N. 562 ORDINANZA (Atto di promovimento) 20 luglio 2006
Ordinanza emessa il 20 luglio 2006 dal giudice di pace di Belluno nel procedimento civile promosso da Bar Montegrappa di Combes Sylvie contro G. Buzzatti S.a.s. di G. Buzzati & C. Procedimento civile - Procedimento di ingiunzione - Provvisoria esecutivita' del decreto ingiuntivo in pendenza di opposizione - Prevista concessione con ordinanza «non impugnabile» - Conseguente non revocabilita' e non modificabilita' dell'ordinanza stessa - Diversita' di regime rispetto all'ordinanza di cui al novellato art. 624 cod. proc. civ. - Ingiustificata disparita' di trattamento delle parti del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo rispetto alle parti del procedimento di opposizione all'esecuzione. - Codice di procedura civile, art. 648. - Costituzione, artt. 3 e 24.(GU n.50 del 20-12-2006 )
IL GIUDICE DI PACE Nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo n. R.G. 116/A/06 promosso da Bar Montegrappa di Combes Sylvie, con l'avv. Paolo Patelmo opponente; Contro G. Buzzatti S.a.s. di O. Buzzatti & C. con l'avv. Federica Dalle Mule opposta; ha pronunciato la seguente ordinanza. P r e m e s s a Con memoria in data 15 maggio 2006, la difesa dell'opponente Bar Montegrappa di Combes Sylvie, a seguito di concessione, da parte del giudice, della provvisoria esecutivita' del decreto ingiuntivo, avendo ritenuto l'opposizione non fondata su idonea prova scritta, ha sollevato eccezione di illegittimita' costituzionale in ordine all'art. 648 c.p.c., con riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui prevede la non impugnabilita', e quindi la non revocabilita' e non modificabilita', dell'ordinanza che concede la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto. L'opponente ha richiamato i dubbi sulla legittimita' costituzionale della disciplina derivante dal combinato disposto degli artt. 648 e 649 anche in ragione della sopravvenuta disciplina prorpia delle ordinanze ex art. 186-bis e 186-ter c.p.c. ed ha sottolineato come taii dubbi siano stati acuiti a seguito della legge n. 80 del 14/5/05 che ha modificato l'art. 624 c.p.c. inserendovi un secondo comma, nel quale e' prevista espressamente la proposizione del reclamo cautelare, ex art. 669-terdecies c.p.c., avverso l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che ha sospeso o non sospeso la procedura esecutiva intrapresa dal creditore procedente, ritenendo sussistenti o assenti gravi motivi. In virtu' di cio', l'opponente ha evidenziato come, pena una evidente discriminazione legislativa ed una violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione, l'istituto del reclamo cautelare non puo' piu' essere negato anche ai provvedimenti sommari anticipatori, quale e' quello previsto dall'art. 648 c.p.c. Tanto premesso, il giudice adito ritiene la questione sollevata non manifestamente infondata, sotto il profilo dell'illegittimita' costituzionale, per i seguenti M o t i v i Fino ad oggi la giurisprudenza ha riconosciuto all'ordinanza che concede la provvisoria esecuzione del d.i. opposto, ex art. 648 c.p.c, la natura di provvedimento anticipatorio e cautelare, escludendone la portata decisoria e, quindi, l'impugnabilita'. La Corte costituzionale, in proposito, ha dapprima (sent. n. 137/1984) affermato che la concessione della provvisoria esecutivita' dovrebbe, in sede di opposizione, essere subordinata alla ricorrenza degli stessi presupposti necessari per la concessione delle misure cautelari. Tale orientamento e' stato ribadito con la sentenza n. 65/1996, con la quale la corte ha ritenuto giustificata la previsione della non impugnabilita' e, conseguentemente, la non revocabilita' e non modificabilita' dell'ordinanza emessa ex art. 648 c.p.c., a differenza del disposto dell'art. 186-ter. A giustificazione di cio', le differenze di funzione e natura delle due ordinanze: mentre nel giudizio di opposizione a d.i. il giudice esamina un decreto gia' emesso, dovendo solo valutare se sussistano i presupposti per la concessione della provvisoria esecuzione nel contraddittorio tra le parti, viceversa, nel caso dell'art. 186 ter, il giudice provvede ad una sommaria valutazione della fondatezza delle ragioni creditorie, pur in assenza del debitore. La Corte costituzionale ha evidenziato come l'ordinanza ex art. 648 c.p.c. sia emessa in presenza di un titolo gia' formatosi nel procedimento monitorio, all'esito di una valutazione prognostica pienamente discrezionale circa la presumibile fondatezza delle ragioni dell'opponente, e l'eventualita' della concessione della provvisoria esecuzione e' posta proprio a presidio della potenziale definitivita' del decreto concesso «ante causam»; l'istituto introdotto con l'art. 186 ter c.p.c., che ha funzione anticipatoria e che, a differenza dell'altro, puo' essere emesso anche in contumacia del debitore, appaga invece esigenze deflattive del processo, inserendosi nella logica di potenziamento del giudizio di primo grado. Secondo la Corte costituzionale, la possibilita' per il giudice, nel protrarsi dell'istruttoria, di revocare la provvisoria esecuzione del titolo, e' una mera conseguenza della precarieta' dello stesso. Questa la posizione della corte, anche se e' vero tuttavia che, in entrambi i casi confrontati, emerge comunque la possibilita' di anticipare gli effetti della pronuncia definitiva quando il giudice possieda elementi tali da far presumere una sentenza favorevole all'istante. Ma, la decisione sopra riportata, se ha un senso ancora attuale con riferimento al confronto con l'istituto introdotto dall'art. 186 ter, non puo' oggi non essere confrontata (e diversamente valutata) con le innovazioni legislative nel frattempo introdotte e, in particolare, con il novellato art. 624 c.p.c., nel quale si prevede, al secondo comma, che e' amesso reclamo, ai sensi dell'art. 669 terdecies, contro l'ordinanza che provvede sull'istanza di sospensione del processo (con cauzione o senza), nell'ambito del procedimento di opposizione all'esecuzione a nonna degli artt. 615, secondo comma e 619 c.p.c. E' vero che, in dottrina, vi e' chi ritiene come, nel caso di specie, sarebbe stato piu' logico utilizzare il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi, ma, verosimilmente, c'e' stato, da parte del legislatore, il lodevole intento, inserendo tale nuovo strumento, di escludere la ricorribilita' ex art. 111 Cost. L'art. 624 prevede dunque la sospensione qualora sia proposta opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 2 e 619, ma deve verosimilmente ritenersi applicabile anche all'ipotesi di opposizione a precetto ex art. 615, comma 1 c.p.c. Appare quindi fondato il dubbio, alla luce della normativa sopra richiamata, che si sia venuta a creare una situazione di evidente diverso ingiustificato trattamento, valutabile anche in una specifica ottica di incostituzionalita', tra le parti di un procedimento di opposizione a d.i. e quelle di un procedimento di opposizione all'esecuzione. In entrambi i casi, infatti, si e', comunque, in presenza di un titolo che, in caso di mancata sospensione, puo' essere effettivamente azionato in sede esecutiva.
P. Q. M. Ritenuta non manifestamente infondata l'eccezione di illegittimita' costituzionale sollevata in ordine all'art. 648 c.p.c. con riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui prevede la non impugnabilita', e quindi la non revocabilita' e non modificabilita', dell'ordinanza che concede la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, sospende il giudizio in corso e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Ordina alla cancelleria la notifica della presente ordinanza alle parti in causa nonche' al Presidente del Consiglio dei ministri, ex art. 23 comma 4 legge n. 87/1953. Belluno, addi' 20 luglio 2006 Il giudice di pace: Schioppa 06C1125