N. 328 SENTENZA 9 - 13 ottobre 2006

Giudizio per conflitto di attribuzione tra Enti.

Formazione  professionale  -  Organizzazione  sanitaria - Decreto del
  Ministro  della  salute  concernente  i  requisiti  richiesti  alle
  societa'  scientifiche  e  alle  associazioni  tecnico scientifiche
  delle  professioni sanitarie per poter svolgere attivita' formativa
  nell'ambito  del  programma  di  «Educazione  continua in medicina»
  (ECM)  ed  attivita'  di  collaborazione  nei confronti dei diversi
  organi  ed  organismi  che  operano  nei  vari settori di attivita'
  sanitarie  -  Conflitto  di  attribuzione sollevato dalla Provincia
  autonoma di Trento - Eccezioni di inammissibilita' del conflitto in
  quanto  volto  ad  impugnare  una  norma primaria attributiva della
  competenza  in  contestazione  allo Stato ed a censurare il modo di
  esercizio  della  funzione statale - Denuncia del decreto in quanto
  adottato  in  carenza  di  potere - Deduzione della lesivita' della
  disciplina  regolamentare adottata con il decreto - Reiezione delle
  eccezioni.
- Decreto Ministro della salute del 31 maggio 2004.
- Costituzione,  artt. 117,  commi  terzo,  quarto  e  sesto,  e 118;
  statuto  della Regione Trentino-Alto Adige, artt. 8, nn. 1 e 29; 9,
  n. 10,  e 16; d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474; d.P.R. 26 gennaio 1980,
  n. 197;  d.P.R.  1° novembre  1973,  n. 689;  d.lgs. 16 marzo 1992,
  n. 266,  artt. 2  e 4; d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281, art. 2, comma
  terzo;  d.lgs.  30 dicembre  1992, n. 502, artt. 16-ter e 19; legge
  costituzionale 19 ottobre 2001, n. 3, art. 10.
Formazione  professionale  -  Organizzazione  sanitaria - Decreto del
  Ministro  della  salute  concernente  i  requisiti  richiesti  alle
  societa'  scientifiche  e  alle  associazioni  tecnico scientifiche
  delle  professioni sanitarie per poter svolgere attivita' formativa
  nell'ambito  del  programma  di  «Educazione  continua in medicina»
  (ECM)  ed  attivita'  di  collaborazione  nei confronti dei diversi
  organi  ed  organismi  che  operano  nei  vari settori di attivita'
  sanitarie  -  Conflitto  di  attribuzione sollevato dalla Provincia
  autonoma   di   Trento   -   Inidoneita'   della  norma  richiamata
  (art. 16-ter   del   d.lgs  n. 502  del  1992)  a  costituire  base
  legislativa  del  potere  esercitato  con  il  decreto  impugnato -
  Applicazione   degli  artt. 117  e  118  Cost.;  ex  art. 10  legge
  costituzionale  n. 3  del 2001 - Incidenza di atto regolamentare su
  materie  di  competenza legislativa, residuale o concorrente, della
  provincia  autonoma  -  Insussistenza  dell'esigenza  di  esercizio
  unitario  della  funzione  e  inosservanza  del  principio di leale
  cooperazione   -   Non  spettanza  allo  Stato  della  potesta'  in
  contestazione - Annullamento dell'atto impugnato.
- Decreto Ministro della salute del 31 maggio 2004.
- Costituzione,  artt. 117,  commi  terzo,  quarto  e  sesto,  e 118;
  statuto  della Regione Trentino-Alto Adige, artt. 8, nn. 1 e 29, 9,
  n. 10;  e 16; d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474; d.P.R. 26 gennaio 1980,
  n. 197;  d.P.R. 1° novembre  1973,  n. 689;  d.lgs.  16 marzo 1992,
  n. 266,  artt. 2  e 4; d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281, art. 2, comma
  terzo;  d.lgs.  30 dicembre  1992, n. 502, artt. 16-ter e 19; legge
  costituzionale 19 ottobre 2001, n. 3, art. 10.
(GU n.42 del 18-10-2006 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Franco BILE;
  Giudici:  Giovanni  Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO,
Paolo  MADDALENA,  Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO,
Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE,
Giuseppe TESAURO;
ha pronunciato la seguente

                              Sentenza

nel  giudizio  per  conflitto  di  attribuzione  sorto  a seguito del
decreto  del  Ministro  della salute 31 maggio 2004 avente ad oggetto
«Requisiti  che  devono  possedere  le  societa'  scientifiche  e  le
associazioni   tecnico-scientifiche   delle  professioni  sanitarie»,
promosso  con  ricorso della Provincia autonoma di Trento, notificato
il  31 agosto  2004, depositato in cancelleria il 2 settembre 2004 ed
iscritto al n. 16 del registro conflitti 2004.
    Visto  l'atto  di  costituzione  del Presidente del Consiglio dei
ministri;
    Udito nell'udienza pubblica del 4 luglio 2006 il giudice relatore
Giuseppe Tesauro;
    Uditi l'avvocato Giandomenico Falcon per la Provincia autonoma di
Trento  e  l'avvocato dello Stato Franco Favara per il Presidente del
Consiglio dei ministri.

                          Ritenuto in fatto

    1.  -  La Provincia autonoma di Trento, con ricorso notificato il
31 agosto  2004  e  depositato  il  successivo  2 settembre  2004, ha
sollevato   conflitto  di  attribuzione  nei  confronti  dello  Stato
riguardo al decreto del Ministro della salute 31 maggio 2004, recante
«Requisiti  che  devono  possedere  le  societa'  scientifiche  e  le
associazioni   tecnico-scientifiche   delle  professioni  sanitarie»,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 153  del 2 luglio 2004, in
riferimento  agli articoli 8, numero 1) e numero 29), 9 numero 10), e
16  del  d.P.R.  31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico
delle  leggi  costituzionali  concernenti  lo statuto speciale per il
Trentino-Alto  Adige) e relative norme d'attuazione, agli artt. 2 e 4
del  decreto  legislativo  16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione
dello  statuto  speciale  per  il  Trentino-Alto Adige concernenti il
rapporto   tra   atti   legislativi   statali  e  leggi  regionali  e
provinciali,   nonche'   la   potesta'   statale   di   indirizzo   e
coordinamento),  agli  artt. 117,  commi terzo, quarto e sesto, e 118
della Costituzione, all'art. 10 della legge costituzionale 19 ottobre
2001,   n. 3  (Modifiche  al  titolo  V  della  parte  seconda  della
Costituzione),  nonche'  ai  principi  di  leale  collaborazione e di
certezza normativa.
    2.  -  La  Provincia  premette  di  essere titolare di competenza
legislativa  concorrente  in  materia  di  sanita'  e  di  competenza
legislativa  primaria  in  materia di «formazione professionale» e di
«ordinamento  degli  uffici  provinciali  e  del  personale  ad  essi
addetto»,  in  virtu'  degli  artt. 9  numero  10) ed 8, numero 29) e
numero   1),  dello  statuto  speciale.  Tuttavia,  l'art. 117  della
Costituzione  avrebbe attribuito alle regioni a statuto ordinario una
piu'   ampia   autonomia,   essendo  la  materia  dell'organizzazione
sanitaria  configurabile  quale  materia  di  competenza residuale ed
essendo  venuti  meno i limiti delle norme fondamentali delle riforme
economico-sociali  e  dell'interesse  nazionale:  pertanto,  ai sensi
dell'art. 10  della legge costituzionale n. 3 del 2001, la ricorrente
sostiene che, nelle materie predette, occorra fare riferimento, anche
per la Provincia autonoma, al titolo V della Costituzione.
    Secondo  la  ricorrente, l'atto impugnato - il quale stabilisce i
requisiti  essenziali  che  le societa' scientifiche devono possedere
per  svolgere  le  attivita'  formative  e  di  collaborazione con le
istituzioni   pubbliche   competenti   in  materia  di  sanita'  (con
particolare   riferimento  all'attivita'  formativa  nell'ambito  del
programma  ECM ed all'attivita' di collaborazione nei confronti degli
organi centrali e regionali e delle istituzioni e degli organismi che
operano  nei  vari  settori  di  attivita' sanitarie) - violerebbe le
competenze  costituzionali  della  Provincia  autonoma  di  Trento in
materia  di  «formazione professionale», di «ordinamento degli uffici
provinciali  e  del  personale  ad  essi  addetto» e di «tutela della
salute».
    Ad   avviso  della  Provincia  il  d.m.  31 maggio  2004  sarebbe
illegittimo sotto svariati profili.
    Il  decreto  sarebbe  stato  adottato  in  carenza di potere, non
potendo  l'art. 16-ter  del  decreto  legislativo  30 dicembre  1992,
n. 502  (Riordino  della  disciplina  in  materia  sanitaria, a norma
dell'art. 1  della  legge  23 ottobre 1992, n. 421), richiamato nella
premessa  dell'atto  impugnato,  costituirne idonea base legislativa.
Questa  norma, infatti, attribuisce alla Commissione nazionale per la
formazione   continua   il  compito  di  definire  «i  requisiti  per
l'accreditamento  delle  societa'  scientifiche  nonche' dei soggetti
pubblici  e  privati che svolgono attivita' formative» e di procedere
«alla  verifica della sussistenza dei requisiti stessi» (art. 16-ter,
comma 2,  ultima  frase).  L'atto  impugnato,  invece,  istituisce un
potere,   quello   di   fissare   i  requisiti  e  di  effettuare  il
«riconoscimento»,   che  si  differenzierebbe,  per  soggetto  e  per
oggetto,  da  quello  esercitato  in  base all'art. 16-ter del d.lgs.
n. 502  del  1992,  essendo attribuito al Ministro della salute e non
alla  Commissione  nazionale per la formazione continua e riguardando
non  solo  le  attivita'  formative ma anche la collaborazione con le
istituzioni sanitarie (art. 1, comma 1, e art. 5, comma 2).
    Secondo   la  ricorrente,  qualora  si  ritenesse  che  l'oggetto
dell'art. 16-ter  cit.  corrisponda  all'oggetto  del  d.m. 31 maggio
2004,   questo  sarebbe  comunque  illegittimo  in  quanto  privo  di
fondamento legislativo. Detta norma non sarebbe, infatti, applicabile
alla   Provincia   autonoma  di  Trento,  in  quanto  non  richiamata
dall'art. 19,  comma 2,  del  d.lgs.  n. 502  del 1992 fra quelle che
costituiscono  norme  fondamentali  di  riforma economico-sociale. In
ogni  caso, se la norma fosse ritenuta applicabile, non potrebbe piu'
costituire  idonea base normativa del potere esercitato dal Ministro,
essendo  detto potere regolamentare venuto meno a seguito della legge
costituzionale n. 3 del 2001.
    Ad  avviso  della  ricorrente, l'atto violerebbe inoltre l'art. 2
del  d.lgs.  n. 266  del  1992,  in  virtu'  del  quale lo Stato puo'
soltanto  far  sorgere,  eventualmente,  nelle  materie di competenza
provinciale,  un  obbligo di adeguamento: nella specie, la materia e'
stata   disciplinata   con   norme   direttamente  applicabili  nella
Provincia,  di  rango  regolamentare, in contrasto, quindi, anche con
l'art. 117,  sesto  comma,  della  Costituzione, evocabile qualora si
ritenesse che le competenze provinciali in materia di formazione e di
organizzazione  sanitaria  debbano essere ricondotte a tale parametro
costituzionale.  La  Provincia osserva, inoltre, che, nel caso in cui
si  ritenesse  inapplicabile  il  decreto,  la  sola  presenza  della
disciplina  dallo  stesso  recata  comporterebbe  una  situazione  di
incertezza di per se' lesiva del principio di certezza normativa.
    La ricorrente lamenta altresi' che il decreto, in quanto adottato
senza  il  coinvolgimento  della  Conferenza  Stato-Regioni, violi il
principio di leale collaborazione, che richiede forme di raccordo sia
quando,   come   nella   specie,  le  competenze  statali  esercitate
interferiscono  con  le competenze regionali, sia in virtu' di quanto
stabilito  dall'art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 281 del 1997, dato che
il d.m. 31 maggio 2004, sostanzialmente, e' un regolamento.
    La  Provincia  ricorrente  deduce, infine, l'illegittimita' degli
artt. 1, commi 1 e 2; 5; 6, commi 2, 3 e 4, e 7, comma 2, del decreto
ministeriale  impugnato,  i  quali  attribuiscono  ad  organi statali
funzioni  amministrative  non  spettanti allo Stato, in contrasto con
l'art. 4  del  d.lgs.  n. 266  del  1992.  Tale  ultima  disposizione
stabilisce,  infatti,  che «nelle materie di competenza propria della
regione  o  delle province autonome la legge non puo' attribuire agli
organi statali funzioni amministrative, comprese quelle di vigilanza,
di   polizia   amministrativa   e   di   accertamento  di  violazioni
amministrative,  diverse  da  quelle  spettanti allo Stato secondo lo
statuto  speciale  e  le  relative  norme di attuazione». Le predette
norme   determinerebbero   la   lesione   anche  dell'art. 118  della
Costituzione,  nonche'  del  principio  di  leale collaborazione, non
sussistendo  l'esigenza  di  un  esercizio  unitario  della  funzione
amministrativa  in  esame  che  possa  giustificare  la  chiamata  in
sussidiarieta'  e  non potendosi, comunque, derogare al riparto delle
competenze  con  un regolamento ed in assenza della necessaria previa
intesa con la Provincia.
    In  conclusione,  la  ricorrente chiede che la Corte dichiari che
non   spetta   allo   Stato   stabilire,  in  materia  di  competenza
provinciale,  norme sostanzialmente regolamentari, attribuendo poteri
amministrativi  ad  organi  statali,  e  conseguentemente  annulli il
decreto impugnato.
    3.  -  Nel  giudizio si e' costituito il Presidente del Consiglio
dei  ministri,  rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, il quale, nell'atto di costituzione e nelle memorie depositate
nell'imminenza dell'udienza pubblica, ha dedotto l'inammissibilita' e
l'infondatezza del ricorso.
    Ad   avviso   della   difesa   erariale,   il   ricorso   sarebbe
inammissibile,  sia in quanto diretto a censurare una norma primaria,
rivendicando  una  competenza che l'art. 16-ter del d.lgs. n. 502 del
1992  ha  attribuito  allo  Stato, sia perche' diretto a censurare il
modo  di  esercizio  di una funzione statale, denunciabile innanzi al
giudice amministrativo.
    In  via  preliminare, la difesa erariale osserva che la questione
posta  con il conflitto deve essere decisa sulla base degli artt. 117
della Costituzione e 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, non
essendo  stato correttamente evocato ne' l'art. 8, numero 1) e numero
29),   dello   statuto  speciale,  in  considerazione  della  valenza
nazionale  dei crediti formativi e della estraneita' della fissazione
dei  requisiti  per l'accreditamento delle societa' scientifiche alla
materia  dell'ordinamento  del  personale  addetto  agli uffici della
Provincia  e  della formazione professionale; ne' l'art. 9 numero 10)
del  medesimo  statuto  speciale, dato che la formazione continua non
riguarda   soltanto   i  medici  operanti  all'interno  del  Servizio
sanitario   e   che,   comunque,  non  tutte  le  organizzazioni  che
collaborano    con    le    istituzioni    sanitarie   sono   incluse
nell'organizzazione sanitaria.
    Nel  merito,  il  ricorso  sarebbe  infondato,  in  quanto l'atto
impugnato  -  che  non  avrebbe, peraltro, natura regolamentare - non
riguarderebbe  ne'  la  formazione  professionale,  ne' l'ordinamento
degli  uffici  della Provincia, ma piuttosto inciderebbe su una serie
di  materie  di  competenza  esclusiva  statale.  In  particolare, la
determinazione  dei requisiti essenziali che le societa' scientifiche
devono   possedere   per   svolgere   le  attivita'  formative  e  di
collaborazione  con le istituzioni pubbliche competenti in materia di
sanita'   rientrerebbe,  in  parte,  nella  materia  dell'ordinamento
civile,   in   quanto  detti  requisiti  concorrerebbero  a  definire
capacita'  e  qualificazione  delle societa' private; in parte, nella
materia  dei  «livelli essenziali delle prestazioni», costituendo una
garanzia  per  i  cittadini  in  relazione  alle prestazioni rese dai
sanitari; in parte nella materia della formazione superiore.
    4.   -   All'udienza   pubblica  le  parti  hanno  insistito  per
l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nelle memorie scritte.

                       Considerato in diritto

    1.  -  Il  conflitto  di  attribuzione  promosso  dalla Provincia
autonoma  di Trento nei confronti dello Stato con il ricorso indicato
in  epigrafe  concerne il decreto del Ministro della salute 31 maggio
2004 recante «Requisiti che devono possedere le societa' scientifiche
e  le associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie»,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 153  del 2 luglio 2004. Il
decreto  e'  stato impugnato in riferimento agli artt. 8, numero 1) e
numero  29),  9,  numero  10)  e 16 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670
(Approvazione  del testo unico delle leggi costituzionali concernenti
lo  statuto  speciale per il Trentino-Alto Adige) e relative norme di
attuazione,  agli artt. 2 e 4 del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266 (Norme
di  attuazione  dello  statuto  speciale  per  il Trentino-Alto Adige
concernenti   il  rapporto  tra  atti  legislativi  statali  e  leggi
regionali  e  provinciali, nonche' la potesta' statale di indirizzo e
coordinamento),  agli  artt.  117, commi terzo, quarto e sesto, e 118
della Costituzione, all'art. 10 della legge costituzionale 19 ottobre
2001,   n. 3  (Modifiche  al  titolo  V  della  parte  seconda  della
Costituzione),  nonche'  ai  principi  di  leale  collaborazione e di
certezza normativa.
    Secondo    la    ricorrente,    il   decreto   recherebbe   norme
sostanzialmente  regolamentari,  applicabili anche nella Provincia di
Trento,   in   ordine   ai   requisiti  essenziali  che  le  societa'
scientifiche  devono  possedere per svolgere le attivita' formative e
di  collaborazione con le istituzioni pubbliche competenti in materia
di   sanita',  attribuendo  poteri  amministrativi  di  verifica  dei
predetti requisiti, di riconoscimento delle associazioni scientifiche
e  di  revoca  del  medesimo  al  Ministro  della  salute  e, quindi,
determinerebbe  la lesione delle proprie competenze costituzionali in
materia  di  «formazione professionale», di «ordinamento degli uffici
provinciali  e  del  personale  ad  essi  addetto» e di «tutela della
salute».
    L'illegittimita'   dell'atto  impugnato  e'  dedotta  sotto  vari
profili.
    Ad  avviso dell'istante, l'atto sarebbe stato adottato in carenza
di  potere,  non  potendo  l'art. 16-ter  del  d.lgs. n. 502 del 1992
costituirne   idonea   base   legislativa.   Inoltre,  in  violazione
dell'art. 2  del  d.lgs.  n. 266  del  1992, lo Stato avrebbe emanato
norme   regolamentari   immediatamente  applicabili  nella  Provincia
autonoma  di Trento in materie di competenza provinciale, nelle quali
potrebbe  intervenire  solo con legge facendo sorgere, eventualmente,
un mero obbligo di adeguamento delle Province.
    In  subordine,  l'atto impugnato violerebbe il principio di leale
collaborazione,  in  quanto adottato comunque senza il coinvolgimento
della Conferenza Stato-Regioni.
    Gli  artt. 1,  commi 1 e 2; 5; 6, commi 2, 3 e 4; 7, comma 2, del
decreto   attribuirebbero,   infine,   ad   organi  statali  funzioni
amministrative  non  spettanti  allo Stato, in violazione dell'art. 4
del  d.lgs. n. 266 del 1992, dell'art. 118 della Costituzione nonche'
del  principio  di  leale  collaborazione, dato che non sussisterebbe
l'esigenza  di un esercizio unitario delle funzioni amministrative in
esame  idonea  a  giustificare  la  chiamata  in sussidiarieta' ed in
quanto, in ogni caso, il riparto delle competenze non potrebbe essere
derogato  con  un  regolamento ed in mancanza della necessaria previa
intesa con la Provincia.
    2.  - L'Avvocatura generale dello Stato, in linea preliminare, ha
eccepito  l'inammissibilita'  del  ricorso,  in primo luogo in quanto
diretto  ad impugnare una norma primaria attributiva della competenza
in  contestazione  allo Stato e cioe' l'art. 16-ter del d.lgs. n. 502
del  1992,  al  quale  il  decreto impugnato ha dato applicazione; in
secondo  luogo,  poiche'  esso  censura  il  modo  di esercizio della
funzione  statale  disciplinata  dal predetto art. 16-ter e quindi e'
volto   a  far  valere  un  vizio  denunciabile  innanzi  al  giudice
amministrativo.
    Entrambe le eccezioni non sono fondate e vanno rigettate.
    La  ricorrente  denuncia,  infatti,  l'illegittimita' del decreto
impugnato  proprio  in  ragione  del  fatto  che  esso  sarebbe stato
adottato  in carenza di potere, deducendo che il predetto art. 16-ter
non   costituisce  idoneo  fondamento  legislativo  del  medesimo,  e
sostenendo  la  lesivita' della disciplina regolamentare contenuta in
detto  decreto  in  quanto priva di base legislativa (sentenza n. 266
del 2001).
    Pertanto,  risulta  chiaro  che il ricorso non e' affatto volto a
censurare  l'art. 16-ter  citato  e  che  la ricorrente ha dedotto un
vizio denunciabile innanzi a questa Corte.
    3. - Nel merito, il ricorso e' fondato.
    Il  decreto  del  Ministro  della  salute  31 maggio 2004 detta i
requisiti  per  il  «riconoscimento» delle societa' scientifiche (dei
medici-chirurghi,  dei  veterinari, degli odontoiatri, dei farmacisti
nonche'  degli  psicologi,  dei  biologi,  dei  fisici e dei chimici)
«costituite  da  professionisti  che  svolgono  in  via  esclusiva  o
prevalente  attivita'  sanitaria»  (art.  1,  commi  1  e  2) e delle
associazioni   tecnico-scientifiche   delle   professioni   sanitarie
(infermieristiche,    tecniche,    della   riabilitazione   e   della
prevenzione),  che intendano svolgere attivita' di collaborazione con
le  istituzioni sanitarie ed attivita' di aggiornamento professionale
«con  particolare riferimento all'attivita' formativa nell'ambito del
programma  ECM ed all'attivita' di collaborazione nei confronti degli
organi centrali e regionali e delle istituzioni e degli organismi che
operano  nei  vari  settori  di  attivita'  sanitarie»;  attribuisce,
inoltre,  al  medesimo  Ministro  della  salute  il  compito  sia  di
verificare  la  sussistenza  dei  predetti  requisiti,  ai  fini  del
«riconoscimento»  (art.  6),  sia  di  controllarne la permanenza, in
funzione dell'eventuale revoca del predetto riconoscimento (art. 7).
    L'art. 16-ter del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della
disciplina  in  materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23
ottobre 1992, n. 421), richiamato nella premessa dell'atto impugnato,
attribuisce   ad   una   commissione   appositamente   istituita,  la
Commissione   nazionale   per   la   formazione  continua  -  la  cui
composizione  e' determinata, per legge, in maniera tale da garantire
che  uno  dei  quattro  vicepresidenti  sia nominato dalla Conferenza
permanente  dei presidenti delle regioni e delle province autonome di
Trento  e  Bolzano  e  che sei dei venticinque membri siano designati
dalla Conferenza permanente Stato-Regioni-Province autonome (comma 1)
-  il  compito  di  definire  «i requisiti per l'accreditamento delle
societa'  scientifiche  nonche'  dei  soggetti pubblici e privati che
svolgono  attivita'  formative»  e  di procedere «alla verifica della
sussistenza dei requisiti stessi» (ultimo periodo).
    La  lettera  della  norma  rende  palese che essa non costituisce
idonea  base  legislativa  del  potere  esercitato dal Ministro della
salute con il decreto impugnato, essendo il potere disciplinato dalla
medesima  norma  diverso  per soggetto e per oggetto. In primo luogo,
infatti, il citato art.16-ter costituisce fondamento non di un potere
ministeriale,  ma di un potere attribuito ad una apposita commissione
-  la  Commissione  nazionale  per  la  formazione  continua - la cui
composizione  e'  peraltro  stabilita  dalla legge in maniera tale da
garantire  una  adeguata  rappresentanza  delle autonomie regionali e
provinciali  (comma  1).  Detto potere consiste nella definizione dei
requisiti   -   e  nella  verifica  della  loro  sussistenza  -  «per
l'accreditamento»  delle  societa'  scientifiche nonche' dei soggetti
pubblici  e  privati  che svolgono attivita' formative, riconducibili
alla  c.d.  formazione  continua  (art.  16-bis,  art. 16-ter ed art.
16-quater)   e   cioe'   ad   interventi   di  approfondimento  e  di
aggiornamento  professionale  su personale gia' in servizio presso le
strutture  sanitarie.  Pertanto,  siffatto  potere non puo' ritenersi
coincidente   con  quello  esercitato  con  il  decreto  ministeriale
impugnato,  diretto  a  definire  i  requisiti  -  e  verificarne  la
sussistenza  -  «per il riconoscimento» delle societa' scientifiche e
delle  associazioni  tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie
che   intendano   svolgere   non   solo  attivita'  di  aggiornamento
professionale, ma anche, piu' ampiamente, attivita' di collaborazione
con le istituzioni sanitarie.
    La  diversita' del «riconoscimento» oggetto del decreto impugnato
rispetto  all'«accreditamento»  di  cui  all'art. 16-ter  del  d.lgs.
n. 502  del  1992  - espressamente riconosciuta dalla difesa erariale
nell'atto  di  costituzione -  risulta  peraltro dallo stesso decreto
impugnato,  il  quale,  mentre  assegna  al  Ministro della salute il
potere   di  effettuare  il  predetto  «riconoscimento»,  secondo  un
procedimento   puntualmente   disciplinato  all'art. 6,  rinvia  alla
«disciplina   generale,   che  sara'  stabilita  dall'intesa  fra  il
Ministero  della salute e le regioni e le province autonome di Trento
e  Bolzano  ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003,
n. 131,   la   definizione   dei   requisiti  e  delle  modalita'  di
accreditamento delle societa' scientifiche in qualita' di provider di
formazione residenziale e a distanza».
    3.1.  -  Una  volta  accertato  che  l'atto impugnato e' privo di
idonea  base  legislativa, occorre verificare se esso incida su sfere
di competenza provinciale.
    L'oggetto  del  decreto impugnato e' costituito dalla definizione
dei  requisiti  per  il  riconoscimento delle societa' scientifiche e
delle  associazioni  tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie
che intendano svolgere attivita' di collaborazione con le istituzioni
sanitarie  ed attivita' di aggiornamento professionale e, quindi, non
e'  riconducibile in termini esclusivi ad un'unica materia, incidendo
contestualmente  su  piu'  settori.  In  particolare, con riferimento
all'aggiornamento  professionale, esso contiene profili inerenti alla
«formazione  professionale»: l'aggiornamento professionale dei medici
e  degli esponenti delle professioni sanitarie attiene, infatti, alla
formazione  sul  lavoro, successiva e quindi estranea alla formazione
universitaria,  in quanto finalizzata all'esercizio della professione
medica  e,  piu'  in  generale,  sanitaria (sentenze n. 406 del 2001,
n. 354 del 1994 e n. 316 del 1993).
    Siffatta  materia,  tuttavia,  neppure  e'  idonea  ad  assorbire
l'intera disciplina di cui al decreto impugnato.
    L'atto, in specie nella parte in cui definisce i requisiti che le
predette   societa'   ed   associazioni   tecnico-scientifiche  delle
professioni  sanitarie  -  che  chiedono  il  riconoscimento - devono
possedere  per  poter  svolgere  attivita'  di  collaborazione con le
istituzioni  sanitarie,  incide,  infatti, sulla materia sanita', con
profili  che attengono, in particolare, all'organizzazione sanitaria,
e   non   gia'   -  come  sostenuto  dalla  difesa  erariale  -  alla
determinazione  di  livelli  essenziali  delle prestazioni sanitarie,
essendo   tale   titolo  di  legittimazione  dell'intervento  statale
invocabile solo «in relazione a specifiche prestazioni delle quali la
normativa  statale  definisca  il  livello  essenziale di erogazione»
(sentenze  n. 285,  n. 120  del  2005  n. 423 del 2004), di cui nella
specie non si tratta.
    Entrambe  le  materie  richiamate  sono  attribuite dallo statuto
speciale  della  Regione  Trentino-Alto  Adige  alla competenza della
Provincia  autonoma  di  Trento:  l'art. 8,  numero  29), stabilisce,
infatti,   la   competenza   legislativa   primaria  della  Provincia
nell'«addestramento  e  formazione  professionale»;  l'art. 9, numero
10),  le  assegna  una  competenza legislativa concorrente in tema di
«igiene   e   sanita',   ivi   compresa   l'assistenza  sanitaria  ed
ospedaliera»; l'art. 16 dispone che «nelle materie e nei limiti entro
cui  la  regione  o  la  provincia puo' emanare norme legislative, le
relative    potesta'    amministrative    [...]    sono    esercitate
rispettivamente dalla regione o dalla provincia».
    Nelle  stesse  materie,  tuttavia,  l'art. 117 e l'art. 118 della
Costituzione,  a  seguito  della  riforma  del  titolo  V della parte
seconda  della  Costituzione, delineano forme piu' ampie di autonomia
rispetto a quelle gia' attribuite dallo statuto.
    La  «formazione professionale» e', infatti, materia riconducibile
alla  competenza  residuale delle Regioni (quarto comma), soggetta ai
limiti   generali  stabiliti  dal  primo  comma  dell'art. 117  della
Costituzione,  fra  i quali non vi e', ad esempio, quello delle norme
fondamentali di riforma economico-sociale (sentenza n. 274 del 2003),
ne' quello dell'interesse nazionale, indicati dallo statuto speciale.
La  sanita', d'altro canto, e' ripartita fra la materia di competenza
regionale  concorrente  della «tutela della salute» (terzo comma), la
quale  deve  essere  intesa  come  «assai  piu'  ampia  rispetto alla
precedente  materia  assistenza  sanitaria  e  ospedaliera» (sentenze
n. 181  del  2006  e  n. 270  del 2005), e quella dell'organizzazione
sanitaria, in cui le Regioni possono adottare «una propria disciplina
anche  sostitutiva  di  quella  statale»  (sentenza n. 510 del 2002).
Soprattutto,  la  piu'  ampia  autonomia riconosciuta dalle norme del
titolo  V  della  parte  seconda  della  Costituzione alle regioni ad
autonomia  ordinaria  nelle  indicate materie di competenza residuale
e/o  concorrente,  rispetto  a quella attribuita alla Provincia dalle
norme  statutarie  nelle  corrispondenti materie, e' confortata dalla
considerazione   che   in   esse   l'art. 117,   sesto  comma,  della
Costituzione   impedisce,  in  ogni  caso,  allo  Stato  di  adottare
regolamenti  e  che,  ai  sensi  dell'art. 118 della Costituzione, le
funzioni   amministrative,   attribuite  ai  comuni,  possono  essere
conferite  a  Province,  Citta' metropolitane, Regioni e Stato «sulla
base dei principi di sussidiarieta', differenziazione ed adeguatezza»
solo «per assicurarne l'esercizio unitario».
    Pertanto  - ai sensi dell'art. 10 della legge costituzionale n. 3
del  2001  - la particolare «forma di autonomia» espressa dalle norme
del  titolo  V della parte seconda della Costituzione in favore delle
Regioni  ad  autonomia  ordinaria  si  applica  anche  alle  Province
autonome ed in specie alla Provincia di Trento in quanto «piu' ampia»
rispetto a quella prevista dai rispettivi statuti.
    3.2.  -  Alla luce delle suesposte considerazioni, deve ritenersi
che il decreto impugnato, dettando norme regolamentari che si pongono
all'incrocio   delle  suddette  materie  di  competenza  residuale  e
concorrente   della   Provincia,   vulneri  le  rispettive  sfere  di
competenza provinciale, definite in particolare dall'art. 117, terzo,
quarto e sesto comma, della Costituzione.
    Inoltre, l'atto, attribuendo poteri amministrativi nelle predette
materie  di  competenza provinciale ad un organo statale, nella parte
in  cui  assegna  al Ministro della salute il potere di verificare la
sussistenza  dei  requisiti  richiesti  per  il  riconoscimento delle
societa' scientifiche e delle associazioni tecnico-scientifiche delle
professioni   sanitarie   che   intendano   svolgere   attivita'   di
collaborazione   con   le   istituzioni  sanitarie  ed  attivita'  di
aggiornamento   professionale,   nonche'   quello  di  deliberare  il
riconoscimento  ed,  eventualmente, di revocarlo, contrasta anche con
l'art. 118   della  Costituzione.  Infatti,  indipendentemente  dalla
valutazione  in  ordine  alla  idoneita'  del  decreto  a determinare
l'«attrazione  in sussidiarieta» della funzione, non e' in alcun modo
dimostrata la necessita' dell'esercizio unitario della medesima e non
e'  stato rispettato il principio della leale collaborazione, essendo
stato  adottato  l'atto  impugnato senza il necessario coinvolgimento
delle autonomie regionali e provinciali (ex plurimis, sentenze n. 270
e n. 242 del 2005).
    Pertanto,  in  accoglimento  del ricorso proposto dalla Provincia
autonoma  di  Trento,  deve  essere  dichiarato che non spettava allo
Stato  dettare  norme  regolamentari relative ai requisiti essenziali
che  le  societa'  scientifiche  devono  possedere  per  svolgere  le
attivita'  formative e di collaborazione con le istituzioni pubbliche
competenti  in materia di sanita' ed attribuire poteri amministrativi
di   verifica   dei   predetti  requisiti,  di  riconoscimento  delle
associazioni  scientifiche e di revoca del medesimo riconoscimento al
Ministro   della   salute.  Conseguentemente,  deve  essere  disposto
l'annullamento  del decreto del Ministro della salute 31 maggio 2004,
recante «Requisiti che devono possedere le societa' scientifiche e le
associazioni   tecnico-scientifiche   delle  professioni  sanitarie»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 2 luglio 2004.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara  che  non  spettava  allo Stato, e per esso al Ministero
della  salute,  stabilire,  con  norme regolamentari, i requisiti che
devono   possedere   le   societa'  scientifiche  e  le  associazioni
tecnico-scientifiche   delle   professioni  sanitarie  che  intendano
svolgere   le   attivita'   formative  e  di  collaborazione  con  le
istituzioni  pubbliche competenti in materia di sanita' ed attribuire
i  relativi poteri amministrativi di verifica dei predetti requisiti,
di riconoscimento e di revoca ad un organo statale;
    Annulla,  per  l'effetto,  il  decreto  del Ministro della salute
31 maggio  2004,  recante «Requisiti che devono possedere le societa'
scientifiche e le associazioni tecnico-scientifiche delle professioni
sanitarie»,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 2 luglio
2004, di cui in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 ottobre 2006.
                         Il Presidente: Bile
                        Il redattore: Tesauro
                      Il cancelliere: Di Paola
    Depositata in cancelleria il 13 ottobre 2006.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola
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