N. 376 ORDINANZA 6 - 14 novembre 2006

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Circolazione stradale - Guida di motoveicoli a due ruote - Obbligo di
  indossare  il  casco  protettivo  -  Trattamento  sanzionatorio per
  l'inosservanza   -   Lamentato   contrasto   con  il  principio  di
  eguaglianza  e  con  il  diritto  alla  proprieta' privata - Omessa
  descrizione  delle  fattispecie oggetto di giudizio con conseguente
  difetto di motivazione sulla rilevanza e non manifesta infondatezza
  della questione - Manifesta inammissibilita'.
- D.Lgs.  30 aprile  1992,  n. 285,  artt. 171,  commi 2  e 3, e 213,
  comma 2-sexies  (comma introdotto dall'art. 5-bis, comma 1, lettera
  c),  numero 2, del d.l. 30 giugno 2005, n. 115, nel testo integrato
  dalla relativa legge di conversione 17 agosto 2005, n. 168).
- Costituzione, artt. 3 e 42.
(GU n.46 del 22-11-2006 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Franco BILE;
  Giudici:  Giovanni  Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO,
Romano   VACCARELLA,  Paolo  MADDALENA,  Alfio  FINOCCHIARO,  Alfonso
QUARANTA,  Franco  GALLO,  Luigi  MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino
CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;
ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nei  giudizi  di legittimita' costituzionale dell'art. 171, commi 2 e
3, e dell'art. 213, comma 2-sexies, del decreto legislativo 30 aprile
1992,   n. 285   (Nuovo   codice   della  strada),  comma  introdotto
dall'art. 5-bis,  comma 1, lettera c), numero 2, del decreto-legge 30
giugno 2005,   n. 115   (Disposizioni   urgenti   per  assicurare  la
funzionalita'  di  settori della pubblica amministrazione), nel testo
integrato dalla legge di conversione 17 agosto 2005, n. 168, promossi
con  ordinanze del 20 dicembre 2005 (n. 5 ordinanze) e del 6 febbraio
2006  dal  Giudice  di  pace  di  Scicli, rispettivamente iscritte ai
nn. 50,  51,  52,  133 e 134 del registro ordinanze 2006 e pubblicate
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  n. 9  e  19,  1ª serie
speciale, dell'anno 2006.
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del Consiglio dei
ministri;
    Udito  nella  Camera di consiglio dell'11 ottobre 2006 il giudice
relatore Alfonso Quaranta.
    Ritenuto  che il giudice di pace di Scicli, con cinque ordinanze,
ha   sollevato   questione   di   legittimita'  costituzionale  -  in
riferimento  agli  artt. 3 e 42 della Costituzione - degli artt. 171,
commi 2 e 3, e 213, comma 2-sexies (comma introdotto dall'art. 5-bis,
comma 1,  lettera  c),  numero  2,  del decreto-legge 30 giugno 2005,
n. 115, recante «Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalita'
di settori della pubblica amministrazione», nel testo integrato dalla
relativa  legge  di  conversione 17 agosto 2005, n. 168), del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada);
        che  il  giudice a quo, peraltro, si limita - in ciascuno dei
provvedimenti  di  rimessione - solo ad ipotizzare la «violazione del
precetto costituzionale dell'eguaglianza dei cittadini di fronte alla
legge,  ex  art. 3  della  Costituzione»,  nonche' il contrasto delle
norme  impugnate  con  il  «diritto alla proprieta' privata, tutelato
dall'art. 42»  della  Carta  fondamentale,  null'altro precisando, in
particolare, in ordine alle fattispecie sottoposte al suo vaglio;
        che il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e
difeso  dall'Avvocatura generale dello Stato, e' intervenuto nel solo
giudizio  che  trae  origine  dall'ordinanza  r.o.  n. 134  del 2006,
eccependo, in via preliminare, l'inammissibilita' della questione «in
quanto  priva  di ogni motivazione sulla rilevanza e la non manifesta
infondatezza»,  nonche'  svolgendo, nel merito, talune considerazioni
tese  ad  evidenziare  la  non  contrarieta'  delle  norme  impugnate
rispetto agli evocati parametri costituzionali.
    Considerato  che  il  giudice  di  pace  di  Scicli  ha sollevato
questione  di  legittimita'  costituzionale  -  in  riferimento  agli
artt. 3  e  42  della  Costituzione - degli artt. 171, commi 2 e 3, e
213,  comma 2-sexies,  del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285
(Nuovo codice della strada);
        che in ragione della connessione esistente tra i vari giudizi
se ne impone la riunione ai fini di un'unica pronuncia;
        che il predetto rimettente, tuttavia, ha omesso completamente
di  descrivere  la  fattispecie  oggetto  di  ciascuno  dei giudizi a
quibus, giacche' si e' limitato ad enunciare un preteso contrasto fra
le  norme  censurate  e  gli  evocati parametri costituzionali, senza
fornire alcuna motivazione in proposito;
        che  le  descritte  omissioni,  giacche'  «si risolvono nella
radicale  carenza  di  motivazione  sulla  rilevanza  e non manifesta
infondatezza»,  comportano,  secondo  la  costante  giurisprudenza di
questa   Corte,   «la  manifesta  inammissibilita'  della  questione»
sollevata  (cosi',  da  ultimo,  l'ordinanza  n. 228  del 2006, ma si
vedano  anche,  ex  plurimis, le ordinanze n. 164, n. 161, n. 123 del
2006 e n. 123 del 2005).
    Visti  gli  artt. 26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87,  e  9,  comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Riuniti i giudizi;
    Dichiara   la   manifesta  inammissibilita'  della  questione  di
legittimita'  costituzionale  degli  artt. 171,  commi 2  e 3, e 213,
comma 2-sexies  (comma  introdotto  dall'art. 5-bis, comma 1, lettera
c),  numero  2,  del  decreto-legge  30  giugno 2005, n. 115, recante
«Disposizioni  urgenti  per  assicurare  la  funzionalita' di settori
della  pubblica  amministrazione», nel testo integrato dalla relativa
legge di conversione 17 agosto 2005, n. 168), del decreto legislativo
30 aprile  1992,  n. 285  (Nuovo  codice della strada), sollevate, in
riferimento agli artt. 3 e 42 della Costituzione, dal giudice di pace
di Scicli, con le ordinanze di cui in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 6 novembre 2006.
                         Il Presidente: Bile
                       Il redattore: Quaranta
                       Il cancelliere:Di Paola
    Depositata in cancelleria il 14 novembre 2006.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola
06C1014