N. 104 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 12 ottobre 2006

Ricorso  per  questione  di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 12 ottobre 2006 (della regione siciliana)

Professioni  -  Abolizione  dell'obbligatorieta'  di  tariffe fisse o
  minime,   del   divieto   di   pattuire   compensi  parametrati  al
  raggiungimento  degli obiettivi perseguiti, del divieto di svolgere
  pubblicita'  informativa  circa  i  titoli  e  le  specializzazioni
  professionali,  il  servizio,  il  prezzo e i costi, del divieto di
  fornire servizi interdisciplinari da parte di societa' di persone o
  associazioni  tra  professionisti, nonche' disciplina delle tariffe
  massime  e  dei  patti  che stabiliscono i compensi professionali -
  Ricorso  della  Regione Siciliana - Lamentata introduzione di norme
  statali di minuto dettaglio in ambito di legislazione concorrente -
  Denunciata lesione della potesta' legislativa della Regione.
- Decreto-legge  4 luglio  2006,  n. 223,  convertito  con  la  legge
  4 agosto 2006, n. 248, art. 2.
- Costituzione, art. 117, comma 3.
Farmacia  -  Commercio  -  Distribuzione  dei  farmaci  -  Vendita al
  pubblico  dei  farmaci  da banco o di automedicazione e dei farmaci
  non  soggetti  a  prescrizione  medica  presso esercizi commerciali
  diversi  dalle  farmacie  -  Disciplina e modalita' - Ricorso della
  Regione Siciliana - Lamentata introduzione di norme statali di mero
  dettaglio   nell'ambito   della   materia  dell'organizzazione  del
  servizio  farmaceutico  riconducibile alla «tutela della salute» di
  competenza   concorrente,  ovvero  nell'ambito  della  materia  del
  «commercio»  riservata  alla  competenza  residuale  delle Regioni,
  nonche' nell'ambito della materia delle «professioni» di competenza
  concorrente  -  Denunciata  violazione  della  potesta' legislativa
  della Regione.
- Decreto-legge  4 luglio  2006,  n. 223,  convertito  con  la  legge
  4 agosto 2006, n. 248, art. 5.
- Costituzione, art. 117, comma 3; Statuto siciliano, artt. 17, lett.
  b) e c) e 14, lett. d).
Partecipazioni  pubbliche  -  Societa'  a  capitale  pubblico o misto
  costituite  o partecipate dalle amministrazioni pubbliche regionali
  o  locali per la produzione di beni e servizi strumentali - Obbligo
  di  operare  esclusivamente  con  gli  enti  pubblici costituenti o
  partecipanti  e correlativo divieto di operare nel libero mercato -
  Ricorso  della Regione Siciliana - Denunciata lesione del principio
  della  libera  iniziativa  economica  privata  e  del principio che
  circoscrive  l'intervento  dello Stato alla funzione di indirizzo e
  coordinamento  dell'attivita'  economica  pubblica e privata a fini
  sociali,  violazione  del  principio  di  eguaglianza rispetto alle
  societa'  costituite  e  partecipate  dallo  Stato,  violazione dei
  criteri di adeguatezza e proporzionalita', violazione del principio
  di  ragionevolezza,  lesione della competenza legislativa esclusiva
  regionale  in  materia  di  «ordinamento  degli uffici e degli enti
  regionali»  e  in relazione a «tutte le altre materie che implicano
  servizi di prevalente interesse regionale».
- Decreto-legge  4 luglio  2006,  n. 223,  convertito  con  la  legge
  4 agosto 2006, n. 248, art. 13.
- Costituzione, artt. 3 e 41, commi primo e terzo; Statuto siciliano,
  artt. 14, lett. p) e 17, lett. i).
(GU n.47 del 29-11-2006 )
    Ricorso  della  Regione  Siciliana  in persona del presidente pro
tempore  on.  dott.  Salvatore  Cuffaro,  rappresentato e difeso, sia
congiuntamente   che   disgiuntamente,   dal   prof.   avv.  Giovanni
Pitruzzella   e   dall'avv.   Francesco  Castaldi,  ed  elettivamente
domiciliato  in  Roma  presso  l'Ufficio della Regione Siciliana, via
Marghera,  n. 36,  autorizzata  a stare in giudizio con deliberazione
della giunta regionale n. 363 del 28 settembre 2006.

    Contro  la  Presidenza  del Consiglio dei ministri in persona del
Presidente  pro  tempore  per  la  dichiarazione  dell'illegittimita'
costituzionale  dell'art. 2  del  d.l.  4  luglio  2006, n. 223, come
convertito  con  legge 4 agosto 2006, n. 248 per violazione dell'art.
117,  terzo  commam della Costituzione, dell'art. 5 del d.l. 4 luglio
2006,  n. 223,  come  convertito  con legge 4 agosto 2006, n. 248 per
violazione  degli  artt. 1  17,  terzo  comma della Costituzione, 14,
lett. d)  e  17  lett. b) e c) dello statuto siciliano e dell'art. 13
del  d.l.  4  luglio 2006, n. 223, come convertito con legge 4 agosto
2006,  n. 248 per violazione degli artt. 41, commi 1 e 3, e dell'art.
3  della  Costituzione,  quest'ultimo  sotto il duplice profilo della
violazione  dei  principi di eguaglianza e di ragionevolezza, nonche'
degli artt. 14, lett. p) e 17, lett. i) dello statuto siciliano.
    Nella   Gazzetta   Ufficiale  4  luglio  2006,  n. 153  e'  stato
pubblicato   il   decreto-legge   4   luglio   2006,  n. 223  recante
«disposizioni  urgenti  per  il  rilancio economico e sociale, per il
contenimento  e  la  razionalizzazione  della spesa pubblica, nonche'
interventi   in  materia  di  entrate  e  di  contrasto  all'evasione
fiscale». Nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 11 agosto
2006,  n. 186  e'  stata  pubblicata la legge di conversione 4 agosto
2006,    n. 248.    Alcune    delle   norme   cosi'   prodotte   sono
costituzionalmente illegittime per i motivi di seguito esposti.
    1.  -  L'art. 2 recante «Disposizioni urgenti per la tutela della
concorrenza  nel  settore  dei  servizi  professionali» disciplina in
maniera   estremamente   dettagliata  l'esercizio  delle  professioni
dettando   una   serie  di  prescrizioni  che  incidono  pesantemente
sull'esercizio delle stesse.
    In   proposito  si  rileva  che  l'art. 117,  terzo  comma  della
Costituzione ricomprende la materia delle «professioni» fra quelle di
legislazione concorrente rispetto alle quali e' stato affermato dalla
giurisprudenza  della  Corte costituzionale che la competenza statale
resta   circoscritta   alla   determinazione   dei   soli   «principi
fondamentali»  (cfr. sentenze nn. 353/2003, 319, 355 e 424/2005, 40 e
153/2006). Posto, peraltro, che la ricognizione dei suddetti principi
fondamentali in materia e' gia' di recente intervenuta con il decreto
legislativo  2  febbraio  2006,  n. 30,  sembra  allo  Scrivente  che
l'articolo  in  esame contenga una serie di disposizioni di dettaglio
che   confliggono   con   il   suindicato   parametro  costituzionale
dell'art. 117,  terzo  comma  della  Costituzione ledendo la potesta'
legislativa attribuita dalla suindicata norma costituzionale.
    2.  -  Anche  l'art. 5  del  d.l.  4  luglio  2006,  n. 223  come
convertito  con  legge  4  agosto  2006,  n. 248  recante «Interventi
urgenti  nel  campo  della  distribuzione  di farmaci» contiene delle
disposizioni  di  dettaglio in materia di organizzazione del servizio
farmaceutico   che   si   pongono   in   contrasto  con  il  disposto
dell'art. 117,   terzo   comma   della  Costituzione  e  delle  norme
statutarie di cui appresso si dira'.
    Infatti    la    norma    in    esame   disciplina   la   materia
dell'organizzazione  del  servizio farmaceutico, riconducibile - come
sancito dalla giurisprudenza della Consulta (cfr. sent. n. 87/2006) -
a quella di competenza concorrente della «tutela della salute» per la
quale  e'  riservata  allo  Stato la determinazione dei soli principi
fondamentali.   Ne   deriva   la  lesione  del  suindicato  parametro
costituzionale   in   quanto   l'art. 5  in  questione  contiene  una
disciplina  di  dettaglio  in  se'  compiuta  e autoapplicativa (cfr.
sentenza  citata)  che incide direttamente sulle modalita' di vendita
dei    farmaci    ed   e',   dunque,   priva   della   caratteristica
dell'indeterminatezza, propria delle norme di principio.
    Sempre  in  ordine  alla  norma  in esame si rileva che la stessa
confligge  con  l'art.  17, lett. b) e c) dello statuto siciliano che
attribuisce  alla  competenza  legislativa  concorrente della regione
siciliana le materie dell'igiene e sanita' pubblica e dell'assistenza
sanitaria  riconducibili  al  piu'  vasto  ambito della «tutela della
salute» di cui all'art. 117, terzo comma della Costituzione.
    Sotto  altro  profilo  si  rileva che, qualora la disposizione in
commento  volesse  ricondursi  al  settore  del  commercio  in quanto
recante  disposizioni  relative  alle  modalita' di distribuzione dei
farmaci,  sarebbe ravvisabile l'ulteriore violazione del parametro di
cui  all'art.  14,  lett.  d)  dello  statuto  che  attribuisce  alla
competenza   esclusiva  del  legislatore  regionale  la  materia  del
commercio.
    Infine,  si  rileva  che  la norma in esame, qualora si consideri
l'aspetto  professionale  dell'attivita'  dei  farmacisti, si pone in
contrasto  con  l'art. 117, comma 3 della Costituzione laddove elenca
tra le materie riservate alla potesta' concorrente «le professioni» e
cio' per i motivi esplicitati al punto 2.
    3.  -  L'art.  13  del  decreto-legge  n. 223/2006 convertito con
modifiche  nella  legge  4 agosto 2006 si riferisce, esclusivamente a
«societa',  a  capitale  interamente  pubblico  o misto, costituite o
partecipate dalle amministrazioni pubbliche regionali e locali per la
produzione  di  beni e servizi strumentali all'attivita' di tali enti
in funzione della loro attivita', con esclusione dei servizi pubblici
locali» (comma 1) e dispone che esse:
        a)  debbono operare esclusivamente con gli enti costituenti e
affidanti;
        b)  non  possono  svolgere  prestazioni  a  favore  di  altri
soggetti pubblici e privati, ne' in affidamento diretto ne' con gara;
        c) non possono partecipare ad altre societa' o enti.
    La norma esclude espressamente i servizi pubblici locali ponendo,
invece, soltanto per le societa' strumentali costituite o partecipate
dalle   regioni   e   dagli   altri  enti  locali  delle  limitazioni
territoriali   che   non   sembrano   coerenti   con   il   parametro
costituzionale  dell'art. 41  che,  nell'affermare il principio della
libera   iniziativa   economica   privata   (comma   1),  circoscrive
l'intervento  dello  Stato alla funzione di indirizzo e coordinamento
dell'attivita' economica pubblica e privata a fini sociali (comma 3).
Il  legislatore  statale ha posto infatti il divieto in questione per
le   sole   societa'   a   capitale   interamente  pubblico  o  misto
(pubblico-privato),  costituite  o  partecipate dalle amministrazioni
regionali  e  locali  penalizzandole  rispetto ad altre (costituite o
partecipate  dallo  Stato  o  concessionarie  di pubblici servizi) in
violazione,  oltre che del suindicato parametro costituzionale, anche
del  principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione,
e   senza   attenersi   ad  alcun  criterio  di  proporzionalita'  ed
adeguatezza  (Corte  costituzionale  sent.  n. 14/2004), essenziale a
definire   l'ambito  di  operativita'  della  competenza  legislativa
statale in materia di «tutela della concorrenza».
    Infatti,   trattandosi   di   una   materia   non   rigorosamente
circoscritta  e  determinata  ma  «trasversale» (Corte costituzionale
sent.  n. 407/2002), che si intreccia con una pluralita' di interessi
- alcuni dei quali rientranti nelle materie di competenza concorrente
o  residuale delle regioni e per la Regione Siciliana addirittura fra
quelle di competenza esclusiva - occorreva effettuare una valutazione
in  base al criterio di proporzionalita-adeguatezza. Non sembra pero'
che  tale valutazione sia stata effettuata con conseguente violazione
del principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 della Costituzione.
    Ancora  si  osserva  che la norma statale in esame, disciplinando
l'attivita'  di  enti  strumentali della regione, appare lesiva della
competenza  legislativa  esclusiva  in  materia di «ordinamento degli
uffici  e degli enti regionali» elencata dall'art. 14, lett. p) dello
statuto  siciliano  e,  in  ogni  caso, in quella di cui all'art. 17,
lett.  i) «tutte le altre materie che implicano servizi di prevalente
interesse regionale».
                              P. Q. M.
    Si  chiede  pertanto  che  l'ecc.ma Corte costituzionale dichiari
l'illegittimita'  costituzionale  dell'art. 2 del d.l. 4 luglio 2006,
n. 223,  come  convertito  con  legge  4  agosto  2006,  n. 248,  per
violazione dell'art. 117, terzo comma della Costituzione, dell'art. 5
del  d.l.  4  luglio 2006, n. 223, come convertito con legge 4 agosto
2006,  n. 248,  per  violazione  degli  artt.  117, terzo comma della
Costituzione, 14, lett. d)e 17, lett. b) e c) dello statuto siciliano
e  dell'art.  13  del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, come convertito con
legge 4 agosto 2006, n. 248, per violazione degli artt. 41, commi 1 e
3,  e  dell'art.  3 della Costituzione, quest'ultimo sotto il duplice
profilo   della   violazione   dei   principi  di  eguaglianza  e  di
ragionevolezza, nonche' degli artt. 14, lett. p) e 17, lett. i) dello
statuto siciliano.
        Palermo-Roma, addi' 6 ottobre 2006
      Prof. avv. Giovanni Pitruzzella - Avv. Francesco Castaldi
06C0922