N. 377 ORDINANZA 6 - 14 novembre 2006

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Impresa   e  imprenditore  -  Registro  delle  imprese  -  Iscrizione
  obbligatoria  non effettuata nel termine assegnato dal Conservatore
  -  Iscrizione d'ufficio da parte del giudice - Omessa notificazione
  dell'ordinanza  di  rimessione a tutte le parti in causa - Mancanza
  di  essenziale  adempimento  per  l'instaurazione  del  giudizio di
  costituzionalita' Manifesta inammissibilita' della questione.
- Cod. civ., art. 2190.
- Costituzione,  artt. 3,  24  e  111;  legge  11 marzo  1953, n. 87,
  art. 23.
(GU n.46 del 22-11-2006 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Franco BILE;
  Giudici:  Giovanni  Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO,
Romano   VACCARELLA,  Paolo  MADDALENA,  Alfio  FINOCCHIARO,  Alfonso
QUARANTA,  Franco  GALLO,  Luigi  MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino
CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;
ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 2190 del codice
civile,  promosso  con  ordinanza  del 26 aprile 2005 dal Giudice del
registro delle imprese del Tribunale di Milano, sull'istanza proposta
dal  Conservatore  del  registro  delle  imprese  c/o  la  Camera  di
commercio,  industria,  artigianato e agricoltura di Milano, iscritta
al  n. 73  del  registro  ordinanze  2006 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 12, 1ª serie speciale, dell'anno 2006.
    Udito  nella  Camera di consiglio dell'11 ottobre 2006 il giudice
relatore Giuseppe Tesauro.
    Ritenuto  che il giudice del registro delle imprese del Tribunale
di  Milano,  con ordinanza del 26 aprile 2005, ha sollevato questione
di  legittimita'  costituzionale dell'art. 2190 del codice civile, in
riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione;
        che,  secondo  il  rimettente,  in virtu' dell'art. 2190 cod.
civ.,   nel  caso  in  cui  non  sia  stata  richiesta  un'iscrizione
obbligatoria,   l'ufficio   del   registro   delle   imprese   invita
l'imprenditore  a  richiederla  entro  un congruo termine, decorso il
quale il giudice del registro puo' ordinarla con decreto;
        che,  a  suo  avviso, la norma impugnata, stabilendo siffatto
«diretto  intervento»  del  giudice  e  la  sola  reclamabilita'  del
provvedimento  da questi pronunciato, priverebbe la parte interessata
di   una  fase  della  cognizione  giurisdizionale  di  primo  grado,
«normalmente  articolata  nelle due fasi della cognizione del giudice
del  Registro e della cognizione del Collegio del reclamo», ponendosi
in contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione;
        che,  inoltre, l'onerosa procedura di iscrizione d'ufficio da
parte  del  giudice  -  caratterizzata dalla fissazione di udienze in
contraddittorio   con  gli  interessati  e  dai  relativi  avvisi  da
inoltrare  ai  medesimi  -  sarebbe  priva  di  giustificazione,  con
conseguente  violazione anche del principio di ordinata ed efficiente
organizzazione della funzione giurisdizionale, sancito dagli artt. 24
e 111 della Costituzione.
    Considerato  che, se nel corso di un giudizio viene sollevata una
questione  incidentale di legittimita' costituzionale, l'ordinanza di
trasmissione degli atti alla Corte deve essere notificata, quando non
ne  sia  stata data lettura nel pubblico dibattimento, alle «parti in
causa»  (art. 23,  quarto  comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87) e
deve  essere  poi  trasmessa alla Corte con la prova, oltre che delle
comunicazioni prescritte, delle notificazioni destinate ad assicurare
la  conoscenza  dell'ordinanza  da  parte  dei  soggetti  che possono
costituirsi  per  esercitare  il  loro diritto di difesa nel giudizio
incidentale   di  legittimita'  costituzionale  (art. 1  delle  norme
integrative   per  i  giudizi  davanti  alla  Corte  costituzionale),
decorrendo dall'avvenuta notificazione il termine per la costituzione
nel  giudizio davanti alla Corte (art. 25 della legge n. 87 del 1953,
art. 3 delle norme integrative);
        che sono «parti in causa», a ciascuna delle quali deve essere
effettuata  la  notificazione dell'ordinanza, preordinata al giudizio
incidentale  di  legittimita'  costituzionale, tutti i soggetti tra i
quali  e' in corso il giudizio principale (ordinanze n. 13 del 2006 e
n. 104  del  1999)  ed  il  citato art. 23, quarto comma, della legge
n. 87  del  1953 - secondo cui l'autorita' giudiziaria che solleva la
questione  incidentale  deve ordinare la notificazione dell'ordinanza
«alle parti in causa» - e' norma speciale del processo costituzionale
incidentale,  dettata in riferimento a qualsiasi tipo di processo nel
quale  la  questione  puo'  essere  sollevata  e  collega  l'onere di
notificazione  alla  sola  circostanza  che,  in relazione al tipo di
processo di cui trattasi, un soggetto se ne possa considerare parte;
        che  l'ordinanza  in  esame, della quale il rimettente non ha
disposto la notificazione alla parte privata, non risulta ritualmente
notificata  a  quest'ultima  e, quindi, essendo mancato un essenziale
adempimento  della  procedura prevista dall'art. 23 della legge n. 87
del   1953,   la  questione  deve  essere  dichiarata  manifestamente
inammissibile   (ordinanze   n. 13   del   2006;  n. 395  del  1997),
indipendentemente  da  ogni valutazione in ordine alla legittimazione
del rimettente a sollevare questione di legittimita' costituzionale.
    Visti  gli  artt. 26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87  e  9,  comma 2,  delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara   la   manifesta  inammissibilita'  della  questione  di
legittimita'   costituzionale   dell'art. 2190   del  codice  civile,
sollevata  in  riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione,
dal  giudice  del registro delle imprese del Tribunale di Milano, con
l'ordinanza indicata in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 6 novembre 2006.
                         Il Presidente: Bile
                        Il redattore: Tesauro
                       Il cancelliere:Di Paola
    Depositata in cancelleria il 14 novembre 2006.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola
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