N. 453 ORDINANZA (Atto di promovimento) 6 aprile 2006
Ordinanza emessa il 6 aprile 2006 dalla Corte di appello di Roma nel procedimento penale a carico di Russo Marco Processo penale - Appello - Disciplina recata dalla legge 46/2006 - Inappellabilita' delle sentenze di non luogo a procedere da parte del pubblico ministero - Inammissibilita' sopravvenuta dell'appello proposto prima dell'entrata in vigore della nuova normativa - Contrasto con il principio di ragionevole durata e speditezza del processo - Violazione del principio di ragionevolezza. - Legge 20 febbraio 2006, n. 46, artt. 4 [sostitutivo dell'art. 428 cod. proc. pen.] e 11 [recte: 10]. - Costituzione, artt. 3 e 111.(GU n.44 del 8-11-2006 )
LA CORTE DI APPELLO ha pronunciato la seguente ordinanza sull'eccezione di illegittimita' costituzionale proposta dal p.g. con riguardo agli artt. 4 e 11 della legge 22 febbraio 2006 n. 46, in riferimento agli artt. 3, 97, 111 e 112 della Costituzione, nel procedimento promosso nei confronti di: 1) Russo Marco, nato a Castelfiorentino (FI) il 9 maggio 1970, dom. in lungomare delle Sirene n. 4, int. 6 - Anzio; 2) Amandini Michele, nato a Deder (ETH) il 3 agosto 1946, res. via Sofonisba Anguissola n. 50 - Milano; 3) Anghessa Aldo, nato a Bergamo il 12 maggio 1944, elett. dom. c/o avv. Tommaso Raccuglia, via Ruffini n. 2/A - Roma; 4) Bianchini Lisa, nata a Firenze il 5 febbraio 1973, res. via Paisiello n. 34, sc. A int. 14 - Roma; 5) Carbone Lorenzo, nato a Sinopoli (RC) il 18 marzo 1960, elett. dom. c/o avv. Vincenzo Saia, via Genovesi n. 2 - Torino; 6) Castiglia Giuseppe, nato a Francofonte (SR) l'11 gennaio 1965, in atto dom. c/o la Comunita' terapeutica A.I.S.E. - Frazione Persica n. 25 - Caprile (BI); 7) Chinaglia Giorgio, nato a Carrara il 24 gennaio 1947, res. largo Olgiata n. 15 - Roma; 8) De Falco Domenico, nato Casal di Principe (CE) il 19 agosto 1976, res. via Carditello localita' Ciaolar - S. Tammaro (CE); 9) Desiato Franco, nato a Francavilla Fontana (BR) il 16 settembre 1943, elett. dom. c/o avv. Mauro Cusatelli, via Polonia n. 7 - Roma; 10) Di Bari Giuseppe, nato a Bitonto (BA) il 27 luglio 1930, via Prudenza Guerra n. 23 - Triggiano (BA); 11) Malave' Alvarez Antonio Martin, nato in Venezuela il 4 settembre 1953, elett. dom. c/o avv. Alberto Bonu, circ.ne Clodia n. 145/A - Roma; 12) Malave' Alvarez Arturo Celestino, nato in Venezuela il 16 novembre 1952, elett. dom. c/o avv. Alberto Bonu, circ.ne Clodia n:145/A - Roma; 13) Nicita Giovanni Pietro, nato a Palermo il 28 giugno 1940, elett. dom. do avv. Maurilio D'Angelo, via Giacomo Giri n. 3 - Roma; 14) Palumbo Gaetano, nato a Napoli il 23 maggio 1959, elett. dom. c/o avv.ti Giambattista e Patrizia Scalvi, via A. Diaz n. 2 - Brescia; 15) Pascucci Vittore, nato San Bartolomeo in Galdo (BN) il 10 ottobre 1938, c/o studio legale in via Odorico da Pordenone n. 9 - Roma; 16) Rositano Vincenzo, nato Sinopoli (RC) il 7 febbraio 1950, elett. dom. c/o avv. Ambra Giovene, via Vittoria Colonna n. 40 - Roma; 17) Russo Domenico, nato a Sicignano degli Alburni (SA) il 11 maggio 1947, elett. dom. c/o studio avv. Pierfranco Bertolino, via G. Matteotti n. 42 - Torino; 18) Quadri Marcello Elia, nato a Mendrisio (SUI) il 16 giugno 1958, elett. dom. c/o avv. Maurilio D'Angelo, via Giacomo Giri n. 3 - Roma; 19) Simionescu Marin Adrian, nato in Venezuela il 6 ottobre 1936, elett. dom. c/o avv. Francesco Nucera, via Cesare Battisti n. 1 - Milano; Parti civili costituite: Banque Privee Paribas Montecarlo, rappr.ta e difesa dagli avv.ti Fabio Marco Brembati e G. Segala del Foro di Genova ed elett. dom. c/o quest'ultimo; Rivard Sabine, rappr.ta e difesa dall'avv. G. Segala del Foro di Genova ed elett. dom. c/o lo stesso difensore; Soc. Autostrade S.p.A., rappr.ta e difesa dall'avv. Raffaella Monaldi del Foro di Roma ed elett. dom. c/o lo studio del difensore in piazza della Liberta' n. 13 - Roma; Maj Angelo, rappr.to e difeso dall'avv. Daniele Ripamonti del Foro di Milano ed elett. dom. c/o studio del difensore in corso di Porta Vittoria n. 5 - Milano Imputati come in atti; (v. fogli allegati). Fatto e diritto Con sentenza emessa il 27 gennaio 2004 e depositata il 9 marzo 2004 il G.u.p. presso il Tribunale di Roma cosi' decideva nei confronti dei summenzionati imputati: dichiarava non luogo a procedere nei confronti di Russo Marco, Nicita Giovanni Pietro, Pascucci Vittore, Sinionescu Marin Adrian, Palumbo Gaetano e Carbone Lorenzo, in ordine al reato loro ascritto al capo a) perche' il fatto non sussiste; dichiarava non luogo a procedere nei confronti di Russo Marco, Di Bari Giuseppe, De Falco Domenico, Amandini Michele, Nicita Giovanni Pietro e Quadri Marcello Elia del reato di cui al capo b) perche' il fatto non sussiste; dichiarava non luogo a procedere nei confronti di Russo Marco, Carbone Lorenzo, Rositano Vincenzo, Castiglia Giuseppe, Russo Domenico e Pascucci Vittore del reato di cui al capo c) perche' gli elementi di prova acquisiti sono insufficienti e comunque inidonei a sostenere l'accusa in giudizio; dichiarava non luogo a procedere nei confronti di Russo Marco, Anghessa Aldo, Nicita Giovanni Pietro, Pascucci Vittore e Palumbo Gaetano del reato di cui al capo d) perche' il fatto non e' previsto dalla legge come reato; dichiarava non luogo a procedere nei confronti di Russo Marco, Chinaglia Giorgio, Pascucci Vittore e Bianchini Lisa del reato di cui al capo e) perche' gli elementi di prova acquisiti sono insufficienti e comunque inidonei a sostenere l'accusa in giudizio; dichiarava non luogo a procedere nei confronti di Russo Marco in ordine al reato di cui al capo f) perche' il fatto non e' previsto dalla legge come reato; dichiarava non luogo a procedere nei confronti di Russo Marco e Desiato Franco in ordine al reato di cui al capo g) perche' gli elementi di prova acquisiti sono insufficienti e comunque inidonei a sostenere l'accusa in giudizio; dichiarava non luogo a procedere nei confronti di Simionescu Adrian Marin, Malave' Arturo Celestino e Malave' Antonio Martin in ordine al reato loro ascritto al capo l) perche' l'azione penale non puo' essere perseguita per difetto delle condizioni di procedibilita', essendo stato il reato commesso all'estero. La sentenza del g.u.p. veniva impugnata dal p.m. che rilevando esservi negli atti procesuali sufficienti elementi per procedere alla verifica dibattimentale, chiedeva che venisse disposto il rinvio a giudizio degli imputati. In pendenza dell'appello, in data 9 marzo 2006 e' entrata in vigore la legge n. 46/2006, che dispone all'art. 11 che venga dichiarata l'inammissibilita' dell'appello proposto dal p.m. prima dell'entrata in vigore di essa legge. All'Ufficio del p.m. e' data (art. 4) la facolta' di proporre ricorso per Cassazione contro la sentenza di non luogo a procedere. Ritiene la Corte che l'eccezione di incostituzionalita' sollevata dal p.g., e richiamata in epigrafe, non sia manifestamente infondata nei termini qui di seguito esposti. E invero l'inappellabilita', anche per i procedimenti in corso, delle sentenze di non luogo a procedere, come previsto dal combinato disposto degli artt. 4 e 11 della legge n. 46/2006 contrasta: con il principio della ragionevole durata e speditezza del procedimento (sancito dall'art. 111 Cost.) in quanto potra' verificarsi una regressione dello stesso alla fase dell'udienza preliminare - a seguito di annullamento della Corte di cassazione - con una inevitabile dilatazione dei tempi di definizione del processo, anche per l'inevitabile aggravio di lavoro che ne derivera' soprattutto per la medesima Corte di cassazione data l'estensione della sua competenza sul merito; con il principio della ragionevolezza (desunto dall'art. 3 della Cost.), perche' la riforma non appare giustificata ne' da esigenze connesse alla corretta amministrazione della giustizia, ne' da concreti, benefici effetti giuridici, e vanifica, inotre, gli appelli gia' proposti, mentre il giudizio di secondo grado di merito garantiva un opportuno controllo da parte del giudice collegiale sui possibili errori, anche di fatto, delle sentenze, numericamente prevalenti, del giudice monocratico. Non ritiene invece la Corte ravvisabile un contrasto con il principio dell'esercizio obbligatorio dell'azione penale (ex art. 112 Cost.) che, secondo il p.g., considerato questo nella sua interezza, si esplicherebbe nel corso di entrambi i gradi di giurisdizione di merito mentre la legge n. 46/2006 lo viene a eludere senza valida giustificazione, posto che la Corte costituzionale ha piu' volte ribadito che «il potere di impugnazione del p.m. non costituisce una estrinsecazione dei poteri inerenti all'esercizio dell'azione penale» (vedesi ordinanze n. 247 del 2002 e 165 del 2003). Conclusivamente la rilevanza, nel caso di specie, della questione di legittimita' sollevata - che non appare manifestamente infondata nei termini sopra indicati - deriva dalla circostanza che in applicazione della nuova normativa, la Corte di appello dovrebbe senz'altro dichiarare, con ordinanza non inpugnabile, l'inammissibilita' dell'appello proposto dal p.m. contro la sentenza di non luogo a procedere pronunciata dal g.u.p., mentre, ove la Corte costituzionale ritenesse fondata tale questione, verrebbe ripristinata la situazione precedente e cioe' la pendenza dell'appello del p.m. nel processo in esame.
P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 4 e 11 della legge 20 febbraio 2006 n. 46, in riferimento agli artt. 3, 111 della Costituzione, Sospende il presente procedimento; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale a cura della cancelleria che provvedera' parimenti alla notifica della presente ordinanza agli imputati, al p.m., alle parti civili, nonche' a comunicarla al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Roma, addi' 4 aprile 2006 Il Presidente: Fiorioli Il consigliere estensore: Miceli 06C0954