N. 551 ORDINANZA (Atto di promovimento) 31 marzo 2006
Ordinanza emessa il 31 marzo 2006 (pervenuta alla Corte costituzionale il 27 ottobre 2006) dal Magistrato di sorveglianza di Firenze nel procedimento di sorveglianza nei confronti di Falso Giuseppe Ordinamento penitenziario - Sospensione condizionata dell'esecuzione della parte finale della pena detentiva Preclusione dell'ammissione al beneficio per la persona condannata che abbia subito la revoca, per condotta colpevole, di una misura alternativa alla detenzione - Mancata previsione - Irragionevolezza - Disparita' di trattamento in casi simili - Lesione del principio di finalita' rieducativa della pena. - Legge 1° agosto 2003, n. 207, art. 1. - Costituzione, artt. 2, 3 e 27.(GU n.49 del 13-12-2006 )
IL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA Premesso che Falso Giuseppe, nato a Prato il 26 marzo 1966 res. a Prato, in data 4 gennaio 2006 ha avanzato istanza di sospensione condizionata dell'esecuzione della pena detentiva ai sensi della legge n. 207/2003; Premesso che la Corte costituzionale con sentenza n. 278/2005 ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 3, lett. D, della legge n. 207/2003, sotto il profilo dell'irragionevole disparita' di trattamento consistente nella preclusione del beneficio nei confronti dei soggetti ammessi alle misure alternative, semmai ancor piu' «meritevoli» rispetto agli altri condannati; Senonche' il cancellato comma 3 costituiva, altresi', la base letterale e normativa di quell'indirizzo interpretativo che precludeva l'accesso al cd. indultino anche a quei soggetti che «erano stati ammessi alla misura alternativa» poi pero' revocata per fatto colpevole, argomentando, sia dal tenore letterale che usava il verbo al passato e dalla irrilevanza quindi, ai fini della preclusione, dei fatti successivi all'ammissione, sia dall'irragionevole disparita' di trattamento tra soggetti in misura alternativa che non potevano accedere all'indultino e coloro che invece, avuta la misura alternativa, l'avevano infranta; Oggi, dopo la sentenza della Corte costituzionale, tale indirizzo interpretativo e' rimasto privo di base testuale; il che comporta la conseguenza dell'ammissibilita' del beneficio nei casi di recente revoca della misura alternativa, come nel caso di specie (confr. posizione giuridica detentiva in atti). La concessione di tale beneficio ad un soggetto che si e' mostrato «immeritevole» di una misura alternativa, rispetto al quale l'intervenuta revoca puo' costituire un indice di accresciuta pericolosita' sociale, appare irragionevole, fonte di irragionevole disparita' di trattamento in casi simili (si pensi alla comparazione con la disciplina di cui all'art. 58-quater O.P.), causa di possibili gravi pregiudizi ai beni della collettivita', esposti al ritorno in liberta' di un soggetto in ipotesi piu' pericoloso, e soprattutto manifestamente contrario al principio rieducativo cui la pena e la sua esecuzione nelle sue varie forme deve necessariamente tendere.
P. Q. M. Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di illegittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge n. 207/2003 nella parte in cui non prevede l'esclusione del beneficio nei confronti dei soggetti cui e' stata revocata una misura alternativa, per contrasto con gli artt. 2, 3 e 27 della Costituzione, nei sensi di cui in motivazione; Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del giudizio in corso (segnalando che la questione qui sollevata e' analoga ad una precedentemente gia' sollevata dal Magistrato di sorveglianza di Palermo); Dispone che, a cura della Cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei ministri e sia comunicata ai Presidenti del Senato e della Camera dei deputati. Firenze, addi' 30 marzo 2006 Il magistrato di sorveglianza: Caretto 06C1107