N. 551 ORDINANZA (Atto di promovimento) 31 marzo 2006

Ordinanza   emessa   il   31   marzo   2006   (pervenuta  alla  Corte
costituzionale  il 27 ottobre 2006) dal Magistrato di sorveglianza di
Firenze  nel  procedimento  di  sorveglianza  nei  confronti di Falso
Giuseppe

Ordinamento  penitenziario - Sospensione condizionata dell'esecuzione
  della parte finale della pena detentiva Preclusione dell'ammissione
  al  beneficio per la persona condannata che abbia subito la revoca,
  per condotta colpevole, di una misura alternativa alla detenzione -
  Mancata  previsione  - Irragionevolezza - Disparita' di trattamento
  in  casi  simili  -  Lesione del principio di finalita' rieducativa
  della pena.
- Legge 1° agosto 2003, n. 207, art. 1.
- Costituzione, artt. 2, 3 e 27.
(GU n.49 del 13-12-2006 )
                    IL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA

    Premesso che Falso Giuseppe, nato a Prato il 26 marzo 1966 res. a
Prato,  in  data  4  gennaio  2006 ha avanzato istanza di sospensione
condizionata  dell'esecuzione  della  pena  detentiva  ai sensi della
legge n. 207/2003;
    Premesso  che la Corte costituzionale con sentenza n. 278/2005 ha
dichiarato  l'illegittimita'  costituzionale  dell'art.  1,  comma 3,
lett. D, della legge n. 207/2003, sotto il profilo dell'irragionevole
disparita' di trattamento consistente nella preclusione del beneficio
nei  confronti  dei  soggetti ammessi alle misure alternative, semmai
ancor piu' «meritevoli» rispetto agli altri condannati;
    Senonche'  il  cancellato  comma  3 costituiva, altresi', la base
letterale   e   normativa   di   quell'indirizzo  interpretativo  che
precludeva  l'accesso  al  cd.  indultino  anche  a quei soggetti che
«erano  stati ammessi alla misura alternativa» poi pero' revocata per
fatto  colpevole, argomentando, sia dal tenore letterale che usava il
verbo   al   passato  e  dalla  irrilevanza  quindi,  ai  fini  della
preclusione,     dei    fatti    successivi    all'ammissione,    sia
dall'irragionevole  disparita'  di trattamento tra soggetti in misura
alternativa  che  non  potevano  accedere  all'indultino e coloro che
invece, avuta la misura alternativa, l'avevano infranta;
    Oggi, dopo la sentenza della Corte costituzionale, tale indirizzo
interpretativo  e' rimasto privo di base testuale; il che comporta la
conseguenza  dell'ammissibilita'  del  beneficio  nei casi di recente
revoca  della  misura  alternativa,  come  nel caso di specie (confr.
posizione giuridica detentiva in atti).
    La  concessione  di  tale  beneficio  ad  un  soggetto  che si e'
mostrato  «immeritevole» di una misura alternativa, rispetto al quale
l'intervenuta   revoca  puo'  costituire  un  indice  di  accresciuta
pericolosita'  sociale,  appare irragionevole, fonte di irragionevole
disparita'  di trattamento in casi simili (si pensi alla comparazione
con la disciplina di cui all'art. 58-quater O.P.), causa di possibili
gravi  pregiudizi  ai beni della collettivita', esposti al ritorno in
liberta'  di  un  soggetto  in ipotesi piu' pericoloso, e soprattutto
manifestamente  contrario  al  principio rieducativo cui la pena e la
sua esecuzione nelle sue varie forme deve necessariamente tendere.
                              P. Q. M.
    Visti  gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo
1953, n. 87;
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
illegittimita'  costituzionale  dell'art.  1  della legge n. 207/2003
nella  parte  in  cui  non  prevede  l'esclusione  del  beneficio nei
confronti  dei soggetti cui e' stata revocata una misura alternativa,
per  contrasto  con gli artt. 2, 3 e 27 della Costituzione, nei sensi
di cui in motivazione;
    Ordina  la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la
sospensione  del  giudizio  in corso (segnalando che la questione qui
sollevata  e'  analoga  ad  una  precedentemente  gia'  sollevata dal
Magistrato di sorveglianza di Palermo);
    Dispone  che, a cura della Cancelleria, la presente ordinanza sia
notificata  alle  parti  e al Presidente del Consiglio dei ministri e
sia comunicata ai Presidenti del Senato e della Camera dei deputati.
        Firenze, addi' 30 marzo 2006
               Il magistrato di sorveglianza: Caretto
06C1107