N. 356 ORDINANZA 25 ottobre - 7 novembre 2006
Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. Impiego pubblico - Norme della Regione Emilia-Romagna - Dotazioni organiche e di copertura dei posti vacanti per l'anno 2003 - Copertura dei posti vacanti nelle strutture della Giunta e del Consiglio regionale - Assunzione di personale nelle Aziende sanitarie e nell'Agenzia per la prevenzione e l'ambiente (ARPA) - Ricorso del Governo - Rinuncia al ricorso accettata dalla Regione - Estinzione del processo. - Legge della Regione Emilia-Romagna 31 marzo 2003, n. 4, artt. 3 e 4. - Costituzione, art. 117, comma 3; legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 34, comma 11; norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, art. 25.(GU n.45 del 15-11-2006 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Franco BILE; Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 3 e 4 della legge della Regione Emilia-Romagna 31 marzo 2003, n. 4 (Disposizioni in materia di dotazioni organiche e di copertura di posti vacanti per l'anno 2003), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 29 maggio 2003, depositato in cancelleria il 7 giugno 2003 ed iscritto al n. 50 del registro ricorsi 2003. Visto l'atto di costituzione della Regione Emilia-Romagna; Udito nell'udienza pubblica del 26 settembre 2006 il giudice relatore Paolo Maddalena; Uditi l'avvocato dello Stato Giuseppe Fiengo per il Presidente del Consiglio dei ministri e l'avvocato Andrea Manzi per la Regione Emilia-Romagna. Ritenuto che, con ricorso notificato il 29 maggio 2003 e depositato il successivo 7 giugno, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha sollevato questione di legittimita' costituzionale, in via principale, degli artt. 3 e 4 della legge della Regione Emilia-Romagna 31 marzo 2003, n. 4 (Disposizioni in materia di dotazioni organiche e di copertura di posti vacanti per l'anno 2003), denunciandone il contrasto con l'art. 117, terzo comma, della Costituzione, in riferimento all'art. 34, comma 11, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2003), e con il principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni; che il ricorrente evidenzia che l'art. 3 censurato prevede la copertura dei posti vacanti nelle strutture della Giunta e del Consiglio regionale e che l'art. 4, anch'esso oggetto di denuncia, stabilisce che le Aziende sanitarie e l'Agenzia per la prevenzione e l'ambiente (ARPA) procedano ad assunzioni di personale; tali previsioni - si precisa ancora nel ricorso - «sono riferite all'anno 2003, stante l'art. 1, che dispone la validita' della legge regionale fino al 31 dicembre 2003»; che, ad avviso della difesa erariale, le norme impugnate eccederebbero la competenza regionale, ponendosi in contrasto con l'art. 117, terzo comma, della Costituzione, «che indica la materia del «coordinamento della finanza pubblica» tra quelle a legislazione concorrente», mancando peraltro di individuare «la tipologia del personale da reclutare nell'anno 2003 e rimandando genericamente alla determinazione del fabbisogno annuale di personale ed alla rideterminazione delle dotazioni organiche»; che, a tal fine, rileverebbe l'art. 34, comma 11, della legge n. 289 del 2002, il quale prevede «l'emanazione di decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, nei quali verranno fissati i criteri e i limiti per le assunzioni a tempo indeterminato per l'anno 2003», specificando che dette assunzioni, salvo il ricorso alle procedure di mobilita', «devono essere contenute entro il limite percentuale nella stessa disposizione indicata (50% delle cessazioni dal servizio dell'anno 2002), tenuto conto della dimensione demografica, dei profili professionali del personale da assumere, della essenzialita' dei servizi da garantire e dell'incidenza delle spese del personale sulle entrate correnti»; sicche', le amministrazioni regionali, gli enti locali e gli enti del servizio sanitario nazionale possono procedere ad assunzioni entro il predetto limite percentuale; che, peraltro, secondo il ricorrente, sarebbe violato anche il principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni, «stante i tavoli di concertazione che sono in atto presso la Conferenza Stato-regioni per stabilire i limiti e i criteri» dei predetti decreti; che si e' costituita in giudizio la Regione Emilia-Romagna, la quale ha concluso per la manifesta inammissibilita' della questione «per indeterminatezza e genericita' dell'oggetto» e, comunque, per la sua infondatezza, rammentando in una successiva memoria - con la quale ha esposto le ragioni a sostegno delle rassegnate conclusioni - che sulla norma interposta invocata dal ricorrente questa Corte si e' pronunciata con la sentenza n. 390 del 2004, dichiarando solo in parte l'incostituzionalita' dell'art. 34, comma 11, della legge n. 289 del 2002; che, nel corso dell'udienza pubblica, la difesa erariale ha dichiarato di rinunciare al ricorso, depositando la delibera del Consiglio dei ministri del 22 settembre 2006 con la quale si assume siffatta determinazione in riferimento alla proposta impugnazione; la Regione Emilia-Romagna, a sua volta, ha dichiarato di accettare la anzidetta rinuncia. Considerato che, ai sensi dell'art. 25 delle norme integrative per i giudizi dinanzi a questa Corte, la rinuncia al ricorso, seguita dall'accettazione della parte resistente, comporta l'estinzione del processo.
Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara estinto il processo. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 ottobre 2006. Il Presidente: Bile Il redattore: Maddalena Il cancelliere:Di Paola Depositata in cancelleria il 7 novembre 2006. Il direttore della cancelleria: Di Paola 06C0974