N. 382 SENTENZA 8 - 21 novembre 2006

Giudizio per conflitto di attribuzione tra Enti.

Trasporto  pubblico  -  Trasporto  pubblico locale - Dipendenti delle
  imprese   autoferrotranviarie   -   Decreto   del   Ministro  delle
  Infrastrutture  e dei trasporti concernente l'acquisizione dei dati
  necessari   all'erogazione  dei  fondi  destinati  al  rinnovo  del
  contratto  -  Ricorso della Regione Valle d'Aosta - Impugnazione di
  affermazioni,  contenute  nella  premessa del decreto ministeriale,
  lesive  dell'autonomia finanziaria e della competenza della Regione
  - Idoneita' a dar luogo ad un conflitto di attribuzione.
- Decreto  del  Ministro  delle  Infrastrutture  e  dei trasporti del
  24 giugno 2004.
- Statuto  speciale  per  la  Valle  d'Aosta, artt. 12 e 50, comma 5;
  legge  del 26 novembre 1981, n. 690, art. 4, comma 2; Costituzione,
  art. 119  (combinato  disposto);  legge  costituzionale  18 ottobre
  2001,  n. 3,  art. 10;  d.l.  24 dicembre  2003,  n. 355,  art. 23,
  convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47;
  statuto  speciale  per  la  Valle  D'Aosta;  artt. 2,  primo comma,
  lettera   h)  e  4;  Costituzione  art. 117,  comma  quarto;  legge
  costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10.
Trasporto pubblico - Trasporto pubblico locale - Decreto del Ministro
  delle Infrastrutture e dei trasporti concernente l'acquisizione dei
  dati  necessari  all'erogazione  dei fondi destinati al rinnovo del
  contratto   dei  dipendenti  delle  imprese  autoferrotranviarie  -
  Conflitto  di  attribuzione sollevato dalla Regione Valle d'Aosta -
  Denunciata lesione dell'autonomia finanziaria della Regione e delle
  sue  competenze in materia di trasporto pubblico locale - Lamentata
  violazione    del    principio    di    leale    collaborazione   -
  Contraddittorieta'  tra  la formulazione del petitum e le doglianze
  contenute nel ricorso - Mancata identificazione in termini chiari e
  univoci del conflitto - Inammissibilita'.
- Decreto  del  Ministro  delle  Infrastrutture  e  dei trasporti del
  24 giugno 2004.
- Statuto  speciale  per  la  Valle  d'Aosta, artt. 12 e 50, comma 5;
  legge  del 26 novembre 1981, n. 690, art. 4, comma 2; Costituzione,
  art. 119  (combinato  disposto);  legge  costituzionale  18 ottobre
  2001,  n. 3,  art. 10;  d.l.  24 dicembre  2003,  n. 355,  art. 23,
  convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47;
  statuto  speciale  per  la  Valle  D'Aosta;  artt. 2,  primo comma,
  lettera   h)  e  4;  Costituzione  art. 117,  comma  quarto;  legge
  costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10.
(GU n.47 del 29-11-2006 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
    Presidente: Franco BILE;
    Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO,
Romano   VACCARELLA,  Paolo  MADDALENA,  Alfio  FINOCCHIARO,  Alfonso
QUARANTA,  Luigi  MAZZELLA,  Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria
Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;
ha pronunciato la seguente

                              Sentenza

nel  giudizio  per  conflitto  di  attribuzione  sorto  a seguito del
decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e dei trasporti del 24
giugno 2004,  prot. n. 578 (Segr) L.1, concernente l'acquisizione dei
dati  necessari  all'erogazione  dei  fondi  destinati al rinnovo del
contratto   degli  autoferrotranviari,  promosso  con  ricorso  della
Regione  Valle  d'Aosta,  notificato il 24 agosto 2004, depositato in
cancelleria  il  1° settembre  2004 ed iscritto al n. 15 del registro
conflitti 2004;
        Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri;
        Udito  nell'udienza  pubblica  del 24 ottobre 2006 il giudice
relatore Ugo De Siervo;
        Uditi l'avvocato Giuseppe Franco Ferrari per la Regione Valle
d'Aosta  e  l'avvocato dello Stato Giancarlo Mando' per il Presidente
del Consiglio dei ministri.

                          Ritenuto in fatto

    1.  -  La  Regione  Valle  d'Aosta,  con  ricorso  notificato  il
24 agosto  2004 e depositato il successivo 1° settembre, ha sollevato
conflitto  di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio
dei   ministri   in   relazione   al   decreto   del  Ministro  delle
infrastrutture  e  dei  trasporti 24 giugno 2004, prot. n. 578 (Segr)
L.1, concernente l'acquisizione dei dati necessari all'erogazione dei
fondi destinati al rinnovo del contratto degli autoferrotranvieri;
    La  ricorrente  premette  che, a seguito del riconoscimento degli
adeguamenti  retributivi  conseguenti  al rinnovo contrattuale per il
settore  del  trasporto  pubblico locale, e' stato adottato l'art. 23
del  decreto-legge  24 dicembre  2003,  n. 355  (Proroga  dei termini
previsti da disposizioni legislative), convertito, con modificazioni,
nella  legge  27 febbraio  2004,  n. 47, che al comma 1, tra l'altro,
prevede  -  a partire dall'anno 2004 - un significativo finanziamento
per la copertura dei suddetti aumenti retributivi, aggiungendo che «i
trasferimenti erariali conseguenti sono effettuati con le procedure e
le  modalita' stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture
e  dei  trasporti,  sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8
del d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281»;
    Il   comma 3   del   richiamato  art. 23  precisa  che  all'onere
complessivo   «si   provvede  con  le  maggiori  entrate  per  accisa
conseguenti all'aumento (...) dell'aliquota di accisa sulla benzina e
sulla benzina senza piombo».
    In   prima   attuazione   di   quanto  previsto  al  comma 1  del
surrichiamato  art. 23,  e'  stato  adottato  il decreto del Ministro
delle  infrastrutture  e  dei  trasporti 24 giugno 2004, prot. n. 578
(Segr)   L.1,  di  cui  la  ricorrente  contesta  specificamente  una
premessa,  secondo  la  quale  «Considerati i particolari ordinamenti
finanziari  delle  Regioni  Sardegna e Valle d'Aosta e delle Province
autonome  di  Trento  e Bolzano, in virtu' dei quali l'erogazione dei
contributi  e'  operata  dalle predette autonomie speciali attraverso
l'utilizzo  del  maggior gettito acquisito al loro bilancio a seguito
dell'aumento  dell'aliquota di accisa disposto dall'art. 23, comma 3,
della richiamata legge n. 47 del 2004».
    La  ricorrente, infatti, afferma che questo «Considerato» sarebbe
lesivo  dell'autonomia finanziaria regionale garantita dagli artt. 12
e  50,  comma 5,  della  legge  costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4
(Statuto  speciale per la Valle d'Aosta); dall'art. 4, comma 2, della
legge   n. 690   del  26 novembre  1981  (Revisione  dell'ordinamento
finanziario   della   regione  Valle  d'Aosta);  dall'art. 119  della
Costituzione,   in  combinato  disposto  con  l'art. 10  della  legge
costituzionale  18 ottobre  2001,  n. 3  (Modifiche al titolo V della
parte seconda della Costituzione).
    Esso,  inoltre,  violerebbe il principio di leale collaborazione,
nonche'  l'art. 23  del  decreto-legge  n. 355 del 2003, che dovrebbe
essere interpretato nel senso che i trasferimenti erariali alimentati
con  l'aumento del gettito dell'accisa sulle benzine non includono la
quota dei 9/10 riservata dall'art. 4, comma 2, della legge n. 690 del
1981 alla Regione Valle d'Aosta, sulla base dello statuto speciale.
    Pertanto,  sarebbe  illegittimo  il decreto ministeriale, poiche'
disconoscerebbe  «la  spettanza  integrale alla Regione Valle d'Aosta
dei  9/10  del  gettito  dell'accisa  sulle  benzine, garantita dallo
statuto  e dalle norme di attuazione», e, per altro verso, imporrebbe
«un  vincolo  di  destinazione su entrate attribuite alla Regione, in
materia assegnata alla sua competenza esclusiva».
    La   ricorrente   sostiene,   inoltre,   che   il   provvedimento
ministeriale   impugnato   sarebbe   altresi'  lesivo  delle  proprie
attribuzioni in materia di trasporto pubblico locale.
    Infatti,   l'art. 2,   primo  comma,  lettera h),  dello  statuto
speciale   per   la  Valle  d'Aosta  assegna  alla  Regione  potesta'
legislativa  esclusiva  in  materia  di  trasporti su funivie e linee
automobilistiche  locali  ed  il successivo art. 4 stabilisce che «la
Regione esercita le funzioni amministrative sulle materie nelle quali
ha  potesta'  legislativa  a norma degli articoli 2 e 3». Inoltre, in
base  agli  artt. 117  Cost. e 10 della legge costituzionale n. 3 del
2001,  alla  Regione  Valle  d'Aosta  dovrebbe  riconoscersi potesta'
legislativa  esclusiva  in  materia di trasporto pubblico regionale e
locale,  ai  sensi  e  nei termini di cui all'art. 117, quarto comma,
Cost.
    Le   ragioni   della   asserita   lesione  di  tali  attribuzioni
costituzionali   risiederebbero   nel   fatto  che  il  provvedimento
ministeriale  impugnato  imporrebbe alla ricorrente di disattendere i
contratti  di  servizio  che  regolano i rapporti tra la Regione e le
imprese  di  trasporto  pubblico locale adottati a norma di una legge
regionale.
    Osserva,  infine,  la Regione ricorrente che essa aveva segnalato
il  contenuto  lesivo  dello schema di decreto ministeriale trasmesso
alla  Conferenza unificata e che, inoltre, essa non aveva partecipato
alle  trattative  sfociate  nell'accordo  tra  i  rappresentanti  dei
lavoratori  autoferrotranviari  ed  i rappresentanti delle imprese di
trasporto pubblico locale, in data 20 dicembre 2003.
    Per tutti i sopra esposti motivi, la Regione Valle d'Aosta chiede
a  questa  Corte di «dichiarare che non spetta allo Stato, e per esso
al  Ministro delle infrastrutture e dei trasporti adottare il decreto
in  data  24  giugno 2004,  prot.  n. 578  (Segr)  L.1»,  recante  la
succitata  premessa,  e «di conseguenza annullare l'impugnato decreto
del Ministro».
    2. - Si e' costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
Stato,   chiedendo   innanzitutto   che  il  ricorso  sia  dichiarato
inammissibile,  dal momento che il decreto impugnato si limiterebbe a
prevedere  l'istituzione di un'anagrafe delle aziende che operano nel
trasporto  pubblico  locale  e  l'inoltro,  da  parte delle Regioni e
Province   competenti,  dei  prospetti  indicati  negli  allegati  al
decreto.
    Inoltre,  la  premessa  al  decreto  non  sorreggerebbe  la parte
dispositiva  del  medesimo,  di  modo che la lesione delle competenze
regionali  potrebbe  addebitarsi,  eventualmente,  solo al successivo
decreto  ministeriale  con  il  quale  dovrebbero  essere  operate le
ripartizioni delle risorse.
    Ulteriore   ragione   di  inammissibilita'  del  ricorso  sarebbe
costituita  dal fatto che esso, in realta', investirebbe non tanto il
decreto  ministeriale, quanto, piuttosto, l'art. 23 del decreto-legge
n. 355 del 2003, il quale direttamente finalizzerebbe le somme di cui
e'  autorizzata  la  spesa  al  rinnovo  del contratto collettivo del
settore del trasporto pubblico.
    Nel  merito,  il  ricorso  sarebbe  comunque  infondato. Infatti,
sarebbe  ragionevole  la  previsione  secondo  cui  l'erogazione  dei
contributi  e' operata dalla autonomie speciali attraverso l'utilizzo
del maggior gettito acquisito al loro bilancio a seguito dell'aumento
dell'accisa  disposto  dall'art. 23.  Anzi, sarebbe ingiustificato il
fatto  che  la  ricorrente fruisca di un doppio vantaggio, costituito
sia dalla diretta attribuzione dei 9/10 anche della maggiore imposta,
sia  «della  ripartizione  delle  risorse  alimentate con la medesima
maggiore  imposta,  istituita  proprio  per  far  fronte  alla  spesa
autorizzata dal medesimo art. 23 del decreto-legge n. 355 del 2003».
    Quanto   alla   seconda  censura,  l'Avvocatura  osserva  che,  a
differenza di quanto sostenuto nel ricorso, il decreto non imporrebbe
alla  Regione  Valle  d'Aosta di disattendere i contratti di servizio
stipulati con le imprese di trasporto pubblico locale. Esso, infatti,
si  limiterebbe  a prendere atto che la contribuzione regionale degli
oneri   scaturenti  dal  contratto  collettivo  del  settore  avviene
attraverso l'utilizzo, da parte della ricorrente, del maggior gettito
acquisito al suo bilancio a seguito dell'aumento dell'accisa disposto
dal citato art. 23.
    3.  -  In  prossimita'  dell'udienza, l'Avvocatura generale dello
Stato ha depositato una memoria, nella quale osserva innanzitutto, in
punto  di  fatto,  che  nelle  more  del giudizio e' stato emanato il
decreto  del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 21 ottobre
2004,  n. 4746,  contenente  l'individuazione delle procedure e delle
modalita'  per  l'erogazione, direttamente alle «aziende di trasporto
pubblico  locale  rientranti  nella competenza degli Enti concedenti»
dei  contributi  stanziati  dall'art. 23 del decreto-legge n. 355 del
2003.  L'Avvocatura  da'  atto che il menzionato decreto fa esplicito
riferimento  all'avvenuta  acquisizione  del  parere  27 agosto  2004
n. 99473  del Ministero dell'economia e finanze, il quale «ha escluso
dall'assegnazione  delle  risorse  erariali le aziende operanti nelle
Regioni  Sardegna e Valle d'Aosta, nonche' nelle Province Autonome di
Trento  e  Bolzano  le quali provvedono ad erogare il contributo alle
imprese  concessionarie di rispettiva competenza attraverso l'incasso
diretto  dell'aumento  dell'accisa  di  cui all'art. 23, comma 3, del
citato decreto-legge n. 355 del 2003».
    Il  richiamato  d.m.  n. 4746 si configurerebbe come l'unico atto
«che  inequivocamente  manifesta  la  volonta' dell'organo statale di
provvedere  alla liquidazione ed al riparto del contributo statale de
quo  alle  sole  aziende  di  trasporto "non ricadenti" nei territori
della  stessa Regione» Valle d'Aosta e come tale, in ipotesi, secondo
la  prospettazione regionale, «ad effetto interferente nella sfera di
attribuzioni  costituzionali  della  Regione  ricorrente». La mancata
impugnazione di tale decreto comporterebbe il sopravvenuto venir meno
dell'interesse della ricorrente al ricorso proposto contro il d.m. 24
giugno 2004, n. 578 e quindi la improcedibilita' dello stesso.
    Quanto al merito delle censure formulate nel ricorso introduttivo
del   giudizio,   la  difesa  dello  Stato  conferma  e  sviluppa  le
argomentazioni esposte nell'atto di costituzione.
    4. - Anche la Regione Valle d'Aosta, in prossimita' dell'udienza,
ha  depositato una memoria, nella quale, ribadendo l'attualita' delle
conclusioni    formulate    nel    ricorso    introduttivo,   replica
specificamente  agli  argomenti difensivi della difesa dello Stato in
sede di costituzione in giudizio.
    Inoltre,  la  Regione  riferisce di essersi trovata costretta, al
fine  di contenere i danni subiti dalle imprese locali concessionarie
del  servizio  di  trasporto  automobilistico,  ad approvare la legge
regionale 4 agosto 2006, n. 19 (Disposizioni urgenti per l'attuazione
dei   contratti  collettivi  nazionali  di  lavoro  nel  settore  del
trasporto  pubblico locale con autobus), la quale autorizza la Giunta
regionale  ad  erogare  a  dette  imprese  le  somme  necessarie alla
copertura  degli oneri derivanti dal rinnovo dei contratti collettivi
del  settore trasporto pubblico locale con autobus. L'approvazione di
tale  legge, peraltro, secondo la Regione, non potrebbe in alcun modo
essere  intesa  come  acquiescenza  alle  contestate scelte statali o
rinuncia  alla  quota di incremento dell'accisa che, al contrario, la
Regione    insiste    nel    pretendere,    «intendendo    recuperare
successivamente  le somme erogate alle aziende di trasporto (...) sui
trasferimenti  dello  Stato  disposti  in favore della Regione ovvero
direttamente alle aziende concessionarie».

                       Considerato in diritto

    1.   -  La  Regione  Valle  d'Aosta  ha  sollevato  conflitto  di
attribuzione  nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri
in  relazione  al  decreto  del  Ministro  delle infrastrutture e dei
trasporti  24  giugno 2004,  prot.  n. 578  (Segr)  L.1,  concernente
l'acquisizione  dei dati necessari all'erogazione dei fondi destinati
al    rinnovo    del   contratto   dei   dipendenti   delle   imprese
autoferrotranviarie, di cui chiede l'annullamento.
    Di  questo  decreto  la  ricorrente  contesta  specificamente una
premessa,   che   afferma:  «Considerati  i  particolari  ordinamenti
finanziari  delle  Regioni  Sardegna e Valle d'Aosta e delle Province
autonome  di  Trento  e Bolzano, in virtu' dei quali l'erogazione dei
contributi  e'  operata  dalle predette autonomie speciali attraverso
l'utilizzo  del  maggior gettito acquisito al loro bilancio a seguito
dell'aumento dell'aliquota di accisa disposto dall'art. 23, comma, 3,
della richiamata legge n. 47 del 2004».
    La   Regione  ritiene  che  questa  affermazione  sarebbe  lesiva
dell'autonomia  finanziaria  regionale garantita dagli artt. 12 e 50,
comma 5,  della  legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto
speciale per la Valle d'Aosta); dall'art. 4, comma 2, della legge del
26 novembre  1981,  n. 690  (Revisione  dell'ordinamento  finanziario
della  regione  Valle  d'Aosta); dall'art. 119 della Costituzione, in
combinato   disposto   con   l'art. 10   della  legge  costituzionale
18 ottobre  2001,  n. 3  (Modifiche  al  titolo V della parte seconda
della  Costituzione). Essa, inoltre, violerebbe il principio di leale
collaborazione, nonche' l'art. 23 del decreto-legge 24 dicembre 2003,
n. 355  (Proroga  dei  termini previsti da disposizioni legislative),
convertito,  con  modificazioni, nella legge 27 febbraio 2004, n. 47,
che  dovrebbe  essere  interpretato  nel  senso  che  i trasferimenti
erariali  alimentati  con  l'aumento  del  gettito  dell'accisa sulle
benzine  non  includono  la  quota  dei  9/10  riservata dall'art. 4,
comma 2,  della  legge  n. 690  del  1981 alla Regione Valle d'Aosta,
sulla base dello statuto speciale.
    Pertanto,  il  decreto  ministeriale sarebbe illegittimo, poiche'
disconoscerebbe  «la  spettanza  integrale alla Regione Valle d'Aosta
dei  9/10  del  gettito  dell'accisa  sulle  benzine, garantita dallo
statuto  e dalle norme di attuazione», e, per altro verso, imporrebbe
«un  vincolo  di  destinazione su entrate attribuite alla Regione, in
materia assegnata alla sua competenza esclusiva».
    La   ricorrente   sostiene,   inoltre,   che   il   provvedimento
ministeriale   impugnato   sarebbe   lesivo   anche   delle   proprie
attribuzioni  in  materia di trasporto pubblico locale, fondate sugli
artt. 2,  primo  comma, lettera h), e 4 dello statuto speciale per la
Valle  d'Aosta,  nonche'  sugli  artt. 117,  quarto comma, Cost. e 10
della legge costituzionale n. 3 del 2001.
    2. - Il ricorso della Regione Valle d'Aosta presenta una evidente
anomalia,  da  considerare  in  via  preliminare rispetto alla stessa
valutazione  dei profili di inammissibilita' eccepiti dall'Avvocatura
generale dello Stato, dal momento che la ricorrente chiede che questa
Corte  dichiari la non spettanza allo Stato del potere di adottare il
decreto   del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  24
giugno 2004,  prot. n. 578 (Segr) L.1, deliberato in prima attuazione
di  quanto  previsto  dall'art. 23, comma 1, del decreto-legge n. 355
del  2003.  La  legittimita'  del  decreto  impugnato,  che  concerne
soltanto  la  formazione «dell'anagrafe delle aziende che operano nel
settore  del  trasporto pubblico locale» (accessibile anche agli enti
territoriali)  e  che  a  tal  fine  prevede  la  fornitura  dei dati
necessari da parte di una serie di soggetti pubblici e privati, viene
contestata  sulla  base  del  contenuto  di  una delle premesse dello
stesso  decreto  ministeriale,  ritenuta  lesiva  sia  dell'autonomia
finanziaria  della  Regione  che  delle  sue competenze in materia di
trasporto pubblico locale.
    La  giurisprudenza di questa Corte ha piu' volte riconosciuto che
«qualsiasi comportamento significante, imputabile allo Stato o ad una
Regione e' idoneo a produrre un conflitto attuale di attribuzione fra
enti,  purche'  sia  dotato di efficacia o di rilevanza esterna e sia
diretto  ad  esprimere  in  modo  chiaro  ed inequivoco la pretesa di
esercitare  una data competenza, il cui svolgimento possa determinare
un'invasione attuale dell'altrui sfera di attribuzioni o comunque una
menomazione altrettanto attuale delle possibilita' di esercizio della
medesima»  (sentenza  n. 211  del  1994;  analogamente,  si vedano le
sentenze nn. 341 del 1996 e 137 del 1998); su questa base puo' essere
sicuramente  impugnata  in  forma  autonoma  anche una premessa di un
decreto   ministeriale  cui  sia,  appunto,  imputata  una  esplicita
negazione della autonomia finanziaria di spesa della Regione.
    Tuttavia,  l'anomalia  del  ricorso  proposto dalla Regione Valle
d'Aosta  scaturisce,  anzitutto, dal fatto che la premessa contestata
non incide minimamente sul contenuto del decreto stesso, tanto che la
difesa  regionale  imputa  al  decreto  semplicemente di non smentire
quanto  contenuto nella premessa, cosi' come confermato dal fatto che
-  come risulta dalla nota n. 11983 del 12 settembre 2005 a firma del
Presidente  pro  tempore della Regione Valle d'Aosta depositata negli
atti  di  causa  -  l'amministrazione  regionale  «ha  regolarmente e
tempestivamente fornito» i dati richiesti dal decreto impugnato.
    Ma  soprattutto,  in  secondo  luogo,  le motivazioni addotte nel
ricorso e nella memoria depositata in prossimita' dell'udienza, nella
parte  in  cui  individuano  i  termini  del sollevato conflitto e le
ragioni  della  asserita  lesivita'  della citata premessa al d.m. 24
giugno 2004   rispetto   alle   attribuzioni   costituzionali   della
ricorrente,   si   rivelano   in  insanabile  contraddizione  con  le
conclusioni  formulate  dalla difesa regionale, nelle quali si chiede
testualmente a questa Corte di «dichiarare che non spetta allo Stato,
e  per  esso  al  Ministro  delle infrastrutture e dei trasporti» non
tanto  l'imposizione  di  quegli obblighi e di quei vincoli lamentati
nelle  motivazioni  in  diritto  del  ricorso  e  riferiti  alla sola
premessa  espressamente  contestata,  bensi'  «adottare il decreto in
data  24  giugno 2004,  prot.  n. 578 (Segr) L.1, recante la seguente
premessa: "Considerati (...)"; e di conseguenza annullare l'impugnato
decreto del Ministro».
    Impugnare   espressamente  l'intero  atto  ministeriale  previsto
dall'art. 23,  comma 1,  della legge n. 47 del 2004, evidenzia che in
realta'  si contesta anche e prioritariamente che sia compatibile con
la   speciale   autonomia   finanziaria  della  Regione,  attualmente
disciplinata  in  modo  organico  dalla  legge  n. 690  del  1981, la
previsione  di  una  nuova  spesa a carico della finanza regionale ad
opera  di  una  legge  nazionale,  seppur nell'ambito di uno speciale
intervento  a  livello nazionale in materia di competenza di tutte le
Regioni.  Al  tempo  stesso, la delibera di impugnazione della Giunta
regionale  e la memoria della ricorrente contestano la opportunita' e
forse  la  legittimita'  dello stesso accordo nazionale, allorche' la
prima   afferma   che   nell'accordo  non  vi  sarebbe  stato  «alcun
coinvolgimento delle Regioni e delle Province autonome», e la seconda
rileva  che solo una Regione ha partecipato «alle trattative sfociate
nell'accordo», parlando quindi di «una spesa imposta alla Regione per
adempiere obbligazioni contratte da altri - le imprese di trasporto -
nei  confronti  dei  lavoratori autoferrotranviari, con la mediazione
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali».
    Una   simile   formulazione  del  petitum,  pertanto,  si  rivela
intrinsecamente  contraddittoria rispetto alle doglianze fatte valere
nella  parte  motiva  del  ricorso, non consentendo in alcun modo una
chiara  ed  univoca  identificazione dei termini del conflitto su cui
questa Corte e' chiamata a giudicare.
    Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara  inammissibile  il  conflitto  di  attribuzione proposto
dalla   Regione  Valle  d'Aosta  nei  confronti  del  Presidente  del
Consiglio  dei  ministri  in  relazione al decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti 24 giugno 2004, prot. n. 578 (Segr) L.
1 con il ricorso indicato in epigrafe.
    Cosi'  deciso,  in  Roma,  nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 novembre 2006.
                         Il Presidente: Bile
                       Il redattore: De Siervo
                       Il cancelliere:Di Paola
    Depositata in cancelleria il 21 novembre 2006.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola
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