costo del lavoro, sia esso dipendente che parasubordinato, favorendo l'investimento in beni strumentali a scapito dell'investimento nel fattore lavoro, non considerando che il tributo colpisce il reddito imponibile ai fini delle imposte dirette; 4) viola l'art. 3 in quando, avendo l'IRAP sostituito il contributo al Servizio sanitario nazionale, precedentemente pagato da tutti i contribuenti, pone un tale onere solo su alcune categorie di cittadini. Il ricorrente concludeva, previa dichiarazione di non manifesta infondatezza delle eccezioni di illegittimita' costituzionale e conseguente trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, con la richiesta di dichiarazione, in accoglimento del ricorso, del diritto al rimborso della somma versata oltre gli interessi, con la condanna dell'Amministrazione finanziaria al pagamento delle spese processuali. La Direzione regionale delle Entrate per la Sicilia, Ufficio di Enna, si costituiva in giudizio con nota del 17 luglio 2001 prot. 3720/Rep. II° / Imposte e, contestava in toto le argomentazioni del ricorrente. La stessa Direzione regionale faceva osservare che l'IRAP, nel colpire tutte le attivita' produttive, ha tutelato il principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione ed ha rispettato il principio della ripartizione del carico tributario in base alla capacita' contributiva, ponendo a base qualunque reddito derivante da attivita' rivolta alla produzione di beni e servizi, con l'applicazione di una aliquota che determina una imposta proporzionale al reddito prodotto. La Direzione regionale delle Entrate, faceva osservare che il sistema tributario italiano, a norma dell'art. 53 della Costituzione, e' informato ai criteri di progressivita', ma cio' non vieta, comunque, che esistano tributi proporzionali o fissi, ne' trovava fondamento quanto eccepito dal ricorrente in merito all'abolizione del contributo del Servizio sanitario nazionale, sostenendo che l'IRAP, al contrario del citato contributo, non verrebbe pagata da tutti i contribuenti i quali comunque usufruiscono del S.S.N., poiche' l'IRAP colpisce tutte le attivita' produttive, comprese quelle dell'Amministrazione dello Stato. In merito alla lamentata equiparazione dei redditi derivanti dall'esercizio di arti e professioni a quelli derivanti dall'esercizio di impresa, la Direzione regionale delle Entrate rilevava che la mancata previsione di imponibilita' di una categoria di reddito avrebbe comportato il mancato rispetto del principio di cui all'art. 3 della Costituzione e che, al contrario, imponendo l'obbligazione tributaria a tutte le attivita' produttive, ne ha sancito la costituzionalita'. Per quanto riguardava la presunta violazione degli artt. 76 e 77 della Costituzione, in merito alla quale il ricorrente lamentava il contrasto della norma istitutiva deIl'IRAP con l'art. 3, comma 143, della legge delega 23 dicembre 1996, n. 662, la stessa Direzione regionale delle Entrate rilevava che, al contrario, i principi fissati con la citata legge, i quali prevedono la semplificazione e la razionalizzazione degli adempimenti dei contribuenti, la riduzione del costo del lavoro e del prelievo complessivo che grava sui redditi da lavoro autonomo e di impresa minore, risultano rispettati, in quanto l'abolizione di tributi di varia natura ha consentito il raggiungimento degli obiettivi sopra descritti. Per tali motivi, la D. R. E. respingeva la richiesta di parte in quanto infondata e pertanto chiedeva il rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 15, d.lgs. n. 546/1992. All'udienza del 27 ottobre 1999, la Commissione si riservava di decidere e successivamente, riesaminati gli atti e sentito il relatore, ha emesso ordinanza. Diritto e osservazioni Le eccezioni di incostituzionalita' investono tutto il decreto legativo e non singoli articoli, mentre le argomentazioni del ricorrente e dell'ufficio sollevano grosse problematiche giuridico-fiscali, che non appaiono manifestamente infondate. Questa Commissione rimette pertanto la decisione di costituzionalita' dell'IRAP - d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 - alla Corte.
P. Q. M. Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87 e la delibera del 16 marzo 1956, giudica rilevante e non manifestamente infondata l'eccezione di legittimita' costituzionale del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 in riferimento agli artt. 3, 23, 35, 53, 76 e 77 della Costituzione della Repubblica italiana. Sospende il giudizio in corso e riserva ogni altra pronuncia in rito ed in merito. Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale con la prova delle notificazioni e comunicazioni di cui all'art. 23, quarto comma, legge 11 marzo 1953, n. 87. Ordina che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei ministri, nonche' comunicata ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati. Cosi' deciso, in Camera di consiglio in Enna, il 20 dicembre 2001 Il Presidente: Muscara' Il relatore: Lo Grasso 06C0837