N. 388 ORDINANZA 8 - 21 novembre 2006

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Straniero   e   apolide   -  Espulsione  amministrativa  -  Reato  di
  trattenimento,  senza  giustificato  motivo,  dello  straniero  nel
  territorio  dello  Stato  in violazione dell'ordine del questore di
  allontanamento   nel   termine   di   cinque  giorni  -  Previsione
  dell'obbligatorieta' dell'arresto in flagranza - Denunciata lesione
  del principio della riserva di giurisdizione in materia di liberta'
  personale  - Questione sollevata dal rimettente dopo aver negato la
  convalida  dell'arresto  - Esaurimento della cognizione del giudice
  in  relazione  alla  norma  censurata  - Manifesta inammissibilita'
  della questione.
- D.Lgs.  25 luglio  1998,  n. 286,  art. 14, comma 5-quinquies, come
  modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189.
- Costituzione, art. 13.
Straniero   e   apolide   -  Espulsione  amministrativa  -  Reato  di
  trattenimento,  senza  giustificato  motivo,  dello  straniero  nel
  territorio  dello  Stato  in violazione dell'ordine del questore di
  allontanamento   nel   termine   di   cinque  giorni  -  Previsione
  dell'obbligatorieta' del rito direttissimo - Asserita irragionevole
  disparita'  di  trattamento  -  Carenza  di  motivazione  sulla non
  manifesta   infondatezza   -   Manifesta   inammissibilita'   della
  questione.
- D.Lgs.  25 luglio  1998,  n. 286,  art. 14, comma 5-quinquies, come
  modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189.
- Costituzione, art. 3.
Straniero   e   apolide   -  Espulsione  amministrativa  -  Reato  di
  trattenimento,  senza  giustificato  motivo,  dello  straniero  nel
  territorio  dello  Stato  in violazione dell'ordine del questore di
  allontanamento   nel   termine   di   cinque  giorni  -  Traduzione
  dell'ordine di allontanamento nella lingua madre del destinatario -
  Mancata   previsione   -   Lamentata  irragionevole  disparita'  di
  trattamento  tra cittadini stranieri, con violazione del diritto di
  difesa   -   Questione   gia'   dichiarata  infondata  -  Manifesta
  infondatezza.
- D.Lgs.  25 luglio  1998, n. 286, art. 14, comma 5-ter, in relazione
  all'art. 13, comma 7.
- Costituzione, artt. 3 e 24.
(GU n.47 del 29-11-2006 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Franco BILE;
  Giudici:  Giovanni  Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO,
Romano  VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Franco GALLO,
Gaetano  SILVESTRI,  Sabino  CASSESE,  Maria  Rita  SAULLE,  Giuseppe
TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;
ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 14, commi 5-ter
e  5-quinquies, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo
unico  delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione
e  norme  sulla  condizione  dello  straniero), come modificato dalla
legge  30 luglio  2002, n. 189 (Modifica alla normativa in materia di
immigrazione  e  di asilo), promosso con ordinanza del 17 giugno 2004
dal  Tribunale  di Torre Annunziata - Sezione distaccata di Torre del
Greco,   iscritta  al  n. 997  del  registro  ordinanze  del  2004  e
pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 50, 1ª serie
speciale, dell'anno 2004;
    Udito  nella  Camera  di consiglio del 25 ottobre 2006 il giudice
relatore Gaetano Silvestri;
    Ritenuto   che   il  Tribunale  di  Torre  Annunziata  -  Sezione
distaccata  di Torre del Greco, con ordinanza in data 17 giugno 2004,
ha  sollevato  questione di legittimita' costituzionale dell'art. 14,
commi 5-ter  e  5-quinquies,  del decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286  (Testo  unico  delle  disposizioni  concernenti la disciplina
dell'immigrazione  e  norme  sulla  condizione dello straniero), come
modificato   dalla   legge  30 luglio  2002,  n. 189  (Modifica  alla
normativa in materia di immigrazione e di asilo), in riferimento agli
artt. 3, 13 e 24 della Costituzione;
        che   il   rimettente   procede   nelle  forme  del  giudizio
direttissimo,  subito  dopo  aver provveduto in ordine alla convalida
dell'arresto  di un cittadino straniero, eseguito nella flagranza del
reato previsto dall'art. 14, comma 5-ter, del d.lgs. n. 286 del 1998;
        che,  secondo quanto riferito dal giudice a quo, il difensore
dell'arrestato    ha    eccepito    l'illegittimita'   costituzionale
dell'art. 14, comma 5-ter, del d.lgs. n. 286 del 1998, per l'asserito
contrasto  con  gli artt. 3 e 24 Cost., essendo previsto che l'ordine
di  allontanamento  impartito dal questore possa essere comunicato al
cittadino  straniero  anche  previa  traduzione  in  lingua francese,
inglese  o  spagnola,  e  non  necessariamente nella lingua madre del
destinatario;
        che  il  rimettente  ritiene  la  questione rilevante, avendo
accertato  che l'arrestato, di nazionalita' russa, non conosce lingue
diverse dalla propria, e quindi non ha potuto comprendere l'ordine di
allontanamento  emesso  dal  Questore  di  Napoli,  che  gli e' stato
comunicato previa traduzione nelle tre lingue sopra indicate;
        che,   pertanto,   il   rimettente  censura  la  disposizione
contenuta  nel comma 5-ter del citato art. 14, in quanto configura la
fattispecie  di  reato di indebito trattenimento nel territorio dello
Stato  prescindendo  dall'effettiva conoscenza da parte del cittadino
straniero del contenuto del provvedimento emesso dal questore;
        che,  infatti,  il  procedimento  di comunicazione degli atti
concernenti  l'espulsione,  previsto  dall'art. 13,  comma 8  (recte:
comma 7),   del  medesimo  decreto,  consente  che  tali  atti  siano
comunicati    previa   traduzione   nella   lingua   conosciuta   dal
destinatario,  ovvero  «ove  non  sia possibile», in lingua francese,
inglese o spagnola, essendo queste le lingue maggiormente diffuse;
        che  il  giudice  a quo, richiamando implicitamente l'art. 27
Cost.,   sottolinea  come  l'esatta  comprensione  del  provvedimento
emanato  dal questore costituisca un requisito indispensabile ai fini
della  astratta  configurabilita'  del  reato, sotto il profilo della
sussistenza  della colpa, elemento psicologico minimo richiesto per i
reati contravvenzionali come quello in esame;
        che,  invece,  ad avviso del rimettente, la comunicazione del
predetto  provvedimento  previa  traduzione  in  una delle tre lingue
maggiormente diffuse, consentita dalla clausola di salvezza contenuta
nell'inciso  «ove  non  sia  possibile»  del  citato art. 13, comma 8
(recte:  comma 7), non garantirebbe la comprensione del contenuto del
provvedimento  di  espulsione  e  delle gravi conseguenze connesse al
relativo  inadempimento,  con  violazione  del  diritto di difesa del
destinatario;
        che,  inoltre,  a  parere  del giudice a quo, essendo rimessa
agli  uffici di questura, senza obbligo di motivazione, la scelta tra
la   comunicazione   -  previa  traduzione  nella  lingua  madre  del
destinatario  -  e l'utilizzo del criterio residuale - con traduzione
del  provvedimento  in  una  delle tre lingue piu' diffuse -, sarebbe
violato  anche  il  principio  di  uguaglianza,  per la irragionevole
disparita'  di trattamento che si determina tra i cittadini stranieri
presenti nelle diverse province dello Stato;
        che,  secondo  quanto  riferito  dal  rimettente,  la  difesa
dell'arrestato    ha    eccepito    l'illegittimita'   costituzionale
dell'art. 14,  commi 5-ter e 5-quinquies, del d.lgs. n. 286 del 1998,
per violazione dell'art. 13 Cost.;
        che  il giudice a quo considera tale eccezione rilevante, «in
quanto sollevata nel corso dell'udienza di convalida dell'arresto», e
non   manifestamente  infondata,  avendo  le  disposizioni  censurate
introdotto  nell'ordinamento  un'ipotesi  di  arresto  obbligatorio a
fronte  di una condotta che non denota pericolosita' e che integra un
reato  soltanto  contravvenzionale,  per  il  quale non e' consentita
l'applicazione di misure cautelari;
        che,   pertanto,   secondo   il   rimettente,  la  temporanea
limitazione  della  liberta'  personale,  che  si  realizza a seguito
dell'arresto  obbligatorio  del cittadino straniero il quale si trovi
nella  condizione  di  cui  all'art. 14,  comma 5-ter,  in  quanto ab
origine   carente   del   carattere   anticipatorio   e   sostitutivo
dell'intervento  dell'autorita'  giudiziaria,  avverrebbe al di fuori
dei limiti fissati dall'art. 13, secondo comma, Cost.;
        che,  infine,  a  parere  del  giudice a quo, le disposizioni
indicate  sarebbero censurabili anche con riferimento alla previsione
dell'obbligatorieta'  del rito direttissimo, in quanto, sottraendo al
pubblico ministero il potere di scegliere se procedere o non con tale
rito «a differenza di quanto previsto per tutti i reati dall'art. 450
cod. proc. pen.», violerebbero il parametro dell'art. 3 Cost., per la
irragionevole  disparita' di trattamento «tra chi viene arrestato per
uno  dei  delitti  per  cui  l'arresto  e' obbligatorio o consentito,
ovvero  viene  fermato  ex  art. 384 cod. proc. pen.» ed il cittadino
straniero  che  non  abbia  rispettato  l'ordine  del questore, e sia
quindi  perseguibile  ai  sensi dell'art. 14, comma 5-ter, del d.lgs.
n. 286 del 1998;
        che il rimettente, all'esito dell'udienza, non ha convalidato
l'arresto  del  cittadino  straniero  ed  ha,  quindi,  sollevato  la
questione  di  legittimita' costituzionale, disponendo la sospensione
del giudizio.
    Considerato  che  il  Tribunale  di  Torre  Annunziata  - Sezione
distaccata   di  Torre  del  Greco,  ha  sollevato  la  questione  di
legittimita' costituzionale relativa alla norma che prevede l'arresto
obbligatorio   dello  straniero  che  non  ottemperi  all'ordine  del
questore   di   lasciare   il   territorio  dello  Stato  -  art. 14,
comma 5-quinquies,  del  decreto  legislativo  25 luglio 1998, n. 286
(Testo   unico   delle   disposizioni   concernenti   la   disciplina
dell'immigrazione  e  norme  sulla  condizione dello straniero), come
modificato   dalla  legge  30 luglio  2002,  n. 189  (Modifica  della
normativa  in  materia di immigrazione e di asilo) - dopo aver negato
la  convalida  dell'arresto  ed  ordinato  la  rimessione in liberta'
dell'arrestato, con cio' esaurendo la propria cognizione in relazione
alla norma oggetto di censura;
        che,   per   costante  giurisprudenza  di  questa  Corte,  la
questione  di  cui  sopra  deve  essere  dichiarata inammissibile per
difetto  di pregiudizialita' (ex plurimis, ordinanze n. 370 del 2005,
n. 405 del 2004 e n. 215 del 2003);
        che  la  questione di legittimita' costituzionale riguardante
la  norma  che  stabilisce  l'obbligatorieta' del rito direttissimo -
art. 14,   comma 5-quinquies   del   d.lgs.  n. 286  del  1998,  come
modificato  dalla  legge  n. 189 del 2002 - non e' sorretta da alcuna
motivazione   in  ordine  all'asserita  irragionevole  disparita'  di
trattamento, che viene soltanto enunciata in modo apodittico;
        che  deve,  pertanto,  essere  dichiarata  l'inammissibilita'
della  questione  di  cui sopra, per carenza di motivazione sulla non
manifesta  infondatezza  (ex  plurimis,  ordinanze  n. 161 del 2006 e
n. 212 del 2005);
        che  la  questione  di  legittimita' costituzionale avente ad
oggetto  l'art. 14,  comma 5-ter,  del  d.lgs.  n. 286 del 1998, come
modificato  dalla  legge  n. 189 del 2002, concerne la configurazione
del  reato  di  trattenimento  del cittadino straniero sul territorio
dello  Stato,  in violazione del provvedimento del questore, ai sensi
del  comma  5-bis  del  medesimo  articolo,  in quanto la fattispecie
prescinderebbe    dall'effettiva   conoscenza   del   contenuto   del
provvedimento  da parte del destinatario, in ragione della previsione
contenuta  nell'art. 13,  comma 7, del decreto legislativo citato, la
quale   stabilisce   che  gli  atti  concernenti  l'espulsione  siano
comunicati  all'interessato,  «unitamente ad una traduzione in lingua
da lui conosciuta, ovvero, ove non sia possibile, in lingua francese,
inglese o spagnola»;
        che  il  giudice  a quo ritiene che l'esatta comprensione, da
parte  dello  straniero,  del  provvedimento  di  espulsione  sia  un
requisito   indispensabile   perche'  possa  configurarsi  l'elemento
psicologico del reato;
        che  la medesima questione e' stata dichiarata non fondata da
questa Corte, la quale ha rilevato che spetta ai giudici di merito la
valutazione  in  concreto  dell'effettiva  conoscibilita'  dell'atto,
affermando  che  questi ultimi «devono verificare se il provvedimento
abbia  raggiunto o meno il suo scopo, traendone le dovute conseguenze
in  ordine  alla  sussistenza  dell'illecito  penale  contestato allo
straniero» (sentenza n. 257 del 2004);
        che,  non  essendovi  motivi  per  discostarsi  dalla  citata
decisione,   la   questione  di  cui  sopra  deve  essere  dichiarata
manifestamente infondata.
    Visti  gli  artt. 26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87,  e  9,  comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara   la   manifesta  inammissibilita'  delle  questioni  di
legittimita'  costituzionale dell'art. 14, commi 5-ter e 5-quinquies,
del  decreto  legislativo  25 luglio  1998, n. 286 (Testo unico delle
disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione  e norme
sulla  condizione  dello  straniero),  come  modificato  dalla  legge
30 luglio  2002,  n. 189  (Modifica  alla  normativa  in  materia  di
immigrazione   e   di   asilo),  nelle  parti  riguardanti  l'arresto
obbligatorio e l'obbligatorieta' del rito direttissimo, sollevate, in
riferimento  agli  artt. 3  e 13 della Costituzione, dal Tribunale di
Torre  Annunziata  -  Sezione  distaccata  di  Torre  del  Greco, con
l'ordinanza in epigrafe;
    Dichiara   la   manifesta   infondatezza   della   questione   di
legittimita'  costituzionale  dell'art. 14, comma 5-ter, in relazione
all'art. 13,  comma 7, del decreto legislativo n. 286 del 1998, nella
parte  in  cui non prescrive l'obbligatoria traduzione dell'ordine di
espulsione  dello  straniero  in  una lingua conosciuta dallo stesso,
sollevata,  in  riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal
Tribunale  di  Torre  Annunziata  -  Sezione  distaccata di Torre del
Greco, con la medesima ordinanza.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 novembre 2006.
                         Il Presidente: Bile
                       Il redattore: Silvestri
                       Il cancelliere:Di Paola
    Depositata in cancelleria il 21 novembre 2006.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola
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