N. 550 ORDINANZA (Atto di promovimento) 20 luglio 2006

Ordinanza  emessa  il  20  luglio  2006  dal tribunale amministrativo
regionale  del  Piemonte  -  Torino  sul  ricorso proposto da Telecom
Italia S.p.a. contro comune di Ghiffa ed altra

Radiotelevisione  e servizi radioelettrici - Installazione o modifica
  di  impianti  di  telecomunicazione  di potenza inferiore ai 20 W -
  Denunce  di inizio di attivita' - Partecipazione al procedimento da
  parte  degli abitanti della zona, come previsto per gli impianti di
  potenza superiore soggetti ad autorizzazione - Mancata previsione -
  Irragionevolezza - Contrasto con l'art. 97 Cost.
- Decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, art. 87, comma 4.
- Costituzione, artt. 3 e 97.
(GU n.49 del 13-12-2006 )
                IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

    Ha   pronunciato   la   seguente  ordinanza  sul  ricorso  R.G.R.
n. 845/2006 proposto dalla societa' Telecom Italia S.p.a., in persona
del   legale  rappresentante  pro  tempore,  rappresentato  e  difeso
dall'avv.  Riccardo  Montanaro,  domidiiatario  in  Torino,  via  del
Carmine, 2, come da mandato a margine del ricorso;
    Contro  il  comune  di  Ghiffa, in persona del sindaco in carica,
autorizzato a stare in giudizio per deliberazione G.C. 5 luglio 2006,
n. 74  ed  in  tale qualita' rappresentato e difeso dall'avv. Giorgio
Santilli, domiciliatario in Torino, via Sacchi n. 44, come da mandato
a  margine  dell'atto di costituzione in giudizio; e nei confronti di
Tradati  Carla Lucia, rappresentata e difesa dall'avv. prof. Vittorio
Barosio  e  dall'av.  Teodosio Pafundi, domidiiatari in Torino, corso
Galileo  Ferraris  n. 120,  come  da  mandato  a margine dell'atto di
costituzione  in  giudizio;  per  l'annullamento  previa  sospensione
dell'esecuzione,  del  provvedimento  del  responsabile  del Servizio
urbanistica - Edilizia privata del comune di Ghiffa in data 20 aprile
2006,  recante  annullamento d'ufficio del silenzio-assenso formatosi
sulla  domanda  di  autorizzazione  finalizzata  all'installazione di
impianti radioelettrici presentata in data 1° luglio 2005, nonche' di
ogni altro atto presupposto, connesso o conseguente;
    Visto il ricorso con i relativi allegati;
    Visti gli atti di costituzione in giudizio del comune di Ghiffa e
di Tradati Carla Lucia;
    Visti gli atti tutti della causa;
    Relatore  il  Consigliere  Bernardo Baglietto; uditi inoltre alla
pubblica  udienza  del  20  luglio  2006  l'avv.  Raffaele Ingicco in
sostituzione dell'avv. Riccardo Montanaro per la societa' ricorrente,
l'avv.  Giorgio  Santilli  per  il  comune  di  Ghiffa e l'avv. prof.
Vittorio   Barosio   nonche'   l'avv.   Teodosio   Pafundi   per   la
controinteressata;
    Vista l'istanza di sospensione dei provvedimenti impugnati;
    Visto  l'art.  21,  comma  9, legge 6 dicembre 1971, n. 1034, nel
testo sostituito dall'art. 3, legge 21 luglio 2000, n. 205;
    Ritenuto  opportuno  decidere  direttamente il merito del ricorso
nella presente sede a sensi della norma sopra citata;
    Considerato  che  il  provvedimento  impugnato  ha  disposto,  su
esposto  dell'odierna controinteressata, l'annullamento d'ufficio del
silenzio-assenso  ex  art. 87, comma 9, decreto legislativo 1° agosto
2003,   n. 259   formatosi   sulla   denuncia   di  inizio  attivita'
precedentemente  presentata  dalla  ricorrente per l'installazione di
una stazione radio base per la telefonia cellulare;
    Considerato  che  il  provvedimento e' stato motivato sul rilievo
che  «la  denuncia non e' stata a suo tempo, da parte dello sportello
locale   competente   (Servizio   edilizia   privata)   adeguatamente
pubblicizzata,  configurandosi  tale  carenza  come  violazione degli
obblighi  di  cui  all'art.  7,  comma 1, lett. d), legge regionale 3
agosto  2004,  n. 19  e  all'art. 87, comma 4, decreto legislativo 10
agosto 2003, n. 259»;
    Considerato   che  il  provvedimento  e'  stato  preceduto  dalla
comunicazione  di  avvio  del relativo procedimento e che la societa'
ricorrente  era  intervenuta  in quest'ultimo, deducendo con apposita
memoria  che  la  pubblicita'  di cui alle norme sopra citate sarebbe
obbligatoria  solo  per  le  domande  di  autorizzazione previste dal
codice  delle comunicazioni elettroniche, ma non anche per le denunce
di inizio attivita', ove ammesse;
    Considerato  che,  con  il  primo  motivo  la ricorrente sostiene
innanzi  tutto  che  il  provvedimento non terrebbe in alcun conto il
contenuto delle riferite deduzioni;
    Considerato che la controinteressata replica, osservando che, per
altra parte (l'errata indicazione del numero civico del caseggiato su
cui  la  stazione  radio-base  dovrebbe essere installata), le difese
della  ricorrente  sono  state accolte: cio' che dimostrerebbe che il
comune  le  ha  esaminate,  senza  percio' essere tenuto a confutarle
analiticamente;
    Ritenuto  che,  in effetti, l'amministrazione, pur dovendo tenere
conto  delle  osservazioni  presentate  dalle  parti  intervenute nel
procedimento,  se  non intende condividerle, non deve necessariamente
respingerle  punto  per  punto,  essendo a tale scopo sufficiente una
motivazione che renda conto del loro avvenuto esame;
    Ritenuto  che  la parziale condivisione di quanto osservato dalla
ricorrente  e' conferma sufficiente dell'avvenuto esame della memoria
da essa presentata;
    Ritenuto che la prima censura deve essere quindi disattesa;
    Considerato che la ricorrente denuncia poi violazione degli artt.
21-octies  e  21-nonies, legge 7 agosto 1990, n. 241, sul rilievo che
il  comune  non  avrebbe  esternato  le ragioni di pubblico interesse
attuale  per le quali ha disposto l'autotutela, non avrebbe ponderato
gli   interessi  in  conflitto  ed  avrebbe  omesso  di  valutare  la
possibilita' di convalidare ex post il silenzio annullato;
    Ritenuto  che,  anche  dopo  l'entrata  in  vigore della legge 11
febbraio 2005, n. 15, che ha introdotto le norme di cui la ricorrente
denuncia  violazione,  il  contenuto  della  motivazione dell'atto di
autotutela  varia  in  funzione  del  grado  di affidamento che si e'
ragionevolmente  consolidato  in  capo  al  suo destinatario circa la
legittimita'  del  provvedimento  annullato (Tribunale amministrativo
regionale Campania - Salerno, I, 7 marzo 2006, n. 251);
    Ritenuto   che  nei  casi  in  cui,  come  in  quello  in  esame,
l'annullamento  intervenga  a  breve distanza dall'adozione dell'atto
annullato  e  quest'ultimo  non abbia neppure ancora avuto esecuzione
integrale  (i  lavori di installazione della stazione radio base sono
tuttora   in   corso),   la   sussistenza   dell'interesse   pubblico
all'annullamento  e  la  sua  prevalenza  su  quello del destinatario
dell'atto  sono  in  re  ipsa,  per  cui  non  e'  necessaria nessuna
specifica motivazione circa la sua attualita' e prevalenza;
    Ritenuto  poi  che  l'amministrazione  non  ha  nessun obbligo di
valutare  la  possibilita'  di convalidare i propri atti annullabili,
essendo il relativo potere latamente discrezionale;
    Ritenuto  che  il  primo  motivo  deve quindi essere respinto per
infondatezza in ogni sua parte;
    Considerato che, con il secondo mezzo, la ricorrente ripropone la
sua tesi, secondo la quale le norme di legge citate nel provvedimento
imporrebbero  la  pubblicita'  delle  sole  domande di autorizzazione
all'installazione  di  impianti  di  telecomunicazione,  ma non anche
delle denunce di inizio attivita';
    Considerato  che  sia  l'art. 84, comma 7, decreto legislativo 1°
agosto 2003, n. 259, richiamato dall'art. 1, legge regionale 3 agosto
2004,  n. 19  e  riprodotto (per cio' che qui interessa) dall'art. 5,
deliberazione  g.r.  5  settembre 2005, n. 16-757, nella parte in cui
detta disposizioni circa la pubblicita', menziona in effetti soltanto
le  domande di autorizzazione (necessaria per gli impianti di potenza
superiore  a  20W),  mentre  ignora  le  denunce  di inizio attivita'
(sufficienti per gli impianti di potenza inferiore);
    Considerato  che  la  controinteressata eccepisce che, poiche' la
legge  regionale  in  questione  si  applica  a tutti gli impianti di
telefonia  commerciale  senza  distinzione  di  potenza  e  l'art.  7
stabilisce   che   ai   comuni   spetta   il  potere  «di  rilasciare
l'autorizzazione  per l'installazione e la modifica degli impianti di
telecomunicazione  (...)»,  se  ne  dovrebbe dedurre che, nell'ambito
della  Regione Piemonte l'autorizzazione sarebbe necessaria per tutti
i tipi di impianti, compresi quelli che la legge statale assoggetta a
sola denuncia di inizio attivita';
    Ritenuto  che  l'eccezione  e'  infondata,  atteso che la lettera
dell'art.  7  sopra  citata  si spiega con il semplice rilievo che il
rilascio  e'  previsto  appunto  per  le  sole autorizzazioni, mentre
quello che si forma a seguito di silenzio-assenso e' un provvedimento
tacito, in cui il comune resta inerte;
    Ritenuto  quindi  che la legge regionale 3 agosto 2004, n. 19 non
deroga in nulla al regime dei titoli abilitativi previsti dalla legge
statale per gli impianti di telecomunicazione;
    Ritenuto   che,   per   tale  ragione,  anche  in  Piemonte,  per
l'installazione  e  la  modifica di impianti, di potenza inferiore ai
20W  (com'e'  quello  di specie) e' sufficiente la denuncia di inizio
attivita';
    Ritenuto  che  anche  l'ulteriore  eccezione,  sollevata  in  via
subordinata, secondo cui l'obbligo di pubblicita' di cui all'art. 87,
comma  4,  decreto  legislativo  10 agosto 2003, n. 259 riguarderebbe
anche le denunce di inizio attivita' deve essere respinta, atteso che
nulla autorizza tale interpretazione estensiva, peraltro contrastante
con il dato letterale, necessariamente prevalente;
    Ritenuto tuttavia che la mancata previsione della pubblicita' per
le   denunce  di  inizio  attivita'  suscita  dubbi  in  ordine  alla
legittimita'  costituzionale  del  citato  art.  87,  comma 4 decreto
legislativo  10  agosto  2003,  n. 259 in relazione agli artt. 3 e 97
della  Costituzione,  in  quanto  la  diversa  potenza degli impianti
rispettivamente  soggetti  a  denuncia  e  ad autorizzazione non pare
sufficiente  a  giustificare  un  regime  differenziato  quanto  alla
partecipazione  (e/o  partecipabilita) al procedimento da parte degli
abitanti  della zona, che pur restano sempre soggetti all'esposizione
ad  un campo magnetico (anche se di potenza inferiore nel primo caso)
ed   ugualmente   interessati   alla  costruzione  sotto  il  profilo
urbanistico ed edilizio;
    Ritenuto che la questione come sopra sollevata appare al Collegio
non  manifestamente  infondata  per  le  riferite  ragioni e comunque
rilevante,  atteso  che  dalla  sua  definizione  dipende l'esito del
presente giudizio;
                              P. Q. M.
    Sospende il giudizio;
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, per le ragioni
esposte  in  motivazione, la questione di legittimita' costituzionale
dell'art. 87,  comma 4, decreto legislativo 10 agosto 2003, n. 259 in
relazione  agli  artt.  3 e 97 della Costituzione, nella parte in cui
non   prevede   che   anche   le  denunce  di  inizio  attivita'  per
l'installazione  o  la  modifica  di impianti di telecomunicazione di
potenza  inferiore  ai  20W  siano  soggette  alle  stesse  forme  di
pubblicita'  previste  per  le  autorizzazioni all'installazione o la
modifica di impianti di telecomunicazione di potenza superiore a tale
valore;
    Ordina   alla  Segreteria  di  notificare  copia  della  presente
ordinanza  alle parti, al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai
Presidenti delle due Camere del Parlamento.
        Cosi' deciso in Torino, il 20 luglio 2006.
                    Il Presidente: Gomez de Ayala
L'estensore: Baglietto
06C1106