N. 379 ORDINANZA 6 - 14 novembre 2006

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale.

Professioni  -  Ordine  dei  dottori  commercialisti  e degli esperti
  contabili - Articolazione dello stesso in Consiglio nazionale ed in
  Ordini  territoriali - Disciplina dell'ambito e dell'organizzazione
  degli  Ordini  territoriali  -  Ricorso  della  Regione  Toscana  -
  Denunciata   violazione   della  sfera  di  competenza  legislativa
  regionale  in  materia  di  professioni  e  del  principio di leale
  collaborazione  - Rinuncia al ricorso della Regione accettata dalla
  parte resistente - Estinzione del processo.
- D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139, artt. 6, comma 2, 7 e 8.
- Costituzione,  artt. 117  e  118;  norme  integrative per i giudizi
  davanti alla Corte costituzionale, art. 25.
(GU n.46 del 22-11-2006 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Franco BILE;
  Giudici:  Giovanni  Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO,
Romano   VACCARELLA,  Paolo  MADDALENA,  Alfio  FINOCCHIARO,  Alfonso
QUARANTA,  Franco  GALLO,  Luigi  MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino
CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;
ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 6, comma 2, 7
ed  8  del  decreto  legislativo 28 giugno 2005, n. 139 (Costituzione
dell'Ordine  dei  dottori commercialisti e degli esperti contabili, a
norma  dell'articolo 2 della legge 24 febbraio 2005, n. 34), promosso
con  ricorso  della  Regione Toscana notificato il 15 settembre 2005,
depositato  in  cancelleria il 22 settembre 2005 ed iscritto al n. 81
del registro ricorsi 2005.
    Visto  l'atto  di  costituzione  del Presidente del Consiglio dei
ministri;
    Udito  nell'udienza  pubblica  del  24 ottobre  2006  il  giudice
relatore Giuseppe Tesauro;
    Uditi  l'avvocato  Fabio  Lorenzoni  per  la  Regione  Toscana  e
l'avvocato  dello  Stato  Massimo  Salvatorelli per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
     Ritenuto  che  con  ricorso  notificato  il  15 settembre  2005,
depositato  nella  cancelleria  di  questa  Corte  il  successivo  22
settembre,  la  Regione  Toscana  ha  sollevato,  in riferimento agli
artt. 117   e  118  della  Costituzione  ed  al  principio  di  leale
collaborazione,  questione  di  legittimita'  costituzionale  in  via
principale  degli artt. 6, comma 2, 7 ed 8 del decreto legislativo 28
giugno 2005,    n. 139    (Costituzione   dell'Ordine   dei   dottori
commercialisti  e  degli  esperti  contabili, a norma dell'articolo 2
della legge 24 febbraio 2005, n. 34);
        che   le   norme,  nelle  parti  impugnate,  rispettivamente,
stabiliscono che: l'Ordine professionale dei dottori commercialisti e
degli  esperti contabili «si articola nel Consiglio nazionale e negli
Ordini  territoriali»  (art. 6,  comma 2); «in ciascun circondario di
tribunale e' istituito un Ordine territoriale, qualora vi risiedono o
hanno   il   domicilio  professionale  almeno  duecento  tra  dottori
commercialisti  ed  esperti  contabili e ne facciano richiesta almeno
cinquanta»  (art. 7,  comma 1)  e, «in ogni caso ed indipendentemente
dai  numeri  minimi  di  cui  al  comma 1,  e'  costituito  un Ordine
territoriale in ogni capoluogo di Provincia» (art. 7, comma 2); «sono
organi  dell'Ordine  territoriale  il  Consiglio,  il  Presidente, il
Collegio dei revisori e l'Assemblea degli iscritti» (art. 8);
        che,   secondo   la   ricorrente,   le   citate  disposizioni
violerebbero  l'art. 117  della  Costituzione,  in  quanto recano una
disciplina  completa e di dettaglio nella materia delle «professioni»
-  attribuita alla competenza legislativa concorrente delle regioni -
senza  neppure  prevedere il potere di queste ultime di regolamentare
l'organizzazione territoriale degli Ordini;
        che,  inoltre,  le norme impugnate si porrebbero in contrasto
con   l'art. 118  della  Costituzione,  poiche'  non  sussisterebbero
esigenze di carattere unitario legittimanti l'intervento statale - il
quale, nell'osservanza del principio di leale collaborazione, avrebbe
comunque  richiesto una «paritaria concertazione tra Stato e regione»
-,  dovendo  ritenersi  anzi peculiarmente importante il ruolo che le
regioni  possono  svolgere  a  favore  di  un  forte  sviluppo  delle
professioni,   in  considerazione  dei  compiti  svolti  nei  settori
attinenti allo sviluppo economico del territorio;
        che nel giudizio si e' costituito il Presidente del Consiglio
dei  ministri,  rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato,  chiedendo  -  anche  nella  memoria depositata in prossimita'
dell'udienza  pubblica  - che il ricorso sia dichiarato inammissibile
e, comunque, infondato;
        che  in data 11 ottobre 2006 la Regione Toscana ha depositato
atto di rinuncia al ricorso;
        che  l'Avvocatura  generale dello Stato ha depositato atto di
accettazione  della  rinuncia,  debitamente autorizzato dal Consiglio
dei ministri.
    Considerato  che,  ai  sensi dell'art. 25 delle norme integrative
per i giudizi dinanzi a questa Corte, la rinuncia al ricorso, seguita
dall'accettazione   della   controparte,  comporta  l'estinzione  del
processo.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara estinto il processo.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 6 novembre 2006.
                         Il Presidente: Bile
                        Il redattore: Tesauro
                       Il cancelliere:Di Paola
    Depositata in cancelleria il 14 novembre 2006.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola
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