N. 338 ORDINANZA 11 - 19 ottobre 2006

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Straniero  -  Espulsione  amministrativa  -  Straniero  sottoposto  a
  procedimento  penale  -  Rilascio  del  nulla  osta  dell'autorita'
  giudiziaria  che procede - Divieto, nell'ipotesi di giudizio per il
  reato  di  favoreggiamento  dell'immigrazione  clandestina  o per i
  delitti  previsti  dall'art. 407,  comma 2,  lettera a), cod. proc.
  pen.  -  Pretesa  ingiustificata disparita' di trattamento rispetto
  all'ipotesi  generale  dello  straniero  sottoposto  a procedimento
  penale,  che  non  si  trovi  in  stato  di  custodia  cautelare  -
  Sopravvenuta abrogazione della norma impugnata - Restituzione degli
  atti al giudice a quo.
- D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, comma 3-sexies.
- Costituzione, art. 3.
(GU n.43 del 25-10-2006 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Franco BILE;
  Giudici:  Giovanni  Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO,
Romano   VACCARELLA,  Paolo  MADDALENA,  Alfio  FINOCCHIARO,  Alfonso
QUARANTA,  Franco  GALLO,  Luigi  MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino
CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;
ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel    giudizio    di   legittimita'   costituzionale   dell'art. 13,
comma 3-sexies, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo
unico  delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione
e  norme  sulla  condizione  dello straniero), aggiunto dall'art. 12,
comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifiche alla normativa
in  materia  di  immigrazione  e di asilo), in relazione all'art. 13,
comma 3, dello stesso decreto legislativo, promosso con ordinanza del
1° aprile  2004 dal Tribunale di Alessandria, sul ricorso proposto da
Q.  E.  contro  il  Prefetto  di  Alessandria, iscritta al n. 648 del
registro  ordinanze  2004 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 32, 1ª serie speciale, dell'anno 2004;
    Udito  nella Camera di consiglio del 27 settembre 2006 il giudice
relatore Giovanni Maria Flick;
    Ritenuto  che,  con  l'ordinanza  in  epigrafe,  il  Tribunale di
Alessandria ha sollevato questione di legittimita' costituzionale, in
riferimento     all'art. 3    della    Costituzione,    dell'art. 13,
comma 3-sexies, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo
unico  delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione
e  norme  sulla  condizione  dello  straniero), aggiunto dall'art. 12
della  legge  30 luglio  2002,  n. 189  (Modifiche  alla normativa in
materia di immigrazione e di asilo), il quale prevede che l'autorita'
giudiziaria  non  possa  concedere il nulla osta all'espulsione dello
straniero sottoposto a procedimento penale per uno o piu' dei delitti
previsti  dall'art. 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura
penale, nonche' dall'art. 12 dello stesso testo unico;
        che  il rimettente riferisce di essere investito del giudizio
di  opposizione  promosso  da un cittadino albanese - trattenutosi in
condizioni  di  clandestinita'  sul  territorio  dello  Stato dopo la
scadenza  del  permesso  di soggiorno, non avendo ottenuto il rinnovo
del  medesimo  -  avverso  il  decreto di espulsione, con contestuale
ordine  di lasciare il predetto territorio, emesso nei suoi confronti
dal Prefetto di Alessandria, nonche' il conseguente «provvedimento di
notifica dello stesso» adottato dal questore della medesima citta';
        che  lo straniero ricorrente - il quale risultava sottoposto,
in  stato  di liberta', a procedimento penale per vari reati, tra cui
quello  in materia di immigrazione clandestina previsto dall'art. 12,
comma 5,  del  d.lgs.  n. 286  del 1998 - aveva dedotto, a fondamento
dell'opposizione,  che  tale  circostanza,  in  quanto preclusiva del
rilascio  del  nulla  osta  all'espulsione  da  parte  dell'autorita'
giudiziaria   ai   sensi   della  norma  denunciata,  non  consentiva
l'adozione del provvedimento espulsivo opposto;
        che, ad avviso del giudice a quo, la previsione dell'art. 13,
comma 3-sexies,  del  d.lgs. n. 286 del 1998 si porrebbe in contrasto
con l'art. 3 Cost., sotto il profilo della disparita' di trattamento,
avuto  riguardo alla generale possibilita' - prevista dal comma 3 del
medesimo art. 13, come sostituito dall'art. 12 della legge n. 189 del
2002  -  di  procedere  all'espulsione del cittadino extracomunitario
sottoposto  a  procedimento penale, il quale non si trovi in stato di
custodia  cautelare,  a  seguito del rilascio del nulla osta da parte
dell'autorita' giudiziaria che procede;
        che  il  dato  discriminante  le  due ipotesi - rappresentato
soltanto  dal  titolo di reato per cui si procede - risulterebbe, del
tutto  inidoneo  a  giustificare  l'evidenziata diversita' di regime;
infatti,  alla  luce  del  tenore letterale della norma censurata, la
ratio  della  preclusione  al  rilascio del nulla osta all'espulsione
andrebbe  individuata non gia' nell'interesse dello Stato a punire il
presunto  autore  del reato, quanto piuttosto in quello a non perdere
un «prezioso collaboratore per l'accertamento della verita' magari in
procedimenti  solamente  connessi»: interesse che - non connettendosi
alla  salvaguardia  dei  principi  fondamentali stabiliti dalla Carta
costituzionale  -  non  potrebbe comunque legittimare una lesione del
basilare principio di uguaglianza;
        che   la   disposizione  impugnata  si  porrebbe  inoltre  in
irragionevole  contraddizione  con i principi che informano la stessa
legislazione  in  materia  di  immigrazione,  in  base  ai  quali  il
cittadino  extracomunitario e' abilitato a soggiornare nel territorio
nazionale  solo  in  presenza  di precise condizioni, individuate dal
titolo  II  del  d.lgs.  n. 286  del  1998, e particolarmente nel suo
art. 4:  onde  risulterebbe  «sconcertante» che uno straniero, non in
possesso dei requisiti richiesti ai fini dell'ingresso nel territorio
dello  Stato,  possa  trattenersi  in  esso  in  quanto  la legge non
consente  di  rilasciare  il  nulla  osta  alla sua espulsione, senza
peraltro  che  egli  possa ottenere un contratto di lavoro, stante il
suo status di clandestino.
    Considerato  che,  successivamente  all'ordinanza  di rimessione,
l'art. 3,  comma 7,  del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144 (Misure
urgenti  per il contrasto del terrorismo internazionale), convertito,
con  modificazioni, in legge 31 luglio 2005, n. 155, pubblicata nella
Gazzetta  Ufficiale  n. 177  del 1° agosto 2005, ha abrogato la norma
impugnata;
        che  gli  atti vanno pertanto restituiti al giudice a quo per
un  nuovo  esame  della rilevanza della questione alla luce dello ius
superveniens.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Alessandria.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 ottobre 2006.
                         Il Presidente: Bile
                         Il redattore: Flick
                       Il cancelliere:Di Paola
    Depositata in cancelleria il 19 ottobre 2006.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola
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