N. 104 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 12 ottobre 2006
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 12 ottobre 2006 (della regione siciliana) Professioni - Abolizione dell'obbligatorieta' di tariffe fisse o minime, del divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti, del divieto di svolgere pubblicita' informativa circa i titoli e le specializzazioni professionali, il servizio, il prezzo e i costi, del divieto di fornire servizi interdisciplinari da parte di societa' di persone o associazioni tra professionisti, nonche' disciplina delle tariffe massime e dei patti che stabiliscono i compensi professionali - Ricorso della Regione Siciliana - Lamentata introduzione di norme statali di minuto dettaglio in ambito di legislazione concorrente - Denunciata lesione della potesta' legislativa della Regione. - Decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con la legge 4 agosto 2006, n. 248, art. 2. - Costituzione, art. 117, comma 3. Farmacia - Commercio - Distribuzione dei farmaci - Vendita al pubblico dei farmaci da banco o di automedicazione e dei farmaci non soggetti a prescrizione medica presso esercizi commerciali diversi dalle farmacie - Disciplina e modalita' - Ricorso della Regione Siciliana - Lamentata introduzione di norme statali di mero dettaglio nell'ambito della materia dell'organizzazione del servizio farmaceutico riconducibile alla «tutela della salute» di competenza concorrente, ovvero nell'ambito della materia del «commercio» riservata alla competenza residuale delle Regioni, nonche' nell'ambito della materia delle «professioni» di competenza concorrente - Denunciata violazione della potesta' legislativa della Regione. - Decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con la legge 4 agosto 2006, n. 248, art. 5. - Costituzione, art. 117, comma 3; Statuto siciliano, artt. 17, lett. b) e c) e 14, lett. d). Partecipazioni pubbliche - Societa' a capitale pubblico o misto costituite o partecipate dalle amministrazioni pubbliche regionali o locali per la produzione di beni e servizi strumentali - Obbligo di operare esclusivamente con gli enti pubblici costituenti o partecipanti e correlativo divieto di operare nel libero mercato - Ricorso della Regione Siciliana - Denunciata lesione del principio della libera iniziativa economica privata e del principio che circoscrive l'intervento dello Stato alla funzione di indirizzo e coordinamento dell'attivita' economica pubblica e privata a fini sociali, violazione del principio di eguaglianza rispetto alle societa' costituite e partecipate dallo Stato, violazione dei criteri di adeguatezza e proporzionalita', violazione del principio di ragionevolezza, lesione della competenza legislativa esclusiva regionale in materia di «ordinamento degli uffici e degli enti regionali» e in relazione a «tutte le altre materie che implicano servizi di prevalente interesse regionale». - Decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con la legge 4 agosto 2006, n. 248, art. 13. - Costituzione, artt. 3 e 41, commi primo e terzo; Statuto siciliano, artt. 14, lett. p) e 17, lett. i).(GU n.47 del 29-11-2006 )
Ricorso della Regione Siciliana in persona del presidente pro tempore on. dott. Salvatore Cuffaro, rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente, dal prof. avv. Giovanni Pitruzzella e dall'avv. Francesco Castaldi, ed elettivamente domiciliato in Roma presso l'Ufficio della Regione Siciliana, via Marghera, n. 36, autorizzata a stare in giudizio con deliberazione della giunta regionale n. 363 del 28 settembre 2006. Contro la Presidenza del Consiglio dei ministri in persona del Presidente pro tempore per la dichiarazione dell'illegittimita' costituzionale dell'art. 2 del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, come convertito con legge 4 agosto 2006, n. 248 per violazione dell'art. 117, terzo commam della Costituzione, dell'art. 5 del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, come convertito con legge 4 agosto 2006, n. 248 per violazione degli artt. 1 17, terzo comma della Costituzione, 14, lett. d) e 17 lett. b) e c) dello statuto siciliano e dell'art. 13 del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, come convertito con legge 4 agosto 2006, n. 248 per violazione degli artt. 41, commi 1 e 3, e dell'art. 3 della Costituzione, quest'ultimo sotto il duplice profilo della violazione dei principi di eguaglianza e di ragionevolezza, nonche' degli artt. 14, lett. p) e 17, lett. i) dello statuto siciliano. Nella Gazzetta Ufficiale 4 luglio 2006, n. 153 e' stato pubblicato il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 recante «disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale». Nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 11 agosto 2006, n. 186 e' stata pubblicata la legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248. Alcune delle norme cosi' prodotte sono costituzionalmente illegittime per i motivi di seguito esposti. 1. - L'art. 2 recante «Disposizioni urgenti per la tutela della concorrenza nel settore dei servizi professionali» disciplina in maniera estremamente dettagliata l'esercizio delle professioni dettando una serie di prescrizioni che incidono pesantemente sull'esercizio delle stesse. In proposito si rileva che l'art. 117, terzo comma della Costituzione ricomprende la materia delle «professioni» fra quelle di legislazione concorrente rispetto alle quali e' stato affermato dalla giurisprudenza della Corte costituzionale che la competenza statale resta circoscritta alla determinazione dei soli «principi fondamentali» (cfr. sentenze nn. 353/2003, 319, 355 e 424/2005, 40 e 153/2006). Posto, peraltro, che la ricognizione dei suddetti principi fondamentali in materia e' gia' di recente intervenuta con il decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 30, sembra allo Scrivente che l'articolo in esame contenga una serie di disposizioni di dettaglio che confliggono con il suindicato parametro costituzionale dell'art. 117, terzo comma della Costituzione ledendo la potesta' legislativa attribuita dalla suindicata norma costituzionale. 2. - Anche l'art. 5 del d.l. 4 luglio 2006, n. 223 come convertito con legge 4 agosto 2006, n. 248 recante «Interventi urgenti nel campo della distribuzione di farmaci» contiene delle disposizioni di dettaglio in materia di organizzazione del servizio farmaceutico che si pongono in contrasto con il disposto dell'art. 117, terzo comma della Costituzione e delle norme statutarie di cui appresso si dira'. Infatti la norma in esame disciplina la materia dell'organizzazione del servizio farmaceutico, riconducibile - come sancito dalla giurisprudenza della Consulta (cfr. sent. n. 87/2006) - a quella di competenza concorrente della «tutela della salute» per la quale e' riservata allo Stato la determinazione dei soli principi fondamentali. Ne deriva la lesione del suindicato parametro costituzionale in quanto l'art. 5 in questione contiene una disciplina di dettaglio in se' compiuta e autoapplicativa (cfr. sentenza citata) che incide direttamente sulle modalita' di vendita dei farmaci ed e', dunque, priva della caratteristica dell'indeterminatezza, propria delle norme di principio. Sempre in ordine alla norma in esame si rileva che la stessa confligge con l'art. 17, lett. b) e c) dello statuto siciliano che attribuisce alla competenza legislativa concorrente della regione siciliana le materie dell'igiene e sanita' pubblica e dell'assistenza sanitaria riconducibili al piu' vasto ambito della «tutela della salute» di cui all'art. 117, terzo comma della Costituzione. Sotto altro profilo si rileva che, qualora la disposizione in commento volesse ricondursi al settore del commercio in quanto recante disposizioni relative alle modalita' di distribuzione dei farmaci, sarebbe ravvisabile l'ulteriore violazione del parametro di cui all'art. 14, lett. d) dello statuto che attribuisce alla competenza esclusiva del legislatore regionale la materia del commercio. Infine, si rileva che la norma in esame, qualora si consideri l'aspetto professionale dell'attivita' dei farmacisti, si pone in contrasto con l'art. 117, comma 3 della Costituzione laddove elenca tra le materie riservate alla potesta' concorrente «le professioni» e cio' per i motivi esplicitati al punto 2. 3. - L'art. 13 del decreto-legge n. 223/2006 convertito con modifiche nella legge 4 agosto 2006 si riferisce, esclusivamente a «societa', a capitale interamente pubblico o misto, costituite o partecipate dalle amministrazioni pubbliche regionali e locali per la produzione di beni e servizi strumentali all'attivita' di tali enti in funzione della loro attivita', con esclusione dei servizi pubblici locali» (comma 1) e dispone che esse: a) debbono operare esclusivamente con gli enti costituenti e affidanti; b) non possono svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici e privati, ne' in affidamento diretto ne' con gara; c) non possono partecipare ad altre societa' o enti. La norma esclude espressamente i servizi pubblici locali ponendo, invece, soltanto per le societa' strumentali costituite o partecipate dalle regioni e dagli altri enti locali delle limitazioni territoriali che non sembrano coerenti con il parametro costituzionale dell'art. 41 che, nell'affermare il principio della libera iniziativa economica privata (comma 1), circoscrive l'intervento dello Stato alla funzione di indirizzo e coordinamento dell'attivita' economica pubblica e privata a fini sociali (comma 3). Il legislatore statale ha posto infatti il divieto in questione per le sole societa' a capitale interamente pubblico o misto (pubblico-privato), costituite o partecipate dalle amministrazioni regionali e locali penalizzandole rispetto ad altre (costituite o partecipate dallo Stato o concessionarie di pubblici servizi) in violazione, oltre che del suindicato parametro costituzionale, anche del principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione, e senza attenersi ad alcun criterio di proporzionalita' ed adeguatezza (Corte costituzionale sent. n. 14/2004), essenziale a definire l'ambito di operativita' della competenza legislativa statale in materia di «tutela della concorrenza». Infatti, trattandosi di una materia non rigorosamente circoscritta e determinata ma «trasversale» (Corte costituzionale sent. n. 407/2002), che si intreccia con una pluralita' di interessi - alcuni dei quali rientranti nelle materie di competenza concorrente o residuale delle regioni e per la Regione Siciliana addirittura fra quelle di competenza esclusiva - occorreva effettuare una valutazione in base al criterio di proporzionalita-adeguatezza. Non sembra pero' che tale valutazione sia stata effettuata con conseguente violazione del principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 della Costituzione. Ancora si osserva che la norma statale in esame, disciplinando l'attivita' di enti strumentali della regione, appare lesiva della competenza legislativa esclusiva in materia di «ordinamento degli uffici e degli enti regionali» elencata dall'art. 14, lett. p) dello statuto siciliano e, in ogni caso, in quella di cui all'art. 17, lett. i) «tutte le altre materie che implicano servizi di prevalente interesse regionale».
P. Q. M. Si chiede pertanto che l'ecc.ma Corte costituzionale dichiari l'illegittimita' costituzionale dell'art. 2 del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, come convertito con legge 4 agosto 2006, n. 248, per violazione dell'art. 117, terzo comma della Costituzione, dell'art. 5 del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, come convertito con legge 4 agosto 2006, n. 248, per violazione degli artt. 117, terzo comma della Costituzione, 14, lett. d)e 17, lett. b) e c) dello statuto siciliano e dell'art. 13 del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, come convertito con legge 4 agosto 2006, n. 248, per violazione degli artt. 41, commi 1 e 3, e dell'art. 3 della Costituzione, quest'ultimo sotto il duplice profilo della violazione dei principi di eguaglianza e di ragionevolezza, nonche' degli artt. 14, lett. p) e 17, lett. i) dello statuto siciliano. Palermo-Roma, addi' 6 ottobre 2006 Prof. avv. Giovanni Pitruzzella - Avv. Francesco Castaldi 06C0922