N. 102 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 29 settembre 2006

Ricorso  per  questione  di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria  il  29 settembre  2006 (del Presidente del Consiglio dei
ministri)

Impiego  pubblico  -  Norme  della  Regione  Friuli-Venezia  Giulia -
  Inquadramento  nel ruolo unico regionale del personale gia' assunto
  con  contratto  di  lavoro a tempo determinato, purche' in servizio
  alla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  - Procedimento e
  modalita'  -  Ricorso  del Governo - Lamentata omessa previsione di
  pubblico  concorso,  destinazione  della  totalita'  dei  posti  al
  personale  da inquadrare, possibilita' di accesso anche a personale
  appena  assunto  - Denunciata lesione dei principi di parita' tra i
  cittadini,  di  uguaglianza  nell'accesso  agli uffici pubblici, di
  accesso   mediante   concorso   agli   impieghi   nelle   pubbliche
  amministrazioni, di buon andamento della pubblica amministrazione.
- Legge  della  Regione  Friuli-Venezia Giulia 21 luglio 2006, n. 12,
  art. 7, commi 15, 16, 17, 18, 19 e 20.
- Costituzione,  artt. 3,  primo  comma, 51, primo comma, e 97, commi
  primo e terzo.
(GU n.44 del 8-11-2006 )
    Ricorso  per  il Presidente del Consiglio dei Ministri in carica,
rapp.to  e  difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui
uffici ha legale domicilio in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

    Contro   la   Regione  Friuli  Venezia  Giulia,  in  persona  del
presidente  della giunta regionale in carica con sede in Trieste, per
la  declaratoria  di  incostituzionalita'  e conseguente annullamento
della  legge  della  Regione Friuli Venezia Giulia del 21 luglio 2006
n. 12  (pubblicata in B.U.R. - supplemento straordinario n. 29 del 24
luglio  2006)  recante «Assestamento del bilancio 2006 e del bilancio
pluriennale  per gli anni 2006-2008 ai sensi dell'art. 18 della legge
regionale  16  aprile 1999, n. 7», con specifico riguardo all'art. 7,
commi  15  ed  ai  collegati  commi da 16 a 20, per contrasto con gli
articoli  3,  primo comma, 97, primo e terzo comma e 51, primo comma,
della  Costituzione,  e  a  cio'  a  seguito della determinazione del
Consiglio  dei ministri di impugnativa della predetta legge regionale
assunta nella seduta del giorno 8 settembre 2006.
    1.  -  Nel  B.U. della Regione Friuli Venezia Giulia n. 29 del 24
luglio  2006,  n. 7, Supplemento straordinario, risulta pubblicata la
legge  regionale  21  luglio 2006, n. 12, recante norme in materia di
«Assestamento  del  bilancio  2006 e del bilancio pluriennale per gli
anni  2006-2008 ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 16 aprile
1999,  n. 7».  Tra  le  numerose  disposizioni, l'art. 7 contiene una
serie di commi in materia di personale che, per migliore comprensione
e completezza espositiva, vengono qui riportate.
        «14.  -  Al  fine  di  garantire l'adempimento degli obblighi
della   Regione   relativi  all'attuazione  del  diritto  comunitario
nell'ambito  delle  materie  di  propria  competenza  e  al  fine  di
garantire  l'attuazione  dei  programmi  comunitari  per  i  quali la
Regione  e' responsabile, le strutture dell'Amministrazione regionale
sono dotate di adeguate risorse umane e strumentali.
        15.  -  Ai  fini  di cui al comma 14, il personale assunto ai
sensi  dell'art. 10  della  legge  regionale  22 dicembre 1998, n. 17
(Disposizioni   in   materia   di  cooperazione  transfrontaliera  di
cooperazione   allo  sviluppo  e  di  programmi  comunitari,  nonche'
modifica della legge regionale 1° marzo 1988, n. 7), con contratto di
lavoro  a  tempo determinato prorogato ai sensi dell'art. 5, comma 1,
della  legge  regionale 27 novembre 2001, n. 26 (Norme specifiche per
l'`attuazione  del  DOCUP  obiettivo  2  per  il  periodo  2000-2006,
disposizioni per l'attuazione dei programmi comunitari per il periodo
medesimo,  nonche'  modifiche  alla legge regionale n. 9/1998 recante
disposizioni  per  l'adempimento di obblighi comunitari in materia di
aiuti  di  Stato),  e  dell'art.  18,  comma  1,  della  legge  n. 20
(Interventi  di  politica  attiva  del  lavoro in situazioni di grave
difficolta'  occupazionale)  nonche'  il  personale  assunto ai sensi
dell'art.  14  della  legge  regionale 24 maggio 2004, n 17 (Riordino
normativa  dell'anno 2004 per il settore degli affari istituzionali),
con  contratto  di lavoro a tempo determinato, puo' essere inquadrato
nel  ruolo  unico regionale, nella categoria e posizione economica di
appartenenza,  purche'  in  servizio  alla  data di entrata in vigore
della presente legge e alla data di inquadramento.
        16.  -  L'inquadramento  del personale di cui al comma 15, si
consegue  previo superamento di una prova selettiva articolata in una
prova  scritta  e  una prova orale, su materie attinenti lo specifico
ambito  di  attivita'  lavorativa,  i  cui  criteri  e modalita' sono
stabiliti con decreto del Direttore centrale organizzazione personale
e sistemi informativi.
        17. - Ai fini dell'inquadramento il personale di cui al comma
15  presenta  domanda entro il termine di trenta giorni dalla data di
entrata  in  vigore  della presente legge; l'inquadramento ha effetto
dalla data del relativo provvedimento.
        18.   -  Nelle  more  dell'espletamento  delle  procedure  di
inquadramento i contratti di lavoro a tempo determinato del personale
che  abbia  presentato  domanda ai sensi del comma 17 sono prorogati,
alla  scadenza,  fino  alla data di esecutivita' del provvedimento di
inquadramento del personale dichiarato idoneo.
        19.  - Al personale inquadrato ai sensi dei commi 14, 15, 16,
17  e  18  e'  attribuito  il  trattamento  economico previsto per la
categoria   e  posizione  economica  di  inquadramento.  Il  servizio
prestato  in  modo  continuativo  nella  categoria  di  inquadramento
precedentemente all'immissione in ruolo e' valutato per meta' ai fini
giuridici con effetto dalla data di inquadramento.
        20. - Gli oneri derivanti dall`applicazione dei commi 14, 15,
16,  17,  18  e  19 fanno carico alle seguenti unita' previsionali di
base  dello  stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale
per   gli  anni  2006-2008  e  del  bilancio  per  l'anno  2006,  con
riferimento  ai  capitoli  del  documento tecnico allegato ai bilanci
medesimi a fianco di ciascuna indicati:
          a) UPB 51.1.280.1.3501 - capitoli 3550 e 3551;
          b) UPB 51.1.250.1.659 - capitoli 9630 e 9631;
          c) UPB 51.3.250.1.687 - capitolo 9650.
    2.  -  La  disposizione  di cui al comma 15, peraltro, non sembra
conforme  ai  principi  costituzionali.  Essa,  infatti,  prevede  la
possibilita' di inquadrare nel ruolo unico regionale, nella categoria
e  nella  posizione  economica  di appartenenza - purche' in servizio
alla  data  di entrata in vigore della medesima legge n. 12/2006 - il
personale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato, ma non
prevede  alcuna  forma  di  pubblico  concorso,  perche'  destina  la
totalita' dei posti a tale personale.
    Di  conseguenza, anche il comma 16, il quale prevede le modalita'
per  l'attuazione  del  comma  15,  risulta  affetto  da  invalidita'
derivata.
    3. - I commi 15 e 16 dell'art. 7, invero, si pongono in contrasto
con  gli  artt. 3, 51 e 97 della Costituzione, determinando una grave
lesione  ai  principi  costituzionali  di  parita'  tra  i  cittadini
(art. 3),  di uguaglianza nell'accesso agli uffici pubblici (art. 51)
e  di  accesso mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge,
agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni (art. 97).
    3.1.  -  Con  riferimento  all'art. 97, giova far presente che la
regola  del  pubblico concorso - come ribadito anche dal Consiglio di
Stato  -  Sezione  V  con la recentissima decisione n. 4636/06 del 25
luglio 2006 - e' posta a tutela non solo dell'interesse pubblico alla
scelta   dei   migliori,   mediante   una   selezione   aperta   alla
partecipazione  di  coloro  che  siano  in  possesso  dei  prescritti
requisiti,  ma  anche  del  diritto  dei potenziali aspiranti a poter
partecipare alla relativa selezione (Cons. Stato, Ad. pl, 29 febbraio
1992,  n. 2;  Sez.  IV  29 luglio 2000, n. 4188; Sez. V 4 aprile 2002
n. 1859; Sez. VI 29 aprile 2002, n. 2272).
    La   regola   costituzionale  del  pubblico  concorso  viene  poi
concretamente salvaguardata con una serie di disposizioni legislative
che  espressamente  comminano  la nullita' dell'assunzione effettuata
senza   osservanza   delle   prescritte   procedure  selettive  e  la
responsabilita'   personale   degli   amministratori   che  vi  hanno
provveduto  con  riguardo  sia  alle amministrazioni statali sia alle
altre  amministrazioni  pubbliche,  compresi  gli Enti locali (art. 3
d.P.R.  3 gennaio  1957  n. 3;  art. 12  d.lgs., C.P.S. 4 aprile 1947
n. 207;  art. 5 legge 8 gennaio 1979 n. 3; art. 6 legge 20 marzo 1975
n. 70;  art. 9  d.P.R.  20 dicembre  1979  n. 761  ed  art. 14  legge
20 maggio  1985  n. 207;  art. 36 d.lgs. 3 febbraio 1993 e successive
modificazioni; art. 36 d.lgs., 30 marzo 2001 n. 165).
    Per  quanto  concerne  la  fattispecie  in esame, la richiesta di
annullamento  delle  denunciate  norme regionali trova conforto nella
fondamentale sentenza di codesta Corte costituzionale n. 194 del 9-16
maggio 2002, la quale ha avuto modo di precisare, in tema di concorsi
interni,   che   e'   illegittimo   riservare   ad   essi  una  quota
incongruamente  elevata  dei  posti  disponibili,  a  discapito della
copertura mediante il pubblico concorso.
    Tale  sentenza  ha  ricevuto  piena conferma nella sentenza 20-26
gennaio  2004,  n. 4, in tema di concorso riservato al solo personale
che ha gia' operato con l'assegnazione di borse di studio e che abbia
ottenuto  almeno  due proroghe del contratto di ricerca. Al riguardo,
codesta  Corte  ha riconosciuto nel concorso pubblico (art. 97, terzo
comma,   della  Costituzione)  la  forma  generale  ed  ordinaria  di
reclutamento   per   il   pubblico   impiego,  in  quanto  meccanismo
strumentale  al  canone  di efficienza dell'amministrazione (sentenze
n. 194  del  2002,  n. 1 del 1999, n. 333 del 1993, n. 453 del 1990 e
n. 81  del  1983),  ed  ha ritenuto che possa derogarsi a tale regola
solo   in   presenza   di   peculiari   situazioni   giustificatrici,
nell'esercizio  di una discrezionalita' che trova il suo limite nella
necessita'   di   garantire   il   buon   andamento   della  pubblica
amministrazione  (art. 97, primo comma, della Costituzione) ed il cui
vaglio  di  costituzionalita'  non  puo'  che  passare attraverso una
valutazione di ragionevolezza della scelta operata dal legislatore.
    Inoltre  codesta  Corte ha riconosciuto che l'accesso al concorso
possa  essere  condizionato  al possesso di requisiti fissati in base
alla  legge,  anche  allo  scopo  di consolidare pregresse esperienze
lavorative  maturate  nell'ambito dell'amministrazione, ma cio' «fino
al   limite   oltre   il   quale   possa   dirsi   che   l'assunzione
nell'amministrazione   pubblica,   attraverso  norme  di  privilegio,
escluda  o  irragionevolmente riduca, le possibilita' di accesso, per
tutti  gli  altri  aspiranti,  con violazione del carattere» pubblico
«del  concorso,  secondo  quanto  prescritto in via normale, a tutela
anche  dell'interesse  pubblico,  dall'art. 97,  terzo  comma,  della
Costituzione» (sentenza n. 141 del 1999).
    Solo  in  peculiari  ipotesi  codesta Corte ha ritenuto legittime
procedure  concorsuali  integralmente riservate a personale interno e
specificamente qualificato (cfr. sentenze n. 228 del 1997, n. 477 del
1995 e ordinanza n. 517 del 2002).
    In  tali  ipotesi, peraltro, codesta Corte, dopo avere confermato
l'indirizzo   interpretativo   sopra   ricordato,   ha  ritenuto  non
irragionevoli  tali  previsioni, in considerazione della specificita'
della  fattispecie in questione, e comunque coerenti con il principio
del buon andamento.
    3.2.  -  Nel  caso  in  esame, poi, non sembrano che sussistano i
presupposti  per  giustificatamente attribuire la totalita' dei posti
disponibili  ai  dipendenti  assunti  con  contratti  a termine, come
riconosciuto  -  in  un particolare caso - da codesta Corte (sentenza
8-24 luglio 2003, n. 274).
    In  quella  fattispecie,  riguardante  l'art. 3 della legge della
Regione  Sardegna  8  luglio  2002,  n. 11,  codesta Corte ha infatti
ritenuto   che   la   disposizione   poteva  essere  considerata  non
irrazionale,  in  quanto  essa  riguardava  l'inserimento in posti di
ruolo  di  soggetti  i quali si trovavano da tempo, nell'ambito dell'
amministrazione  regionale (o degli enti regionali), in una posizione
di  precarieta',  perche'  assunti  con  contratto a termine o con la
particolare  qualificazione  connessa  alla  figura  degli  addetti a
lavori  socialmente  utili;  e  quindi  verosimilmente avevano, nella
precarieta',  acquisito  l'esperienza  necessaria  a  far ritenere la
stabilizzazione della loro posizione funzionale alle esigenze di buon
andamento dell'amministrazione.
    Al  contrario,  il  comma 15 dell'art. 7 qui impugnato prevede la
possibilita'  di  inquadramento  nel ruolo unico regionale, alla sola
condizione  che l'interessato sia in servizio alla data di entrata in
vigore  della legge regionale n. 12/2006 (cioe' il 24 luglio 2006, v.
art. 9  della  medesima  legge).  Appare  evidente, pertanto, che una
simile  disposizione permetterebbe l'inserimento in ruolo di soggetti
che potrebbero essere stati assunti a tempo determinato da pochissimo
tempo  (in ipotesi, anche dopo la promulgazione della legge regionale
avvenuta in data 21 luglio 2006 e perfino il 23 luglio 2006, ossia il
giorno   precedente   la   pubblicazione   della   legge)   e  quindi
assolutamente   privi  di  quella  esperienza  necessaria,  derivante
dall'espletamento   da  tempo  dell'attivita'  in  ambito  regionale,
giustamente  da  codesta  Corte  ritenuta funzionale alle esigenze di
buon andamento della pubblica amministrazione.
    Alla  stregua  delle  considerazioni  che  precedono,  non sembra
esservi  dubbio  che le impugnate disposizioni regionali, permettendo
l'inquadramento  in  ruolo  anche di soggetti appena assunti, violano
gli  artt.  3, primo comma, 51 primo comma, e 97 primo e terzo comma,
della  Costituzione  disposizioni che risultano tra loro strettamente
collegate,   specie   ove   si   consideri   che,   alla  luce  delle
puntualizzazioni  rese da codesta Corte con la sentenza 20-26 gennaio
2004, n. 34, l'art. 51 della Costituzione, nel porre il principio che
«tutti  i cittadini dell'uno e dell'altro sesso possono accedere agli
uffici pubblici ... in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti
stabiliti  dalla  legge», attua il fondamentale principio dell'art. 3
della  Costituzione,  ma  non  detta le regole di accesso al pubblico
impiego, le quali, di contro, si rinvengono nelle disposizioni di cui
al  terzo  comma  dell'art. 97 Cost., secondo il quale «agli impieghi
nelle  pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i
casi stabiliti dalla legge».
    3.3.  -  E'  appena  il  caso,  di  aggiungere infine, che nessun
particolare   rilievo   assume   la   circostanza  che  le  impugnate
disposizioni   attengono  alla  materia  dello  «stato  giuridico  ed
economico  del  personale»,  rispetto  alla  quale  la Regione Friuli
Venezia  Giulia  dispone,  ai  sensi  dell'art. 3  dello  Statuto, di
potesta'  legislativa  esclusiva,  atteso che le disposizioni in tale
materia  devono  comunque  risultare  in armonia con la Costituzione,
nonche'  con  i  principi  generali  dell'ordinamento giuridico della
Repubblica italiana.
                              P. Q. M.
    Chiede   che   codesta  Corte  costituzionale  voglia  dichiarare
illegittimo  e  quindi annullare l'art. 7, commi 15 e 16, della legge
della Regione Friuli Venezia Giulia n. 12 del 21 luglio 2006.
    Si   depositeranno,   con  l'originale  notificato  del  presente
ricorso:
        estratto della deliberazione del Consiglio dei ministri del 3
febbraio 2006;
        copia della legge regionale impugnata.
        Roma, addi' 18 settembre 2006
                 Avvocato dello Stato: Enrico Arena
06C0890