N. 544 ORDINANZA (Atto di promovimento) 10 luglio 2006

Ordinanza  emessa  il  10  luglio  2006  dal  tribunale  di Cuneo nel
procedimento    civile    promosso    da    I.C.   contro   Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca

Disabile   -   Diritto  al  congedo  straordinario  per  l'assistenza
  riconosciuto  ai  genitori  conviventi e, in caso di scomparsa o di
  inabilita'  degli stessi, ai fratelli e sorelle conviventi (dopo la
  sentenza  della  Corte  n. 233/2005)  -  Riconoscimento altresi' al
  coniuge convivente del disabile - Mancata previsione - Incidenza su
  diritto  fondamentale  della  persona  -  Violazione  del principio
  d'uguaglianza  -  Lesione  del  principio  di tutela della famiglia
  fondata  sul  matrimonio - Violazione del principio di tutela della
  salute.
- Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, art. 42, comma 5.
- Costituzione, artt. 2, 3, 29 e 32.
(GU n.49 del 13-12-2006 )
                             IL GIUDICE

    Sciogliendo  la  riserva  assunta  all'udienza del 5 luglio 2006,
osserva quanto segue.
    Con  ricorso  ex  art. 414  c.p.c.,  depositato il 13 aprile 2006
presso  la  cancelleria  della  sezione  del  lavoro del Tribunale di
Cuneo,    il    sig. I.C.   conviene   in   giudizio   il   Ministero
dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,  esponendo  di
essere  dipendente,  dal  1° settembre  2005,  con  contratto a tempo
determinato  sino  al  31 agosto  2006,  dell'Istituto  di istruzione
superiore   «G. Vallauri»  di  Fossano,  in  qualita'  di  assistente
tecnico;  di  avere  presentato  al  dirigente  scolastico domanda di
congedo  straordinario  retribuito  ai  sensi della legge 23 dicembre
2000,  n. 388  e  d.lgs.  26 marzo  2001 n. 151, avendo necessita' di
assistere  il  proprio coniuge, sig.ra A.M.M., portatrice di handicap
grave  (ai sensi dell'art. 3, comma 1 e 3, legge n. 104/1992, come da
certificazioni  della  competente  ASL) in quanto affetta da sclerosi
laterale  amiotrofica,  istanza  che  e' stata rigettata in quanto il
congedo  straordinario  retribuito e' previsto soltanto in favore dei
genitori  conviventi; di avere esperito il tentativo di conciliazione
ex  art. 65,  d.lgs. n. 165/2001, che ha dato esito negativo, essendo
l'amministrazione  rimasta  ferma  alla  lettera  della normativa, la
quale  limita  il  beneficio richiesto in capo ai genitori ovvero, in
caso  di  loro  scomparsa,  ai  fratelli  e  sorelle  conviventi  del
portatore di handicap.
    Il  ricorrente  rileva  di  essere  l'unico  soggetto in grado di
assistere  la  sig.ra  Maietta,  poiche'  del  nucleo familiare fanno
parte,  oltre  al  due  coniugi, le due figlie minori della coppia; e
che,  inoltre,  il padre della sig.ra M.B.B.M. e' deceduto, la madre,
L.G.,  e' stata riconosciuta invalida al 74%, e l'unica sorella della
sig.ra  M.G.M.,  risiede  in  Recale  (quindi  non convivente), ed e'
coniugata,   impossibilitata   ad  occuparsi  della  sorella  essendo
impegnata a badare al proprio nucleo familiare.
    Sulla non manifesta infondatezza.
    Il  d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151 («Testo unico delle disposizioni
legislative  in materia di tutela e sostegno della maternita' e della
paternita',  a  norma dell'art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53»),
all'art. 42,   comma   5,   prevede:  «La  lavoratrice  madre  o,  in
alternativa  il  lavoratore  padre o, dopo la loro scomparsa, uno dei
fratelli  o sorelle conviventi di soggetto con handicap in situazione
di  gravita'  di  cui  all'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104
accertata  ai  sensi  dell'art. 4 comma 1, della legge medesima e che
abbiano titolo a fruire dei benefici di cui all'art. 33, comma 1, del
presente   testo  unico  e  all'art. 33,  commi 2  e  3  della  legge
5 febbraio 1992, n. 104, per l'assistenza del figlio, hanno diritto a
fruire  del congedo di cui al comma 2 dell'art. 4 della legge 8 marzo
2000,  n. 53,  entro  sessanta  giorni  dalla  richiesta.  Durante il
periodo   di   congedo,   il   richiedente  ha  diritto  a  percepire
un'indennita'  corrispondente  all'ultima  retribuzione  e il periodo
medesimo  e'  coperto  da  contribuzione  figurativa ...».  La  Corte
costituzionale, con sentenza n. 233 del 16 giugno 2005, ha dichiarato
l'illegittimita' costituzionale di tale norma, nella parte in cui non
prevede il diritto di uno dei fratelli o delle sorelle conviventi con
soggetto  di  handicap in situazione di gravita' a fruire del congedo
ivi  indicato, nell'ipotesi in cui i genitori siano impossibilitati a
provvedere  all'assistenza del figlio handicappato perche' totalmente
inabili.
    La  citata  disposizione  era  gia'  prevista dalla legge 8 marzo
2000,  n. 53  («Disposizioni per il sostegno della maternita' e della
paternita',  per  il  diritto  alla  cura  e alla formazione e per il
coordinamento  dei  tempi  delle  citta»),  all'art. 4,  comma 4-bis,
mentre  il  secondo comma del medesimo articolo prevede «I dipendenti
di  datori di lavoro pubblici o privati possono richiedere, per gravi
e  documentati motivi familiari, fra i quali le patologie individuate
ai   sensi  del  comma 4,  un  periodo  di  congedo,  continuativo  o
frazionato,  non  superiore  a  due  anni.  Durante  tale  periodo il
dipendente   conserva  il  posto  di  lavoro,  non  ha  diritto  alla
retribuzione  e non puo' svolgere alcun tipo di attivita' lavorativa.
Il  congedo  non e' computato nell'anzianita' di servizio ne' ai fini
previdenziali;  il  lavoratore  puo' procedere al riscatto, ovvero al
versamento dei relativi contributi, calcolati secondo i criteri della
prosecuzione volontaria».
    Ritiene  questo  giudicante  che  l'art. 42, quinto comma, d.lgs.
n. 151/2001  presenti  profili  di  contrasto con la Costituzione, in
particolare con gli artt. 2, 3, 29 e 32.
    La  ratio legis del congedo straordinario retribuito e coperto da
contribuzione figurativa non e' soltanto la tutela della maternita' e
della  paternita',  di  cui  al  d.lgs. n. 151/2001, ma, altresi', il
«diritto  alla  cura»  del soggetto gravemente handicappato, previsto
come  finalita'  dalla  legge  n. 53/2000, nella quale, come scritto,
erano  in  origine  contemplati  tanto il congedo non retribuito (del
quale  puo'  fruire anche il coniuge di soggetto handicappato) quanto
quello  retribuito  (a  favore  dei genitori e dei fratelli e sorelle
conviventi,  dopo  la  scomparsa  dei  genitori  o  in caso di totale
inabilita' di questi ultimi).
    Tale  disposizione  si pone, anzi, nel contesto della normativa a
tutela  delle  persone  handicappate,  e, in particolare, della legge
5 febbraio    1992,    n. 104    «Legge-quadro    per   l'assistenza,
l'integrazione  sociale  e  i diritti delle persone handicappate», la
quale ha come finalita' la garanzia del pieno rispetto della dignita'
umana  e  dei  diritti  di  liberta'  e  di  autonomia  della persona
handicappata,  la  promozione della piena integrazione nella famiglia
nella  scuola,  nel  lavoro  e  nella  societa';  la prevenzione e la
rimozione  delle  condizioni  invalidanti che impediscono lo sviluppo
della  persona  umana,  il  raggiungimento  della  massima  autonomia
possibile  e  la  partecipazione della persona handicappata alla vita
della  collettivita',  nonche'  la  realizzazione dei diritti civili,
politici  e  patrimoniali; il perseguimento del recupero funzionale e
sociale  della  persona  affetta  da minorazioni fisiche, psichiche e
sensoriali,  l'assicurazione  di  servizi  e  di  prestazioni  per la
prevenzione,  la  cura e la riabilitazione delle minorazioni, nonche'
la  tutela  giuridica  ed  economica  della  persona handicappata, la
predisposizione   di   interventi   volti   a   superare   stati,  di
emarginazione  e  di  esclusione  sociale  della persona handicappata
(cfr. art. 1, legge n. 104/1992).
    Che la ratio legis dell'art. 42, quinto comma, d.lgs. n. 151/2001
si   inscriva   nel   piu'  ampio  disegno  di  tutela  della  salute
psico-fisica   del   disabile   e'   stato  evidenziato  dalla  Corte
costituzionale  nella  menzionata sentenza 16 giugno 2005, n. 233, la
quale  ha ritenuto che tale norma e' diretta a «favorire l'assistenza
al  soggetto con handicap grave mediante la previsione del diritto ad
un  congedo  straordinario  -  remunerato  in  misura  corrispondente
all'ultima  retribuzione e coperto da contribuzione figurativa - che,
all'evidente   fine   di   assicurare   continuita'   nelle   cure  e
nell'assistenza   ed   evitare   vuoti  pregiudizievoli  alla  salute
psico-fisica  del  soggetto  diversamente  abile, e' riconosciuto non
solo  in  capo  alla lavoratrice madre o in alternativa al lavoratore
padre  ma anche, dopo la loro scomparsa, a favore di uno dei fratelli
o  delle  sorelle conviventi»; la Corte ha sottolineato che i fattori
di  recupero  e di superamento dell'emarginazione dei soggetti deboli
sono   rappresentati   non   solo   dalle   pratiche  di  cura  e  di
riabilitazione,  ma  anche dal pieno ed effettivo inserimento di tali
soggetti   anzitutto   nella   famiglia:   «La  tutela  della  salute
psico-fisica  del disabile, costituente la finalita' perseguita dalla
legge   5 febbraio   1992,  n. 104  (Legge-quadro  per  l'assistenza,
l'integrazione  sociale  e i diritti delle persone handicappate), che
la  norma  in  esame concorre ad attuare, postula anche l'adozione di
interventi  economici  integrativi  di sostegno alle famiglie, il cui
ruolo  resta  fondamentale  nella cura e nell'assistenza dei soggetti
portatori  di handicap. Tra tali interventi si inscrive il diritto al
congedo straordinario in questione, il quale tuttavia rimane privo di
concreta  attuazione proprio in situazioni che necessitano di un piu'
incisivo e adeguato sostegno...».
    Alla  luce  di tali finalita' di tutela dell'istituto del congedo
straordinario  retribuito,  l'inapplicabilita'  dell'art. 42,  quinto
comma   d.lgs.   n. 151/2001   al   coniuge  di  soggetto  gravemente
handicappato e, pertanto, il diverso trattamento del coniuge rispetto
al  genitore,  al  fratello  od  alla  sorella conviventi (in caso di
scomparsa  o  di  totale inabilita' dei genitori) non ha, a parere di
questo giudicante, una ragionevole giustificazione.
    La  famiglia,  infatti,  e'  la  «societa'  naturale  fondata sul
matrimonio»  (art. 29  Cost.);  il  coniuge, al pari dei figli, e' un
membro della famiglia; nel caso questi sia affetto da handicap grave,
non trova alcuna ragionevole giustificazione che la tutela, giuridica
ed  economica, ed, in particolare, il proprio diritto alla cura (cfr.
il citato art. 1, legge n. 104/1992) - che deve passare attraverso il
sostegno, anche economico, della famiglia -, non possa essere attuata
con  lo  strumento,  viceversa  previsto  a  favore dei genitori, del
congedo straordinario retribuito.
    Oltre  che  il  coniuge handicappato, e' pure la famiglia nel suo
complesso  a  ricevere  una  ingiustificata  minore  tutela  rispetto
all'ipotesi  contemplata  dalla  legge, ravvisandosi, nel primo caso,
necessita'   pari,  o  addirittura  maggiori,  di  garantire  che  il
lavoratore   mantenga   la   retribuzione   nel  periodo  di  congedo
straordinario  per  prestare assistenza al coniuge, essendo lo stesso
verosimilmente - come nella fattispecie per cui e' causa, in presenza
di   due  figlie  minorenni  -  l'unico  in  grado  di  garantire  il
mantenimento  economico,  oltre  che  dell'handicappato,  degli altri
membri della famiglia.
    Si  ravvisano quindi profili di illegittimita' costituzionale per
violazione degli art. 3 e 29 Cost.
    Il   coniuge   di   soggetto   gravemente  handicappato  -  posto
nell'alternativa  di  assistere  il soggetto handicappato, usufruendo
del  congedo  ex  art. 4,  comma 2,  legge  n. 53/2000,  senza alcuna
retribuzione,  o  di  continuare a lavorare per garantire al soggetto
handicappato  cure adeguate, senza pero' poterlo assistere moralmente
-,  inoltre,  senza alcuna ragione che giustifichi tale disparita' di
trattamento,  non  e'  posto  in  condizione  di  adempiere al dovere
solidaristico,  previsto  dall'art. 2  Cost., di assistenza e cura di
quest'ultimo,  nello  stesso  modo del genitore, del fratello o della
sorella,  potendo avvalersi unicamente del congedo con cui il proprio
posto  di  lavoro  viene  conservato,  senza  ricevere  pero'  alcuna
retribuzione.
    La  cura e la salute dell'handicappato, non potendo avvalersi del
supporto  economico  del  coniuge,  ricevono,  inoltre, minor tutela,
rispetto  alla condizione del soggetto handicappato, il cui genitore,
fratello  o  sorella, possono assicurargli, attraverso l'istituto del
congedo straordinario retribuito, adeguata assistenza e cura.
    Sono  quindi  altresi'  ravvisabili  profili  di violazione degli
artt. 3, 2 e 32 della Costituzione.
    Appare   pertanto  tutt'altro  che  manifestamente  infondato  il
sospetto  che si ponga in contrasto con gli artt. 2, 3, 29 e 32 della
Costituzione  l'art. 42,  quinto  comma d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151,
nella  parte  in  cui  non  ne prevede l'applicabilita' al coniuge di
soggetto con handicap in situazione di gravita'.
    Rilevanza della questione.
    La questione e' anche rilevante nel presente processo: non paiono
infatti  contestati  dall'Amministrazione i presupposti relativi alla
gravita'   dell'handicap   della   sig.ra  M.  certificato  ai  sensi
dell'art. 4, legge n. 104/1992, nonche' la ricorrenza dei presupposti
di  cui  all'art. 3,  comma 3,  legge n. 142/1992, come risulta dalla
documentazione   medica   prodotta  (docc.  7-18  prodotti  da  parte
ricorrente);   il   congedo   richiesto  e'  stato,  infatti,  negato
unicamente in forza dell'attuale portata della nonna e della limitata
sfera applicativa della stessa.
    L'accoglimento  della questione di illegittimita' costituzionale,
come sopra sollevata, potrebbe, pertanto, consentire al ricorrente di
beneficiare del congedo da lui richiesto.
                              P. Q. M.
    1) Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione
di  illegittimita'  costituzionale, per contrasto con gli artt. 2, 3,
29  e  32  della  Costituzione,  dell'art. 42,  quinto  comma, d.lgs.
26 marzo  2001, n. 151, nella parte in cui non prevede il diritto del
coniuge  di  soggetto con handicap in situazione di gravita' a fruire
del congedo ivi indicato;
    2) Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e
sospende  il  presente  giudizio  sino  alla  decisione  della  Corte
costituzionale;
    3) Ordina   che   la   presente   ordinanza  sia,  a  cura  della
cancelleria,  notificata  al Presidente del Consiglio dei ministri, e
sia  comunicata  ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato
della Repubblica.
    Si comunichi.
        Cuneo, addi' 10 luglio 2006
                   Il giudice del lavoro: Casarino
06C1100