N. 427 ORDINANZA (Atto di promovimento) 14 marzo 2006

Ordinanza   emessa   il   14 marzo   2006   (pervenuta   alla   Corte
costituzionale  il  14  settembre  2006)  dalla  Corte  di appello di
Messina nel procedimento penale a carico di Cardillo Paolo ed altri

Processo   penale  -  Appello  -  Modifiche  normative  -  Disciplina
  transitoria  -  Inammissibilita'  dell'appello proposto prima della
  novella  nel  caso in cui sia annullata una sentenza di condanna di
  una   Corte   di  appello  che  abbia  riformato  una  sentenza  di
  assoluzione  - Inapplicabilita' della disposizione alla sentenza di
  proscioglimento  per  prescrizione  emessa a seguito di concessione
  delle  circostanze attenuanti generiche - Disparita' di trattamento
  tra situazioni processuali assimilabili.
- Legge 20 febbraio 2006, n. 46, art. 10, comma 4.
- Costituzione, art. 3.
(GU n.43 del 25-10-2006 )
                         LA CORTE DI APPELLO

    Ha emesso la seguente ordinanza.
    Premesso che questa Corte procede in sede di rinvio della Suprema
Corte  di  cassazione a seguito di annullamento della sentenza emessa
dalla  Corte  di  appello  di  Reggio  Calabria  il  26  aprile  2001
(n. 793/2001  reg. sent.) che ha dichiarato non doversi procedere nei
confronti  degli  imputati  Cardillo  Paolo, Minniti Domenica Maria e
Latella  Guglielmo  in  ordine  al  reato  di  omicidio  colposo loro
ascritto  perche'  estinto per prescrizione, previa concessione delle
circostanze attenuanti generiche;
    che  tale sentenza e' stata pronunciata sull'appello proposto dal
Procuratore  della  Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria
avverso  la  sentenza con cui il Pretore di Reggio Calabria in data 4
febbraio  2000  aveva  assolto  gli  imputati  perche'  il  fatto non
sussiste;
    Rilevato  che  l'art. 10, comma 4, legge 20 febbraio 2006, n. 46,
prevede  che  la disposizione di cui al comma 2 della stessa norma si
applica nel caso in cui sia annullata una sentenza di condanna di una
Corte di appello che abbia riformato una sentenza di assoluzione;
    Considerato   che   il  citato  art. 10  nella  sua  formulazione
letterale  non e' applicabile direttamente al caso per cui si procede
e  che  d'altronde  la  norma  non e' suscettibile di interpretazione
analogica   trattandosi  di  disposizione  che  deroga  al  principio
generale dell'appellabilita' delle sentenze;
    Ritenuto  che  la  norma  in  oggetto  -  nella  parte in cui non
equipara  alla sentenza di condanna di una Corte di appello che abbia
riformato una sentenza di assoluzione, la sentenza di proscioglimento
per  prescrizione  emessa  a seguito di concessione delle circostanze
attenuanti  generiche  -  viola  il  principio  di uguaglianza di cui
all'art. 3   della   Costituzione  in  quanto  determina  una  palese
disparita'  di  trattamento  tra situazioni processuali assimilabili,
essendo  la pronuncia di proscioglimento necessariamente preceduta da
un sostanziale giudizio di responsabilita';
    Valutata   la   rilevanza   della   questione   di   legittimita'
costituzionale  come  sopra  enunciata  perche'  il giudizio non puo'
essere definito indipendentemente dalla sua risoluzione;
                              P. Q. M.
    Visti gli artt. 23 e segg. legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Dichiara  rilevante  nel  presente  giudizio e non manifestamente
infondata,  in  relazione all'art. 3 della Costituzione, la questione
di  legittimita'  costituzionale  dell'art. 10,  comma  4,  legge  20
febbraio  2006,  n. 46, nella parte in cui non equipara alla sentenza
di  condanna di una Corte di appello che abbia riformato una sentenza
di  assoluzione,  la  sentenza  di  proscioglimento  per prescrizione
emessa   a   seguito  di  concessione  delle  circostanze  attenuanti
generiche;
    Sospende  il  processo  e  dispone l'immediata trasmissione degli
atti alla Corte costituzionale;
    Ordina che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del
Consiglio  dei  ministri  e comunicata ai Presidenti delle due Camere
del Parlamento;
    Manda alla cancelleria per i connessi adempimenti.
        Messina, addi' 14 marzo 2006
                      Il Presidente: Brigandi'
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