N. 543 ORDINANZA (Atto di promovimento) 21 febbraio 2006

Ordinanza   emessa   il   21  febbraio  2006  (pervenuta  alla  Corte
costituzionale  il  26  novembre  2006)  dalla Commissione tributaria
provinciale di Udine nel procedimento tributario vertente tra Galasso
Elvio  contro  Agenzia  delle  entrate  -  Ufficio  di Cervignano del
Friuli.

Imposta  di  registro  - Agevolazioni tariffarie per l'acquisto della
  «prima  casa»  -  Alienazione  prima  di  cinque anni dell'immobile
  acquistato  con  i  benefici ed acquisto di altro immobile entro un
  anno  dall'alienazione  - Decadenza dalle agevolazioni ove il nuovo
  immobile  acquistato  non  sia  adibito  dal contribuente a propria
  abitazione  principale  - Mancata previsione della sufficienza, per
  evitare  la  decadenza,  del  perfezionamento  di atti traslativi a
  titolo oneroso della proprieta' di case di abitazione non di lusso,
  o   di   atti  traslativi  o  costitutivi  della  nuda  proprieta',
  dell'usufrutto,   dell'uso   e   dell'abitazione   sulle  stesse  -
  Irragionevole differenziazione della disciplina del «riacquisto» da
  quella   del   «primo  acquisto»  -  Violazione  del  principio  di
  eguaglianza  per  disparita'  di  trattamento  fra  contribuenti in
  situazioni  identiche  -  Incidenza sulla tutela del lavoro e sulla
  liberta' di emigrazione.
- Decreto  del  Presidente  della  Repubblica 26 aprile 1986, n. 131,
  Parte  I  della  Tariffa  allegata,  art. 1,  nota II bis (aggiunta
  dall'art. 16  del  decreto legge 22 maggio 1993, n. 155, convertito
  con  modifiche  nella  legge  19 luglio  1993, n. 243, e modificata
  dall'art. 3,  comma 131,  della  legge  28 dicembre  1995, n. 549),
  comma 4, ultimo periodo.
- Costituzione, artt. 3 e 35, commi primo e quarto.
(GU n.49 del 13-12-2006 )
                LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

    Ha  emesso la seguente ordinanza sul ricorso n. 824/04 depositato
il  15  novembre  2004  avverso  Avviso  liquidazione e irr. sanzioni
n. 001  registro  contro  Agenzia  entrate  -  Ufficio Cervignano del
Friuli  proposto  dal  ricorrente Galasso Elvio, via Lombardia, 230 -
Udine, difeso da Romanello Giorgio, via Giusti, 24 - 33100 Udine.
    Nella  controversia  RGR  n. 824/04,  all'udienza  del 24 gennaio
2006,  ritenuto  che: l'Agenzia delle entrate - Ufficio di Cervignano
del  Friuli,  con  avviso  di  liquidazione  20021V000764000  del  16
settembre  2004,  notificato  il  21  settembre  2004, ha revocato le
agevolazioni  fiscali relative all'acquisto di unita' immobiliare non
di  lusso,  in  quanto il contribuente, dalle risultanze anagrafiche,
non  ha  adibito  il fabbricato acquistato a propria abitazione, come
previsto   dal  quarto  comma,  ultimo  periodo,  della  nota  II-bis
dell'art. 1  della tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. 26 aprile
1986, n. 131;

                            O s s e r v a

    1.  -  E'  noto  che la disciplina delle agevolazioni c.d. «prima
casa»,  relativa  alle  imposte sui trasferimenti e introdotta con la
legge  22  aprile  1982,  n. 168,  e'  stata  nel tempo ripetutamente
modificata.
    Ai  fini  che  qui  interessano,  e'  sufficiente  ricordare  che
l'art. 1,  comma  2  del  d.l. 23 gennaio 1993, n. 16, convertito con
modificazioni  nella  legge  24 marzo 1993, n. 75, disponeva che tali
agevolazioni fiscali si applicavano ai trasferimenti a titolo oneroso
di fabbricati o porzioni di fabbricato destinati ad uso di abitazione
non  di  lusso  («primo  acquisto»)  «a  condizione  che nell'atto di
acquisto  il  compratore  dichiarasse,  a  pena  di decadenza, di non
possedere  altro  fabbricato  o  porzioni  di  fabbricato  idoneo  ad
abitazione e di volerlo adibire a propria abitazione principale».
    2.  -  La  medesima norma, inoltre, per la prima volta, prevedeva
che  la  cessione  degli  immobili acquistati con i predetti benefici
prima  del decorso del termine di cinque anni dalla data dell'atto di
acquisto,  comportava la decadenza delle agevolazioni fiscali, a meno
che  «il  contribuente,  entro un anno dall'alienazione dell'immobile
acquistato   con  i  benefici  citati,  non  procedesse  all'acquisto
("riacquisto")  di  altro  immobile  da  adibire a propria abitazione
principale».
    3.  -  Successivamente, l'art. 16 del d.l. 2 maggio 1993, n. 155,
come  modificato  dalla  legge di conversione 19 luglio 1993, n. 243,
aggiungeva  la  nota  II-bis  all'art. 1  della tariffa, parte prima,
allegata  al  d.P.R.  26  aprile  1986,  n. 131  (testo  unico  delle
disposizioni   concernenti  l'imposta  di  registro).  In  tale  nota
venivano  trasfuse  le  disposizioni  delle  agevolazioni c.d. «prima
casa»,   con   l'espressa   soppressione   della   condizione   della
destinazione    dell'immobile   a   propria   abitazione   principale
relativamente  al  «primo  acquisto» di cui al precedente punto 1, ma
con  il  mantenimento di tale condizione per il «riacquisto» di altro
immobile  nell'ipotesi  di  cui  al  precedente  punto 2,  al fine di
evitare la decadenza dai benefici fiscali.
    4.  -  L'art. 3,  comma 131 della legge 28 dicembre 1995, n. 549,
modificava  poi la citata nota II-bis nel testo attualmente in vigore
(salvo  successive  modifiche  che qui non rilevano), in cui si legge
che l'agevolazione, quanto al «primo acquisto», si applica «agli atti
traslativi  a  titolo  oneroso della proprieta' di case di abitazione
non   di   lusso  e  agli  atti  traslativi  costitutivi  della  nuda
proprieta',  dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione relativi alle
stesse».
    Anche in tale nota la condizione della destinazione dell'immobile
ad  abitazione  principale nel «primo acquisto» non e' piu' prevista,
ma  viene,  invece,  confermata  per  il  «riacquisto», per il quale,
inoltre,  si  continua  a parlare genericamente di «acquisto di altro
immobile».
    5.  -  Sempre  ai  fini  che  qui  interessano,  con  il  termine
«riacquisto»  si intende l'acquisto effettuato nel termine di un anno
dall'alienazione  dell'immobile  acquistato  con le agevolazioni c.d.
«prima  casa»  («primo  acquisto») e alienato nei cinque anni dal suo
acquisto;  il  «riacquisto», effettuato sotto le condizioni di legge,
anche  temporali, consente di evitare la decadenza dalle agevolazioni
fiscali concesse con il «primo acquisto».
    Dall'analisi  del quadro normativo sopra ricostruito, anche nella
sua evoluzione storica, si rileva che:
        5.1. - con il d.l. n. 16/1993, il legislatore ha disciplinato
in  modo perfettamente identico le due situazioni di «primo acquisto»
e di «riacquisto»; infatti:
          5.1.1.  - per entrambe le ipotesi si parla genericamente di
acquisto   o   di   trasferimento   dell'immobile,   senza   indicare
specificatamente il diritto oggetto del negozio di trasferimento;
          5.1.2.   -   per  entrambe  le  ipotesi  e'  necessaria  la
destinazione    a   propria   abitazione   principale   dell'immobile
acquistato;
        5.2. - successivamente, a seguito della legge n. 243/1993, di
conversione  del  d.l.  n. 155/1993,  e  della  legge n. 549/1995, la
disciplina delle due situazioni e' diversa; infatti:
          5.2.1.  -  per  il  «primo acquisto» l'atto traslativo deve
avere  per  oggetto  il  trasferimento  della proprieta' o della nuda
proprieta',    o   la   costituzione   dell'usufrutto,   dell'uso   o
dell'abitazione   sull'immobile   acquistato,  di  cui  non  e'  piu'
richiesta la destinazione a propria abitazione principale;
          5.2.2. - per il «riacquisto», invece, si continua a parlare
genericamente di acquisto senza l'indicazione del diritto oggetto del
negozio di trasferimento e continua ad essere espressamente richiesta
la   destinazione   a  propria  abitazione  principale  dell'immobile
acquistato.
    6.  -  Quanto  alla destinazione a propria abitazione principale,
una  lettura  superficiale della normativa potrebbe fare ritenere che
nel «primo acquisto» sia stato eliminato solo l'obbligo di rendere in
atto  la  relativa  dichiarazione  e non anche l'obbligo effettivo di
destinazione;  tuttavia,  un  piu'  approfondito  esame, anche con il
supporto della prassi amministrativa, conduce a diverse conclusioni:
        6.1.  -  l'essere stato per la prima volta annoverato la nuda
proprieta'  tra  i  diritti reali oggetto del «primo acquisto» ovvero
l'aver  annoverato  un diritto che per definizione non ha per oggetto
il  godimento  della  cosa,  giustifica  l'opinione che per il «primo
acquisto»  non  vi  e'  alcun  obbligo  effettivo  e  sostanziale  di
destinare  l'immobile  acquistato a propria abitazione principale; si
ricorda,  infatti,  che, prima della legge n. 549/1995, per il motivo
di   cui   sopra  non  veniva  mai  riconosciuta  l'agevolazione  per
l'acquisto  della  nuda  proprieta'  (cosi' Ris. Ministero finanze 20
dicembre 1990, n. 260211);
        6.2. - la stessa Amministrazione finanziaria ha espressamente
affermato che «non e' piu' previsto l'obbligo di adibire l'immobile a
propria  abitazione  principale o di dichiarare la volonta', da parte
del  contribuente,  di provvedere a tale destinazione» (Circ. Agenzia
delle entrate 12 agosto 2005, n. 38/E).
    7.  -  Sotto diverso profilo, ai sensi del primo comma della nota
II-bis  dell'art. 1 della tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. 26
aprile  1986,  n. 131,  per  godere  delle  agevolazioni  nel  «primo
acquisto»  e'  necessario  che «l'immobile sia ubicato nel territorio
del  comune  in  cui l'acquirente ha o stabilisca entro diciotto mesi
dall'acquisto  la  propria  residenza  o se diverso, in quello in cui
l'acquirente  svolge  la  propria  attivita'  ovvero,  se  trasferito
all'estero per ragioni di lavoro, in quello in cui ha sede o esercita
l'attivita'  il  soggetto  da  cui  dipende  ovvero,  nel caso in cui
l'acquirente   sia   cittadino   italiano  emigrato  all'estero,  che
l'immobile sia acquisito come prima casa sul territorio italiano».
    La  eliminazione  del  requisito  della  destinazione  a  propria
abitazione   principale   si   giustifica,   percio',  anche  con  la
considerazione  che,  fatta  salva  la residenza, gli altri requisiti
sopra  menzionati  non sono compatibili con il concetto di abitazione
principale.
    Infatti,  ai  sensi  dell'art. 15  del  d.P.R.  22 dicembre 1986,
n. 917  (Testo  unico  delle  imposte  sui  redditi),  per abitazione
principale  si  intende  quella  nella quale il contribuente o i suoi
familiari   dimorano   abitualmente   e,   quindi,   con  riferimento
all'art. 43,  secondo  comma, c.c., quella in cui hanno la residenza.
Di  conseguenza,  tutti  i requisiti sopra indicati, alternativi alla
residenza  (luogo di lavoro, sede o luogo di esercizio dell'attivita'
del  datore  di  lavoro  o, comunque, del soggetto da cui dipende nel
caso  di  acquirente  trasferito  all'estero  per ragioni di lavoro e
prima  casa  sul  territorio italiano, nel caso di cittadino italiano
emigrato   all'estero)   non   consentono   di  destinare  l'immobile
acquistato a propria abitazione principale.
    8.  - L'avere, allora, il legislatore differenziato la disciplina
del  «riacquisto»  da quella del «primo acquisto», come precisato nel
precedente  punto  5.2,  porta  a  tutta  una  serie  di  conseguenze
paradossali e, probabilmente, non volute, come ad esempio:
        8.1. - l'acquirente della nuda proprieta' di un immobile, che
rivenda  il  suo  diritto  nei  cinque  anni  dall'acquisto  e,  che,
riacquisti,  entro  un  anno  dalla  alienazione,  un diritto di nuda
proprieta' su altro immobile, decade dall'agevolazione sul precedente
acquisto,  perche'  non  puo'  adempiere  all'obbligo  di destinare a
propria abitazione principale il nuovo immobile, di cui ha acquistato
solo la nuda proprieta';
        8.2.   -  egualmente  decade  l'acquirente  che  effettui  il
riacquisto non nel comune dove ha la propria residenza, ma nel comune
dove svolge la propria attivita' e non vuole o non puo' trasferire in
quel  comune  la  propria  residenza  nei diciotto mesi successivi al
riacquisto;
        8.3.  -  egualmente decade l'acquirente trasferito all'estero
per ragioni di lavoro che riacquisti l'immobile nel comune dove vi e'
la  sede o il luogo di esercizio dell'attivita' del proprio datore di
lavoro  e  non  vuole o non puo' trasferire in quel comune la propria
residenza;
        8.4.  - cosi' infine egualmente decade l'acquirente cittadino
italiano   emigrato  all'estero,  che  riacquisti  l'immobile  in  un
qualunque  comune  del territorio italiano e che non vuole o non puo'
rientrare in Italia e fissare in quel comune la propria residenza.
    9.  -  Le  due situazioni («primo acquisto», e «riacquisto») sono
sostanzialmente  identiche, cosi' come anche previsto originariamente
dal  legislatore (si veda il precedente punto 5.1.), il quale, pero',
le ha poi irragionevolmente disciplinate in modo diverso.
    Inoltre, l'interpretazione sopra esposta del quarto comma, ultimo
periodo,  della  nota  II-bis dell'art. 1 della tariffa, parte prima,
allegata  al  d.P.R.  26  aprile  1986, n. 131, e' l'unica possibile,
atteso il suo dato letterale.
    La citata norma appare, percio', in contrasto con il principio di
eguaglianza  previsto  dall'art. 3  della Costituzione, perche' vi e'
una  ingiustificata disparita' di trattamento tra il contribuente che
effettua  il «primo acquisto» e quello che effettua il «riacquisto» a
fronte di situazioni identiche.
    La  citata  norma  appare,  inoltre,  in contrasto con l'art. 35,
primo  comma,  della  Costituzione,  perche' rende piu' disagevole il
lavoro, nei limiti in cui impedisce il «riacquisto» dell'immobile che
non si identifichi anche con l'abitazione principale.
    La  citata  norma  appare,  infine,  in  contrasto con l'art. 35,
quarto  comma,  perche'  pregiudica  la  liberta' di emigrazione, nei
limiti  in  cui  impedisce  il  «riacquisto»  di un immobile senza il
rientro in Italia.
                              P. Q. M.
    Ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Ritenuta la sua non manifesta infondatezza e la sua rilevanza nel
giudizio  in  corso,  solleva  d'ufficio la questione di legittimita'
costituzionale  del  quarto  comma, ultimo periodo, della nota II-bis
dell'art. 1  della tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. 26 aprile
1986, n. 31, per violazione degli articoli 3 e 35 della Costituzione,
nella  parte  in cui non prevede che, al fine di evitare la decadenza
dalle  agevolazioni  fiscali  concesse  per  il  precedente acquisto,
l'acquisto   di   altro  immobile  si  possa  perfezionare  con  atti
traslativi  a  titolo  oneroso della proprieta' di case di abitazione
non  di  lusso  e  con  atti  traslativi  o  costitutivi  della  nuda
proprieta',  dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione relativi alle
stesse  e  nella parte in cui, invece, prevede l'obbligo di adibire a
propria abitazione principale l'altro immobile acquistato;
    Sospende il giudizio in corso e ordina la trasmissione degli atti
alla Corte costituzionale;
    Ordina  che  la  presente  ordinanza sia notificata alle parti in
causa, nonche' al Presidente del Consiglio dei ministri e che, a cura
della  segreteria,  sia  comunicata  anche  ai  Presidenti  delle due
Camere, del Parlamento.
        Udine, addi' 24 gennaio 2006
                       Il Presidente: Panella
06C1099