N. 351 ORDINANZA 23 - 27 ottobre 2006

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Agricoltura - Contributo una tantum alle aziende olivicole e viticole
  colpite  dalla  siccita'  nell'annata  1989-90, nella misura di due
  milioni   ad   ettaro   -   Previsione,   con   legge   successiva,
  dell'erogazione  del  contributo,  da parte degli enti territoriali
  interessati,  fino al limite di due milioni per ettaro - Denunciata
  irragionevole  retroattivita'  della  norma,  lesione  dei principi
  della  certezza  del diritto e dell'affidamento - Questione analoga
  ad altra gia' dichiarata infondata - Manifesta infondatezza.
- D.L.   28 maggio  2004,  n. 136,  art. 8-septies,  convertito,  con
  modificazioni, nella legge 27 luglio 2004, n. 186.
- Costituzione, artt. 3, 101 e 104.
(GU n.1000 del 2-11-2006 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Franco BILE;
  Giudici:  Giovanni  Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO,
Romano   VACCARELLA,  Paolo  MADDALENA,  Alfio  FINOCCHIARO,  Alfonso
QUARANTA,  Franco  GALLO,  Luigi  MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino
CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;
ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nei  giudizi  di  legittimita' costituzionale dell'art. 8-septies del
decreto-legge   28 maggio  2004,  n. 136  (Disposizioni  urgenti  per
garantire   la   funzionalita'   di  taluni  settori  della  pubblica
amministrazione),   convertito,   con   modificazioni,   dalla  legge
27 luglio   2004,  n. 186,  promossi  con  ordinanze  del  10  e  del
17 dicembre  2004  dal  giudice  di  pace  di  Campi  Salentina,  nei
procedimenti  civili vertenti, rispettivamente, tra la Regione Puglia
e Greco Costantino ed altri e tra la Regione Puglia e Bacca Cosimo ed
altro,  iscritte  ai  nn. 123  e  124  del  registro ordinanze 2006 e
pubblicate  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 18, 1ª serie
speciale, dell'anno 2006;
    Visto l'atto di costituzione fuori termine della Regione Puglia e
gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
    Udito  nella  camera di consiglio dell'11 ottobre 2006 il giudice
relatore Luigi Mazzella;
    Ritenuto che il giudice di pace di Campi Salentina, con ordinanza
del 10 dicembre 2004 (pervenuta alla Corte costituzionale il 7 aprile
2006),  ha  sollevato,  in  riferimento agli artt. 3, 101 e 104 della
Costituzione,     questione     di     legittimita'    costituzionale
dell'art. 8-septies   del   decreto-legge   28 maggio   2004,  n. 136
(Disposizioni  urgenti  per  garantire  la  funzionalita'  di  taluni
settori  della  pubblica  amministrazione), introdotto dalla legge di
conversione 27 luglio 2004, n. 186;
        che  la questione e' stata sollevata nel corso di un giudizio
promosso  dalla  Regione Puglia con ricorso in opposizione al decreto
ingiuntivo con il quale le era stato ordinato di pagare agli eredi di
Antonio  Greco  la  differenza tra l'importo riconosciuto nell'elenco
degli  aventi  diritto  ai  benefici  di cui all'art. 2, comma 2, del
decreto-legge  6 dicembre 1990, n. 367 (Misure urgenti a favore delle
aziende agricole e zootecniche danneggiate dalla eccezionale siccita'
verificatasi   nell'annata   agraria   1989-1990),   convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  30 gennaio  1991,  n. 31,  e  la  somma
effettivamente erogata dal comune di Novoli;
        che  il  giudice  a  quo  ha  ricordato  che  originariamente
l'art. 2,  comma 2,  del  d.  l.  n. 367 del 1990 stabiliva, a favore
delle  aziende  olivicole  e  viticole  del Mezzogiorno colpite dalla
siccita'  nell'annata  agraria  1989-90  che avessero subito un danno
superiore  al  cinquanta  per cento della produzione lorda vendibile,
l'attribuzione  di  un  contributo una tantum di lire due milioni per
ettaro,  con il limite massimo di cinquanta milioni ad azienda, e che
successivamente  e'  entrato  in  vigore  l'art. 8-septies  del d. l.
n. 136  del  2004,  introdotto  dalla legge di conversione n. 186 del
2004, il quale, da un lato, ha stabilito che il contributo una tantum
in   questione  deve  ritenersi  erogabile  dagli  enti  territoriali
interessati  entro  i  limiti  dell'autorizzazione  di  spesa  di cui
all'art. 11  del  d.  l.  n. 367  del  1990 e nell'ambito della quota
destinata  a  ciascun  ente  e,  dall'altro,  ha  modificato il testo
dell'art. 2,  comma 2,  del medesimo decreto-legge, stabilendo che le
parole «di lire» siano sostituite da «fino a lire»;
        che, secondo il rimettente, un simile intervento da parte del
legislatore,   sotto   la   veste   surrettizia   di   una  norma  di
interpretazione  autentica,  in  realta' modificherebbe la precedente
disposizione,   limitando   i  diritti  economici  gia'  concessi  ai
cittadini;
        che,  a  parere  del  giudice  a  quo,  sarebbero violati gli
artt. 101  e  104  Cost.,  perche'  la  norma censurata sarebbe stata
introdotta  in  considerazione  delle  numerose  e  costanti pronunce
giudiziali    di   condanna   dell'amministrazione   pubblica   nelle
controversie  promosse  dalle  aziende  agricole  ed  allo  scopo  di
contrastare  un  simile  orientamento  giurisprudenziale,  e l'art. 3
Cost.,  poiche'  il  legislatore  avrebbe oltrepassato i limiti della
ragionevolezza  nel definire interpretativa una disciplina che invece
avrebbe natura innovativa;
        che, nel corso del giudizio promosso dalla Regione Puglia con
ricorso  in  opposizione  ad altro decreto ingiuntivo con il quale le
era  stato  ordinato  di  pagare  a  Cosimo  Bacca  la differenza tra
l'importo  riconosciuto  nell'elenco degli aventi diritto ai benefici
di  cui  all'art. 2,  comma 2,  del  d. l. n. 367 del 1990 e la somma
effettivamente erogatagli, il giudice di pace di Campi Salentina, con
ordinanza  del  17 dicembre 2004 (pervenuta alla Corte costituzionale
il  7 aprile  2006), ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 101 e
104   Cost.,   analoga   questione   di  legittimita'  costituzionale
dell'art. 8-septies del d. l. n. 136 del 2004;
        che  il  rimettente  ha  affermato che la chiarezza del testo
dell'art. 2,  comma 2,  del  d.  l.  n. 367 del 1990 non poneva alcun
dubbio  interpretativo, la norma attribuendo alle aziende agricole un
contributo  del  quale  stabiliva  con  precisione  l'ammontare  e le
condizioni per l'erogazione;
        che,  secondo  il  rimettente, la norma denunciata violerebbe
pertanto  gli artt. 3, 101 e 104 Cost., per gli stessi motivi esposti
nell'altra  ordinanza  del giudice di pace di Campi Salentina e sopra
illustrati;
        che  in  entrambi  i giudizi costituzionali e' intervenuto il
Presidente del Consiglio dei ministri, il quale ha concluso chiedendo
che  la  questione  di  legittimita'  costituzionale  sia  dichiarata
inammissibile   o,   in  via  subordinata,  rigettata  per  manifesta
infondatezza, evidenziando che il d. l. n. 367 del 1990, all'art. 11,
aveva valutato in complessivi 900 milioni di lire gli oneri derivanti
dalla  sua  applicazione e non aveva previsto ulteriori mezzi per far
fronte  ad una spesa maggiore e dunque gia' dalla disciplina del 1990
risultava  che il contributo avrebbe potuto essere concesso solamente
nei  limiti della copertura finanziaria prevista dal citato art. 11 e
dello    stanziamento    assegnato   alle   singole   regioni,   onde
l'art. 8-septies  del  d.  l.  n. 136  del  2004  non  avrebbe  alcun
contenuto innovativo;
        che   l'interveniente   ha   aggiunto   che,   comunque,   la
giurisprudenza   costituzionale  e'  consolidata  nel  senso  che  la
retroattivita'  di  una  norma legislativa non costituisce di per se'
motivo  di illegittimita' costituzionale se non si ponga in contrasto
con  il  principio  di ragionevolezza o con altri valori ed interessi
costituzionali  specificamente  protetti  e  che nella fattispecie la
norma  deve  ritenersi  giustificata  dall'esigenza  di assicurare la
concreta  attuazione  delle  finalita'  del contributo una tantum nei
limiti  dello stanziamento disposto dall'art. 11 del d. l. n. 367 del
1990, in applicazione dell'art. 81, quarto comma, Cost.
    Considerato  che nelle due ordinanze del giudice di pace di Campi
Salentina  e'  censurato l'art. 8-septies del decreto-legge 28 maggio
2004,  n. 136 (Disposizioni urgenti per garantire la funzionalita' di
taluni  settori  della  pubblica  amministrazione),  introdotto dalla
legge  di  conversione 27 luglio  2004,  n. 186, per violazione degli
artt. 3, 101 e 104 della Costituzione;
        che l'analogia delle questioni prospettate rende opportuna la
riunione  dei  due giudizi al fine della loro trattazione congiunta e
della loro decisione con unica pronuncia;
        che,  con  la  sentenza  n. 135  del  2006,  la Corte ha gia'
dichiarato    l'infondatezza    della   questione   di   legittimita'
costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 102 e
104  Cost.,  dell'art. 8-septies del d. l. n. 136 del 2004, chiarendo
che  non e' ravvisabile alcuna irrazionale retroattivita' della norma
perche'   questa   afferma   una   delle  interpretazioni  plausibili
dell'art. 2,  comma 2,  del  decreto-legge  6 dicembre  1990,  n. 367
(Misure  urgenti  a  favore  delle  aziende  agricole  e  zootecniche
danneggiate   dalla  eccezionale  siccita'  verificatasi  nell'annata
agraria   1989-1990),  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge
30 gennaio 1991, n. 31;
        che,  nella  sentenza  citata,  la  Corte  ha  osservato,  in
particolare,  che  la  disposizione  dell'art. 2,  comma 2, del d. l.
n. 367  del  1990,  deve  essere  coordinata  con  quella dettata dal
successivo  art. 11  dello  stesso  decreto-legge  che  stabilisce, a
carico dello Stato, l'erogazione di lire 650 miliardi per l'anno 1990
e  di  lire 250 miliardi per l'anno 1991 e che il necessario rispetto
dell'art. 81,  quarto  comma,  Cost.,  impone di ritenere che l'unica
interpretazione  del  citato  art. 2,  comma 2, accettabile in quanto
conforme  a  Costituzione  fosse,  sin dall'inizio, quella secondo la
quale  la  norma  riconosceva,  a  favore  delle aziende agricole, il
diritto  soggettivo  ad  un  contributo  il  cui  oggetto, pero', non
coincideva  necessariamente  con  l'intero  ammontare  indicato nella
medesima  norma  (due milioni di lire per ogni ettaro), bensi' con la
somma  matematicamente  determinabile  sulla  base degli stanziamenti
disponibili;
        che  le  due ordinanze del giudice di pace di Campi Salentina
non  contengono  nuove  argomentazioni che possano indurre a dubitare
che  all'art. 8-septies  del  d.  l.  n. 136  del  2004  debba essere
attribuita  la  semplice funzione di aver definitivamente imposto per
legge   la   corretta   interpretazione   dell'art. 2,  comma 2,  del
decreto-legge n. 367 del 1990;
        che,   pertanto,   le   questioni  sollevate  debbono  essere
dichiarate manifestamente infondate.
    Visti  gli  artt. 26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87,  e  9,  comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Riuniti i giudizi;
    Dichiara   la   manifesta   infondatezza   delle   questioni   di
legittimita'  costituzionale  dell'art. 8-septies  del  decreto-legge
28 maggio   2004   n. 136  (Disposizioni  urgenti  per  garantire  la
funzionalita'  di  taluni  settori  della  pubblica amministrazione),
convertito,  con  modificazioni,  nella legge 27 luglio 2004, n. 186,
sollevate,   in   riferimento   agli   artt. 3,   101,  e  104  della
Costituzione,  dal  giudice  di  pace  di  Campi  Salentina,  con  le
ordinanze indicate in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 23 ottobre 2006.
                         Il Presidente: Bile
                       Il redattore: Mazzella
                       Il cancelliere:Di Paola
    Depositata in cancelleria il 27 ottobre 2006.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola
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