N. 395 ORDINANZA 8 - 23 novembre 2006
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Straniero - Ricongiungimento familiare - Requisiti - Disponibilita' di alloggio rientrante nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica - Denunciata violazione di un diritto fondamentale della persona, del principio di uguaglianza e dei principi di tutela del matrimonio e della famiglia - Richiesta di una pronuncia implicante esercizio di discrezionalita' estranea ai poteri della Corte costituzionale - Manifesta inammissibilita' della questione. - D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 29, comma 3, lettera a). - Costituzione, artt. 2, 3, 29 e 31.(GU n.47 del 29-11-2006 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Franco BILE; Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 29, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), promosso con due ordinanze del 31 dicembre 2005 dal Tribunale di Genova, sui ricorsi proposti da B. Z. e da C. C. M. D. J. contro la Questura di Genova, iscritte ai numeri 131 e 132 del registro ordinanze 2006 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 19, 1ª serie speciale, dell'anno 2006; Udito nella camera di consiglio del 25 ottobre 2006 il giudice relatore Maria Rita Saulle; Ritenuto che con le ordinanze in epigrafe, entrambe depositate in data 31 dicembre 2005, di analogo tenore, il Tribunale di Genova ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, 29 e 31 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 29, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), nella parte in cui, nel disciplinare i requisiti per ottenere il ricongiungimento familiare «prevede che l'alloggio nella disponibilita' dello straniero debba rientrare nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica»; che il giudice a quo riferisce di essere investito, in due distinti giudizi, dei ricorsi avverso i provvedimenti con i quali la Questura di Genova ha, in un caso, respinto la richiesta di rilascio della carta di soggiorno per motivi di famiglia nei confronti di una cittadina di nazionalita' kosovara, del marito di lei e dei suoi cinque figli minori; nell'altro caso, negato, nei confronti di una cittadina ecuadoriana, il nulla osta al ricongiungimento con il figlio minore; che i provvedimenti impugnati si fondano sulla circostanza che gli alloggi nella disponibilita' dei ricorrenti non rispettano i parametri fissati dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, cui l'art. 29, comma 3, lettera a), del d.lgs. n. 286 del 1998, fa espresso rinvio; che, sempre in punto di fatto, il rimettente premette di aver disposto, in entrambi i giudizi, apposite consulenze tecniche dalle quali e' emersa l'inidoneita' degli alloggi in questione ad ospitare i familiari per i quali si richiede il ricongiungimento, in quanto non conformi ne' ai parametri fissati dalle norme regionali in materia di edilizia residenziale pubblica - e segnatamente dall'art. 25, comma 6, della legge della Regione Liguria 23 aprile 1982, n. 22 (Norme per la scelta dei soggetti attuatori degli interventi di edilizia agevolata) -, ne' a quelli stabiliti dalla normativa nazionale in materia di igiene e di suolo pubblico negli aggregati urbani, specificati dall'art. 2 del decreto ministeriale 5 luglio 1975 (Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896 relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali d'abitazione); che, sempre dalle consulenze disposte, e' risultato che, sotto il profilo igienico-sanitario, valutato alla luce del Regolamento di igiene del suolo e dell'abitato del comune di Genova, entrambi gli alloggi dei ricorrenti risulterebbero sostanzialmente idonei ad ospitare i rispettivi nuclei familiari; che il rimettente ritiene di non dover fare applicazione dell'art. 6, comma 1, lettera c), del d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286), in quanto esso, seppure prevede, in alternativa al criterio stabilito dall'art. 29, comma 3, lettera a), del d.lgs. n. 286 del 1998, il rilascio di un certificato di idoneita' igienico-sanitaria da parte della competente Azienda unita' sanitaria locale, non puo' prevalere sulla norma impugnata in quanto di rango inferiore; che, pertanto, il rimettente ritiene che l'art. 29 comma 3, lettera a), del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, nel rinviare, per la valutazione della sussistenza di uno dei requisiti necessari per l'esercizio del diritto al ricongiungimento, alla legge regionale, violi gli artt. 2, 3 e 29 della Costituzione; che, in particolare, da un lato, risulterebbe leso il diritto fondamentale all'unita' familiare dello straniero, pur in assenza di preminenti esigenze di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato; dall'altro, sarebbe violato il diritto di uguaglianza fra cittadini italiani e stranieri, essendo subordinata, solo per questi ultimi, la realizzazione di tale diritto fondamentale al rispetto dei rigidi parametri fissati dalla legge regionale, senza, peraltro, tener conto dell'eventuale rispondenza dell'immobile ai requisiti igienico-sanitari; che, infine, la norma impugnata si porrebbe in contrasto anche con l'art. 31 della Costituzione «potendo considerarsi nella specie violato il precetto costituzionale che tutela l'adempimento dei compiti familiari relativi alle famiglie numerose». Considerato che il Tribunale di Genova, con due ordinanze di contenuto sostanzialmente identico, ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, 29 e 31 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 29, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), nella parte in cui, nel disciplinare i requisiti per ottenere il ricongiungimento familiare «prevede che l'alloggio nella disponibilita' dello straniero debba rientrare nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica»; che, attesa l'identita' delle questioni sollevate, deve essere disposta la riunione dei giudizi affinche' esse siano unitariamente definite; che il rimettente, da un lato, dubita della legittimita' costituzionale della norma nella parte in cui individua i requisiti che devono possedere gli alloggi nella disponibilita' degli stranieri ai fini del ricongiungimento, dall'altro, si limita a invocare l'adozione di requisiti diversi; che l'accoglimento delle questioni poste dal giudice a quo presupporrebbe l'esercizio di una discrezionalita' estranea ai poteri della Corte, non essendovi alcun criterio obbligato cui collegare la valutazione positiva del requisito inerente la disponibilita' dell'alloggio, quale condizione oggettiva per l'esercizio del diritto al ricongiungimento; che le questioni cosi' come sollevate devono essere, pertanto, dichiarate manifestamente inammissibili. Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Riuniti i giudizi, Dichiara la manifesta inammissibilita' delle questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 29, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3, 29 e 31 della Costituzione, dal Tribunale di Genova, in composizione monocratica, con le ordinanze indicate in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 novembre 2006. Il Presidente: Bile Il redattore: Saulle Il cancelliere:Di Paola Depositata in cancelleria il 23 novembre 2006. Il direttore della cancelleria: Di Paola 06C1072