N. 325 ORDINANZA 2 - 6 ottobre 2006

Giudizio su conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato.

Parlamento   -  Immunita'  parlamentari  -  Procedimento  civile  nei
  confronti di un deputato per il risarcimento del danno a seguito di
  condanna per diffamazione - Deliberazione di insindacabilita' delle
  opinioni  espresse  adottata dalla Camera di appartenenza - Ricorso
  per  conflitto  di  attribuzione del Tribunale di Reggio Calabria -
  Denunciata  lesione  della  sfera  di  attribuzioni  dell'autorita'
  giurisdizionale    ordinaria    costituzionalmente    garantita   -
  Dichiarazione   di   ammissibilita'  del  conflitto  -  Adempimenti
  successivi   -   Deposito  del  ricorso  in  cancelleria  oltre  il
  prescritto termine perentorio - Improcedibilita' del giudizio.
- Deliberazione della Camera dei deputati del 6 marzo 2003.
- Costituzione,   art. 68,   comma 1;  legge  11 marzo  1953,  n. 87,
  art. 37;  norme  integrative  per  i  giudizi  davanti  alla  Corte
  costituzionale, art. 26, comma 3.
(GU n.41 del 11-10-2006 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Franco BILE;
  Giudici:  Giovanni  Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO,
Romano   VACCARELLA,  Paolo  MADDALENA,  Alfio  FINOCCHIARO,  Alfonso
QUARANTA,  Franco  GALLO,  Luigi  MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino
CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO;
ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel  giudizio  per  conflitto  di attribuzione tra poteri dello Stato
sorto  a  seguito  della  deliberazione della Camera dei deputati del
6 marzo  2003,  relativa all'insindacabilita' delle opinioni espresse
dal deputato Amedeo Matacena nei confronti del dott. Vincenzo Macri',
promosso  con  ricorso  del  Tribunale  di  Reggio  Calabria, seconda
sezione  civile,  nei confronti della Camera dei deputati, notificato
l'8 aprile  2005,  depositato  in  cancelleria  il  16 luglio 2005 ed
iscritto al n. 32 del registro conflitti tra poteri dello Stato 2005,
fase di merito.
    Visto l'atto di costituzione della Camera dei deputati;
    Udito  nella  camera  di  consiglio del 21 giugno 2006 il giudice
relatore Alfio Finocchiaro.
    Ritenuto  che,  con  ricorso  depositato  il 15 novembre 2004, il
Tribunale di Reggio Calabria, seconda sezione civile, nel corso di un
giudizio  per  la  quantificazione  del danno - a seguito di sentenza
penale  irrevocabile  di  condanna  per il reato di diffamazione e di
condanna  al  risarcimento dei danni da liquidarsi in separata sede -
promosso dal magistrato Vincenzo Macri' nei confronti, tra gli altri,
del  deputato Amedeo Matacena, ha sollevato conflitto di attribuzione
nei  confronti  della Camera dei deputati, in relazione alla delibera
adottata  il 6 marzo 2003, con la quale, in conformita' alla proposta
della  Giunta per le autorizzazioni a procedere, si e' dichiarato che
i  fatti  per  i  quali  il  suddetto  deputato e' stato sottoposto a
procedimento  penale  per  il reato di diffamazione a mezzo stampa in
danno  del  Macri'  riguardano opinioni espresse nell'esercizio delle
funzioni   parlamentari,  e  sono,  quindi,  insindacabili  ai  sensi
dell'art. 68, primo comma, della Costituzione;
        che  il Tribunale ricorrente espone che il dott. Macri' aveva
convenuto in giudizio il deputato Matacena (unitamente al giornalista
De  Virgilio)  chiedendo  la liquidazione dei danni alla personalita'
morale,  lesa  dagli  articoli pubblicati nel novembre e nel dicembre
del  1995 nella «Gazzetta del Sud», riproducenti le dichiarazioni per
le  quali  il predetto deputato era stato condannato in sede penale -
con  contestuale rinvio alla quantificazione dei danni in sede civile
- con sentenza del 7 dicembre 2001, divenuta irrevocabile;
        che  negli  articoli  di  stampa in questione il parlamentare
affermava  che  il  predetto dott. Macri' «aveva gestito l'operazione
Olimpia,  che  era  stato  rinviato  a  giudizio  per aver manipolato
pentiti  e  collaboratori.....»,  «che  le  tesi  della  magistratura
inquirente   erano   assolutamente   false...»   (pubblicazione   del
29 novembre  1995),  e  che  lo  stesso  Macri'  «ha  una  concezione
stalinista  della giustizia», che le sue dichiarazioni «dimostrano in
modo   lampante  quale  e'  il  suo  modo  di  maneggiare  pentiti  e
collaboratori»,  ed,  inoltre,  che egli aveva richiesto «una perizia
psichiatrica  nei  confronti del Macri» (pubblicazione del 3 dicembre
1995);
        che,  nelle  more del giudizio, e' stata adottata la delibera
del  6 marzo  2003, con la quale - in conformita' alla proposta della
Giunta  per  le  autorizzazioni  a procedere e superando la questione
preliminare  di  inammissibilita'  relativa al passaggio in giudicato
della  sentenza  penale  - la Camera dei deputati ha dichiarato che i
fatti  per  i  quali  il  suddetto  deputato  e'  stato  sottoposto a
procedimento  penale  per  il  reato  di  diffamazione a mezzo stampa
riguardano    opinioni   espresse   nell'esercizio   delle   funzioni
parlamentari,  e  sono,  quindi, insindacabili ai sensi dell'art. 68,
primo comma, della Costituzione;
        che,  secondo il Tribunale, la predetta deliberazione lede la
sfera  di  attribuzioni  dell'autorita' giurisdizionale ordinaria, in
quanto  «sia pur non considerando il ristretto ambito del giudizio di
cui  il  presente  giudice  e'  investito  in  forza della richiamata
pronuncia di irrevocabilita» essa e' basata su un'erronea valutazione
dei  presupposti  della  prerogativa alla luce dei principi affermati
dalla  Corte  costituzionale  (sentenze  n. 11 e n. 10 del 2000), dal
momento  che le dichiarazioni di cui si tratta non sono in alcun modo
ricollegabili   ad   iniziative  parlamentari  tipiche  adottate  dal
deputato  e,  inoltre,  trascendendo  la  «valutazione  oggettiva  ed
estranea  agli  interessi dedotti in giudizio», non possono ritenersi
connesse con l'esercizio delle funzioni parlamentari;
        che  il  ricorrente ha pertanto chiesto che la Corte dichiari
che   non   spettava  alla  Camera  dei  deputati  affermare  che  le
dichiarazioni  in  questione,  rese  dal  deputato  Amedeo  Matacena,
costituiscono   opinioni   espresse   da  un  membro  del  Parlamento
nell'esercizio  delle  sue  funzioni,  ai  sensi  dell'art. 68, primo
comma, della Costituzione, ed annulli la relativa delibera;
        che   il   conflitto  e'  stato  dichiarato  ammissibile  con
ordinanza n. 117 del 2005;
        che   il   Tribunale  di  Reggio  Calabria  ha  provveduto  a
notificare tale ordinanza, e l'atto introduttivo del giudizio innanzi
a  questa Corte, alla Camera dei deputati in data 8 aprile 2005, e li
ha, quindi, depositati presso la cancelleria della Corte il 16 luglio
2005;
        che si e' costituita nel giudizio la Camera dei deputati, che
ha    concluso    per   la   inammissibilita',   irricevibilita'   ed
improcedibilita'   del   conflitto,   e,   nel  merito,  per  la  sua
infondatezza;
        che,  nella  memoria  depositata  nella  imminenza della data
fissata  per  la  camera  di  consiglio,  la  difesa della Camera dei
deputati   ha   chiesto   la  declaratoria  di  improcedibilita'  del
conflitto,  per  tardivita'  del  deposito  degli  atti  da parte del
ricorrente Tribunale.
    Considerato  che il ricorso introduttivo e' stato notificato alla
Camera  dei  deputati,  unitamente all'ordinanza che lo ha dichiarato
ammissibile,  in  data  8 aprile  2005  e  che  gli  atti  sono stati
depositati  presso  la cancelleria di questa Corte il 16 luglio 2005,
ossia  oltre il termine di venti giorni dalla notificazione, previsto
dall'art. 26,  comma 3, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
        che,  in  conformita'  alla costante giurisprudenza di questa
Corte (v., tra le molte, ordinanze n. 327, n. 326 e n. 308 del 2005),
tale  deposito  deve  considerarsi  tardivo, essendo detto termine da
ritenere perentorio;
        che,   pertanto,   il   giudizio   deve   essere   dichiarato
improcedibile.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara  improcedibile il giudizio per conflitto di attribuzione
tra  poteri  dello  Stato  proposto dal Tribunale di Reggio Calabria,
seconda  sezione  civile, nei confronti della Camera dei deputati con
l'atto indicato in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 2 ottobre 2006.
                         Il Presidente: Bile
                      Il redattore: Finocchiaro
                      Il cancelliere: Di Paola
    Depositata in cancelleria il 6 ottobre 2006.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola
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