N. 427 ORDINANZA (Atto di promovimento) 14 marzo 2006
Ordinanza emessa il 14 marzo 2006 (pervenuta alla Corte costituzionale il 14 settembre 2006) dalla Corte di appello di Messina nel procedimento penale a carico di Cardillo Paolo ed altri Processo penale - Appello - Modifiche normative - Disciplina transitoria - Inammissibilita' dell'appello proposto prima della novella nel caso in cui sia annullata una sentenza di condanna di una Corte di appello che abbia riformato una sentenza di assoluzione - Inapplicabilita' della disposizione alla sentenza di proscioglimento per prescrizione emessa a seguito di concessione delle circostanze attenuanti generiche - Disparita' di trattamento tra situazioni processuali assimilabili. - Legge 20 febbraio 2006, n. 46, art. 10, comma 4. - Costituzione, art. 3.(GU n.43 del 25-10-2006 )
LA CORTE DI APPELLO Ha emesso la seguente ordinanza. Premesso che questa Corte procede in sede di rinvio della Suprema Corte di cassazione a seguito di annullamento della sentenza emessa dalla Corte di appello di Reggio Calabria il 26 aprile 2001 (n. 793/2001 reg. sent.) che ha dichiarato non doversi procedere nei confronti degli imputati Cardillo Paolo, Minniti Domenica Maria e Latella Guglielmo in ordine al reato di omicidio colposo loro ascritto perche' estinto per prescrizione, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche; che tale sentenza e' stata pronunciata sull'appello proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria avverso la sentenza con cui il Pretore di Reggio Calabria in data 4 febbraio 2000 aveva assolto gli imputati perche' il fatto non sussiste; Rilevato che l'art. 10, comma 4, legge 20 febbraio 2006, n. 46, prevede che la disposizione di cui al comma 2 della stessa norma si applica nel caso in cui sia annullata una sentenza di condanna di una Corte di appello che abbia riformato una sentenza di assoluzione; Considerato che il citato art. 10 nella sua formulazione letterale non e' applicabile direttamente al caso per cui si procede e che d'altronde la norma non e' suscettibile di interpretazione analogica trattandosi di disposizione che deroga al principio generale dell'appellabilita' delle sentenze; Ritenuto che la norma in oggetto - nella parte in cui non equipara alla sentenza di condanna di una Corte di appello che abbia riformato una sentenza di assoluzione, la sentenza di proscioglimento per prescrizione emessa a seguito di concessione delle circostanze attenuanti generiche - viola il principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione in quanto determina una palese disparita' di trattamento tra situazioni processuali assimilabili, essendo la pronuncia di proscioglimento necessariamente preceduta da un sostanziale giudizio di responsabilita'; Valutata la rilevanza della questione di legittimita' costituzionale come sopra enunciata perche' il giudizio non puo' essere definito indipendentemente dalla sua risoluzione;
P. Q. M. Visti gli artt. 23 e segg. legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante nel presente giudizio e non manifestamente infondata, in relazione all'art. 3 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 10, comma 4, legge 20 febbraio 2006, n. 46, nella parte in cui non equipara alla sentenza di condanna di una Corte di appello che abbia riformato una sentenza di assoluzione, la sentenza di proscioglimento per prescrizione emessa a seguito di concessione delle circostanze attenuanti generiche; Sospende il processo e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Ordina che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento; Manda alla cancelleria per i connessi adempimenti. Messina, addi' 14 marzo 2006 Il Presidente: Brigandi' 06C0910