N. 497 ORDINANZA (Atto di promovimento) 4 aprile 2006
Ordinanza emessa il 4 aprile 2006 (pervenuta alla Corte costituzionale l'11 ottobre 2006) dal tribunale di Castrovillari nel procedimento penale a carico di Kovi Vangjeli ed altro Straniero - Espulsione amministrativa - Delitto di trattenimento nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine di allontanamento impartito dal questore - Arresto e contestuale giudizio direttissimo - Previsione di una nuova immediata espulsione e dell'obbligo per il giudice di rilasciare il relativo nulla osta all'atto di convalida dell'arresto - Lesione del diritto di difesa - Violazione del principio del giusto processo. - Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, comma 3-bis, modificato dall'art. 12, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189. - Costituzione, artt. 24 e 111.(GU n.46 del 22-11-2006 )
IL TRIBUNALE Nel proc. pen. n. 192/06 R.G.T. contro Kovi Vangjeli e Kovi Vlash, imputati del reato p. e p. dall'art. 14, comma 5-ter del d.lgs. n. 286/1998 (come modificato dall'art. 12, lett. g), legge 30 luglio 2002, n. 189 e sostituito dall'art. 1, comma 5-bis del d.l. 14 settembre 2004, n. 241, conv. con modificaz. nella legge 12 novembre 2004, n. 271) perche', essendo stato espulso ai sensi dell'art. 14, comma 5-bis, d.lgs. citato con ordine del Questore della Provincia di Cosenza - susseguente a decreto di espulsione del Prefetto della Provincia di Cosenza del 16 marzo 2006, nell'impossibilita' del trattenimento presso un Centro di Permanenza Temporanea, con intimazione a lasciare il territorio dello Stato entro cinque giorni dalla notifica (avvenuta in data 16 marzo 2006), senza giustificato motivo si intratteneva nel territorio dello Stato; (accertato in Castrovillari il 4 aprile 2006); Ritenuto di dover sollevare questione di legittimita' costituzionale dell'art. 13, comma 3-bis del decreto legislativo n. 286/1998, come modificato dall'art. 12 della legge 30 luglio 2002, n. 189, per violazione degli artt. 24 e 111 della Costituzione; O s s e r v a Gli imputati, tratti in arresto in data odierna per violazione del citato art. 14, comma 5-ter del d.lgs. n. 286/1998, venivano presentati all'udienza dal pubblico ministero per la convalida dell'arresto ed il contestuale giudizio direttissimo. Nel corso della udienza di convalida, il p.m. chiedeva pronunciarsi altresi' il nulla osta all'espulsione previsto dall'art. 13, comma 3-bis del decreto legislativo n. 286/1998, come modificato dall'art. 12 della legge 30 luglio 2002, n. 189. A tal proposito deve considerarsi che la fattispecie di cui all'art. 14, comma 5-ter, del d.lgs. n. 268/1998, prevede che lo straniero che senza giustificato motivo si trattiene nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine impartito dal questore ai sensi dell'art. 14, comma 5-bis, e' punito con la reclusione da uno a quattro anni. In tal caso si procede all'adozione di un nuovo provvedimento di espulsione con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica. Finalizzato a tale nuovo provvedimento di espulsione, risulta il nulla osta che il giudice rilascia all'atto della convalida, nel caso di arresto o di fermo, salvo che applichi la misura della custodia cautelare in carcere o che ricorrano inderogabili esigenze processuali valutate in relazione all'accertamento della responsabilita' di eventuali concorrenti nel reato o imputati in procedimenti per reati connessi e all'interesse della persona offesa (in tal senso dispongono i commi 3 e 3-bis dell'art. 13 del d.lgs. n. 286/1998, come modificato dall'art. 12 della legge n. 189/2002). Il successivo comma 5-quinquies prevede che per i reati previsti dai commi 5-ter e 5-quater e' obbligatorio l'arresto in flagranza e si procede con il rito direttissimo. Infine, l'art. 17 del d.lgs. n. 286/1998 prevede che lo straniero sottoposto a procedimento penale e' autorizzato a rientrare in Italia per il tempo strettamente necessario per l'esercizio del diritto di difesa. Da quanto esposto deriva che - nel caso in cui non ricorrano le circostanze indicate dalla legge che ne escludono il rilascio - il nulla osta alla espulsione e' provvedimento pressoche' automatico nel caso di giudizio instaurato per effetto di arresto per i reati di cui all'art. 14. L'obbligo di una nuova immediata espulsione - ed il rilascio del relativo nulla osta - si pone in contrasto con il dettato costituzionale in riferimento agli artt. 24 e 111 della Costituzione. L'applicazione della disciplina del rito direttissimo comporta infatti una sostanziale e concreta lesione del diritto dell'imputato ad una piena difesa nel processo penale (attesa l'immediatezza dell'espulsione), non potendo di fatto egli partecipare al giudizio con rito direttissimo, in dipendenza dei tempi estremamente ristretti di questo tipo di giudizio, a fronte di quelli, certamente piu' lunghi, necessari per rientrare in Italia in conformita' al disposto di cui all'art. 17 della normativa in esame. Consegue a cio' altresi' la violazione del diritto ad un giusto processo, che comporta la possibilita' di svolgere a pieno le funzioni della difesa.
P. Q. M. Ritenuto di dover sollevare di ufficio la questione, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 13, comma 3-bis del decreto legislativo n. 286/1998, come modificato dall'art. 12 della legge 30 luglio 2002, n. 189, per violazione degli artt. 24 e 111 Cost. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dispone la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del presente giudizio; Dispone che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alla Presidenza del Consiglio dei ministri e che essa venga comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Castrovillari, addi' 4 aprile 2006 Il giudice: Collazzo 06C1026