N. 512 ORDINANZA (Atto di promovimento) 27 febbraio 2006

Ordinanza  del  27 febbraio 2006 (pervenuta alla Corte costituzionale
il  16  ottobre  2006)  emessa  dal  giudice  di  pace di Portici nel
procedimento  civile  promosso da Stanzione Gaetanina ed altra contro
Farina Annunziata ed altra

Notificazioni  e comunicazioni (in materia civile) - Notificazioni di
  atti a mezzo posta - Consegna del piego al portiere dello stabile -
  Obbligo  di inviare al destinatario lettera raccomandata contenente
  avviso  dell'avvenuta notifica - Mancata previsione - Disparita' di
  trattamento  rispetto  all'ipotesi  di  notificazione  al  portiere
  eseguita personalmente dall'ufficiale giudiziario - Riduzione delle
  garanzie  di  conoscenza  dell'atto  da  parte  del notificatario -
  Lesione  del  diritto  di  difesa - Richiamo alla sent. n. 346/1998
  della Corte costituzionale.
- Legge 20 novembre 1982, n. 890, art. 7.
- Costituzione,   artt. 2,  3  e  24;  codice  di  procedura  civile,
  art. 139, comma quarto.
(GU n.47 del 29-11-2006 )
                         IL GIUDICE DI PACE

  Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile iscritta al
n. 2328,   per  l'anno  2005,  vertente  tra  Stanzione  Gaetanina  e
Marigliano  Alessandra, elettivamente domiciliati in Portici (Napoli)
al  C.so Umberto I n. 32 presso lo studio dell'avv. Diana Palumbo che
li  rappresenta  e  difende  giusta  procura a lite in atti, attori e
Farina   Annunziata,  residente  a  Napoli  alla  via  Tarallo  n. 6,
convenuto,  e  «Fondiaria  - SAI S.p.A.» in persona del legale rappr.
pro  tempore,  con  sede  in  Firenze alla p.zza della Liberta' n. 6,
convenuto.
    Oggetto: Risarcimento danni.

                              F a t t o

    Premesso:
        1)  che  gli  attori  in epigrafe citavano in giudizio Farina
Annunziata   per   accertare   e  dichiarare  la  responsabilita'  di
quest'ultima   nella   produzione   dell'evento  dannoso  dedotto  in
giudizio,   nonche',   per  l'effetto,  condannarla  in  solido  alla
Fondiaria  -  SAI  al  risarcimento  danni patrimomali a favore degli
istanti comprese le spese ed onorari di giudizio;
        2) che l'atto di citazione veniva notificato a mezzo posta in
data 30 marzo 2005 nelle mani del Portiere dello stabile di residenza
della Farina Annunziata;
        3) che nessun altro adempimento notificatorio veniva compiuto
dall'agente postale;
        4)  che  alla  prima  udienza di comparizione delle parti, la
convenuta  Farina Annunziata restava assente ne' risultava costituita
in cancelleria e parte attorea chiedeva la prosecuzione del processo;
        5)   il   giudice,   rilevato  che  non  appariva  completata
l'operazione   di   notifica  alla  predetta  Farina  Annunziata,  si
riservava.

                            D i r i t t o

    Premessa  la sussistenza dell'interesse a contraddire ex art. 100
c.p.c.  della  Farina  Annunziata  in  quanto  citata in giudizio per
acclarare  proprie responsabilita' e per la condanna al risarcimento,
si rendeva necessario verificare preliminarmente la regolarita' della
notificazione,  diversamente  si  sarebbe  potuta avere una pronuncia
affetta da nullita' poiche' assunta inaudita altera parte.
    Preso  atto  che  la  notifica  dell'atto introduttivo si sarebbe
perfezionata  con la consegna al portiere dello stabile,giusta art. 7
della legge 20 novembre 1982, n. 890, che avrebbe firmato l'avviso di
ricevimento  ed  il  registro  di consegna (comma 4 stessa nonna), il
giudice  avrebbe  dovuto  procedere  nella  istruttoria del giudizio,
senza alcuna altra formalita' preliminare.
    Rileva,  pero',  questo  giudicante  che ricorra una questione di
legittimita'   costituzionale   del   predetto   art. 7  della  legge
n. 890/1982   in  quanto  non  appare  manifenstamente  infondata  e,
conseguentemente, va solleata d'Ufficio per i seguenti motivi:
    Violazione degli artt. 2, 3 e 24 della Costituzione per contrasto
con la norma di cui al comma 4 dell'art. 139 c.p.c.
    L'art. 139  c.p.c., al comma 4, dispone: «Il portiere o il vicino
deve sottoscrivere l'originale, e l'ufficiale giudiziario da' notizia
al   destinatario  dell'avvenuta  notificazione  dell'atto,  a  mezzo
lettera raccomandata»;
    L'art. 7 della legge n. 890/1982 recita testualmente ai commi 3 e
4:  «In  mancanza  delle  persone  suindicate,  il  piego puo' essere
consegnato  al  portiere dello stabile ovvero omissis» e «L'avviso di
ricevimento  ed  il  registro di consegna debbono essere sottoscritti
dalla persona alla quale e' consegnato il piego e, quando la consegna
sia  effettuata  a  persona  diversa  dal destinatario, la firma deve
essere eseguita, su entrambi i documenti summenzionati omissis».
    E'  evidente,  a  modesto avviso del rimettente, la disparita' di
trattamento riservata al destinatario nelle due ipotesi.
    Nel   primo  caso,  questi  ricevera'  successiva  notizia  della
notifica  dell'atto  eseguita  nelle  mani  del  portiere, a mezzo di
lettera raccomandata; nel secondo caso quest'ultima formalita' manca.
    Cio'  non  consente  di ritenere certamente eseguita nello intero
iter la notificazione dell'atto.
    Infatti,  la  notifica  e'  intesa,  nell'accezione comune, quale
operazione  complessa  che  deve  assolvere la funzione prevalente di
portare  il  destinatario  a  conoscenza  dell'atto e, a tal uopo, il
legislatore  ha predisposto una serie di precetti la cui inosservanza
puo' portare alla nullita' della notificazione ex art. 160 c.p.c.
    Il   fondamento   della   rigida   imposizione  dei  precetti  di
notificazione  deve  ricarcarsi,  tra  l'altro,  nella necessita' del
legislatore  di'  assicurare  al  cittadino il diritto inviolabile di
difesa sancito dall'art. 24 della Costituzione.
    E  tale  garanzia la pone in essere attraverso la prescrizione di
un'articolata  attivita'  notificatoria  che va compiuta soltanto - e
quindi  non  da  altri  -  a  mezzo  di  agenti  all'uopo preposti ed
individuati  nel  soggetto  dell'ufficiale  giudiziario  (v. art. 137
c.p.c.).
    Poi,  all'art. 139  c.p.c.  prescrive  che  la notificazione deve
essere  fatta  nel comune di residenza del destinatario, ricercandolo
nella casa di abitazione o omissis.
    Da  cio'  emergono  chiaramente  i  tratti salienti ed essenziali
dell'operazione notificatoria:
        a) che vada eseguita dall'ufficiale giudiziario;
        b)   che   vada   eseguita   nella  casa  di  abitazione  del
destinatario.
    Orbene,   quando   essa  notificazione  viene  eseguita  mediante
consegna  al  portiere,  certamente  viene  interrotta  nel  suo iter
formativo di consegna diretta dell'atto dall'ufficiale giudiziario al
destinatario  e  la  successiva  consegna  del  plico, dalle mani del
portiere  al  destinatario,  degrada  da  operazione  qualificata  ex
art. 137  c.p.c.  a semplice consegna di corrispondenza effettuata da
persona non qualificata, quale appunto il portiere.
    Se  appare  fondata  tale argomentazione vi e' da condividere che
l'operazione  di  notificazione  effettuata  con  le modalita' art. 7
della  legge  n. 890/1982  non  puo'  produrre  gli stessi effetti di
garanzia ex art. 139 c.p.c.
    Altra considerazione ricorre dover fare.
    E'  notorio che il portiere non custodisce ovvero non e' tenuto a
custodire   diervamente   le   varie   tipologie   di  corrispondenza
indirizzata  ai  condomini  o  inquilini;  in  un  unica sistemazione
vengono  inserite lettere ordinarie, raccomandate, cartoline ed anche
atti  giudiziari  per  cui  e'  prevedibile una possibile distrazione
nell'operazione  di  consegna del plico giudiziario, senza che gli si
possano  sollevare responsabilita' nel caso di ritardo ovvero mancata
consegna del plico.
    Comunque,  eventuali  inadempienze del portiere, o addirittura di
un  semplice  suo incaricato, mentre potrebbero avere rilevanza in un
separato  giudizio  per sue responsabilita', certamente non avrebbero
rilievo  nell'istaurando  giudizio  in  cui  parte  convenuta venisse
dichiarata contumace con ogni conseguenza di legge.
    Orbene,  come  ha  gia'  egregiamente  rilevato  la  S.  C. C con
sentenza  n. 346/1998 in ipotesi di lesione del diritto di difesa del
cittadino,  se  rientra  nella  discrezionalita'  del  legislatore la
conformazione  degli  istituti  processuali  e, quindi, la disciplina
delle  notificazioni, un limite inderogabile di tale discrezionalita'
e'  rappresentato  dal diritto di difesa del notificatario, nel senso
che   deve   escludersi  che  la  diversita'  di  disciplina  tra  le
notificazioni   a   mezzo   posta  e  quelle  personalmente  eseguite
dall'ufficiale  giudiziario  possa  comportare  una menomazione delle
garanzie del destinatario delle prime.
                              P. Q. M.
    Visti  gli  art. 134  della  Cost.  e  23 della legge n. 87/1953,
ritenuta   la   rilevanza  e  la  non  manifesta  infondatezza  della
illegittimita'  costituzionale  dell'art. 7  della  legge n. 890/1982
nella parte in cui non prevede che, avvenuta la consegna del piego al
portiere   dello   stabile,   sia   data   notizia   al  destinatario
dell'avvenuta  notiticazione  dell'atto, a mezzo lettera raccomandata
per  contrasto  con  gli  artt. 2,  3  e  24 della Costituzione della
Repubblica Italiana;
    Solleva  la  questione di legittimita' costituzionale della norma
citata  e,  per  l'effetto, sospende il presente giudizio civile R.G.
2328/05;
    Manda   alla   cancelleria   perche'   provveda   alla  immediata
trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;
    Manda  alla  cancelleria  perche'  provveda  alla  notifica della
presente  Ordinanza  alle  parti  costituite  ed  al  Presidente  del
Consiglio dei Ministri;
    Manda  alla Cancelleria perche' provveda a comunicare la presente
ordinanza ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.
        Portici, addi' 21 febbraio 2006
                     Il giudice di pace: Iovino
06C1055