N. 539 ORDINANZA (Atto di promovimento) 22 giugno 2006

Ordinanza  emessa  il  22  giugno  2006  dal tribunale amministrativo
regionale del Friuli-Venezia Giulia - Trieste sul ricorso proposto da
Poletti  Giorgio  contro  Azienda per i servizi sanitari n. 6 «Friuli
Occidentale» ed altri

Farmacia  -  Istituzione di nuove farmacie nei comuni con popolazione
  inferiore  ai  12.500 abitanti - Possibilita' di deroga al criterio
  demografico  in  base  soltanto a presupposti oggettivi legati alle
  condizioni  topografiche  e  di  viabilita'  -  Ritenuta prevalente
  tutela   dell'interesse   dei  farmacisti  alla  limitazione  della
  concorrenza,  con conseguente incidenza sul diritto alla salute dei
  cittadini.
- Regio  decreto  27 luglio  1934,  n. 1265, art. 104, comma 1, cosi'
  sostituito dall'art. 2, della legge 8 novembre 1991, n. 362.
- Costituzione, art. 32.
(GU n.48 del 6-12-2006 )
                IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

    Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza  sul ric.so n. 439/2005,
proposto dal dott. Giorgio Poletti, rappresentato e difeso dagli avv.
Piero  Gerin  e  Carmine  Pullano  e domiciliato presso i medesimi in
Trieste, via Carducci n. 10;
    Contro   Azienda  servizi  sanitari  n. 6  «Friuli  Occidentale»,
rappresentata  e difesa dall'avv. Vittorina Colo'; e contro il Comune
di  Brugnera,  rappresentato  e  difeso, dagli avv. Leopoldo Da Ros e
Miriam  Cellot  e  domiciliato  presso  lo  studio di quest'ultima in
Trieste,   via  Giulia  n. 5;  nonche'  contro  la  Regione  autonoma
Friuli-Venezia  Giulia,  in  persona  del presidente pro tempore, non
costituita  in  giudizio;  per l'annullamento della deliberazione del
direttore  generale  dell'A.S.S.  «Friuli  Occidentale» del 20 luglio
2005 n. 292 nella parte in cui istituisce una terza sede farmaceutica
in Comune di Brugnera, frazione Tamai;
    Visto il ricorso con i relativi allegati;
    Visti gli atti di costituzione in giudizio delle p.a;
    Visti gli atti di causa;
    Viste le memorie prodotte dalle parti;
    Nominato  relatore  alla  pubblica  udienza  dell'8 marzo 2006 il
presidente Borea e uditi i difensori delle parti come da verbale;
    Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

                              F a t t o

    Con ricorso in esame il ricorrente, titolare di una farmacia sita
in  Brugnera,  via  della  Santissima  Trinita'  n. 73,  contesta  la
deliberazione del direttore generale dell'A.S.S. «Friuli Occidentale»
del 20 luglio 2005 n. 292 nella parte in cui istituisce nel comune di
Brugnera  una  terza sede farmaceutica in frazione Tamai, deducendone
l'illegittimita'  per  violazione  dell'art. 104  T.U.  n. 1265/34  e
art. 1  legge  n. 475/1968,  e  cioe'  per  mancanza  dei presupposti
necessari,  come  gia'  nel  2001  accertato  dalla  regione  in  una
situazione immutata, per istituire, in deroga al criterio demografico
di  cui  al  cit.  art.  1  legge  n. 475/1968,  tenuto  conto  della
viabilita' locale, una nuova sede farmaceutica.
    Si  osserva  in primo luogo che, contrariamente a quanto vorrebbe
il  comune,  le  due  farmacie esistenti distano da Tamai meno di tre
chilometri  (limite  minimo  di  distanza  dalle  farmacie  esistenti
previsto  dalla  disposizione  in  questione) percorrendo la via piu'
breve,  e, in secondo luogo, che, anche a prescindere dalla distanza,
il collegamento fra la frazione di Tamai e il comune e' assicurato da
ben   nove  corse  giornaliere  di  autobus  ATAP  con  5  minuti  di
percorrenza,  lungo  una  strada  pianeggiante,  dritta e scorrevole.
Vanamente  poi  il comune fa riferimento alla crescita demografica in
atto,  elemento  che potra' avere significato solo una volta superata
la  soglia di 12.501 abitanti, mentre ora la popolazione si arresta a
8.300.
    Si  lamenta  inoltre  il  fatto  che  l'istituzione  di una nuova
farmacia  in  base  al  criterio della distanza e' possibile una sola
volta,  ex  art. 104 T.U. n. 126534, e la relativa facolta' era stata
gia' esercitata nel 1973.
    Si    e'    costituito   il   Comune   di   Brugnera,   eccependo
l'inammissibilita'  e contestando la fondatezza in fatto e in diritto
del ricorso.
    Si  e'  costituita  anche l'Azienda servizi sanitari n. 6 «Friuli
Occidentale», analogamente eccependo l'inammissibilita' del ricorso e
contestandone nel merito la fondatezza.

                            D i r i t t o

    Il   ricorso,   contrariamente   a  quanto  sorprendentemente  si
vorrebbe,  non  e'  inammissibile,  in  quanto  correttamente rivolto
avverso  la  deliberazione  del  direttore  generale,  conforme  alla
proposta  del  comune  di  Brugnera,  di  istituzione,  in  deroga al
criterio  demografico  ex art. 1 legge n. 475/1968, di una terza sede
farmaceutica  in  localita'  «Tamai»:  si  tenta  di sostenere che si
tratta  di  un  atto generale di pianificazione come tale non lesivo,
ma,   mentre,  da  un  canto,  la  invocata  sentenza  del  Tribunale
amministrativo regionale di Trento n. 156/2004 viene mal interpretata
avendo tale pronuncia detto tutt'altro, e cioe' soltanto che non puo'
configurarsi  onere  di  avvio del procedimento in materia di atti di
pianificazione generale, ex art. 13 legge n. 241/1990, e non gia' che
gli  atti di pianificazione generale non sono direttamente lesivi, e'
assorbente   considerare   che   l'istituzione   di  una  nuova  sede
farmaceutica si pone invece come atto sicuramente provvedimentale, in
quanto   costitutivo   e   modificativo   della   realta'   giuridica
preesistente, direttamente lesivo dell'interesse dei farmacisti, gia'
operanti  nello stesso comune, a non veder accrescere la concorrenza,
laddove  la copertura effettiva della farmacia neo-istituita mediante
concorso,  ovvero  tramite  l'esercizio del diritto di prelazione del
comune  (art.  10  legge  n. 475/1968),  e'  frutto di atti meramente
consequenziali,  avverso  i  quali  sarebbero  visibilmente mal poste
censure   avverso   l'atto   presupposto,  ove  gia',  s'intende,  in
precedenza conosciuto.
    Venendo  dunque  al  merito  della  determinazione  impugnata,  e
chiarito  che  nella specie la terza sede farmaceutica qui contestata
e'   stata   istituita   in   applicazione  del  criterio  cosiddetto
«topografico»  di  cui  all'art. 104 del T.U. n. 1265/34, va in primo
luogo  affermata  l'infondatezza  della  doglianza  con  la  quale si
sostiene   l'illegittimita'   della   determinazione   impugnata  per
violazione  della  suddetta  disposizione  ove  si  precisa  che tale
criterio    (eccezionale   rispetto   a   quello   principale   detto
«demografico»,   in   quanto   rapportato   alla   consistenza  della
popolazione residente di cui all'art. 1 legge n. 475/1968) si applica
ai  comuni  con popolazione fino a 12.500 abitanti e con una farmacia
per comune: e cio' in quanto gia' nel 1973 il presidente della giunta
regionale aveva esercitata la relativa facolta' in comune di Brugnera
in deroga al criterio della popolazione.
    Ha  buon  gioco  in  proposito  la p.a. resistente a sottolineare
l'irrilevanza della circostanza, dato che, come puntualmente previsto
nel   punto  uno  della  delibera  impugnata,  la  sede  farmaceutica
istituita extra ordinem nel lontano 1973 e' stata ora contestualmente
riassorbita  a  seguito  del  sopravvenuto  superamento del numero di
7.500  abitanti,  sufficiente,  in  base  all'art. 1,  comma 3, legge
n. 475/1968   nel   testo   introdotto  dalla  legge  n. 362/1991,  a
giustificare   la  presenza  di  due  farmacie  secondo  il  criterio
demografico (e cioe' una popolazione pari ad almeno una volta e mezza
il  parametro  di  5.000  abitanti  previsto per i comuni inferiori a
12.500 abitanti).
    Conviene  a  questo punto ribadire, come d'altra parte si e' gia'
accennato,  che  la normativa di riferimento, e cioe' il detto art. 1
legge  n. 475/1968,  prevede  di regola che il numero di farmacie sia
pari  ad  un  multiplo di un numero base di abitanti, che e' di 5.000
per  i comuni fino a 12.500 e di 4.000 per gli altri comuni. Ne segue
che  soltanto in via eccezionale, secondo quanto detta l'art. 104 del
T.U.  n. 1265/34  nel  testo  ora  vigente  dettato dall'art. 2 legge
n. 362/1991,  si  puo'  istituire  una  nuova  farmacia  in deroga al
suddetto  criterio  della  popolazione,  e  cioe' «quando particolari
esigenze  dell'assistenza  farmaceutica  in  rapporto alle condizioni
topografiche  e  della  viabilita'  lo  richiedano», e sempre che «la
farmacia di nuova istituzione disti almeno 3.000 metri dalle farmacie
esistenti anche se ubicate in comuni diversi».
    Sulla  suddetta  distanza  di  3.000  metri si appunta un seconda
doglianza  del  ricorso  in  esame,  sostenendosi che tale limite non
sarebbe  nella  specie  rispettato.  La censura pero' non puo' essere
condivisa  perche'  si  risolve  in una mera affermazione senza alcun
indizio  anche vago di prova, a tanto non bastando il cenno ad un non
meglio precisato percorso «piu' breve» di quello indicato dalla p.a.,
mentre  per  contro particolare e convincente attendibilita' assumono
in  proposito le misurazioni effettuate dall'amministrazione comunale
(che indica la distanza dall'area edificabile della frazione di Tamai
in  oltre  3.500  metri rispetto alle altre due farmacie del comune e
oltre  5.000  rispetto  alle  farmacie  dei comuni vicini), in quanto
frutto  di  un'ulteriore  misurazione (in via riduttiva) a seguito di
contestazione  su  quanto in precedenza calcolato. Con l'aggiunta che
appare  ragionevole  e  condivisibile quanto si afferma in memoria ex
adverso,  e  cioe' che la distanza vada calcolata secondo il percorso
normalmente   seguito  da  mezzi  pubblici  e  privati,  e  non  gia'
utilizzando improbabili e non specificate scorciatoie.
    Sbarazzato  il campo dal cenno contenuto in ricorso ad un assenta
illogicita'  per  il  fatto che quattro anni prima la regione (allora
competente)   aveva   negato  quanto  ora  concesso  (e'  sufficiente
osservare  che,  in  una  materia in cui si configura particolarmente
ampio   il  potere  discrezionale  dell'autorita'  decidente,  nessun
determinante confronto appare concretamente possibile tra valutazioni
operate  a  distanza  di  quattro  anni, e, per di piu', da autorita'
diverse)  deve fissarsi l'attenzione sull'articolata doglianza con la
quale  si sostiene che nella specie non sussistevano i presupposti di
legge  in  base  ai  quali  si puo' legittimamente istituire una sede
farmaceutica in deroga al criterio della popolazione.
    Si  e'  fatto  cenno all'ampiezza del potere discrezionale che la
giurisprudenza  riconosce  pacificamente  e  da  tempo  all'autorita'
decidente  nella  materia  de  qua, nella valutazione ad essa rimessa
«delle  particolari esigenze dell'assistenza farmaceutica in rapporto
alle  condizioni  topografiche  e  di  viabilita», ma certamente tale
potere,  per quanto ampio possa essere, non puo' arrivare al punto da
alterare  quello che, secondo il legislatore, costituisce il punto di
equilibrio  tra  i  due opposti interessi in gioco, a quello pubblico
inteso a garantire la maggior possibile vicinanza della farmacia agli
utenti  (anche  se  residenti in localita' relativamente isolate e in
numero  inferiore  al minimo previsto per l'apertura di una farmacia)
contrapponendosi  l'interesse,  ugualmente  di rilevanza pubblica, ad
una  corretta  ed economica gestione degli esercizi farmaceutici, che
potrebbe   essere   compromessa,   per   quelli  gia'  esistenti  sul
territorio, in caso di apertura di altri nuovi punti di vendita.
    Si  spiega  percio'  perche'  il  legislatore,  pur  prevedendo e
consentendo  l'istituzione e quindi l'apertura di farmacie in deroga,
abbia  racchiuso  tale  deroga all'interno di condizioni a ben vedere
estremamente   rigide   e   assolutamente   specifiche   e  puntuali,
richiedendosi  in  sostanza  che  le  condizioni  topografiche  e  di
viabilita'  (di  questo  si  tratta,  soltanto) siano tali da rendere
difficoltoso  in  modo  significativo  ed  eccezionale per gli utenti
percorrere   gli   almeno   3.000  metri  di  distanza  previsti  per
raggiungere la farmacia piu' vicina.
    Ma   se   il  punto  di  equilibrio  voluto  dalla  normativa  di
riferimento  del  quale  si  e'  fatto  cenno, fra l'interesse ad una
gestione  economica delle farmacie e l'interesse della popolazione ad
un  comodo  accesso  al servizio farmaceutico, assicura la prevalenza
del  primo  a condizione che vi siano strade normalmente di agevole e
rapida  percorrenza,  non  importa  se  con mezzi privati o pubblici,
appare,  oggi, estremamente difficile se non impossibile giustificare
l'istituzione  di  una  sede  farmaceutica  in deroga, dato che, e il
fatto e' notorio, l'enorme sviluppo della motorizzazione degli ultimi
decenni,  privata  e  pubblica,  e il contestuale (seppur ad un ritmo
forse  inferiore)  miglioramento  e  adeguamento  della rete stradale
rendono di regola pressocche' risibile, per la stragrande maggioranza
della  popolazione, il problema del superamento di distanze anche ben
superiori ai tre chilometri previsti.
    Del  suaccennato  rapido  evolversi nel tempo della situazione, a
favore di una sempre piu' agevole mobilita' della popolazione, e' del
resto  specchio  fedele  l'analogo  adeguamento che il legislatore ha
fornito   della  disposizione  in  esame,  la  quale,  partita  dalla
previsione di una distanza minima, per giustificare la deroga, di 500
metri,  si  e'  assestata  dapprima  sui  1.000  metri  (art. 4 legge
n. 892/1984),   per   poi   balzare,   da   ultimo,  a  3.000  (legge
n. 362/1991),  e  non  e' da escludere che in futuro, proseguendo nel
trend  progressivamente seguito, si possano ulteriormente individuare
distanze  via  via  sempre  maggiori,  di volta in volta adeguando il
suaccennato punto di equilibrio al progresso dei tempi.
    Cio'  premesso in generale, e venendo alla fattispecie, rileva il
tribunale   come   questa  sia  emblematica  della  situazione  sopra
delineata, dato che il Comune del quale si tratta, Brugnera, si trova
in  una  zona  di pianura, le strade sono ampie e diritte e, quel che
occorre  sottolineare,  la  frazione  di  Tamai,  ove  e' destinata a
insediarsi  la nuova farmacia, e' collegata con il centro di Brugnera
e  con  l'altra  frazione  di  Maron (localita' ove si trovano le due
attuali farmacie, delle quali una gestita dall'attuale ricorrente) da
nove  coppie  di  corse  giornaliere  del locale servizio pubblico di
autobus.
    Ineccepibilmente,  quindi,  il ricorrente lamenta la mancanza dei
presupposti  (del  cui  rigore  si  e'  detto)  ai  quali la norma da
applicare   condiziona   la   legittima   istituzione   di  una  sede
farmaceutica   in   deroga   al  criterio  topografico;  cosi'  come,
specularmente,  appare  vano,  da  parte  del  Comune  di  Brugnera e
dell'Azienda   sanitaria   n. 6   «Friuli  Occidentale»,  tentare  di
giustificare la contestata determinazione sottolineando da un lato le
difficolta'  del  traffico  e  dall'altro  la scomodita' del servizio
pubblico  di trasporto: sul primo punto appare agevole osservare che,
anche con prevedibili, ordinarie difficolta' di traffico (non si puo'
ovviamente  e  ragionevolmente tener conto delle emergenze, in quanto
eccezionali)  un  percorso  di pochi chilometri all'esterno di centri
urbani  non  puo'  richiedere  tempi  particolarmente  lunghi  (dalla
tabella degli orari del servizio pubblico risultano tempi dell'ordine
di  10-20  minuti  per  il collegamento tra Brugnera, Maron e Tamai);
quanto  poi  alla  lamentata  scomodita'  del servizio pubblico per i
tempi  complessivamente  richiesti  fra  andata, attesa e ritorno, e'
evidente come anche questo fattore rientri nella normale e quotidiana
esperienza  di  chi  si avvale del trasporto pubblico, senza dire che
ogni  famiglia  dispone  oggi  di almeno un automezzo privato, di uso
particolarmente  agevole nell'ambito, come nella specie, di comuni di
piccole dimensioni, non dovendosi riscontrare, a differenza di quanto
accade nei grandi centri urbani, particolari problemi di parcheggio.
    In  conclusione, se, come si e' visto, risultano nella specie del
tutto   normali   le   condizioni   topografiche   e   di  viabilita'
riscontrabili  nel Comune di Brugnera, logica vuole, necessariamente,
che  si  debba  escludere  che sussistano le rigorose, particolari ed
eccezionali  condizioni la cui esistenza soltanto consente, in deroga
al   criterio   demografico,   l'istituzione   di   una   nuova  sede
farmaceutica.
    Senonche'   tale   soluzione,   che   porterebbe  inevitabilmente
all'accoglimento  del  ricorso  con annullamento dell'atto impugnato,
non  sembra  a  questo  tribunale  manifestamente  immune da dubbi di
incoerenza  costituzionale,  con specifico riguardo all'art. 32 della
Costituzione e al diritto alla salute ivi garantito.
    Alla  normalita'  della  situazione  topografica  e di viabilita'
sopra  nella  specie  rilevata  (e  tanto basta, si ripete, in base a
quanto   dispone   l'art. 104  del  T.U.  n. 1264/34,  per  escludere
l'applicabilita'  della  deroga  della  quale  si  e' detto) non pare
infatti che corrisponda un altrettanto normale e completo superamento
delle  difficolta'  della  popolazione  interessata  (e  cioe'  della
popolazione   residente  nella  frazione  di  Tamai)  alle  quali  si
intenderebbe   porre  rimedio  mediante  l'istituzione  di  un  nuovo
esercizio  farmaceutico.  Non  pare  cioe'  che  il  sopra  ricordato
contemperamento fra i due contrastanti interessi che la norma intende
perseguire  sia  raggiunto  in  modo equilibrato e costituzionalmente
sicuro.  E  cio'  dicesi  per  la semplice ragione che se l'altissimo
livello  di  motorizzazione  privata  raggiunto  al giorno d'oggi, in
aggiunta  alla  presenza  nella specie di un servizio pubblico la cui
frequenza  e'  da  ritenersi,  come si e' visto, mediamente adeguata,
vale  a  garantire  una  relativa  facilita' nell'accesso al servizio
farmaceutico,  anche  se a qualche chilometro dal luogo di residenza,
alla  stragrande  maggioranza  della  popolazione  interessata, resta
pero'  il  fatto,  ragionevolmente  non  contestabile (come del resto
segnalato  nella  determinazione  impugnata,  che  una sia pur esigua
minoranza  di  residenti  da individuarsi nelle fasce estreme di eta'
(anziani e giovanissimi), in circostanze di agevole comprensione puo'
trovarsi   per   ragioni  di  incapacita'  fisica  o  d'altro  genere
impossibilitata  o  comunque  difficultata  nell'accesso  al servizio
farmaceutico  non  potendo  disporre  del  mezzo  privato od anche di
quello pubblico.
    Ribadito  ancora una volta che la norma oggetto d'esame esaurisce
la  previsione  della  deroga  subordinandola  a condizioni di natura
esclusivamente  oggettiva,  e non prende affatto in considerazione le
condizioni  soggettive  di  bisogno in cui si possono trovare frange,
sia pur esigue (ma appartenenti alle categorie piu' deboli, e quindi,
in   quanto   tali,   maggiormente   meritevoli   di  tutela),  della
popolazione,  non  pare  a  questo  tribunale  che sia manifestamente
infondato il dubbio di non corrispondenza della norma in questione al
principio  di cui all'art. 32 della Costituzione, posto che questa in
sostanza  garantisce  pienamente soltanto l'interesse ad una gestione
economica delle farmacie, e non anche quello di assicurare a tutta la
popolazione (a tutta, e non soltanto ad una parte, sia pur fortemente
maggioritaria) un non malagevole accesso al servizio farmaceutico.
    Del  resto, che la preoccupazione principale del legislatore, dal
1984  in  avanti,  sia  stata  quella  di  assicurare  ai titolari di
farmacia  una  riserva di utenza di adeguata consistenza economica e'
dimostrato   ampiamente,  in  sintonia  con  il  miglioramento  delle
condizioni  di  mobilita' della popolazione, dal gia' sopra ricordato
progressivo  allungamento  della  distanza minima tra l'una e l'altra
farmacia,  portato  dapprima,  dai 500 originari a 1.000 metri e, dal
1991, a 3.000.
    Questo tribunale non ignora certamente che il giudice delle leggi
ha   avuto   gia'  occasione  di  pronunciarsi  sulla  compatibilita'
costituzionale   dell'art. 104   del   T.U.   n. 1265/34,  nel  testo
rivisitato  dall'art. 2 legge n. 262/1991, dichiarando non fondata la
questione  sollevata  (sent.  n. 4/1996). Ma appare agevole osservare
che   in  quell'occasione  la  questione  negativamente  risolta  era
sostanzialmente  diversa,  in  quanto  incentrata  essenzialmente, da
parte  del  giudice  remittente, sul dubbio di violazione dell'art. 3
della  Costituzione  per  il  fatto  che l'istituzione di farmacie in
deroga  al criterio demografico sia prevista soltanto nei comuni fino
a  12.500  abitanti, e non anche in quelli piu' grandi, ove ricorrano
comunque   i   presupposti   che   la   deroga  consentono.  Da  cio'
prescindendo,   ritiene  comunque  il  tribunale  che  non  vi  siano
preclusioni   a   riproporre,  naturalmente  con  argomenti  diversi,
questioni    di   costituzionalita'   gia'   affrontate   e   risolte
negativamente.
    Si    e'    visto   sotto   quale   profilo   si   dubita   della
incostituzionalita'  della  disposizione  in  esame per contrasto con
l'art. 32 della Costituzione.
    Puo'  ora  aggiungersi,  che la stessa Corte costituzionale nella
sent.  n. 4/1996  sopra ricordata, aveva precisato che la ratio della
programmazione   e  della  revisione  delle  piante  organiche  delle
farmacie  sta  nell'esigenza  di  assicurare l'ordinata copertura del
territorio «al fine di agevolare la maggior tutela della salute delle
persone», e non gia', come in quel giudizio aveva sostenuto la difesa
erariale,  nell'evitare  la proliferazione degli esercizi commerciali
delle   farmacie   per   salvaguardarne   le  condizioni  economiche:
senonche',  per  le  ragioni  che sopra si e' cercato di evidenziare,
questa  ratio,  che  pure e' certamente rinvenibile in generale nella
complessa  disciplina  che  caratterizza  la  materia,  pare a questo
tribunale, in particolare, in buona misura tradita dalla disposizione
qui  in  esame,  la quale, come gia' si e' detto e qui si ripete, nel
momento  in  cui  condiziona  l'istituzione  di farmacie in deroga al
criterio  demografico  all'esistenza di rigide e statisticamente oggi
improbabili  condizioni oggettive dovute a difficolta' topografiche e
di  circolazione,  di fatto salvaguarda sicuramente gli interessi dei
farmacisti  operanti sul territorio, proteggendoli dalla concorrenza,
mentre sull'altro versante non pare possa dirsi altrettanto garantito
il  diritto  alla  salute per le fasce piu' deboli seppur minoritarie
degli  utenti  del  servizio,  quali  possono  essere gli anziani e i
giovanissimi.
    Per  i  suesposti  motivi appare pertanto necessario, ritenuta la
rilevanza  ai fini del decidere e la non manifesta infondatezza della
questione  di  costituzionalita'  della  disposizione di cui all'art.
104, comma 1, T.U. n. 1265/34, nel testo introdotto dall'art. 2 legge
n. 362/1991,   per   contrasto  con  l'art.  32  della  Costituzione,
sospendere  il  giudizio  e  rimettere  alla  Corte costituzionale la
suesposta questione.
                              P. Q. M.
    Visti  gli  artt.  134  della  Costituzione,  1 della legge cost.
n. 1/1948,  23 e ss. legge n. 87/1953, sospende il giudizio e rimette
gli  atti  alla  Corte  costituzionale per l'esame della questione di
legittimita'  costituzionale  dell'art. 104, comma 1, T.U. n. 1265/34
nel  testo  introdotto  dall'art. 2 legge n. 362/1991, nella parte in
cui, condizionando la possibilita' di istituire, nei comuni inferiori
a  12.500  abitanti,  una  farmacia  in  deroga  al criterio generale
demografico  al  verificarsi  soltanto di presupposti oggettivi quali
sono  quelli  legati  alle  condizioni  topografiche e di viabilita',
sembra  porsi  in  contrasto  con  il  diritto  alla salute garantito
dall'art.  32  della  Costituzione  nei sensi individuati nella parte
motiva.
    La    presente    ordinanza    sara'    eseguita   dall'autorita'
amministrativa.
    Essa   viene   depositata   in   segreteria,  che  provvedera'  a
notificarne  copia  alle  parti,  al  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri ed ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.
        Cosi'  deciso  in  Trieste,  in  Camera di consiglio, addi' 8
marzo 2006.
                   Il Presidente estensore: Borea
06C1086