N. 434 ORDINANZA (Atto di promovimento) 27 aprile 2006
Ordinanza emessa il 27 aprile 2006 dal tribunale di Reggio Emilia nel procedimento penale a carico di Melli Amneris Reati e pene - Sanzioni sostitutive - Applicabilita' ai reati in materia di armi da sparo, munizioni ed esplosivi, puniti con pena detentiva non alternativa a quella pecuniaria, quando sia ravvisabile l'attenuante del fatto di lieve entita' di cui all'art. 5 della legge n. 895/1967 - Esclusione - Disparita' di trattamento rispetto al reato di lesioni personali aggravato dall'uso di un'arma. - Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 60, ultimo comma. - Costituzione, art. 3.(GU n.43 del 25-10-2006 )
IL TRIBUNALE Nel procedimento penale n. 774/04 R.G. nei confronti di Melli Amneris imputata dei reati di cui agli artt. 2 e 7 legge n. 895/67 e successive modifiche e 697 c.p., alla pubblica udienza del 27 aprile 2006 ha pronunziato la seguente ordinanza. Amneris Melli e' stata tratta a giudizio per rispondere dei reati di cui in rubrica perche', nel corso di una perquisizione domiciliare effettuata sulla base di notizie confidenziali, e' stata trovata nella detenzione di un fucile da caccia e di un'antica sciabola. Secondo quanto accertato in istruttoria, il fucile, gia' appartenuto al defunto padre Riccardo, e da questi regolarmente denunziato, era stato ereditato dalla vedova, tale Linda Bonezzi, che lo aveva trattenuto presso la propria abitazione di S. Martino in Rio, e poi trasferito presso l'abitazione della figlia, l'odierna imputata, presso cui era andata a vivere per un certo tempo. Ritornata quindi alla propria residenza, aveva lasciato l'arma a casa della figlia, in Rubiera, dove poi era stata rinvenuta dai Carabinieri. Ritiene il Tribunale che la responsabilita' della Melli sia indubbia. Le circostanze di fatto emerse al dibattimento non rendono credibile che la stessa ignorasse l'esistenza del fucile in casa propria, e non e' contestabile che avendone in effetti l'autonoma disponibilita', almeno per il periodo seguente alla partenza della madre, la stessa fosse onerata di denunciarne il possesso all'Autorita' competente. Attesa la natura dell'arma e le particolari circostanze del fatto, peraltro, all'imputata va riconosciuta l'attenuante di cui all'art. 5 legge n. 895/1967, applicata sul minimo edittale nella sua estensione massima: cosicche' la pena della reclusione sarebbe determinabile in sei mesi, riducibili a quattro ex art. 62-bis c.p. Poiche' la Melli e' una signora sessantacinquenne, incensurata, il cui rapporto con le armi e' stato puramente accidentale e motivato da avvenimenti familiari succedutisi nel tempo - senza che la stessa avesse probabilmente piena consapevolezza delle interferenze rispetto alla legge penale, sussisterebbero tutti i presupposti per sostituire, nella specie la pena detentiva con la corrispondente pena pecuniaria. Sennonche' l'art. 60 u. c. legge n. 689/1981 esclude dalle sanzioni sostitutive, fra l'altro, i reati previsti in materia di armi da sparo, quando la pena detentiva non e' alternativa a quella pecuniaria. Orbene, l'art. 60 cit. e' stato oggetto di numerosi interventi demolitori da parte della Corte costituzionale, la quale ha osservato l'incongruita' di una disciplina esclusiva rivolta a singole fattispecie criminose, ed ha posto in rilievo le incongruenze del microsistema in seguito all'evoluzione legislativa avente per oggetto sia l'introduzione di nuove fattispecie di reato aventi la medesima oggettivita' giuridica, sia l'introduzione di modifiche processuali, quali, a suo tempo, l'aumento della competenza pretorile, ovvero l'introduzione dei riti premiali. A queste emergenze normative tenute presenti dalla Corte nei precedenti arresti, deve ora aggiungersi l'introduzione del c.d. patteggiamento allargato, che amplia vieppiu' l'area dei reati suscettibili di sconto di pena, e la modifica dell'art. 53 legge n. 689/1981 che estende da tre a sei mesi l'entita' della condanna a pena detentiva suscettibile di sostituzione con pena pecuniaria. In questa prospettiva di allargamento della possibile applicazione delle sanzioni sostitutive, il divieto ratione materiae relativo alle armi da sparo, senza che il giudice possa considerare le circostanze concrete del fatto, in particolare in presenza dell'attenuante del fatto di lieve entita', appare del tutto irrazionale, e lesivo del principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost. Come tertium comparationis si pensi al fatto che il responsabile del delitto di lesioni personali aggravato dall'uso di un'arma (anche da sparo), potrebbe beneficiare delle sanzioni sostitutive (l'esclusione riguarda infatti i reati in materia di armi da sparo, non anche quelli commessi con l'uso di dette armi), mentre il semplice detentore illegale, pur in presenza di un fatto ritenuto di lieve entita', e quindi di scarso) disvalore sociale, come nella specie, non potrebbe beneficiarne. Ritiene percio' il Tribunale che debba essere sollevata d'ufficio questione di legittimita' costituzionale dell'art. 60 u. c. legge 24 novembre 1981 n. 689, nella parte in cui esclude che le sanzioni sostitutive si applichino ai reati previsti dalle leggi in materia di armi da sparo, munizioni ed esplosivi, punti con pena detentiva non alternativa a quella pecuniaria, quando sia ravvisabile l'attenuante di cui all'art. 5 legge n. 895/1967, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione;
P. Q. M. Visto l'art. 23 legge 11 marzo 1953, n. 87: a) dichiara non manifestamente infondata, e dunque solleva d'ufficio, questione di legittimita' costituzionale deIl'art. 60 u. c. legge 24 novembre 1981, n. 689, nella parte in cui esclude che le sanzioni sostitutive si applichino ai reati previsti dalle leggi in materia di armi da sparo, munizioni ed esplosivi, puniti con pena detentiva non alternativa a quella pecuniaria, quando sia ravvisabile l'attenuante di cui all'art. 5 legge n. 895/1967, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione; b) sospende il giudizio in corso; c) dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; d) ordina che la presente ordinanza sia notificata al presidente del Consiglio dei ministri e ai presidenti delle due Camere del Parlamento. Reggio Emilia, addi' 27 aprile 2006 Il giudice: Fanile 06C0917