N. 544 ORDINANZA (Atto di promovimento) 10 luglio 2006
Ordinanza emessa il 10 luglio 2006 dal tribunale di Cuneo nel procedimento civile promosso da I.C. contro Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca Disabile - Diritto al congedo straordinario per l'assistenza riconosciuto ai genitori conviventi e, in caso di scomparsa o di inabilita' degli stessi, ai fratelli e sorelle conviventi (dopo la sentenza della Corte n. 233/2005) - Riconoscimento altresi' al coniuge convivente del disabile - Mancata previsione - Incidenza su diritto fondamentale della persona - Violazione del principio d'uguaglianza - Lesione del principio di tutela della famiglia fondata sul matrimonio - Violazione del principio di tutela della salute. - Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, art. 42, comma 5. - Costituzione, artt. 2, 3, 29 e 32.(GU n.49 del 13-12-2006 )
IL GIUDICE Sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 5 luglio 2006, osserva quanto segue. Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato il 13 aprile 2006 presso la cancelleria della sezione del lavoro del Tribunale di Cuneo, il sig. I.C. conviene in giudizio il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, esponendo di essere dipendente, dal 1° settembre 2005, con contratto a tempo determinato sino al 31 agosto 2006, dell'Istituto di istruzione superiore «G. Vallauri» di Fossano, in qualita' di assistente tecnico; di avere presentato al dirigente scolastico domanda di congedo straordinario retribuito ai sensi della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e d.lgs. 26 marzo 2001 n. 151, avendo necessita' di assistere il proprio coniuge, sig.ra A.M.M., portatrice di handicap grave (ai sensi dell'art. 3, comma 1 e 3, legge n. 104/1992, come da certificazioni della competente ASL) in quanto affetta da sclerosi laterale amiotrofica, istanza che e' stata rigettata in quanto il congedo straordinario retribuito e' previsto soltanto in favore dei genitori conviventi; di avere esperito il tentativo di conciliazione ex art. 65, d.lgs. n. 165/2001, che ha dato esito negativo, essendo l'amministrazione rimasta ferma alla lettera della normativa, la quale limita il beneficio richiesto in capo ai genitori ovvero, in caso di loro scomparsa, ai fratelli e sorelle conviventi del portatore di handicap. Il ricorrente rileva di essere l'unico soggetto in grado di assistere la sig.ra Maietta, poiche' del nucleo familiare fanno parte, oltre al due coniugi, le due figlie minori della coppia; e che, inoltre, il padre della sig.ra M.B.B.M. e' deceduto, la madre, L.G., e' stata riconosciuta invalida al 74%, e l'unica sorella della sig.ra M.G.M., risiede in Recale (quindi non convivente), ed e' coniugata, impossibilitata ad occuparsi della sorella essendo impegnata a badare al proprio nucleo familiare. Sulla non manifesta infondatezza. Il d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151 («Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternita', a norma dell'art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53»), all'art. 42, comma 5, prevede: «La lavoratrice madre o, in alternativa il lavoratore padre o, dopo la loro scomparsa, uno dei fratelli o sorelle conviventi di soggetto con handicap in situazione di gravita' di cui all'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 accertata ai sensi dell'art. 4 comma 1, della legge medesima e che abbiano titolo a fruire dei benefici di cui all'art. 33, comma 1, del presente testo unico e all'art. 33, commi 2 e 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per l'assistenza del figlio, hanno diritto a fruire del congedo di cui al comma 2 dell'art. 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, entro sessanta giorni dalla richiesta. Durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un'indennita' corrispondente all'ultima retribuzione e il periodo medesimo e' coperto da contribuzione figurativa ...». La Corte costituzionale, con sentenza n. 233 del 16 giugno 2005, ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale di tale norma, nella parte in cui non prevede il diritto di uno dei fratelli o delle sorelle conviventi con soggetto di handicap in situazione di gravita' a fruire del congedo ivi indicato, nell'ipotesi in cui i genitori siano impossibilitati a provvedere all'assistenza del figlio handicappato perche' totalmente inabili. La citata disposizione era gia' prevista dalla legge 8 marzo 2000, n. 53 («Disposizioni per il sostegno della maternita' e della paternita', per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle citta»), all'art. 4, comma 4-bis, mentre il secondo comma del medesimo articolo prevede «I dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati possono richiedere, per gravi e documentati motivi familiari, fra i quali le patologie individuate ai sensi del comma 4, un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a due anni. Durante tale periodo il dipendente conserva il posto di lavoro, non ha diritto alla retribuzione e non puo' svolgere alcun tipo di attivita' lavorativa. Il congedo non e' computato nell'anzianita' di servizio ne' ai fini previdenziali; il lavoratore puo' procedere al riscatto, ovvero al versamento dei relativi contributi, calcolati secondo i criteri della prosecuzione volontaria». Ritiene questo giudicante che l'art. 42, quinto comma, d.lgs. n. 151/2001 presenti profili di contrasto con la Costituzione, in particolare con gli artt. 2, 3, 29 e 32. La ratio legis del congedo straordinario retribuito e coperto da contribuzione figurativa non e' soltanto la tutela della maternita' e della paternita', di cui al d.lgs. n. 151/2001, ma, altresi', il «diritto alla cura» del soggetto gravemente handicappato, previsto come finalita' dalla legge n. 53/2000, nella quale, come scritto, erano in origine contemplati tanto il congedo non retribuito (del quale puo' fruire anche il coniuge di soggetto handicappato) quanto quello retribuito (a favore dei genitori e dei fratelli e sorelle conviventi, dopo la scomparsa dei genitori o in caso di totale inabilita' di questi ultimi). Tale disposizione si pone, anzi, nel contesto della normativa a tutela delle persone handicappate, e, in particolare, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate», la quale ha come finalita' la garanzia del pieno rispetto della dignita' umana e dei diritti di liberta' e di autonomia della persona handicappata, la promozione della piena integrazione nella famiglia nella scuola, nel lavoro e nella societa'; la prevenzione e la rimozione delle condizioni invalidanti che impediscono lo sviluppo della persona umana, il raggiungimento della massima autonomia possibile e la partecipazione della persona handicappata alla vita della collettivita', nonche' la realizzazione dei diritti civili, politici e patrimoniali; il perseguimento del recupero funzionale e sociale della persona affetta da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali, l'assicurazione di servizi e di prestazioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle minorazioni, nonche' la tutela giuridica ed economica della persona handicappata, la predisposizione di interventi volti a superare stati, di emarginazione e di esclusione sociale della persona handicappata (cfr. art. 1, legge n. 104/1992). Che la ratio legis dell'art. 42, quinto comma, d.lgs. n. 151/2001 si inscriva nel piu' ampio disegno di tutela della salute psico-fisica del disabile e' stato evidenziato dalla Corte costituzionale nella menzionata sentenza 16 giugno 2005, n. 233, la quale ha ritenuto che tale norma e' diretta a «favorire l'assistenza al soggetto con handicap grave mediante la previsione del diritto ad un congedo straordinario - remunerato in misura corrispondente all'ultima retribuzione e coperto da contribuzione figurativa - che, all'evidente fine di assicurare continuita' nelle cure e nell'assistenza ed evitare vuoti pregiudizievoli alla salute psico-fisica del soggetto diversamente abile, e' riconosciuto non solo in capo alla lavoratrice madre o in alternativa al lavoratore padre ma anche, dopo la loro scomparsa, a favore di uno dei fratelli o delle sorelle conviventi»; la Corte ha sottolineato che i fattori di recupero e di superamento dell'emarginazione dei soggetti deboli sono rappresentati non solo dalle pratiche di cura e di riabilitazione, ma anche dal pieno ed effettivo inserimento di tali soggetti anzitutto nella famiglia: «La tutela della salute psico-fisica del disabile, costituente la finalita' perseguita dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), che la norma in esame concorre ad attuare, postula anche l'adozione di interventi economici integrativi di sostegno alle famiglie, il cui ruolo resta fondamentale nella cura e nell'assistenza dei soggetti portatori di handicap. Tra tali interventi si inscrive il diritto al congedo straordinario in questione, il quale tuttavia rimane privo di concreta attuazione proprio in situazioni che necessitano di un piu' incisivo e adeguato sostegno...». Alla luce di tali finalita' di tutela dell'istituto del congedo straordinario retribuito, l'inapplicabilita' dell'art. 42, quinto comma d.lgs. n. 151/2001 al coniuge di soggetto gravemente handicappato e, pertanto, il diverso trattamento del coniuge rispetto al genitore, al fratello od alla sorella conviventi (in caso di scomparsa o di totale inabilita' dei genitori) non ha, a parere di questo giudicante, una ragionevole giustificazione. La famiglia, infatti, e' la «societa' naturale fondata sul matrimonio» (art. 29 Cost.); il coniuge, al pari dei figli, e' un membro della famiglia; nel caso questi sia affetto da handicap grave, non trova alcuna ragionevole giustificazione che la tutela, giuridica ed economica, ed, in particolare, il proprio diritto alla cura (cfr. il citato art. 1, legge n. 104/1992) - che deve passare attraverso il sostegno, anche economico, della famiglia -, non possa essere attuata con lo strumento, viceversa previsto a favore dei genitori, del congedo straordinario retribuito. Oltre che il coniuge handicappato, e' pure la famiglia nel suo complesso a ricevere una ingiustificata minore tutela rispetto all'ipotesi contemplata dalla legge, ravvisandosi, nel primo caso, necessita' pari, o addirittura maggiori, di garantire che il lavoratore mantenga la retribuzione nel periodo di congedo straordinario per prestare assistenza al coniuge, essendo lo stesso verosimilmente - come nella fattispecie per cui e' causa, in presenza di due figlie minorenni - l'unico in grado di garantire il mantenimento economico, oltre che dell'handicappato, degli altri membri della famiglia. Si ravvisano quindi profili di illegittimita' costituzionale per violazione degli art. 3 e 29 Cost. Il coniuge di soggetto gravemente handicappato - posto nell'alternativa di assistere il soggetto handicappato, usufruendo del congedo ex art. 4, comma 2, legge n. 53/2000, senza alcuna retribuzione, o di continuare a lavorare per garantire al soggetto handicappato cure adeguate, senza pero' poterlo assistere moralmente -, inoltre, senza alcuna ragione che giustifichi tale disparita' di trattamento, non e' posto in condizione di adempiere al dovere solidaristico, previsto dall'art. 2 Cost., di assistenza e cura di quest'ultimo, nello stesso modo del genitore, del fratello o della sorella, potendo avvalersi unicamente del congedo con cui il proprio posto di lavoro viene conservato, senza ricevere pero' alcuna retribuzione. La cura e la salute dell'handicappato, non potendo avvalersi del supporto economico del coniuge, ricevono, inoltre, minor tutela, rispetto alla condizione del soggetto handicappato, il cui genitore, fratello o sorella, possono assicurargli, attraverso l'istituto del congedo straordinario retribuito, adeguata assistenza e cura. Sono quindi altresi' ravvisabili profili di violazione degli artt. 3, 2 e 32 della Costituzione. Appare pertanto tutt'altro che manifestamente infondato il sospetto che si ponga in contrasto con gli artt. 2, 3, 29 e 32 della Costituzione l'art. 42, quinto comma d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151, nella parte in cui non ne prevede l'applicabilita' al coniuge di soggetto con handicap in situazione di gravita'. Rilevanza della questione. La questione e' anche rilevante nel presente processo: non paiono infatti contestati dall'Amministrazione i presupposti relativi alla gravita' dell'handicap della sig.ra M. certificato ai sensi dell'art. 4, legge n. 104/1992, nonche' la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 3, comma 3, legge n. 142/1992, come risulta dalla documentazione medica prodotta (docc. 7-18 prodotti da parte ricorrente); il congedo richiesto e' stato, infatti, negato unicamente in forza dell'attuale portata della nonna e della limitata sfera applicativa della stessa. L'accoglimento della questione di illegittimita' costituzionale, come sopra sollevata, potrebbe, pertanto, consentire al ricorrente di beneficiare del congedo da lui richiesto.
P. Q. M. 1) Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di illegittimita' costituzionale, per contrasto con gli artt. 2, 3, 29 e 32 della Costituzione, dell'art. 42, quinto comma, d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151, nella parte in cui non prevede il diritto del coniuge di soggetto con handicap in situazione di gravita' a fruire del congedo ivi indicato; 2) Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il presente giudizio sino alla decisione della Corte costituzionale; 3) Ordina che la presente ordinanza sia, a cura della cancelleria, notificata al Presidente del Consiglio dei ministri, e sia comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Si comunichi. Cuneo, addi' 10 luglio 2006 Il giudice del lavoro: Casarino 06C1100