N. 109 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 15 novembre 2006

Ricorso  per  questione  di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria  il  15  novembre  2006 (del Presidente del Consiglio dei
ministri)

Amministrazione  pubblica - Norme della Regione Abruzzo - Istituzione
  di  un Comitato per interventi a favore dei familiari dei caduti in
  servizio  appartenenti  alle  Forze  armate e di polizia - Prevista
  partecipazione  al Comitato anche dei Prefetti e dei rappresentanti
  di massimo grado di ciascuna Forza armata e di polizia operante nel
  territorio regionale - Ricorso del Governo - Lamentata attribuzione
  di  compiti  o  funzioni ad organi statali da parte della Regione -
  Denunciata  lesione  della  competenza  esclusiva  dello  Stato  in
  materia di «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato
  e   degli  enti  pubblici  nazionali»,  lesione  del  principio  di
  efficienza e buon andamento della pubblica amministrazione.
- Legge della Regione Abruzzo 25 agosto 2006, n. 29, art. 21, secondo
  comma.
- Costituzione, artt. 97 e 117, secondo comma, lett. g).
Impresa  e imprenditore - Concorrenza - Norme della Regione Abruzzo -
  Agevolazioni  finanziarie  a  favore  di soggetti imprenditoriali (
  nella  specie,  API  Soluzione di Teramo e Consorzio industriale di
  Avezzano)  -  Ricorso  del  Governo  -  Denunciato contrasto con il
  principio  dell'ordinamento  comunitario  che  vieta  gli «aiuti di
  Stato»,   violazione   dell'obbligo   comunitario   di   preventiva
  informazione,  esposizione  di responsabilita' dello Stato italiano
  nei  confronti  dell'Unione  europea, violazione delle regole della
  concorrenza,  ingiustificato  favore  rispetto  ad  altri  soggetti
  economici.
- Legge della Regione Abruzzo 25 agosto 2006, n. 29, artt. 38 e 44.
- Costituzione,  artt. 3  e 117, primo comma; Trattato CE, artt. 87 e
  88.
(GU n.49 del 13-12-2006 )
    Ricorso  del Presidente del Presidente del Consiglio dei ministri
in  persona  Presidente  del  Consiglio  pro-tempore  rappresentato e
difeso  dall'Avvocatura  generale  dello Stato presso i cui Uffici in
Roma,  via  dei  Portoghesi n. 12 e' domiciliato, nei confronti della
Regione  Abruzzo  in  persona  del  Presidente della giunta regionale
pro-tempore  per  la  dichiarazione  di illegittimita' costituzionale
della  legge  della  Regione Abruzzo 25 agosto 2006 n. 29, pubblicata
nel  B.U.R.  n. 82  dell'8  settembre  2006,  recante  «Modifiche  ed
integrazioni  alla  l.r.  31  dicembre  2005,  n. 46  ( Disposizionei
finanziarie  per la redazione del bilancio annuale 2006 e pluriennale
2006-2008-  Legge finanziaria regionale 2006) e alla l.r. 31 dicembre
2005,  n. 474  (  Bilancio  di previsione per l'esercizio finanziario
2006-   bilancio   pluriennale   2006-2008),   l°   provvedimento  di
variazione,  nell'art. 21  secondo  comma  in relazione al l'art 117,
secondo  comma,  lett.  g)  Cost.,  nonche'  negli  artt. 38  e 44 in
relazione  all'art. 117,  primo  comma,  all  art. 3  Cost.  ed  agli
artt. 87 e 88 de Trattato CE.

    La  legge  riportata in epigrafe viene impugnata, giusta delibera
del   Consiglio   dei   ministri  in  data  27  ottobre  2006,  ne1le
sottoindicate disposizioni.
    1)  L'art  21  rubricato  «Istituzione  per  i caduti in servizio
appartenenti  alle  Forze  armate e di polizia» finalizzato dal primo
comma  al  finanziamento  di  interventi a favore dei familiari delle
vittime,  residenti  in Abruzzo e appartenenti alle Forze armate e di
polizia  caduti  in  servizio  nell'assolvimento  dei  propri  doveri
istituzionali,  prevede, al secondo comma, un Comitato costituito dal
Presidente   della  giunta  regionale,  dai  prefetti  delle  quattro
Province  abruzzesi e dal rappresentante di massimo grado di ciascuna
Forza armata e di polizia, operante nel territorio regionale, al fine
di  valutare  le  istanze  inviate  dagli aventi diritto e provvedere
all'applicazione   delle   disposizioni   in   esame.   Alla  formale
costituzione   del  Comitato  provvede  il  Presidente  della  Giunta
regionale con proprio decreto.
    La  norma  citata  si  pone  in contrasto con l'art. 117, secondo
comma,  lett.  g)  della  Costituzione  che riserva alla legislazione
esclusiva    dello    Stato    la    materia    dell'ordinamento    e
dell'organizzazione  amministrativa dello Stato e degli enti pubblici
nazionali.
    Il   profilo   di   illegittimita'   investe   principalmente  la
composizione dell' organismo regionale istituito dalla legge citata.
    La  presenza di quattro prefetti, uno per ogni provincia, nonche'
dei massimi gradi delle Forze militari e di polizia attribuisce nuovi
compiti alle amministrazioni statali cui detti funzionari o militari,
fanno  capo  ovvero rispettivamente alle prefetture, ed ai componenti
delle  Forze  armate  e  di Polizia anche essi tutti riconducibili ad
amministrazioni dello Stato.
    La  normativa  regionale,  configura  in tal modo in capo a dette
figure  istituzionali  statali, nuove attribuzioni pubbliche relative
all'   espletamento   dell'attivita'  di  valutazione  delle  istanze
avanzate  sulla  base della citata disposizione nonche', in generale,
dell'attivita'  demandata  all'organismo  nel  quale detti componenti
risultano inseriti. Organismo, questo, di carattere regionale siccome
istituito   dalla   medesima   legge  e  formalmente  costituito  dal
Presidente della giunta regionale con proprio decreto.
    Il  legislatore  regionale tuttavia, non puo' attribuire nuovi ed
aggiuntivi  compiti  o funzioni ad organi statali o a coloro che tali
organi  impersonano,  in  quanto  spetta  in via esclusiva allo Stato
disciplinare   «l'organizzazione   amministrativa   dello   Stato   e
l'attivita'  dei  propri  funzionari»  cosi'  come  i  compiti  e  le
attribuzioni delle Forze armate cx art. 117, secondo comma, lett. g).
    Cio',  oltretutto,  comporta  -  come  recentemente sancito dalla
Corte  in  relazione  ad  analoga  fattispecie  -  per  quei pubblici
funzionari,  una inevitabile alterazione delle attribuzioni svolte in
seno  agli organi di appartenenza, «con la conseguente compromissione
del parametro invocato che riserva in via esclusiva alla legislazione
dello Stato di provvedere in materia» (In tal senso, tra le decisioni
piu' recenti, Corte cost. n. 30 del 2006).
    Da   tale  punto  di  vista,  il  riconoscimento  della  potesta'
regionale  di  attribuire  in  via  unilaterale funzioni pubbliche ad
uffici  statali  deve  ritenersi  illegittimo  anche  ai  fini  della
compromissione  del  buon andamento e della efficienza della pubblica
amministrazione.
    Viene    pertanto   in   considerazione,   quale   parametro   di
illegittimita'  della  norma  in  esame, lo stesso art. 97 Cost., che
postula l'esistenza di un modello normativo unitario e coordinato cui
riservare  l'individuazione  e  l'organizzazione delle attribuzioni e
dei  compiti  attribuiti  agli  uffici  statali  investiti  di  nuove
funzioni  da  fonti regionali. La' dove, tuttavia, tale modello viene
incrementato, in modo unilaterale e non coordinato da fonti normative
esterne  a  quello statale ne deriva, inevitabilmente, un'alterazione
dell'efficienza  e  del buon andamento della pubblica amministrazione
auspicato dalla disposizione costituzionale da ultimo richiamata.
    Le considerazioni che precedono trovano conferme negli autorevoli
precedenti  della Corte che, in relazione ad analoghe istituzioni, da
parte   regionale,   di   organi  composti  da  figure  istituzionali
riferibili   ad  amministrazioni  dello  stato  o  ad  enti  pubblici
nazionali   ha   dichiarato   l'illegittimita'  costituzionale  delle
relative  disposizioni  di  legge regionale (In tal senso Corte cost.
sent. 29 aprile-7 maggio 200 2004, sent. n. 30 del 2006, sent. n. 322
del 6 ottobre 2006).
    Quanto  sopra  esposto  certamente  non vale ad escludere che, in
astratto,  non  si  possano  prevedere  forme  di collaborazione e di
coordinamento  che coinvolgono compiti ed attribuzioni dello Stato in
vista  di  una  leale  collaborazione tra enti. Tali forme, tuttavia,
come  altresi'  sottolineato  dalla  Corte  in  piu'  occasioni, «non
possono  essere  disciplinate  unilateralmente  ed  autoritativamente
dalle  regioni  nemmeno  nell'esercizio di potesta' legislative: esse
devono  trovare  il  loro  fondamento  o il loro presupposto in leggi
statali  che  le prevedano o le consentano, o in accordi tra gli enti
interessati  (In  tal senso Corte cost. sent n. 134 del 2004 ma anche
sent. n. 30 del 2006 e n. 322 del 2006 sopra richiamate).
    In  assenza  di  detti accordi ovvero di previe intese, pertanto,
deve   ritenersi   violato   il   parametro   costituzionale  di  cui
all'art. 117, secondo comma, lett. g).
    2)  Con  il  successivo  art. 38  rubricato  «Contributo  all'API
Soluzione  di  Teramo»  a sostegno del progetto pelletteria, la legge
regionale  n. 29  del 2006 prevede, al primo comma, la concessione da
parte  della  regione  di  un  contributo  di  E. 50.000,00 in favore
dell'impresa  in  rubrica ed a sostegno del progetto ivi indicato. Il
secondo comma regola gli stanziamenti per gli esercizi successivi.
    3)  Con  l'art. 44  (Interventi  per  il  consolidamento  di siti
produttivi),  la  medesima legge, inoltre, al primo comma costituisce
un  «limite  di  impegno  decennale  allo  scopo  di  superare alcune
criticita' occupazionali denominato: Interventi per il consolidamento
di  siti  produttivi, di Euro 300.000,00 annui a favore del Consorzio
industriale di Avezzano finalizzato all'assunzione di un mutuo le cui
risorse  sono  destinate  all'acquisto  di immobili sedi di attivita'
produttive  per  il  consolidamento  di realta' industriali, indicati
dalla   Giunta  regionale  su  proposta  della  competente  Direzione
attivita'  produttive».  Il  comma seguente determina lo stanziamento
per gli esercizi successivi.
    Entrambe  le  disposizioni  sopra  riportate  sub  2)  e  3),  in
relazione all'art. 84 della medesima normativa regionale, la' dove si
stabilisce che la legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della  sua pubblicazione nel B.U.R. devono ritenersi in contrasto con
l'art. 117,   primo  comma  Cost.  a  norma  del  quale  la  potesta'
legislativa  e'  esercitata  dallo Stato e dalle regioni nel rispetto
della  Costituzione  nonche'  dei  vincoli derivanti dall'ordinamento
comunitario e dagli obblighi internazionali.
    Tanto  l'art. 38  quanto l'art. 44 della legge in esame rientrano
nell'alveo  della  materia  disciplinata  dagli  artt. 87  e  88  del
Trattato  CE  -  gia'  artt. 92  e 93 ( ma v. anche le corrispondenti
disposizioni  del  Trattato  di  adozione della Costituzione europea,
artt. III  167  e  III  168,  dove  vengono  riaffermati  i  medesimi
principi).
    L'art. 87,  nel  sancire  il  principio di incompatibilita' degli
aiuti  con  il  mercato  comune  e'  disposizione volta all'obiettivo
primario  e qualificante del sistema comunitario per la realizzazione
di  un  sistema  di concorrenza non falsata al fine di evitare che il
sostegno finanziario conduca ad alterare la competizione ad armi pari
tra  le  imprese.  La  disciplina  degli aiuti di stato, peraltro, e'
anche  complementare  al  mercato  interno,  nella  misura  in cui il
sostegno  economico  da  parte  pubblica  finisce  col  rafforzare le
imprese  che  ne  beneficiano  sul  mercato  interno e, rendendo piu'
difficile  la  penetrazione  di  imprese  appartenenti ad altri paesi
comunitari, si risolve in una forma di sostanziale protezionismo.
    Con  riferimento  alle  disposizioni  di cui alla legge regionale
impugnata non vi e' dubbio che le misure ivi previste rientrino nella
nozione  di  «aiuto  di  stato»  realizzandosi in entrambe le ipotesi
forme  di  agevolazioni  di  carattere  finanziario  nei confronti di
soggetti   imprenditoriali.   La   nozione   di   aiuto   secondo  la
giurisprudenza   comunitaria,   e'   del   resto,   come   e'   noto,
particolarmente   ampia   la  stessa  ricomprendendo  ogni  vantaggio
economicamente apprezzabile (che puo' realizzarsi con una sovvenzione
diretta  ma  anche  tramite  una  riduzione di costi, un'agevolazione
fiscale,  uno  sgravio di oneri) attribuito ad una impresa attraverso
un  intervento  pubblico,  vantaggio  che  altrimenti  non si sarebbe
realizzato  (Tra le tante: causa C- 387/1992, sentenza 15 marzo 1994,
Racc. p. I-877, punto 13).
    D'altra  parte,  gli  ausili in questione non sembrano neanche in
astratto   riconducibili   alle   ipotesi  di  aiuti  eccezionalmente
consentiti   dalla  normativa  comunitaria  ne',  d'altra  parte,  il
legislatore  regionale si preoccupa di qualificare gli ausili da esso
disciplinati come de minimis.
    Il  successivo art. 88 del Trattato CE, inoltre, nel regolare gli
adempimenti   ai   quali  gli  Stati  membri  sono  tenuti  verso  la
commissione  stabilisce  che  a  questa  debbano  esse  comunicati  i
progetti diretti ad istituire o a modificare aiuti. Il comma secondo,
in  particolare,  vieta  di  dare  ad  essi  esecuzione  prima che la
procedura   abbia   condotta   ad  una  decisione  finale  in  ordine
all'ammissibilita' o meno degli aiuti.
    In  presenza  ditali  disposizioni,  tali  da  impegnare ai sensi
dell'art. 117,  primo  comma  Cost.  la  responsabilita'  dello Stato
italiano  nei  confronti  dell'Unione  europea,  la  Regione Abruzzo,
pertanto,  al  fine di non incorrere in violazione delle prescrizioni
procedimentali   di   cui   all'art. 88   Trattato,  avrebbe  dovuto,
innanzitutto, dare corso alla procedura di informazione nei confronti
delle istituzioni comunitarie previste da tali disposizioni.
    Dato  il principio generale che sancisce l'incompatibilita' degli
aiuti  con  il  mercato  comune  il  sistema di cui al Trattato CE li
sottopone   ad  un  regime  di  autorizzazione  preventiva  da  parte
dell'istituzione  comunitaria  competente,  realizzato  attraverso la
previa  comunicazione  dei  progetti  volti ad istituire o modificare
aiuti,  in  tempo utile affinche' gli organismi comunitari competenti
possano presentare le proprie osservazioni.
    Per  contro,  la  legge  regionale  n. 29 del 2006 qui impugnata,
negli  artt. 38 e 44 sopra menzionati non prevede alcun meccanismo di
differimento  ovvero  di  sospensione  delle  misure e d'altra parte,
all'art. 84  (  Entrata  in  vigore)  dispone  che la stessa entri in
vigore  il  giorno  successivo  a  quello della sua pubblicazione sul
Bollettino  ufficiale  della  Regione  Abruzzo.  Poiche',  dunque, la
pubblicazione  in  B.U.R.  e' stata regolarmente effettuata in data 8
settembre 2006 e gli artt. 38 e 44 non prevedono ulteriori meccanismi
di  sospensione  o  differimento,  le  misure  in questione risultano
attualmente  gia'  efficaci in aperta violazione dell'art. 117, primo
comma della Costituzione.
    Come  del  resto  affermato anche dalla stessa Corte «La garanzia
della  non  applicazione  della  legge  nelle  more  del controllo ex
art. 93   del  trattato  deve  essere  fornita  in  primo  luogo  dal
legislatore regionale attraverso clausole con le quali l'operativita'
degli  ausili  sia  normativamente  subordinata  al parere favorevole
della   Commissione   sicche'  questi  mantengano  la  qualificazione
sostanziale   di   "progetto"   come  lo  stesso  trattato  impone  -
indipendentemente  dalla natura dell'atto che formalmente li prevede»
(In tal senso Corte cost, sent. 11- 22 luglio 1996 n. 271).
    Non  puo' ritenersi sufficiente, dunque, una mera presunzione che
la regione si asterra' dal dare esecuzione a quelle parti della legge
concernenti  gli  «aiuti  di stato» occorrendo - ai fini del rispetto
del sistema di cui al Trattato - la previsione di clausole specifiche
capaci   di   subordinare   l'operativita'  degli  ausili  al  parere
favorevole della commissione.
    La  Regione  Abruzzo, pertanto, venendo meno tanto all'obbligo di
preventiva  informazione  quanto  all'obbligo  ulteriore  di non dare
esecuzione  alla  misura  di aiuto prima dell'avvenuta valutazione di
ammissibilita' dell'intervento ha violato i vincoli comunitari cui e'
sottoposta  la legislazione regionale ai sensi del medesimo art. 117,
primo  comma Cost. impegnando la responsabilita' dello Stato italiano
nei confronti dell'Unione europea.
    La legge regionale in esame deve, pertanto, ritenersi illegittima
anche sotto i profili da ultimo evidenziati.
    Ne'  puo'  sottacersi, infine, che le norme in questione, oltre a
favorire  la produzione interna rispetto ai prodotti importati, possa
ritenersi  in  contrasto  con art. 3 Cost. in quanto volta a favorire
soggetti specificamente individuati senza che emergano le ragioni del
trattamento  a  questi  singolarmente  riservato, in violazione delle
regole sulla concorrenza.
                              P. Q. M.
    Alla  luce  di  quanto  sopra  esposto  si conclude affinche' sia
dichiarata  l'illegittimita' costituzionale della legge della Regione
Abruzzo  n. 29 del 25 agosto 2006, pubblicata nel B.U.R. n. 82 dell'8
settembre 2006:
        quanto  all'art. 21, secondo comma in relazione all'art. 117,
secondo comma, lett. g) e 97 Cost.
        quanto  agli  artt. 38  e 44 in relazione all'art. 117, primo
comnia  e  3  della Costituzione e per violazione degli artt. 87 e 88
del Trattato CE.
          Roma, addi' 3 novembre 2006
               L'Avvocato dello Stato: Paola Palmieri
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