N. 418 ORDINANZA 4 - 14 dicembre 2006
Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. Beni culturali e ambientali - Norme della Regione Umbria - Attribuzione alla Regione della determinazione e verifica degli standard qualitativi e quantitativi da assicurare nell'esercizio delle funzioni di salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale e dei musei - Ricorso del Governo - Rinuncia al ricorso in assenza di parte costituita - Estinzione del processo. - Legge della Regione Umbria 22 dicembre 2003, n. 24, art. 6, comma 1, lettera g). - Costituzione, art. 117, secondo comma, lettere m) e s), e terzo comma; norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, art. 25.(GU n.50 del 20-12-2006 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Franco BILE; Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 6, comma 1, lettera g), della legge della Regione Umbria 22 dicembre 2003, n. 24 (Sistema museale regionale - Salvaguardia e valorizzazione dei beni culturali connessi), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 20 febbraio 2004, depositato in cancelleria il 1° marzo 2004 e iscritto al n. 26 del registro ricorsi 2004; Udito nell'udienza pubblica del 7 novembre 2006 il giudice relatore Francesco Amirante; Udito l'avvocato dello Stato Maurizio Fiorilli per il Presidente del Consiglio dei ministri; Ritenuto che, con ricorso notificato il 20 febbraio 2004 e depositato il 1° marzo 2004, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha sollevato, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettere m) e s), e terzo comma della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 6, comma 1, lettera g), della legge della Regione Umbria 22 dicembre 2003, n. 24 (Sistema museale regionale - Salvaguardia e valorizzazione dei beni culturali connessi); che il ricorrente, dopo una sintetica disamina del contenuto della legge regionale indicata, rileva che la disposizione censurata - che riserva alla Regione «la determinazione e verifica degli standard qualitativi e quantitativi da assicurare nell'esercizio delle funzioni di conservazione, valorizzazione, gestione e promozione del patrimonio culturale e dei musei, delle raccolte e delle altre strutture di proprieta' pubblica» - si pone in contrasto con le indicate norme costituzionali, secondo le quali rientrano nella competenza esclusiva statale la tutela dei beni culturali e la «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti [...] sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale» mentre e' di competenza ripartita la valorizzazione dei beni culturali; che la Regione Umbria non si e' costituita nel presente giudizio; che, in prossimita' dell'udienza, l'Avvocatura generale dello Stato, nell'interesse del Presidente del Consiglio dei ministri, ha depositato una memoria nella quale ha dichiarato di rinunciare al ricorso in quanto, con la legge della Regione Umbria 21 luglio 2004, n. 13 (Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 22 dicembre 2003, n. 24, Sistema museale regionale, Salvaguardia e valorizzazione dei beni culturali connessi), la disposizione censurata e' stata modificata nel rispetto del riparto costituzionale di competenze nella materia trattata. Considerato che, in mancanza di costituzione in giudizio della parte resistente, la rinuncia al ricorso comporta, ai sensi dell'art. 25 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l'estinzione del processo (v., ex plurimis, ordinanze n. 234 del 1999, n. 99 e n. 163 del 2006).
Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara estinto il processo. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 dicembre 2006. Il Presidente: Bile Il redattore: Amirante Il cancelliere:Di Paola Depositata in cancelleria il 14 dicembre 2006. Il direttore della cancelleria: Di Paola 06C1145