N. 353 ORDINANZA 25 - 30 ottobre 2006

Giudizio per conflitto di attribuzione tra Enti.

Processo  costituzionale - Giudizio civile per risarcimento dei danni
  a  seguito  delle  dichiarazioni di un consigliere regionale - Atto
  del  giudice  istruttore  presso il tribunale di Roma di fissazione
  dell'udienza  di  trattazione  -  Ricorso  della  Regione  Veneto -
  Notificazione  del  ricorso  solo  al  Presidente del Consiglio dei
  ministri  -  Necessita'  della  notificazione  del ricorso anche al
  Tribunale   di   Roma,   quale  organo  che  ha  emanato  l'atto  -
  Comunicazione e notificazione conseguenti.
- Tribunale  di  Roma,  atto  in  data  5 luglio  2005  di fissazione
  dell'udienza di trattazione di un giudizio civile.
- Costituzione,   artt. 121,   122,   comma   quarto,  e  123;  norme
  integrative  per  i  giudizi  davanti  alla  Corte  costituzionale,
  art. 27, comma 2.
(GU n.1000 del 2-11-2006 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Franco BILE;
  Giudici:  Giovanni  Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO,
Romano   VACCARELLA,  Paolo  MADDALENA,  Alfio  FINOCCHIARO,  Alfonso
QUARANTA,  Luigi  MAZZELLA,  Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria
Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;
ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel  giudizio per conflitto di attribuzione sorto a seguito dell'atto
di  fissazione  dell'udienza  di  trattazione,  di cui al verbale del
5 luglio  2005,  adottato  dal giudice istruttore presso il tribunale
civile  di  Roma  nel  giudizio per risarcimento dei danni subiti dal
dott. Corrado Clini a seguito delle opinioni espresse dal consigliere
regionale  Gianfranco  Bettin,  promosso  con  ricorso  della Regione
Veneto,  notificato  il  19 luglio 2005, depositato in cancelleria il
26 luglio 2005 ed iscritto al n. 24 del registro conflitti del 2005.
    Udito  nell'udienza  pubblica  del  24 ottobre  2006  il  giudice
relatore Gaetano Silvestri;
    Udito l'avvocato Mario Bertolissi per la Regione Veneto.
    Ritenuto   che,  con  ricorso  notificato  il  19 luglio  2005  e
depositato  il  26 luglio  2005,  la  Regione  Veneto, in persona del
Presidente  pro  tempore,  ha  proposto conflitto di attribuzione nei
confronti  del  Presidente  del  Consiglio  dei ministri in relazione
all'atto di fissazione dell'udienza di trattazione, di cui al verbale
del   5 luglio  2005,  adottato  dal  giudice  istruttore  presso  il
tribunale  civile  di  Roma  nel  giudizio per risarcimento dei danni
subiti  dal dott. Corrado Clini a seguito delle opinioni espresse dal
consigliere   regionale   Gianfranco  Bettin,  per  violazione  degli
artt. 121, 122, quarto comma, e 123 della Costituzione.
        che il ricorso non e' stato notificato al Tribunale di Roma.
    Considerato che l'art. 27, comma 2, delle norme integrative per i
giudizi  davanti  alla Corte costituzionale stabilisce che il ricorso
previsto  negli artt. 39 e 42 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme
sulla  costituzione  e  sul  funzionamento  della Corte) «deve essere
notificato  altresi'  all'organo  che  ha  emanato  l'atto, quando si
tratti  di  autorita'  diverse  da  quelle  di  Governo  e  da quelle
dipendenti dal Governo»;
        che,   pertanto,   restando   impregiudicata  ogni  ulteriore
decisione  sia  in punto di ammissibilita' che di merito, deve essere
disposto  che,  a  cura  del  ricorrente,  il  ricorso  e la presente
ordinanza siano notificati all'organo che ha emanato l'atto.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dispone:
        a) che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione
della presente ordinanza alla ricorrente Regione Veneto;
        b) che  l'atto  introduttivo e la presente ordinanza siano, a
cura  della  ricorrente,  notificati al Tribunale di Roma, in persona
del  suo  Presidente  entro  il  termine  di  sessanta  giorni  dalla
comunicazione  di  cui al punto a), per essere poi depositati, con la
prova dell'avvenuta notifica, nella cancelleria di questa Corte entro
il  termine  di  venti  giorni  previsto dall'art. 27, comma 3, delle
norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 25 ottobre 2006.
                         Il Presidente: Bile
                       Il redattore: Silvestri
                       Il cancelliere:Di Paola
    Depositata in cancelleria il 30 ottobre 2006.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola
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