N. 434 ORDINANZA (Atto di promovimento) 27 aprile 2006

Ordinanza emessa il 27 aprile 2006 dal tribunale di Reggio Emilia nel
procedimento penale a carico di Melli Amneris

Reati  e  pene  -  Sanzioni  sostitutive - Applicabilita' ai reati in
  materia  di  armi da sparo, munizioni ed esplosivi, puniti con pena
  detentiva   non   alternativa   a  quella  pecuniaria,  quando  sia
  ravvisabile   l'attenuante  del  fatto  di  lieve  entita'  di  cui
  all'art. 5  della  legge  n. 895/1967  - Esclusione - Disparita' di
  trattamento  rispetto  al  reato  di  lesioni  personali  aggravato
  dall'uso di un'arma.
- Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 60, ultimo comma.
- Costituzione, art. 3.
(GU n.43 del 25-10-2006 )
                            IL TRIBUNALE

    Nel  procedimento  penale  n. 774/04  R.G. nei confronti di Melli
Amneris  imputata dei reati di cui agli artt. 2 e 7 legge n. 895/67 e
successive  modifiche e 697 c.p., alla pubblica udienza del 27 aprile
2006 ha pronunziato la seguente ordinanza.
    Amneris Melli e' stata tratta a giudizio per rispondere dei reati
di cui in rubrica perche', nel corso di una perquisizione domiciliare
effettuata  sulla  base  di  notizie  confidenziali, e' stata trovata
nella  detenzione  di  un  fucile  da caccia e di un'antica sciabola.
Secondo  quanto accertato in istruttoria, il fucile, gia' appartenuto
al  defunto  padre Riccardo, e da questi regolarmente denunziato, era
stato  ereditato  dalla  vedova,  tale  Linda  Bonezzi,  che lo aveva
trattenuto  presso  la propria abitazione di S. Martino in Rio, e poi
trasferito  presso  l'abitazione  della  figlia,  l'odierna imputata,
presso  cui  era andata a vivere per un certo tempo. Ritornata quindi
alla propria residenza, aveva lasciato l'arma a casa della figlia, in
Rubiera, dove poi era stata rinvenuta dai Carabinieri.
    Ritiene  il  Tribunale  che  la  responsabilita'  della Melli sia
indubbia.  Le circostanze di fatto emerse al dibattimento non rendono
credibile  che  la  stessa  ignorasse  l'esistenza del fucile in casa
propria,  e  non  e'  contestabile che avendone in effetti l'autonoma
disponibilita',  almeno  per  il periodo seguente alla partenza della
madre,   la   stessa   fosse   onerata  di  denunciarne  il  possesso
all'Autorita' competente.
    Attesa  la  natura  dell'arma  e  le  particolari circostanze del
fatto,  peraltro,  all'imputata  va  riconosciuta l'attenuante di cui
all'art. 5 legge n. 895/1967, applicata sul minimo edittale nella sua
estensione  massima:  cosicche'  la  pena  della  reclusione  sarebbe
determinabile in sei mesi, riducibili a quattro ex art. 62-bis c.p.
    Poiche'  la  Melli e' una signora sessantacinquenne, incensurata,
il cui rapporto con le armi e' stato puramente accidentale e motivato
da  avvenimenti familiari succedutisi nel tempo - senza che la stessa
avesse probabilmente piena consapevolezza delle interferenze rispetto
alla   legge   penale,   sussisterebbero   tutti  i  presupposti  per
sostituire, nella specie la pena detentiva con la corrispondente pena
pecuniaria.
    Sennonche'  l'art. 60  u.  c.  legge  n. 689/1981  esclude  dalle
sanzioni  sostitutive,  fra  l'altro,  i reati previsti in materia di
armi  da  sparo, quando la pena detentiva non e' alternativa a quella
pecuniaria.
    Orbene,  l'art. 60  cit.  e' stato oggetto di numerosi interventi
demolitori da parte della Corte costituzionale, la quale ha osservato
l'incongruita'   di   una  disciplina  esclusiva  rivolta  a  singole
fattispecie  criminose,  ed  ha  posto in rilievo le incongruenze del
microsistema in seguito all'evoluzione legislativa avente per oggetto
sia  l'introduzione  di nuove fattispecie di reato aventi la medesima
oggettivita'  giuridica, sia l'introduzione di modifiche processuali,
quali,  a  suo  tempo,  l'aumento  della competenza pretorile, ovvero
l'introduzione dei riti premiali.
    A  queste  emergenze  normative  tenute  presenti dalla Corte nei
precedenti  arresti,  deve  ora  aggiungersi  l'introduzione del c.d.
patteggiamento  allargato,  che  amplia  vieppiu'  l'area  dei  reati
suscettibili  di  sconto  di  pena,  e la modifica dell'art. 53 legge
n. 689/1981  che estende da tre a sei mesi l'entita' della condanna a
pena detentiva suscettibile di sostituzione con pena pecuniaria.
    In   questa   prospettiva   di   allargamento   della   possibile
applicazione  delle sanzioni sostitutive, il divieto ratione materiae
relativo  alle  armi da sparo, senza che il giudice possa considerare
le  circostanze  concrete  del  fatto,  in  particolare  in  presenza
dell'attenuante   del  fatto  di  lieve  entita',  appare  del  tutto
irrazionale,  e lesivo del principio di uguaglianza di cui all'art. 3
Cost.   Come   tertium   comparationis  si  pensi  al  fatto  che  il
responsabile  del  delitto di lesioni personali aggravato dall'uso di
un'arma   (anche  da  sparo),  potrebbe  beneficiare  delle  sanzioni
sostitutive (l'esclusione riguarda infatti i reati in materia di armi
da  sparo, non anche quelli commessi con l'uso di dette armi), mentre
il  semplice detentore illegale, pur in presenza di un fatto ritenuto
di  lieve  entita', e quindi di scarso) disvalore sociale, come nella
specie, non potrebbe beneficiarne.
    Ritiene percio' il Tribunale che debba essere sollevata d'ufficio
questione  di legittimita' costituzionale dell'art. 60 u. c. legge 24
novembre  1981  n. 689,  nella  parte  in cui esclude che le sanzioni
sostitutive si applichino ai reati previsti dalle leggi in materia di
armi  da  sparo, munizioni ed esplosivi, punti con pena detentiva non
alternativa  a quella pecuniaria, quando sia ravvisabile l'attenuante
di cui all'art. 5 legge n. 895/1967, per contrasto con l'art. 3 della
Costituzione;
                              P. Q. M.
    Visto l'art. 23 legge 11 marzo 1953, n. 87:
        a)  dichiara  non  manifestamente infondata, e dunque solleva
d'ufficio,  questione  di legittimita' costituzionale deIl'art. 60 u.
c.  legge 24 novembre 1981, n. 689, nella parte in cui esclude che le
sanzioni  sostitutive  si applichino ai reati previsti dalle leggi in
materia  di  armi  da  sparo, munizioni ed esplosivi, puniti con pena
detentiva non alternativa a quella pecuniaria, quando sia ravvisabile
l'attenuante  di  cui all'art. 5 legge n. 895/1967, per contrasto con
l'art. 3 della Costituzione;
        b) sospende il giudizio in corso;
        c)  dispone  l'immediata  trasmissione  degli atti alla Corte
costituzionale;
        d)  ordina  che  la  presente  ordinanza  sia  notificata  al
presidente  del  Consiglio  dei  ministri  e  ai presidenti delle due
Camere del Parlamento.
          Reggio Emilia, addi' 27 aprile 2006
                         Il giudice: Fanile
06C0917