N. 5 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 3 ottobre 2006

Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato (merito)
depositato in cancelleria il 3 ottobre 2006 (del Tribunale di Roma)
Parlamento  - Immunita' parlamentari - Deliberazione del Senato della
  Repubblica  in  data 30 giugno 2004, con la quale si dichiara che i
  fatti  per cui si procede civilmente nei confronti del sen. Emiddio
  Novi  per  il  risarcimento  del  danno  conseguente a diffamazione
  aggravata  nei  confronti  di  tutti  i magistrati della Procura di
  Napoli  concernono  opinioni  espresse  da un membro del Parlamento
  nell'esercizio  delle  sue funzioni - Conflitto di attribuzione tra
  poteri dello Stato sollevato dal Tribunale di Roma, per la ritenuta
  mancanza  di  nesso  tra  i  fatti  attribuiti  e l'esercizio delle
  funzioni parlamentari.
- Deliberazione del Senato della Repubblica 30 giugno 2004.
- Costituzione, art. 68, primo comma.
(GU n.42 del 18-10-2006 )
    Il   tribunale   ordinario   di  Roma  prima  sezione  civile  in
composizione   monocratica,  in  persona  del  giudice  dott. Massimo
Corrias,  ha  pronunciato  la  seguente,  ordinanza  con  contestuale
ricorso  alla  Corte costituzionale nella causa civile di primo grado
recante  il  numero di ruolo 27528 dell'anno 2002, posta in decisione
sulle  conclusioni precisate all'udienza dell'8 marzo 2005 e vertente
tra  Del  Gaudio  Marco, Milita Alessandro, Cascini Francesco, Catena
Rossella,  Greco Raffaele, Marcopido Claudio, Beatrice Filippo, Volpe
Fortunata,  Tornassi Elisa, Fulco Ivana, Simeone Roberta, Sanseverino
Gloria,  Noviello  Giuseppe,  Capasso Raffaella, Valentini Francesco,
Sereni  Silvia,  Mancuso  Paolo,  Zeuli  Sergio,  De Magistris Luigi,
Arlomede  Graziella,  Del  Prete Michele, Parascandolo Enrica, Corona
Giovanni,  Policastro  Aldo, Grieco Teresa, Maresca Catello, Narducei
Giuseppe,  Castaldi  Stefania,  Carrano Celestina, Alfano Anna Laura,
Sargenti  Barbara, Santulli Luigi, Del Mauro Fabio Massimo, Frongillo
Ida,  Della  Pietra  Daniela,  Loreto  Giuseppina,  Ardituro Antonio,
Correra Paola, Natale Messia, Dente Fabio e Cataldi Alessandra, tutti
elettivamente  domiciliati  in  Roma,  in  via  Muzio Clementi n. 48,
presso  lo  studio dell'avv. Fabio Lepri che li rappresenta e difende
in  forza  di  procure  alle  liti  a margine ed in calce all'atto di
citazione,   attori;   e   Edizioni  del  Roma  S.p.A.  elettivamente
domiciliata in Roma, in via F. Siacci 2/B, presso lo studio dell'avv.
Corrado  De  Martini che la rappresenta e difende in forza di procura
alle  liti a margine della comparsa di risposta, convenuta; e Roberto
Paolo  elett.  te domiciliato in Roma, in Piazza Barberini 12, presso
lo  studio  Visentini  e  Associati,  rappresentato  e  difeso  dagli
avvocati  Gustavo  Visentini  e  Alfonso  Papa  Malatesta in forza di
procura  alle liti a margine della comparsa di risposta, convenuto; e
Casciello  Luigi  elettivamente domiciliato in Roma, Circonvallazione
Clodia   n. 167,   presso   lo   studio  dell'avv.  Anna  Castagnola,
rappresentato  e difeso dall'avv. Alfredo Mazzone del Foro di Napoli,
in  forza  di  procura  alle  liti  in  calce  alla  copia notificata
dell'atto   di  citazione  avversario,  convenuta;  e  «Novi  Emiddio
elettivamente  domiciliato  in  Roma, in via Monte Pramaggiore n. 13,
presso  lo studio dell'avv.Alessandro Capograssi che lo rappresenta e
difende  in  forza  di  procure alle liti a margine della comparsa di
costituzione,  convenuto;  avente ad oggetto; domanda di risarcimento
danni da diffamazione.
    Il  giudice rilevato in fatto ed in diritto che gli attori, tutti
magistrati  in  servizio presso la Procura della Repubblica presso il
Tribunale  ordinario  di Napoli, con atto di citazione notificato l'8
aprile  2002,  assumendo  di  essere stati diffamati e danneggiati da
alcuni  articoli  a firma del giornalista Roberto Paolo (gli articoli
«La  vendetta  dei  P.M. puniti - Contro Cordova la vendetta dei P.M.
del  9  gennaio  2002,  «Veleno  in Procura - L'ultimo ricatto contro
Cordova  -  I  P.M. minacciano la fuga in massa» del 25 gennaio 2002,
«Veleno  in Procura - Ce l'hanno con Cordova perche' ha messo ordine»
del  26  gennaio  2002,  «Procura  dei  Veleni  - Caso Cordova, nuova
spaccatura» del 3 febbraio 2002 e «Procura dei Veleni - Caso Cordova,
il  bluff  dei  P.M. ribelli» del 7 febbraio 2002) e da un articolo a
firma  del  Senatore  della  Repubblica on. Emiddio Novi («Il Palazzo
brucia  e  c'e'  chi  pensa  a spargere veleni» del 7 febbraio 2002),
pubblicati  dal  quotidiano «Roma», edito dalla societa' Edizioni del
Roma  e  diretto  da  Luigi  Casciello,  hanno  convenuto  davanti al
Tribunale  di  Roma  i  predetti  Roberto  Paolo, Emiddio Novi, Luigi
Casciello  e la societa' Edizioni del Roma per sentirli condannare al
risarcimento  dei  danni,  al  pagamento  della  sanzione  pecuniaria
prevista  dall'art. 12  della  legge n. 47/1948 ed alla pubblicazione
dell'emananda sentenza;
        che  tutti  i  convenuti  si  sono  costituiti  con  distinti
difensori  i  quali,  nel  merito,  hanno tutti concluso chiedendo il
rigetto   delle   domande   avversarie,  avendo  eccepito  l'esimente
dell'esercizio  del diritto di cronaca e, relativamente alle opinioni
espresse  dall'on.  Novi,  l'insindacabilita'  prevista dall'art. 68,
comma 1, della Costituzione;
        che   detta   eccezione   d'insindacabilita',  sollevata  con
riferimento  a due interpellanze effettivamente rivolte dall'on. Novi
al  Ministro della giustizia nel corso della 106ª seduta pubblica del
Senato  della Repubblica del 25 gennaio 2002, concerneva gli articoli
«Veleno  in Procura - Ce l'hanno con Cordova perche' ha messo ordine»
del  26  gennaio  2002 e «Procura dei Veleni - Caso Cordova, il bluff
dei P.M. ribelli» del 7 febbraio 2002, contenenti opinioni attribuite
a  detto Senatore, e l'articolo «Il Palazzo brucia e c'e' chi pensa a
spargere  veleni» del 7 febbraio 2002 a firma dello stesso on.Novi in
cui  il  medesimo  ebbe  a  sostenere:  che  la Procura di Napoli era
«assediata dalla sinistra giudiziaria» composta da «magistrati inetti
impegnati   ad   invocare   protezione   politica   per  salvarsi  da
provvedimenti   disciplinari  doverosi  e  meritati»;  che  a  Napoli
sessantaquattro  toghe  erano «impegnate a difendere i loro privilegi
corporativi  e  in  molti  casi  impegnate a tutelare il potere senza
volto  di  una  sinistra affarista e prevaricatrice»; che il «fortino
della  legalita»,  rappresentato  dalla  Procura di Napoli diretta da
Cordova,  era  assediato  da  «un disordine che vedeva protagonisti e
responsabili molti di quei magistrati che ora invocano la cacciata di
Cordova»,  molti  dei quali nullafacenti e rei di furto di stipendio;
che  «tra gli insorti che vogliono la testa di Cordova c'e' di tutto»
compresi  «quelli  che  cercano  di mettersi in salvo flondandosi sul
carro  di Tespi di una sinistra che accoglie tutti, anche i parassiti
in  toga  nera. Poi ci sono i maneggioni che insabbiavano o deviavano
le inchieste sui rapporti tra sinistra imprenditrice e camorra. E poi
ci  sono  i  signori  in  doppio  petto che hanno ideato e attuato un
sofisticato  sistema per il controllo e l'azzeramento delle inchieste
scomode.  Un  sistema  che  coinvolge  una  parte  dei G.I.P. e anche
consistenti   settori  delle  sezioni  giudicanti  del  Tribunale  di
Napoli»;  che i firmatari del documento contro Cordova difendevano un
ambiente  caratterizzato  da «magistrati che non lavorano», da «toghe
che  proteggono la corruzione di sinistra», da «giudici che assolvono
camorristi  pur  di  non  condannare qualche imprenditore legato alla
sinistra» in un contesto di «egemonia post-comunista» concludendo che
detta   egemonia   «a   Napoli  ormai  s'e'  trasformata  in  dominio
totalizzante e mafioso»;
        che   detta   eccezione   d'insindacabilita'   e'   risultata
sicuramente  fondata in relazione ai due articoli del 26 gennaio 2002
e  del  7  febbraio 2002 a firma del giornalista Roberto Paolo, posto
che  in  detti  articoli  lo  stesso  si'  e'  limitato a trascrivere
fedelmente alcuni brani delle due citate interpellanze parlamentari;
        che  relativamente  all'articolo  del  Novi,  questo giudice,
ritenendo  che  non  tutte  le  opinioni  ivi  espresse  risultassero
riferibili  alle  due  interpellanze  in  questione,  ha  ordinato la
trasmissione  degli atti al Senato della Repubblica perche' valutasse
la  ricorrenza  dell'insindacabilita' eccepita ai sensi dell'art. 68,
primo comma, della Costituzione;
        che   il   Senato   della   Repubblica,   con   deliberazione
dell'Assemblea  nella  seduta  antimeridiana  del  30 giugno 2004, ha
approvato  la  proposta della Giunta delle Elezioni e delle Immunita'
Parlamentari  volta a dichiarare che le affermazioni del Novi, ovvero
attribuite  al  Novi,  oggetto  del  presente  giudizio, concernevano
opinioni  espresse  da  un membro del Parlamento nell'esercizio delle
sue  funzioni  e ricadevano pertanto nell'ipotesi di cui all'art. 68,
primo comma, della Costituzione;
        che  dalla lettura della menzionata proposta si evince che la
Giunta  delle Elezioni e delle immunita' Parlamentari, dopo aver dato
atto  che  effettivamente  non  tutte  le  opinioni espresse da] Novi
trovavano  riscontro  nelle sue interpellanze del 25 gennaio 2002, ha
tuttavia ritenuto che tali riscontri risultavano comunque ravvisabili
in altri atti parlamentari dallo stesso posti in essere;
        che al riguardo detta Giunta ha testualmente sostenuto:
          «Va allora notato che l'attivita' parlamentare del senatore
Novi  sul  tema,  esplicatasi  in  atti  -  «tipici  sin dalla scorsa
legislatura,  e'  tutta  univocamente diretta a dimostrare il teorema
secondo   cui   la   Procura   di   Napoli   risponde  a  motivazioni
extra-giuridiche  nella scelta dei procedimenti cui dare impulso, nel
rallentamento  degli  altri  e,  piu'  in  generale, nel tentativo di
creare   le   condizioni   per   l'incompatibilita'   ambientale  del
procuratore Cordova.
          Vanno  in  proposito  ricordati:  l'intervento del senatore
Novi  nell'Assemblea  del  Senato  del  10 novembre 1998, in cui egli
affermo'   (tra   l'altro)   che  «alcuni  ambienti  del  giornalismo
napoletano  vicini  alla  corrente di Magistratura democratica» hanno
agito   «d'accordo   con   questa   componente   della   magistratura
nell'attaccare   la  Procura  della  Repubblica»;,  l'intervento  del
senatore  Novi  nell'Assemblea del Senato del 29 gennaio 1999, in cui
egli  affermo'  che «nella Procura di Napoli ci sono molti magistrati
che  hanno  una  sorta  di  pregiudizio  positivo verso la sinistra e
quindi da parte loro si verifica una certa "inappetenza inquirente"»;
l'intervento  del  senatore  Novi  nell'Assemblea  del  Senato del 23
aprile  1999,  in  cui egli affermo' che «e' stato aperto un fuoco di
sbarramento  contro  alcuni  magistrati  della  Procura di Napoli che
vengono continuamente aggrediti e intimoriti non solo dai giornali ma
anche da alcuni componenti della Commissione antimafia»; l'intervento
del  senatore  Novi  nella  seduta della Commissione antimafia del 10
ottobre   2000   e   la  conseguente  relazione  di  minoranza  sulla
criminalita' organizzata in Campania (Doc. XXIII, n. 46-bis), secondo
cui il procuratore Cordova non sarebbe privo delle necessarie risorse
investigative  per  motivi  di  bilancio,  ma  sarebbe vittima di una
consapevole  strategia  di isolamento; essa intenderebbe depotenziare
l'operato  della  magistratura  inquirente napoletana per tutelare la
connivenza politico-camorristica che rappresenterebbe il serbatoio di
consensi  dei  partiti di sinistra. «La sinistra ha percio' cercato e
cerca  tuttora  di  delegittimare  il  lavoro di questi Magistrati, a
volte grazie alla compiacente collaborazione di interessati avvocati,
a  volte  grazie  ad  articoli  di  stampa riconducibili a testate di
regime,  a  volte  sulla  base di dichiarazioni di note «Toghe rosse»
sempre piu' insofferenti verso l'autonomia ed indipendenza dal potere
politico   dimostrata   dal  procuratore  Cordova  e  da  alcun  suoi
sostituti»;  l'interpellanza 2-00104, presentata dal senatore Novi in
ordine  all'«autentico  assedio  a  cui sono sottoposti la Procura di
Napoli  e  il  procuratore  Cordova.  E'  un  assedio  che  vede come
protagonisti  anche  pezzi  di  istituzioni  deviate, la criminalita'
organizzata  e  settori  della  politica  cittadina  e  regionale cue
aspirano  ad  una  condizione  di  totale  impunita'. Tale assedio si
concretizza  anche  in  comportamenti  non  del  tutto  chiari di due
sezioni  giudicanti  del  Tribunale  di  Napoli,  monopolizzate dalla
corrente   di   Magistratura   democratica»  (dalla  descrizione  che
dell'interpellanza  e'  stata data, nella seduta antimeridiana del 21
dicembre  2001,  nell'Assemblea  del  Senato,  ad  opera dello stesso
senatore  Novi:  anche questo intervento e' atto parlamentare tipico,
di  quelli  menzionati dall'articolo 3, comma 1, della legge n. 140);
l'intervento  nella seduta pomeridiana dell' Assemblea del Senato del
5  dicembre  2001,  in  cui  il  senatore Novi denunciava che «cinque
magistrati  dell'ufficio  GIP  di Napoli hanno trasmesso quest'estate
una  circolare  a  tutti i loro colleghi per invitarli a non accedere
alla  richiesta di intercettazioni della Procura della Repubblica nei
confronti  del signor Caruso, che annunciava mazzate, rivolte e morti
a Genova». Alla luce di questo ulteriore fronte di polemica, va anche
riconsiderata l'apparente estraneita' del contenuto del secondo e del
terzo  articolo  alla  copertura  offerta dall'interpellanza 2-00122,
visto  che questa e' riferita alla magistratura giudicante e non alla
requirente:  quando  vi  si  dice  che,  nelle sezioni prescelte, «la
maggior  parte  dei magistrati in organico appartengono alla corrente
di MD» (Magistratura democratica), si descrive un presunto sistema di
«orientamento  delle  decisioni»  che risponderebbe a quella corrente
della  magistratura e, quindi, anche al suoi aderenti che fanno parte
della magistratura requirente.».
        che   le   conclusioni  cui  e'  pervenuto  il  Senato  della
Repubblica  in  ordine  all'  articolo  a  firma del Novi non possono
essere   condivise,   dovendosi   considerare:   che  la  prerogativa
dell'insindacabilita'  non  copre  tutte  le  opinioni  espresse  dal
parlamentare  nello  svolgimento della sua attivita' politica ma solo
quelle  legate  da  un nesso funzionale con le attivita' svolte nella
sua  qualita'  di membro del Parlamento; che la semplice comunanza di
argomento  tra la dichiarazione lesiva e le opinioni espresse in sede
parlamentare  non  e'  idonea  ad  estendere  alla  prima l'immunita'
prevista  per le seconde; che le allusioni presenti nello scritto del
Senatore Novi laddove lo stesso ebbe a dichiarare che i magistrati di
Napoli  erano  arrivati  a  non  incriminare  ovvero ad assolvere non
meglio  specificati  camorristi  per  evitare di dover indagare anche
certi  imprenditori  legati  ai  partiti  di sinistra («Poi ci sono i
maneggioni che insabbiavano o deviavano le inchieste sui rapporti tra
sinistra   imprenditrice   e  camorra»  ...  «giudici  che  assolvono
camorristi  pur  di  non  condannare qualche imprenditore legato alla
sinistra»)    configurano   gravissime   accuse   alla   magistratura
napoletana,  sia  inquirente  che  giudicante,  che non trovano alcun
riscontro  in  nessuno  dei  passi di atti parlamentari che la Giunta
delle Elezioni e delle Immunita' Parlamentari ha addotto a fondamento
del proprio giudizio d' insindacabilita';
        che  la delibera cosi' adottata configura un uso non corretto
delle  prerogative  attribuite  al  Senato  della  Repubblica in tema
d'insindacabilita'   delle   opinioni  dei  propri  membri  e  limita
illegittimamente i poteri attribuiti dall'art. 102 della Costituzione
all'Autorita'  Giudiziaria Ordinaria, impedendo a questo Tribunale di
giudicare  la  domanda  di  risarcimento  formulata  dagli attori nei
confronti del Senatore Novi;
        che  pertanto  s'imporra'  la proposizione da parte di questo
Tribunale  di  un  ricorso  per  conflitto di attribuzioni alla Corte
Costituzionale  avverso  il  Senato  della Repubblica affinche' detta
Corte, previa delibazione di ammissibilita', annulli la deliberazione
di  insindacabilita'  adottata dall'Assemblea del Senato nella seduta
antimeridiana  del  30  giugno  2004  in  relazione  all'articolo  in
questione,  quantomeno in riferimento all'opinione espressa in ordine
all'asserito mancato perseguimento da parte dei magistrati napoletani
di  alcuni  camorristi  asseritamente legati a non meglio specificati
imprenditori vicini ai partiti di sinistra;
                              P. Q. M.
    Visto  l'art. 37  della  legge  n. 87  dell'11  marzo 1953, cosi'
provvede:
        propone  alla  Corte  costituzionale ricorso per conflitto di
attribuzione  nei  confronti del Senato della Repubblica e chiede che
la   Corte,   previa   delibazione   di  ammissibilita',  annulli  la
deliberazione  di insindacabilita' adottata dall'Assemblea del Senato
nella   seduta   antimeridiana   del  30  giugno  2004  in  relazione
all'articolo a firma del Senatore Emiddio Novi intitolato «Il Palazzo
brucia  e c'e' chi pensa a spargere veleni», pubblicato il 7 febbraio
2002 sul quotidiano «Roma», quantomeno in riferimento all'opinione da
questi  espressa  in ordine all'asserito mancato perseguimento penale
da parte dei magistrati napoletani di alcuni camorristi asseritamente
legati  a  non  meglio  precisati  imprenditori  vicini ai partiti di
sinistra, e conseguentemente dichiari che non spetta' al Senato della
Repubblica   deliberare  che  le  suddette  dichiarazioni  concernono
opinioni  espresse  da  un membro del Parlamento nell'esercizio delle
funzioni  parlamentari  ai  sensi  dell'art. 68,  primo  comma, della
Costituzione;
    Sospende  il  giudizio  in  attesa della risoluzione del suddetto
conflitto;
    Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
        Cosi' deciso in Roma, l'8 aprile 2005.
                  Il giudice unico: Massimo Corrias
Avvertenza:
    L'ammissibilita'  del  presente  conflitto  e'  stata  decisa con
ordinanza n. 320/2006 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, 1ª serie
speciale, n. 31 del 2 agosto 2006.
06C0891