N. 102 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 29 settembre 2006
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 29 settembre 2006 (del Presidente del Consiglio dei ministri) Impiego pubblico - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Inquadramento nel ruolo unico regionale del personale gia' assunto con contratto di lavoro a tempo determinato, purche' in servizio alla data di entrata in vigore della legge - Procedimento e modalita' - Ricorso del Governo - Lamentata omessa previsione di pubblico concorso, destinazione della totalita' dei posti al personale da inquadrare, possibilita' di accesso anche a personale appena assunto - Denunciata lesione dei principi di parita' tra i cittadini, di uguaglianza nell'accesso agli uffici pubblici, di accesso mediante concorso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni, di buon andamento della pubblica amministrazione. - Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 21 luglio 2006, n. 12, art. 7, commi 15, 16, 17, 18, 19 e 20. - Costituzione, artt. 3, primo comma, 51, primo comma, e 97, commi primo e terzo.(GU n.44 del 8-11-2006 )
Ricorso per il Presidente del Consiglio dei Ministri in carica, rapp.to e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici ha legale domicilio in Roma, via dei Portoghesi n. 12; Contro la Regione Friuli Venezia Giulia, in persona del presidente della giunta regionale in carica con sede in Trieste, per la declaratoria di incostituzionalita' e conseguente annullamento della legge della Regione Friuli Venezia Giulia del 21 luglio 2006 n. 12 (pubblicata in B.U.R. - supplemento straordinario n. 29 del 24 luglio 2006) recante «Assestamento del bilancio 2006 e del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7», con specifico riguardo all'art. 7, commi 15 ed ai collegati commi da 16 a 20, per contrasto con gli articoli 3, primo comma, 97, primo e terzo comma e 51, primo comma, della Costituzione, e a cio' a seguito della determinazione del Consiglio dei ministri di impugnativa della predetta legge regionale assunta nella seduta del giorno 8 settembre 2006. 1. - Nel B.U. della Regione Friuli Venezia Giulia n. 29 del 24 luglio 2006, n. 7, Supplemento straordinario, risulta pubblicata la legge regionale 21 luglio 2006, n. 12, recante norme in materia di «Assestamento del bilancio 2006 e del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7». Tra le numerose disposizioni, l'art. 7 contiene una serie di commi in materia di personale che, per migliore comprensione e completezza espositiva, vengono qui riportate. «14. - Al fine di garantire l'adempimento degli obblighi della Regione relativi all'attuazione del diritto comunitario nell'ambito delle materie di propria competenza e al fine di garantire l'attuazione dei programmi comunitari per i quali la Regione e' responsabile, le strutture dell'Amministrazione regionale sono dotate di adeguate risorse umane e strumentali. 15. - Ai fini di cui al comma 14, il personale assunto ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 22 dicembre 1998, n. 17 (Disposizioni in materia di cooperazione transfrontaliera di cooperazione allo sviluppo e di programmi comunitari, nonche' modifica della legge regionale 1° marzo 1988, n. 7), con contratto di lavoro a tempo determinato prorogato ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge regionale 27 novembre 2001, n. 26 (Norme specifiche per l'`attuazione del DOCUP obiettivo 2 per il periodo 2000-2006, disposizioni per l'attuazione dei programmi comunitari per il periodo medesimo, nonche' modifiche alla legge regionale n. 9/1998 recante disposizioni per l'adempimento di obblighi comunitari in materia di aiuti di Stato), e dell'art. 18, comma 1, della legge n. 20 (Interventi di politica attiva del lavoro in situazioni di grave difficolta' occupazionale) nonche' il personale assunto ai sensi dell'art. 14 della legge regionale 24 maggio 2004, n 17 (Riordino normativa dell'anno 2004 per il settore degli affari istituzionali), con contratto di lavoro a tempo determinato, puo' essere inquadrato nel ruolo unico regionale, nella categoria e posizione economica di appartenenza, purche' in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge e alla data di inquadramento. 16. - L'inquadramento del personale di cui al comma 15, si consegue previo superamento di una prova selettiva articolata in una prova scritta e una prova orale, su materie attinenti lo specifico ambito di attivita' lavorativa, i cui criteri e modalita' sono stabiliti con decreto del Direttore centrale organizzazione personale e sistemi informativi. 17. - Ai fini dell'inquadramento il personale di cui al comma 15 presenta domanda entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; l'inquadramento ha effetto dalla data del relativo provvedimento. 18. - Nelle more dell'espletamento delle procedure di inquadramento i contratti di lavoro a tempo determinato del personale che abbia presentato domanda ai sensi del comma 17 sono prorogati, alla scadenza, fino alla data di esecutivita' del provvedimento di inquadramento del personale dichiarato idoneo. 19. - Al personale inquadrato ai sensi dei commi 14, 15, 16, 17 e 18 e' attribuito il trattamento economico previsto per la categoria e posizione economica di inquadramento. Il servizio prestato in modo continuativo nella categoria di inquadramento precedentemente all'immissione in ruolo e' valutato per meta' ai fini giuridici con effetto dalla data di inquadramento. 20. - Gli oneri derivanti dall`applicazione dei commi 14, 15, 16, 17, 18 e 19 fanno carico alle seguenti unita' previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento ai capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi a fianco di ciascuna indicati: a) UPB 51.1.280.1.3501 - capitoli 3550 e 3551; b) UPB 51.1.250.1.659 - capitoli 9630 e 9631; c) UPB 51.3.250.1.687 - capitolo 9650. 2. - La disposizione di cui al comma 15, peraltro, non sembra conforme ai principi costituzionali. Essa, infatti, prevede la possibilita' di inquadrare nel ruolo unico regionale, nella categoria e nella posizione economica di appartenenza - purche' in servizio alla data di entrata in vigore della medesima legge n. 12/2006 - il personale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato, ma non prevede alcuna forma di pubblico concorso, perche' destina la totalita' dei posti a tale personale. Di conseguenza, anche il comma 16, il quale prevede le modalita' per l'attuazione del comma 15, risulta affetto da invalidita' derivata. 3. - I commi 15 e 16 dell'art. 7, invero, si pongono in contrasto con gli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione, determinando una grave lesione ai principi costituzionali di parita' tra i cittadini (art. 3), di uguaglianza nell'accesso agli uffici pubblici (art. 51) e di accesso mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge, agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni (art. 97). 3.1. - Con riferimento all'art. 97, giova far presente che la regola del pubblico concorso - come ribadito anche dal Consiglio di Stato - Sezione V con la recentissima decisione n. 4636/06 del 25 luglio 2006 - e' posta a tutela non solo dell'interesse pubblico alla scelta dei migliori, mediante una selezione aperta alla partecipazione di coloro che siano in possesso dei prescritti requisiti, ma anche del diritto dei potenziali aspiranti a poter partecipare alla relativa selezione (Cons. Stato, Ad. pl, 29 febbraio 1992, n. 2; Sez. IV 29 luglio 2000, n. 4188; Sez. V 4 aprile 2002 n. 1859; Sez. VI 29 aprile 2002, n. 2272). La regola costituzionale del pubblico concorso viene poi concretamente salvaguardata con una serie di disposizioni legislative che espressamente comminano la nullita' dell'assunzione effettuata senza osservanza delle prescritte procedure selettive e la responsabilita' personale degli amministratori che vi hanno provveduto con riguardo sia alle amministrazioni statali sia alle altre amministrazioni pubbliche, compresi gli Enti locali (art. 3 d.P.R. 3 gennaio 1957 n. 3; art. 12 d.lgs., C.P.S. 4 aprile 1947 n. 207; art. 5 legge 8 gennaio 1979 n. 3; art. 6 legge 20 marzo 1975 n. 70; art. 9 d.P.R. 20 dicembre 1979 n. 761 ed art. 14 legge 20 maggio 1985 n. 207; art. 36 d.lgs. 3 febbraio 1993 e successive modificazioni; art. 36 d.lgs., 30 marzo 2001 n. 165). Per quanto concerne la fattispecie in esame, la richiesta di annullamento delle denunciate norme regionali trova conforto nella fondamentale sentenza di codesta Corte costituzionale n. 194 del 9-16 maggio 2002, la quale ha avuto modo di precisare, in tema di concorsi interni, che e' illegittimo riservare ad essi una quota incongruamente elevata dei posti disponibili, a discapito della copertura mediante il pubblico concorso. Tale sentenza ha ricevuto piena conferma nella sentenza 20-26 gennaio 2004, n. 4, in tema di concorso riservato al solo personale che ha gia' operato con l'assegnazione di borse di studio e che abbia ottenuto almeno due proroghe del contratto di ricerca. Al riguardo, codesta Corte ha riconosciuto nel concorso pubblico (art. 97, terzo comma, della Costituzione) la forma generale ed ordinaria di reclutamento per il pubblico impiego, in quanto meccanismo strumentale al canone di efficienza dell'amministrazione (sentenze n. 194 del 2002, n. 1 del 1999, n. 333 del 1993, n. 453 del 1990 e n. 81 del 1983), ed ha ritenuto che possa derogarsi a tale regola solo in presenza di peculiari situazioni giustificatrici, nell'esercizio di una discrezionalita' che trova il suo limite nella necessita' di garantire il buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97, primo comma, della Costituzione) ed il cui vaglio di costituzionalita' non puo' che passare attraverso una valutazione di ragionevolezza della scelta operata dal legislatore. Inoltre codesta Corte ha riconosciuto che l'accesso al concorso possa essere condizionato al possesso di requisiti fissati in base alla legge, anche allo scopo di consolidare pregresse esperienze lavorative maturate nell'ambito dell'amministrazione, ma cio' «fino al limite oltre il quale possa dirsi che l'assunzione nell'amministrazione pubblica, attraverso norme di privilegio, escluda o irragionevolmente riduca, le possibilita' di accesso, per tutti gli altri aspiranti, con violazione del carattere» pubblico «del concorso, secondo quanto prescritto in via normale, a tutela anche dell'interesse pubblico, dall'art. 97, terzo comma, della Costituzione» (sentenza n. 141 del 1999). Solo in peculiari ipotesi codesta Corte ha ritenuto legittime procedure concorsuali integralmente riservate a personale interno e specificamente qualificato (cfr. sentenze n. 228 del 1997, n. 477 del 1995 e ordinanza n. 517 del 2002). In tali ipotesi, peraltro, codesta Corte, dopo avere confermato l'indirizzo interpretativo sopra ricordato, ha ritenuto non irragionevoli tali previsioni, in considerazione della specificita' della fattispecie in questione, e comunque coerenti con il principio del buon andamento. 3.2. - Nel caso in esame, poi, non sembrano che sussistano i presupposti per giustificatamente attribuire la totalita' dei posti disponibili ai dipendenti assunti con contratti a termine, come riconosciuto - in un particolare caso - da codesta Corte (sentenza 8-24 luglio 2003, n. 274). In quella fattispecie, riguardante l'art. 3 della legge della Regione Sardegna 8 luglio 2002, n. 11, codesta Corte ha infatti ritenuto che la disposizione poteva essere considerata non irrazionale, in quanto essa riguardava l'inserimento in posti di ruolo di soggetti i quali si trovavano da tempo, nell'ambito dell' amministrazione regionale (o degli enti regionali), in una posizione di precarieta', perche' assunti con contratto a termine o con la particolare qualificazione connessa alla figura degli addetti a lavori socialmente utili; e quindi verosimilmente avevano, nella precarieta', acquisito l'esperienza necessaria a far ritenere la stabilizzazione della loro posizione funzionale alle esigenze di buon andamento dell'amministrazione. Al contrario, il comma 15 dell'art. 7 qui impugnato prevede la possibilita' di inquadramento nel ruolo unico regionale, alla sola condizione che l'interessato sia in servizio alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 12/2006 (cioe' il 24 luglio 2006, v. art. 9 della medesima legge). Appare evidente, pertanto, che una simile disposizione permetterebbe l'inserimento in ruolo di soggetti che potrebbero essere stati assunti a tempo determinato da pochissimo tempo (in ipotesi, anche dopo la promulgazione della legge regionale avvenuta in data 21 luglio 2006 e perfino il 23 luglio 2006, ossia il giorno precedente la pubblicazione della legge) e quindi assolutamente privi di quella esperienza necessaria, derivante dall'espletamento da tempo dell'attivita' in ambito regionale, giustamente da codesta Corte ritenuta funzionale alle esigenze di buon andamento della pubblica amministrazione. Alla stregua delle considerazioni che precedono, non sembra esservi dubbio che le impugnate disposizioni regionali, permettendo l'inquadramento in ruolo anche di soggetti appena assunti, violano gli artt. 3, primo comma, 51 primo comma, e 97 primo e terzo comma, della Costituzione disposizioni che risultano tra loro strettamente collegate, specie ove si consideri che, alla luce delle puntualizzazioni rese da codesta Corte con la sentenza 20-26 gennaio 2004, n. 34, l'art. 51 della Costituzione, nel porre il principio che «tutti i cittadini dell'uno e dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici ... in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge», attua il fondamentale principio dell'art. 3 della Costituzione, ma non detta le regole di accesso al pubblico impiego, le quali, di contro, si rinvengono nelle disposizioni di cui al terzo comma dell'art. 97 Cost., secondo il quale «agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge». 3.3. - E' appena il caso, di aggiungere infine, che nessun particolare rilievo assume la circostanza che le impugnate disposizioni attengono alla materia dello «stato giuridico ed economico del personale», rispetto alla quale la Regione Friuli Venezia Giulia dispone, ai sensi dell'art. 3 dello Statuto, di potesta' legislativa esclusiva, atteso che le disposizioni in tale materia devono comunque risultare in armonia con la Costituzione, nonche' con i principi generali dell'ordinamento giuridico della Repubblica italiana.
P. Q. M. Chiede che codesta Corte costituzionale voglia dichiarare illegittimo e quindi annullare l'art. 7, commi 15 e 16, della legge della Regione Friuli Venezia Giulia n. 12 del 21 luglio 2006. Si depositeranno, con l'originale notificato del presente ricorso: estratto della deliberazione del Consiglio dei ministri del 3 febbraio 2006; copia della legge regionale impugnata. Roma, addi' 18 settembre 2006 Avvocato dello Stato: Enrico Arena 06C0890