N. 352 ORDINANZA 25 - 30 ottobre 2006

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Giudizio   di   legittimita'  costituzionale  in  via  incidentale  -
  Intervento  di soggetto diverso dalle parti del giudizio principale
  - Inammissibilita'.
Lavori  pubblici  -  Compensi  dovuti  a  professionisti  tecnici per
  l'espletamento   di   incarichi  professionali  relativi  a  lavori
  pubblici  -  Determinazione  mediante rinvio a decreto ministeriale
  gia'   oggetto   di   annullamento   giurisdizionale  -  Successiva
  abrogazione,  con  decreto-legge,  delle disposizioni legislative e
  regolamentari,   che   prevedono  l'obbligatorieta'  delle  tariffe
  professionali  a  far  data  dall'entrata  in vigore dello stesso -
  Richiesta   degli   atti  al  rimettente  per  ius  superveniens  -
  Esclusione.
- Legge  11 febbraio  1994,  n. 109,  art. 17, comma 12-ter, aggiunto
  dall'art. 7, comma 1, della legge 1° agosto 2002, n. 166.
- Costituzione, artt. 3, 24, 101, 103 e 113.
Lavori  pubblici  -  Compensi  dovuti  a  professionisti  tecnici per
  l'espletamento   di   incarichi  professionali  relativi  a  lavori
  pubblici  -  Determinazione  mediante rinvio a decreto ministeriale
  gia'   oggetto   di   annullamento   giurisdizionale   -  Lamentata
  irragionevolezza  e incidenza sul diritto di azione e sul principio
  di  tutela  giurisdizionale  -  Dedotta indebita interferenza sulla
  funzione   giurisdizionale   -   Intervento   del  legislatore  non
  irragionevole   ne'   lesivo   delle   attribuzioni   degli  organi
  giurisdizionali - Manifesta infondatezza della questione.
- Legge  11 febbraio  1994,  n. 109,  art. 17, comma 12-ter, aggiunto
  dall'art. 7, comma 1, della legge 1° agosto 2002, n. 166.
- Costituzione, artt. 3, 24, 101, 103 e 113.
(GU n.1000 del 2-11-2006 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Franco BILE;
  Giudici:  Giovanni  Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO,
Romano   VACCARELLA,  Paolo  MADDALENA,  Alfio  FINOCCHIARO,  Alfonso
QUARANTA,  Franco  GALLO,  Luigi  MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino
CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;
ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nei    giudizi    di    legittimita'   costituzionale   dell'art. 17,
comma 12-ter,   della   legge   11 febbraio  1994,  n. 109,  aggiunto
dall'art. 7,    comma 1,   della   legge   1° agosto   2002,   n. 166
(Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti), promossi con
due  ordinanze  del  22 settembre  2004  dal  Consiglio  di Stato sui
ricorsi  proposti dal Comune di Conegliano ed altri e dalla Provincia
di Treviso contro l'Ordine degli ingegneri della Provincia di Treviso
ed  altri,  iscritte  ai  nn. 947 e 948 del registro ordinanze 2004 e
pubblicate  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48, 1ª serie
speciale, dell'anno 2004.
    Visti  gli  atti  di costituzione del Comune di Firenze ed altra,
della   Provincia  di  Treviso,  dell'Ordine  degli  ingegneri  della
Provincia di Treviso, del Consiglio nazionale degli ingegneri nonche'
l'atto  di  intervento  del  Consiglio  nazionale  degli  architetti,
pianificatori   paesaggisti  e  conservatori  e  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri;
    Udito  nell'udienza  pubblica  del  10 ottobre  2006  il  giudice
relatore Luigi Mazzella;
    Uditi  gli  avvocati  Angelo Clarizia per il Comune di Firenze ed
altra,  Andrea  Manzi  per la Provincia di Treviso, Gabriele Maso per
l'Ordine  degli  ingegneri  della  Provincia  di  Treviso,  Francesco
Braschi  per  il Consiglio nazionale degli ingegneri, Massimo Luciani
per   il   Consiglio   nazionale   degli  architetti,  pianificatori,
paesaggisti e conservatori e l'avvocato dello Stato Claudio Linda per
il Presidente del Consiglio dei ministri.
    Ritenuto  che  a  seguito  dell'impugnazione  - da parte di varie
categorie  professionali  - del decreto del Ministro della giustizia,
emanato in data 4 aprile 2001, di concerto con il Ministro dei lavori
pubblici, e recante l'aggiornamento degli onorari spettanti a diverse
categorie  di  professionisti  per  le  attivita' di progettazione ed
altre  previste  dall'art. 17,  comma 14-bis, della legge 11 febbraio
1994,  n. 109  (Legge  quadro  in  materia  di  lavori  pubblici), il
Tribunale  amministrativo  regionale del Lazio - con sentenza n. 6552
del 23 luglio 2002 - annullava detto decreto in quanto adottato senza
il preventivo coinvolgimento degli organi rappresentativi di tutte le
professioni interessate;
        che,  con  l'art. 7,  comma 1,  della  legge  1° agosto 2002,
n. 166  (Disposizioni  in  materia  di  infrastrutture  e trasporti),
veniva  introdotto,  nel citato art. 17, il comma 12-ter in forza del
quale, fino all'emanazione del decreto con il quale il Ministro della
giustizia  avrebbe  rideterminato  le tabelle dei corrispettivi delle
indicate  attivita',  continuava  ad  applicarsi  quanto previsto dal
decreto ministeriale del 2001;
        che,  accogliendo  due  distinti ricorsi proposti dall'Ordine
degli  ingegneri di Treviso avverso provvedimenti dei Dirigenti della
Provincia   di  Treviso  e  del  Comune  di  Conegliano,  recanti  la
liquidazione  dei  compensi  dovuti  per  l'espletamento di incarichi
professionali relativi ad opere pubbliche sulla base della tariffa di
cui  alla  legge  2 marzo  1949,  n. 143  (Approvazione delle tariffe
professionali  degli  ingegneri  e  architetti)  anziche'  del citato
decreto  ministeriale,  il  Tribunale  amministrativo  regionale  del
Veneto  -  con  sentenze  nn. 2651  e  2653  del  2003  -  dichiarava
l'illegittimita' dei provvedimenti impugnati;
        che  il  Consiglio  di  Stato  -  cui  si  erano  rivolte  le
amministrazioni soccombenti - con due ordinanze del 22 settembre 2004
di  identico tenore ha dubitato della legittimita' costituzionale del
citato  art. 17,  comma 12-ter  della  legge  n. 109  del  1994, come
aggiunto dall'art. 7, comma 1, della legge n. 166 del 2002;
        che  secondo il rimettente la norma impugnata e' lesiva degli
artt. 3, 24, 101, 103 e 113 Cost., sia in quanto essa, attraverso una
legificazione della fonte regolamentare, gia' annullata dal Tribunale
amministrativo  regionale  del  Lazio,  elude gli effetti costitutivi
della  sentenza  di  annullamento, in assenza di ogni valutazione nel
merito  dell'oggetto  della  disciplina;  sia  in quanto il rinvio al
citato  decreto ministeriale non e' corredato da meccanismi temporali
idonei  a  circoscrivere nel tempo gli effetti della «blindatura» del
testo  regolamentare,  non  essendovi  certezza sull'effettivita' del
varo   della   nuova  disciplina  regolamentare;  sia  in  quanto  la
legificazione  non  e'  giustificata,  dal  momento che la disciplina
degli  onorari spettanti a diverse categorie di professionisti per le
attivita'  di  progettazione  di opere pubbliche e' riservata ad atto
regolamentare;  sia, infine, perche' la reviviscenza del regolamento,
ormai  giuridicamente  inesistente  all'atto  dell'entrata  in vigore
della legge, non risulta conforme a criteri di ragionevolezza;
        che  si  e'  costituito  in giudizio l'Ordine degli ingegneri
della  Provincia  di Treviso, osservando anzitutto che il legislatore
e'  sempre  libero di disciplinare, con propri atti, settori rispetto
ai   quali   ritiene,   sulla   base   di  un  proprio  apprezzamento
discrezionale,  che  vi  sia un'insufficiente copertura legale e cio'
nonostante il fatto che siano stati adottati in materia provvedimenti
da parte del giudice amministrativo;
        che   il  deducente  non  ravvisa  nella  fattispecie  alcuna
elusione  dell'intervento  del  giudice amministrativo, atteso che il
Tribunale  amministrativo  regionale  del  Lazio  aveva  annullato il
decreto ministeriale per ragioni meramente formali, in quanto emanato
senza il preventivo coinvolgimento degli organi rappresentativi delle
categorie professionali interessate;
        che   ad  analoghe  conclusioni  e'  pervenuto  il  Consiglio
nazionale degli ingegneri pure costituitosi in giudizio;
        che  e'  intervenuto in giudizio anche il Consiglio nazionale
degli   architetti,   pianificatori,   paesaggisti   e  conservatori,
eccependo l'inammissibilita' o l'infondatezza della questione;
        che  sono  altresi'  intervenute la Provincia di Treviso e il
Comune  di  Firenze,  in  persona  del  sindaco, anche nella veste di
legale rappresentante dell'Associazione nazionale dei comuni italiani
(ANCI),  i  quali,  ulteriormente  argomentando in memoria depositata
prima  dell'udienza, hanno invocato la declaratoria di illegittimita'
costituzionale  della  norma  impugnata,  in  quanto  invasiva  delle
competenze sia del potere esecutivo, sia del potere giurisdizionale;
        che, nella memoria depositata in prossimita' dell'udienza, la
Provincia  di  Treviso  ha  rilevato  che  con l'art. 2, comma 1, del
decreto-legge  4 luglio  2006,  n. 223  (Disposizioni  urgenti per il
rilancio   economico   e   sociale,   per   il   contenimento   e  la
razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi in materia
di  entrate  e  di  contrasto  all'evasione fiscale), convertito, con
modificazioni,  nella  legge 4 agosto 2006, n. 248, e' stata abrogata
ogni  disposizione  recante  l'obbligatorieta'  di  tariffe  fisse  o
minime,  e,  dunque,  anche la norma impugnata. Tale jus superveniens
comporterebbe   la   necessita'  della  restituzione  degli  atti  al
rimettente per una nuova valutazione complessiva della questione;
        che,  a  loro  volta,  il  Comune di Firenze e l'Associazione
nazionale  comuni  italiani  hanno  precisato che la norma impugnata,
stabilendo  che  «... continua ad applicarsi quanto previsto nel d.m.
del   2001..»,   dispone,  anche  per  il  passato,  nel  senso  che,
confermando   l'applicabilita'  di  un  provvedimento  annullato  dal
giudice  amministrativo,  con  efficacia  ex  tunc, restituisce piena
efficacia  a  tale  atto  e,  in  tal  modo,  annulla gli effetti del
giudicato,  con  conseguente violazione della tutela dell'affidamento
legittimamente   posto  sulla  certezza  dell'ordinamento  giuridico,
nonche'  del  rispetto delle funzioni costituzionalmente riservate al
potere giudiziario;
        che  e'  pure  intervenuta  la  Presidenza  del Consiglio dei
ministri,  rappresentata  e  difesa  dall'Avvocatura  generale  dello
Stato, rilevando l'inammissibilita' e la manifesta infondatezza della
questione,  con  riserva  di  ulteriore  memoria, peraltro depositata
fuori termine.
    Considerato  che  il  Consiglio  di  Stato,  con due ordinanze di
identico    tenore,    dubita   della   legittimita'   costituzionale
dell'art. 17,  comma 12-ter  della  legge  11 febbraio  1994,  n. 109
(Legge  quadro  in materia di lavori pubblici), aggiunto dall'art. 7,
comma 1,  della legge 1° agosto 2002, n. 166 (Disposizioni in materia
di   infrastrutture   e   trasporti),  nella  parte  in  cui  dispone
l'applicabilita'  -  sia  pure  in  via transitoria - del decreto del
Ministro della giustizia 4 aprile 2001;
        che  il  giudice rimettente ritiene la norma impugnata lesiva
degli  artt. 3,  24,  101, 103 e 113 della Costituzione sia in quanto
essa,  attraverso  una  legificazione della fonte regolamentare, gia'
annullata dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio, elude gli
effetti  costitutivi  della  sentenza  di annullamento, in assenza di
ogni  valutazione  nel  merito  dell'oggetto della disciplina; sia in
quanto  il  rinvio al citato decreto ministeriale non e' corredato da
meccanismi  temporali  idonei  a  circoscrivere nel tempo gli effetti
della  «blindatura»  del  testo regolamentare, non essendovi certezza
sull'effettivita'  del varo della nuova disciplina regolamentare; sia
in  quanto  la  legificazione non e' giustificata, dal momento che la
disciplina   degli   onorari   spettanti   a   diverse  categorie  di
professionisti  per  le attivita' di progettazione di opere pubbliche
e'   riservata   ad  atto  regolamentare;  sia,  infine,  perche'  la
reviviscenza   del   regolamento,  ormai  giuridicamente  inesistente
all'atto  dell'entrata  in vigore della legge, non risulta conforme a
criteri di ragionevolezza;
        che  i  due  giudizi,  avendo  ad oggetto la stessa norma, in
riferimento  ai  medesimi  parametri costituzionali vanno riuniti per
essere decisi con unica pronuncia;
        che,  preliminarmente,  va  ribadita,  per le ragioni esposte
nella  ordinanza letta in udienza, l'inammissibilita' dell'intervento
del  Consiglio nazionale degli architetti, pianificatori, paesaggisti
e conservatori;
        che va disatteso l'avviso della Provincia di Treviso circa la
necessita'  di  una  restituzione  degli atti al rimettente per tener
conto  della legge 4 agosto 2006, n. 248 (Disposizioni urgenti per il
rilancio   economico   e   sociale,   per   il   contenimento   e  la
razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi in materia
di  entrate  e di contrasto all'evasione fiscale); l'art. 2, comma 1,
di  detta  legge,  di  conversione  del  decreto-legge 4 luglio 2006,
n. 223,  ha  abrogato le disposizioni legislative e regolamentari che
prevedono  l'obbligatorieta' delle tariffe professionali, con effetto
«dalla  data  di  entrata  in  vigore del decreto legge» e dunque non
interferisce con la questione in esame;
        che,  nel  merito,  occorre  prendere  le mosse dall'art. 17,
comma 14-bis,   della   legge   11 febbraio  1994,  n. 109,  aggiunto
dall'art. 6  della  legge  18 novembre  1998,  n. 415 (Modifiche alla
legge  11 febbraio  1994, n. 109, e ulteriori disposizioni in materia
di  lavori pubblici), secondo cui «I corrispettivi delle attivita' di
progettazione   sono   calcolati,   ai   fini   della  determinazione
dell'importo da porre a base dell'affidamento, applicando le aliquote
che  il  Ministro  di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro
dei  lavori  pubblici,  determina, con proprio decreto, ripartendo in
tre aliquote percentuali la somma delle aliquote attualmente fissate,
per  i  livelli  di  progettazione,  dalle  tariffe  in  vigore per i
medesimi livelli...»;
        che, in attuazione di tale norma, fu emanato il d.m. 4 aprile
2001,  dapprima riferito esclusivamente agli ingegneri ed architetti,
e  piu'  tardi  - con rettifica pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 5
giugno 2001  -  a  tutte le «attivita' di progettazione ed alle altre
attivita', ai sensi dell'art. 17, comma 14-bis della legge n. 109 del
1994»;
        che,  a  seguito del ricorso proposto dal Consiglio nazionale
dei  geologi  avverso  il  citato  decreto ministeriale, il Tribunale
amministrativo  regionale del Lazio, con sentenza del 23 luglio 2002,
n. 6552,  osservava che quel provvedimento, pur potendo assumere come
base  di  riferimento  il  modello  tariffario di una delle categorie
professionali  impiegate  nel  settore  dei  lavori  pubblici, doveva
essere annullato non essendo stati preventivamente interpellati tutti
i soggetti istituzionalmente rappresentativi di tali categorie;
        che  pochi  giorni  prima  di  tale  sentenza,  depositata il
23 luglio  2002,  era stata approvata, in via definitiva dalla Camera
dei  deputati,  il  17 luglio  2002, la legge 1° agosto 2002, n. 166,
contenente il comma 12-ter della norma impugnata;
        che   quest'ultima   disposizione,  in  quanto  ribadisce  la
competenza  in  materia del Ministro della giustizia, di concerto con
il   Ministero   delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  manifesta
chiaramente  il  duplice  intento  del  legislatore sia di recepire i
contenuti  del  d.m.  4 aprile  2001,  sia  di  delimitare il proprio
intervento in via provvisoria fino all'emanazione di un nuovo decreto
nel rispetto delle procedure di interpello;
        che   in  tal  modo  il  legislatore,  attraverso  un  rinvio
recettizio  al  decreto  ministeriale,  ha  operato  un  richiamo del
contenuto sostanziale del medesimo piuttosto che del contenitore;
        che   sulla   correttezza   costituzionale   di   una  simile
fattispecie questa Corte si e' gia' espressa positivamente affermando
che  «il legislatore e' sempre libero di disciplinare con propri atti
settori  rispetto  ai quali, in considerazione della riserva di legge
(relativa)  stabilita  dall'art. 97  Cost.,  ritiene sulla base di un
proprio  apprezzamento  discrezionale,  che  vi  sia un'insufficiente
copertura  legale»  e  precisando  che  alla  legificazione non e' di
ostacolo  il  fatto che siano stati adottati in materia provvedimenti
di  sospensiva  da  parte del giudice amministrativo (sentenza n. 356
del 1993);
        che  la disposizione impugnata non e' priva di ragionevolezza
ove  si  consideri  che  una  diversa  previsione  normativa  avrebbe
comportato  conseguenze distorsive piu' gravi di quelle asseritamente
prodotte dalla norma impugnata. Ed infatti, in caso di non tempestivo
intervento  dell'Amministrazione,  avrebbe  dovuto  essere nuovamente
applicata  la  disciplina  tariffaria  comune  anche alle prestazioni
professionali di contenuto progettuale in materia di opere pubbliche;
il   che   avrebbe  comportato  una  illogica  parificazione  tra  la
remunerazione  degli  incarichi  professionali  in  materia di lavori
pubblici  -  notoriamente piu' onerosi dopo l'entrata in vigore della
legge  n. 109  del  1994,  la  quale  richiede  almeno  tre  fasi  di
approfondimento  delle elaborazioni progettuali (cfr. art. 16) - e la
remunerazione  degli  incarichi  professionali  nel  settore privato,
parificazione che l'art. 17 voleva appunto evitare;
        che  ulteriori  argomenti a sostegno della legittimita' della
norma  impugnata  si  rinvengono nella giurisprudenza di questa Corte
concernente  il  piu'  ampio  ambito  delle c.d. «leggi di sanatoria»
(conf.  sentenze  nn. 263 del 1994 e 211 del 1998 sulla legificazione
degli  atti  amministrativi  contenenti  le  tariffe  di  estimo gia'
annullati dal giudice amministrativo);
        che,  d'altro  canto,  non  si ravvisa alcuno «straripamento»
della  funzione  legislativa in quella giurisdizionale poiche', anche
in  casi  del  genere, legislatore e giudice continuano a muoversi su
piani nettamente differenziati (il primo fornisce regole di carattere
tendenzialmente  generale  e astratto, mentre il secondo applica tale
diritto  oggettivo a singola fattispecie); censurabili sono piuttosto
quelle  leggi di sanatoria il cui unico intento e' quello di incidere
su uno o piu' giudicati, non potendo essere consentito al legislatore
di   risolvere   direttamente,   con  la  forma  di  legge,  concrete
controversie;
        che,  pertanto,  la  questione  in  esame  e'  manifestamente
infondata  in  quanto  nessuno  dei parametri indicati dal rimettente
risulta violato dalla norma impugnata.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Riuniti i giudizi,
    Dichiara   la   manifesta   infondatezza   della   questione   di
legittimita'  costituzionale  dell'art. 17,  comma 12-ter della legge
11 febbraio   1994,   n. 109  (Legge  quadro  in  materia  di  lavori
pubblici), aggiunto dall'art. 7, comma 1, della legge 1° agosto 2002,
n. 166  (Disposizioni  in  materia  di  infrastrutture  e  trasporti)
sollevata,  in  riferimento  agli  artt. 3,  24, 101, 103 e 113 della
Costituzione, dal Consiglio di Stato con le ordinanze in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 25 ottobre 2006.
                         Il Presidente: Bile
                       Il redattore: Mazzella
                       Il cancelliere:Di Paola
    Depositata in cancelleria il 30 ottobre 2006.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola
                                                             Allegato
                      Ordinanza letta all'udienza del 10 ottobre 2006

                              Ordinanza

    Rilevato che nel giudizio di cui alle ordinanze nn. 947 e 948 del
2004   e'   intervenuto  il  Consiglio  nazionale  degli  architetti,
pianificatori,  paesaggisti  e  conservatori,  il  quale, nei giudizi
principali, non ha assunto la qualita' di parte.
    Considerato  che,  secondo  il  costante  orientamento  di questa
Corte,  sono  inammissibili  interventi di soggetti che non risultano
essere   parti   nel   giudizio   a  quo  al  momento  dell'emissione
dell'ordinanza di rimessione;
        che,  essendo  questa  la  situazione che ricorre nel caso di
specie, l'intervento dev'essere dichiarato inammissibile.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara inammissibile l'intervento del Consiglio nazionale degli
architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori.
                         Il Presidente: Bile
06C0951