N. 562 ORDINANZA (Atto di promovimento) 20 luglio 2006

Ordinanza emessa il 20 luglio 2006 dal giudice di pace di Belluno nel
procedimento  civile  promosso  da  Bar  Montegrappa di Combes Sylvie
contro G. Buzzatti S.a.s. di G. Buzzati & C.

Procedimento  civile  -  Procedimento  di  ingiunzione  - Provvisoria
  esecutivita'  del  decreto  ingiuntivo in pendenza di opposizione -
  Prevista  concessione con ordinanza «non impugnabile» - Conseguente
  non  revocabilita'  e  non  modificabilita' dell'ordinanza stessa -
  Diversita'  di  regime  rispetto  all'ordinanza di cui al novellato
  art. 624 cod. proc. civ. - Ingiustificata disparita' di trattamento
  delle  parti  del  procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo
  rispetto alle parti del procedimento di opposizione all'esecuzione.
- Codice di procedura civile, art. 648.
- Costituzione, artt. 3 e 24.
(GU n.50 del 20-12-2006 )
                         IL GIUDICE DI PACE

    Nel  procedimento  di  opposizione  a  decreto ingiuntivo n. R.G.
116/A/06  promosso  da  Bar  Montegrappa di Combes Sylvie, con l'avv.
Paolo Patelmo opponente;
    Contro G. Buzzatti S.a.s. di O. Buzzatti & C. con l'avv. Federica
Dalle Mule opposta; ha pronunciato la seguente ordinanza.

                           P r e m e s s a

    Con  memoria in data 15 maggio 2006, la difesa dell'opponente Bar
Montegrappa  di Combes Sylvie, a seguito di concessione, da parte del
giudice,  della  provvisoria  esecutivita'  del  decreto  ingiuntivo,
avendo ritenuto l'opposizione non fondata su idonea prova scritta, ha
sollevato   eccezione  di  illegittimita'  costituzionale  in  ordine
all'art. 648   c.p.c.,  con  riferimento  agli  artt. 3  e  24  della
Costituzione,  nella  parte  in  cui prevede la non impugnabilita', e
quindi la non revocabilita' e non modificabilita', dell'ordinanza che
concede la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
    L'opponente    ha   richiamato   i   dubbi   sulla   legittimita'
costituzionale  della  disciplina  derivante  dal  combinato disposto
degli  artt. 648 e 649 anche in ragione della sopravvenuta disciplina
prorpia  delle  ordinanze  ex  art. 186-bis  e  186-ter  c.p.c. ed ha
sottolineato come taii dubbi siano stati acuiti a seguito della legge
n. 80  del 14/5/05 che ha modificato l'art. 624 c.p.c. inserendovi un
secondo  comma,  nel  quale e' prevista espressamente la proposizione
del   reclamo   cautelare,  ex  art.  669-terdecies  c.p.c.,  avverso
l'ordinanza  del giudice dell'esecuzione che ha sospeso o non sospeso
la procedura esecutiva intrapresa dal creditore procedente, ritenendo
sussistenti o assenti gravi motivi.
    In  virtu'  di  cio',  l'opponente  ha evidenziato come, pena una
evidente  discriminazione legislativa ed una violazione degli artt. 3
e  24  della  Costituzione, l'istituto del reclamo cautelare non puo'
piu' essere negato anche ai provvedimenti sommari anticipatori, quale
e' quello previsto dall'art. 648 c.p.c.
    Tanto  premesso,  il giudice adito ritiene la questione sollevata
non  manifestamente  infondata,  sotto il profilo dell'illegittimita'
costituzionale, per i seguenti

                             M o t i v i

    Fino  ad oggi la giurisprudenza ha riconosciuto all'ordinanza che
concede  la  provvisoria  esecuzione  del  d.i.  opposto, ex art. 648
c.p.c,   la   natura  di  provvedimento  anticipatorio  e  cautelare,
escludendone la portata decisoria e, quindi, l'impugnabilita'.
    La   Corte  costituzionale,  in  proposito,  ha  dapprima  (sent.
n. 137/1984)   affermato   che   la   concessione  della  provvisoria
esecutivita'  dovrebbe,  in  sede  di opposizione, essere subordinata
alla ricorrenza degli stessi presupposti necessari per la concessione
delle  misure  cautelari.  Tale orientamento e' stato ribadito con la
sentenza  n. 65/1996,  con la quale la corte ha ritenuto giustificata
la  previsione  della  non impugnabilita' e, conseguentemente, la non
revocabilita' e non modificabilita' dell'ordinanza emessa ex art. 648
c.p.c., a differenza del disposto dell'art. 186-ter.
    A  giustificazione  di  cio',  le differenze di funzione e natura
delle  due  ordinanze:  mentre  nel giudizio di opposizione a d.i. il
giudice  esamina  un  decreto  gia'  emesso, dovendo solo valutare se
sussistano   i  presupposti  per  la  concessione  della  provvisoria
esecuzione  nel  contraddittorio  tra  le  parti, viceversa, nel caso
dell'art. 186  ter,  il  giudice provvede ad una sommaria valutazione
della  fondatezza  delle  ragioni  creditorie,  pur  in  assenza  del
debitore.
    La  Corte  costituzionale  ha  evidenziato  come  l'ordinanza  ex
art. 648  c.p.c.  sia  emessa in presenza di un titolo gia' formatosi
nel  procedimento monitorio, all'esito di una valutazione prognostica
pienamente   discrezionale  circa  la  presumibile  fondatezza  delle
ragioni  dell'opponente,  e  l'eventualita'  della  concessione della
provvisoria  esecuzione  e' posta proprio a presidio della potenziale
definitivita'   del   decreto   concesso  «ante  causam»;  l'istituto
introdotto con l'art. 186 ter c.p.c., che ha funzione anticipatoria e
che,  a differenza dell'altro, puo' essere emesso anche in contumacia
del   debitore,  appaga  invece  esigenze  deflattive  del  processo,
inserendosi  nella  logica  di  potenziamento  del  giudizio di primo
grado.  Secondo  la  Corte  costituzionale,  la  possibilita'  per il
giudice,  nel  protrarsi dell'istruttoria, di revocare la provvisoria
esecuzione  del  titolo,  e'  una  mera conseguenza della precarieta'
dello stesso.
    Questa  la  posizione della corte, anche se e' vero tuttavia che,
in  entrambi  i  casi confrontati, emerge comunque la possibilita' di
anticipare  gli  effetti della pronuncia definitiva quando il giudice
possieda  elementi  tali  da  far  presumere  una sentenza favorevole
all'istante.
    Ma,  la  decisione sopra riportata, se ha un senso ancora attuale
con  riferimento al confronto con l'istituto introdotto dall'art. 186
ter,  non  puo' oggi non essere confrontata (e diversamente valutata)
con  le  innovazioni  legislative  nel  frattempo  introdotte  e,  in
particolare,  con il novellato art. 624 c.p.c., nel quale si prevede,
al  secondo  comma,  che  e'  amesso  reclamo, ai sensi dell'art. 669
terdecies,   contro   l'ordinanza   che   provvede   sull'istanza  di
sospensione  del  processo  (con  cauzione  o senza), nell'ambito del
procedimento  di  opposizione all'esecuzione a nonna degli artt. 615,
secondo comma e 619 c.p.c.
    E'  vero  che,  in  dottrina, vi e' chi ritiene come, nel caso di
specie,   sarebbe   stato   piu'   logico   utilizzare   il   rimedio
dell'opposizione agli atti esecutivi, ma, verosimilmente, c'e' stato,
da  parte  del legislatore, il lodevole intento, inserendo tale nuovo
strumento,  di  escludere  la ricorribilita' ex art. 111 Cost. L'art.
624  prevede  dunque  la sospensione qualora sia proposta opposizione
all'esecuzione  ex  art.  615,  comma 2 e 619, ma deve verosimilmente
ritenersi  applicabile anche all'ipotesi di opposizione a precetto ex
art.  615,  comma 1 c.p.c. Appare quindi fondato il dubbio, alla luce
della  normativa  sopra  richiamata,  che  si sia venuta a creare una
situazione di evidente diverso ingiustificato trattamento, valutabile
anche in una specifica ottica di incostituzionalita', tra le parti di
un  procedimento di opposizione a d.i. e quelle di un procedimento di
opposizione all'esecuzione.
    In  entrambi  i casi, infatti, si e', comunque, in presenza di un
titolo   che,   in   caso   di   mancata   sospensione,  puo'  essere
effettivamente azionato in sede esecutiva.
                              P. Q. M.
    Ritenuta    non    manifestamente    infondata   l'eccezione   di
illegittimita' costituzionale sollevata in ordine all'art. 648 c.p.c.
con  riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in
cui  prevede  la  non impugnabilita', e quindi la non revocabilita' e
non   modificabilita',  dell'ordinanza  che  concede  la  provvisoria
esecuzione  del  decreto  ingiuntivo opposto, sospende il giudizio in
corso  e  dispone  l'immediata  trasmissione  degli  atti  alla Corte
costituzionale.
    Ordina alla cancelleria la notifica della presente ordinanza alle
parti  in  causa nonche' al Presidente del Consiglio dei ministri, ex
art. 23 comma 4 legge n. 87/1953.
        Belluno, addi' 20 luglio 2006
                    Il giudice di pace: Schioppa
06C1125