N. 406 ORDINANZA (Atto di promovimento) 24 febbraio 2006

Ordinanza   emessa   il   24  febbraio  2006  (pervenuta  alla  Corte
costituzionale  l'8  settembre  2006)  dal  tribunale  di Firenze nel
procedimento penale a carico di Noumri Abdelmounim

Reati  e  pene  -  Circostanze  del  reato  - Concorso di circostanze
  aggravanti  e  attenuanti - Divieto di prevalenza delle circostanze
  attenuanti  sulle  circostanze  inerenti alla persona del colpevole
  nel  caso  previsto dall'art. 99, quarto comma, cod. pen. (recidiva
  reiterata) - Contrasto con il principio di ragionevolezza - Parita'
  di  trattamento  di  situazioni  diverse - Violazione del principio
  dell'effettiva offensivita' del reato - Lesione del principio della
  funzione  rieducativa  della  pena  - Contrasto con il principio di
  indipendenza del giudice.
- Codice  penale, art. 69, comma 4, come modificato dall'art. 3 della
  legge 5 dicembre 2005, n. 251.
- Costituzione,  artt. 3,  primo  comma, 25, comma secondo, 27, comma
  terzo, 101, comma secondo, e 111, commi primo e sesto.
(GU n.42 del 18-10-2006 )
                            IL TRIBUNALE

    In data 14 febbraio 2006 Noumri Abdelmounim nato in Marocco il 1°
maggio  1975  veniva tratto in arresto da personale del Commissariato
della  P.  di S. di Firenze - Oltrarno siccome colto in flagranza del
reato  di  cui  all'art. 73,  d.P.R. n. 309/1990. In data 16 febbraio
2006  il  pubblico  ministero  presentava l'arrestato avanti a questo
giudice  per  la  convalida dell'arresto ed il giudizio direttissimo.
All'esito  della  convalida  veniva  applicata misura cautelare della
custodia  in  carcere  ed  il  processo  differito alla data odierna,
attesa la richiesta di termini a difesa.
    All'odierna   udienza,  la  difesa  ha  chiesto  ed  ottenuto  la
celebrazione  del  giudizio  a  mezzo  rito  abbreviato; pertanto, le
parti,  previa  produzione  documentale  da parte della difesa, hanno
concluso come da verbale d'udienza.
    All'esito  del  giudizio,  dubita  il tribunale della conformita'
della  nuova disposizione di cui al comma quarto dell'art. 69 c.p. al
dettato   costituzionale   in   relazione  all'art. 3,  primo  comma,
all'art.27,  terzo  comma,  all'art. 25, secondo comma, all'art. 101,
secondo  comma e 111, commi primo e sesto della Carta costituzionale,
attesa  la  rilevanza della questione di costituzionalita' che con la
presente ordinanza si solleva e la non manifesta infondatezza.
                In punto di rilevanza della questione
    Nel caso oggetto del presente giudizio, l'imputato e' stato colto
nella  flagranza della cessione a terzi di una modestissima quantita'
di  stupefacente  del tipo eroina, onde, ai fini della valutazione di
offensivita' sociale della condotta, puo' essere ritenuta applicabile
la  speciale  attenuante  di cui al comma quinto dell'art. 73, d.P.R.
n. 309/1990.
    Ed  infatti,  avuto  riguardo  alla esiguita' del quantitativo di
sostanza  stupefacente,  alle  modalita'  ed  al  contesto  in cui e'
avvenuta   la  cessione  (monodose),  all'esito  della  perquisizione
personale  sull'imputato  che evidenziava come lo stesso non fosse in
possesso  di  ingente  somma di denaro - in caso contrario si sarebbe
potuta  dedurre  una  attivita' pregressa di cessione di stupefacente
considerevole  -  il  fatto  reato  puo' essere qualificato di scarsa
offensivita'  sociale,  dunque  suscettibile  di  applicazione  della
attenuante di cui al comma quinto dell'art. 73, d.P.R. n. 309/1990.
    Ritiene  peraltro  il tribunale che, nella fattispecie oggetto di
giudizio,  una valutazione complessiva della condotta criminale posta
in  essere  dall'imputato,  comporti  un giudizio di prevalenza della
attenuante  speciale  riconosciuta  rispetto  alla  sussistenza della
recidiva  reiterata contestata, valutazione oggi preclusa dalla norma
di cui all'art. 69 c.p. Emerge, quindi, ictu oculi la rilevanza della
questione  di costituzionalita' sollevata in relazione alla decisione
del presente processo.
       In punto di non manifesta infondatezza della questione
    Ritiene  il  giudicante che la questione di costituzionalita' del
quarto   comma   dell'art. 69   c.p.  sia  anche  non  manifestamente
infondata, per le ragioni che si vanno ad esplicitare.
    La  speciale  attenuante  prevista dal comma quinto dell'art. 73,
d.P.R.   n. 309/1990   ha   un   carattere   prettamente   oggettivo,
prescindendo   nella   sua   applicazione   dalla  valutazione  delle
condizioni  personali dell'autore del reato (v. per tutte Cass., sez.
un.,  31 maggio 1991, n. 9148), la cui precipua finalita' deve essere
individuata  nella  mitigazione delle sanzioni penali previste per il
reato   di   cui  all'art. 73,  d.P.R.  n. 309/1990,  allorquando  le
modalita'  oggettive  della  condotta  facciano ritenere la stessa di
minore offensivita' penale. Il collegamento tra la applicazione della
speciale attenuante e la minima offensivita' penale della condotta e'
un dato acquisito dalla Giurisprudenza di legittimita' ( v. per tutte
Cass.,  sez. un., 21 giugno 2000, n. 17), nel senso che la attenuante
valuta  elementi della condotta che «incidono, nel senso di limitarla
sensibilmente,  sulla  entita'  della  lesione del bene protetto, che
inerisce all'interesse della collettivita' ad evitare la circolazione
e  la  diffusione delle sostanze stupefacenti» (cosi' Cass., set. VI,
24 maggio 1991, n. 12890).
    Nell'impianto  normativo  del  d.P.R.  n. 309/1990, la previsione
della  speciale  attenuante funge quindi da bilanciamento in concreto
delle  sanzioni particolarmente severe previste per la violazione del
precetto  di  legge,  sotto il profilo della concreta possibilita' di
adeguamento della sanzione alla fattispecie concreta ed alla concreta
offensivita'  penale della condotta di reato positivamente accettata,
tanto  da  rendere la previsione del sistema sanzionatorio del d.P.R.
n. 309/1990,   complessivamente   valutata,   conforme   al   dettato
costituzionale.
    Ed  infatti e' da ricordare come la irrogazione in concreto della
sanzione  penale  -  soprattutto  quella  deten-tiva  -  deve  sempre
rispondere  al  criterio  di  adeguatezza alla effettiva offensivita'
penale  del  singolo reato (rectius: della singola condotta di reato)
in  base,  al  disposto dell'art. 25, comma secondo Cost., cosi' come
deve  sempre essere conforme al principio della finalita' rieducativa
della sanzione penale fissato dall'art. 27, terzo comma Cost.
    Puo'  anche  ragionevolmente  sostenersi,  senza  necessariamente
richiamare le numerose sentenze dalla Corte costituzionale sul punto,
che  la  ratio  legis  che  sottende  la  previsione  normativa degli
art. 132,  133 e soprattutto 69 del codice penale (quest'ultimo nella
previsione  previgente  alla  modifica),  sia proprio improntata alla
realizza-zione   dei   principi   costituzionali   sopra  richiamati,
consentendo  al  giudice, con adeguata motivazione dell'esercizio del
potere  discrezionale,  l'adeguamento  della  sanzione  alla concreta
misura  della  offensivita'  penale accertata in fatto in relazione a
ciascun reato.
    La  nuova formulazione dell'art. 69, del codice penale vieta, per
determinate  categorie  di  imputati  individuati  in  relazione alla
contestata  recidiva, la possibilita' per il giudice di effettuare il
giudizio  di  prevalenza  delle  riconosciute  attenuanti,  anche  ad
effetto   speciale,   con   la  recidiva  contestata  (rectius:  alle
condizioni  per  la  contestazione  della  recidiva, poiche' non pare
necessaria  la  espressa  contestazione  della  aggravante, a stretto
tenore  letterale,  facendosi riferimento nella legge alle condizioni
personali dell'imputato che il giudice puo' evincere aliunde rispetto
alla formale contestazione).
    In  sostanza  la  nuova  disposizione  dell'art. 69, comma 4 c.p.
impedisce  al giudice penale di adeguare la sanzione in concreto alla
misura  reale  della  offensivita'  penale  della  condotta  posta in
essere, per come accertata in causa, in presenza di alcune condizioni
personali dell'imputato.
    Ed  e'  in  questo  preciso passaggio che il tribunale ravvisa la
violazione  di  numerosi  precetti  costituzionali;  due di essi gia'
richiamati  precedentemente,  e  cioe'  la  previsione  dell'art. 25,
secondo comma e dell'art. 27, terzo comma, ma anche la violazione del
precetto  costituzionale fissato dagli art. 101, secondo comma e 111,
commi primo e sesto Cost., attesa la impossibilita' per il giudice di
adempiere, nel processo, all'obbligo di legge di adeguare la sanzione
al  caso  concreto  ed  irrogare  all'imputato una sanzione che abbia
finalita'  rieducative.  Cosi'  come  certamente appare al giudicante
violato  il  principio  fissato  dall'art. 3, primo comma Cost. nella
misura  in  cui  a  situazioni  estremamente diverse sotto il profilo
della  offensivita'  penale  e  sociale consegue in concreto identica
sanzione.
    Nessun   dubbio  sussiste  peraltro  nella  possibilita'  per  il
legislatore  di  operare  una  valutazione di maggiore gravita' di un
fatto  reato  in  presenza di determinate situazioni anche soggettive
dell'imputato;  ed infatti tale giudizio di maggiore gravita' e' gia'
sotteso  alla pluralita' delle aggravanti a carattere soggettivo; ne'
puo'  negarsi  al legislatore la possibilita' dell'inasprimento della
pena  edittale  per il reato accertato, eventualmente circostanziato,
in  relazione  a  determinate  condizioni  soggettive dell'autore del
reato,  attraverso  l'aumento  della  pena  edittale  prevista  dalla
attenuante ad effetto speciale per determinati soggetti, in relazione
appunto  alle  loro condizioni personali, ovvero attraverso l'aumento
di pena collegato alla recidiva.
    Cio'   che   contrasta   con   i  principi  costituzionali  sopra
richiamati,  a  parere del giudicante, e' l'aver inciso negativamente
sul  potere discrezionale del giudice di adeguare la sanzione al caso
concretamente  accertato,  ed alla offensivita' penale giudizialmente
accertata,  di  fatto  escludendolo;  e  tale esclusione opera poi in
maniera  indiscriminata  per  tutti  i  reati,  in  relazione  ad una
determinata  categoria  di imputati, creando quindi una dicotomia tra
la  irrogazione  della pena ed il fatto reato in concreto accertato e
riconducendo  il  momento  applicativo  della  sanzione  in  un alveo
riferibile al tipo d'autore del reato stesso.
                              P. Q. M.
    Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita'   costituzionale   dell'art.  69,  comma  4  c.p.,  come
modificato  dall'art. 3,  legge n. 251/2005, nella parte in cui vi e'
divieto  di prevalenza delle circostanze attenuanti sulle circostanze
inerenti  alla persona del colpevole, nel caso previsto dall'art. 99,
comma 4 c.p.
    Dispone  la  trasmissione  degli atti alla Corte costituzionale e
sospende il giudizio in corso.
    Ordina  che  a  cura  della cancelleria la presente ordinanza sia
comunicata al presidente del Consiglio ministri e ai Presidenti delle
due Camere del Parlamento.
        Roma, addi' 24 febbraio 2006
                         Il giudice: Bagnoli
06C0870