N. 448 ORDINANZA (Atto di promovimento) 24 febbraio 2006
Ordinanza emessa il 24 febbraio 2006 (pervenuta alla Corte costituzionale il 20 settembre 2006) dal tribunale di Alessandria nel procedimento civile promosso da S.O. contro M.A.R. ed altro Famiglia - Diritto di abitazione nella casa familiare - Domanda di assegnazione proposta da uno dei coniugi nel ricorso per separazione giudiziale con richiesta di affidamento di figli minori - Possibilita' di trascrizione finalizzata a rendere il successivo provvedimento opponibile (oltre il novennio) ai terzi che acquistino medio tempore diritti sull'immobile - Mancata previsione - Violazione del principio di ragionevolezza - Carenza di piena tutela del genitore affidatario nelle more del processo e dell'assegnazione - Incidenza sul diritto di abitazione e sull'inerente dovere dei genitori di garantire ai figli minori un'idonea dimora. - Codice civile, artt. 2652 e 2653. - Costituzione, artt. 3, 4 [recte: 24], 29, 20 [recte: 30] e 31.(GU n.1000 del 2-11-2006 )
IL TRIBUNALE Nel procedimento di giurisdizione volontaria n. 1373/05 r.g.v. promosso da S. O. (avv. Rosa Maria Carfora), contro M.A.R. (avv.ti Linda Didona e Paola Betoldi), Ufficio del Territorio di Alessandria, a scioglimento della riserva che precede, ha pronunciato la seguente ordinanza di rimessione. Osservato quanto segue: 1. - Il 23 settembre 2005 O. S. ha presentato ricorso per separazione giudiziale nei confronti del proprio coniuge M. R., chiedendo, fra l'altro, l'affidamento del figlio minore K. e il riconoscimento del diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare. Il 24 settembre 2005 la S. ha chiesto la trascrizione del ricorso nei Registri immobiliari. L'Ufficio del Territorio di Novi Ligure ha operato la trascrizione con riserva. La S. ha presentato reclamo ai sensi degli artt. 2674-bis c.c. e 113-bis disp. att. c.c., notificato alla controparte e al Conservatore, e comunicato al pubblico ministero. Sul reclamo il Conservatore si e' rimesso; il M. resiste e ne chiede la reiezione. 2. - Gli artt. 2652 e 2653 del codice civile non menzionano, fra le domande giudiziali suscettibili di trascrizione, il ricorso per separazione con il quale si domandi l'assegnazione della casa coniugale. Il provvedimento di assegnazione di diritto di abitazione sulla casa coniugale a favore del coniuge affidatario di figli minori, tuttavia, puo' essere trascritto per effetto della sentenza n. 454 del 1989 della Corte costituzionale. La trascrivibilita' e' esplicitamente prevista dall'art. 155-quater c.c., recentemente approvato dal Parlamento con legge che tuttavia, a quanto consta, non e' ancora stata promulgata. 3. - Diversamente da quanto opina parte ricorrente, nell'ordinamento non esiste un principio di trascrivibilita' delle domande giudiziali volte ad ottenere una pronuncia suscettibile di essere trascritta: al contrario, il principio che regola la materia e' quello secondo cui le domande giudiziali possono essere trascritte solo nei casi previsti dalla legge, da intendersi come tassativi, e non mancano ipotesi nelle quali alla trascrivibiita' del provvedimento non corrisponde la trascrivibilita' della domanda. 4. - Per questo motivo, il Collegio ritiene di non poter aderire all'orientamento, seguito da talune corti di merito, secondo il quale la domanda di assegnazione della casa coniugale, contenuta in un ricorso per separazione giudiziale, nel quale sia chiesto anche l'affidamento di figli minori, puo' essere trascritta, pur in assenza di una previsione legislativa. 5. - Traendo spunto dalle argomentazioni della ricorrente, il Collegio dubita della costituzionalita' degli artt. 2652 e 2653, c.c., nella parte in cui non prevedono la trascrivibilita' della domanda giudiziale di assegnazione di diritto di abitazione sulla casa coniugale, contenuta in un ricorso per separazione giudiziale nel quale si domandi altresi' l'affidamento di figli minori, per rendere il futuro eventuale provvedimento opponibile ai terzi che abbiano acquistato sull'immobile diritti dopo la proposizione della domanda stessa. 6. - La questione e' rilevante; perche', ove essa venisse accolta, ne conseguirebbe l'accoglimento del reclamo, che, viceversa, allo stato, pare destinato alla reiezione, per non rientrare la domanda che la S. ha chiesto di trascrivere nel novero tassativo di quelle soggette a trascrizione. 7. - La questione e' non manifestamente infondata. Il Collegio non ignora che la Corte costituzionale, con ordinanza 15 marzo 2002, n. 57, ha ritenuto la manifesta inammissibilita' della questione relativa alla legittimita' costituzionale dell'art. 155, quarto comma, c.c., nella parte in cui non consente la trascrizione dell'assegnazione di diritto di abitazione sulla casa coniugale a favore di coniuge non affidatario di figli minori, osservando come, nel diritto vivente, sussista un orientamento che consente di opporre ai terzi, nei limiti del novennio, il diritto di abitazione sulla casa coniugale non trascritto, con la conseguenza che, diversamente da quanto opinava il giudice a quo, il provvedimento di assegnazione non e' inutiliter dato. La questione, tuttavia, ad avviso del Collegio, si pone qui in termini diversi, trattandosi della legittimita' di un assetto normativo che, pur consentendo al coniuge affidatario di figli minori di trascrivere il provvedimento di assegnazione della casa coniugale, rendendolo cosi' opponibile ai terzi anche oltre il limite del novennio, non gli offre tutela contro i terzi che si rendano titolari di diritti sulla casa coniugale con atto trascritto tra la proposizione della domanda e il provvedimento di assegnazione. Infatti, di fronte ai terzi da ultimo menzionati, il provvedimento di assegnazione sarebbe, a tutto concedere, opponibile nei limiti del novennio. Il Collegio non ignora che, con la sentenza 21 ottobre 2005, n. 394, la Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione della legittimita' costituzionale degli artt. 261, 147 e 148, 2643, numero 8, 2652, 2653 e 2657 nella parte in cui non consentono la trascrizione del titolo che riconosce il diritto di abitazione del genitore affidatario della prole naturale, sulla scorta della considerazione che la condizione dei figli deve essere unica; che l'obbligo di mantenimento si traduce anche nell'assicurare ai figli un'idonea dimora; che la concreta attuazione di tale obbligo non puo' incontrare differenziazioni in ragione della natura del vincolo che lega i genitori; che l'assegnazione al genitore del diritto di abitazione e' funzionale a mantenere la destinazione dell'immobile a residenza familiare; che, pertanto dal principio di responsabilita' genitoriale si desume, immanente nel sistema, il principio della trascrivibilita' del titolo che riconosce il diritto di abitazione del genitore affidatario di prole naturale, per renderlo opponibile a terzi e non vanificare cosi' il vincolo di destinazione impresso alla casa familiare. Ad avviso del Collegio, tuttavia, la questione si pone qui in termini differenti, trattandosi non gia' della opponibilita' ai terzi del provvedimento di assegnazione, che e' fuori discussione, ma della possibilita' di anticipare, con effetto di prenotazione, una tale opponibilita' ultranovennale. Pare al Collegio irragionevole che il coniuge affidatario di figli minori, che dispone degli strumenti per opporre il proprio diritto, oltre i limiti del novennio, ai terzi acquirenti successivi, non possa opporlo se non nei limiti del novennio ai terzi acquirenti intermedi. In effetti, una tale conseguenza pare violare: l'art. 3 della Costituzione, sotto il profilo della ragionevolezza, perche' lascia sprovvisto di tutela, se non, eventualmente, nei limiti del novennio, il genitore affidatario di figli minori contro i terzi che abbiano acquistato diritti tra la proposizione della domanda e l'emanazione del provvedimento; l'art. 3 e l'art. 24 della Costituzione, perche' non consente al genitore affidatario di figli minori di impedire che la durata del processo vada a nocumento dei suoi diritti, non lasciandogli alcuno strumento per far fronte alla eventualita' che, nelle more dell'assegnazione, terzi acquistino diritti sulla casa; gli artt. 29, 30 e 31 della Costituzione, perche' non consentono una piena tutela di fronte al terzi di quel diritto di abitazione che, come si e' detto sopra, nell'interpretazione della Corte costituzionale costituisce estrinsecazione del dovere dei genitori di garantire al figli minori un'idonea dimora. In prospettiva, inoltre, la violazione sarebbe ancora piu' palese laddove l'interpretazione del nuovo art. 255-quater - ove promulgato - conducesse a negare la opponibiita', anche nei limiti del novennio, del provvedimento di assegnazione non trascritto.
P. Q. M. Solleva questione di legittimita' costituzionale degli artt. 2652 e 2653 c.c., in relazione agli artt. 3, 4, 29, 20, 31, Cost., nella parte in cui non prevedono la trascrivibilita' della domanda giudiziale di assegnazione di diritto di abitazione sulla casa coniugale, contenuta in un ricorso per separazione giudiziale nel quale si domandi altresi' l'affidamento di figli minori, per rendere il futuro eventuale provvedimento opponibile ai terzi che abbiano acquistato sull'immobile diritti dopo la proposizione della domanda stessa; Sospende il giudizio in corso; Dispone che la Cancelleria notifichi la presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri, la comunichi ai Presidenti delle due Camere e trasmetta immediatamente gli atti alla Corte costituzionale. Si comunichi alle parti del giudizio. Alessandria, addi' 10 febbraio 2006 Il Presidente: Sciaccaluga Il giudice estensore: Viani 06C0936