N. 429 ORDINANZA 6 - 19 dicembre 2006

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Tributi  locali  -  Imposta  comunale sugli immobili (ICI) - Immobili
  utilizzati  da  enti pubblici e privati non commerciali e destinati
  esclusivamente   allo   svolgimento   di  attivita'  assistenziali,
  previdenziali,   sanitarie,   didattiche,   ricettive,   culturali,
  ricreative  e sportive, nonche' attivita' di religione o di culto -
  Esenzione  ex  art. 7,  comma 1,  lettera i), del d.lgs. n. 504 del
  1992,  applicabile,  secondo  il  diritto vivente, ai soli enti non
  commerciali  utilizzatori  degli immobili - Successiva attribuzione
  ai  Comuni,  ex art. 59, comma 1, lettera c), del d.lgs. n. 446 del
  1997,  della  facolta'  di applicare l'esenzione ai soli fabbricati
  posseduti e utilizzati dall'ente non commerciale a decorrere dal 1°
  gennaio 1998 - Jus superveniens non influente sulla rilevanza della
  questione - Esclusione della necessita' di restituzione degli atti.
- D.Lgs.  15 dicembre  1997, n. 446, art. 59, comma 1, lettera c), in
  relazione  al  d.lgs.  30 dicembre  1992,  n. 504, art. 7, comma 1,
  lettera i).
- Costituzione, artt. 3, 23, 53, 76, e 77.
Tributi  locali  -  Imposta  comunale sugli immobili (ICI) - Immobili
  utilizzati  da  enti pubblici e privati non commerciali e destinati
  esclusivamente   allo   svolgimento   di  attivita'  assistenziali,
  previdenziali,   sanitarie,   didattiche,   ricettive,   culturali,
  ricreative  e sportive, nonche' attivita' di religione o di culto -
  Esenzione  ex  art. 7,  comma 1,  lettera i), del d.lgs. n. 504 del
  1992,  applicabile,  secondo  il  diritto vivente, ai soli enti non
  commerciali  utilizzatori  degli immobili - Successiva attribuzione
  ai  Comuni,  ex art. 59, comma 1, lettera c), del d.lgs. n. 446 del
  1997,  della  facolta'  di applicare l'esenzione ai soli fabbricati
  posseduti e utilizzati dall'ente non commerciale a decorrere dal 1°
  gennaio  1998  -  Eccepito difetto di rilevanza della questione per
  inapplicabilita'  della norma, ratione temporis, nel giudizio a quo
  -  Eccezione  attinente all'interpretazione della norma censurata e
  quindi al merito della questione - Reiezione.
- D.Lgs.  15 dicembre  1997, n. 446, art. 59, comma 1, lettera c), in
  relazione  al  d.lgs.  30 dicembre  1992,  n. 504, art. 7, comma 1,
  lettera i).
- Costituzione, artt. 3, 23, 53, 76, e 77.
Tributi  locali  -  Imposta  comunale sugli immobili (ICI) - Immobili
  utilizzati  da  enti pubblici e privati non commerciali e destinati
  esclusivamente   allo   svolgimento   di  attivita'  assistenziali,
  previdenziali,   sanitarie,   didattiche,   ricettive,   culturali,
  ricreative  e sportive, nonche' attivita' di religione o di culto -
  Esenzione  ex  art. 7,  comma 1,  lettera i), del d.lgs. n. 504 del
  1992,  applicabile,  secondo  il  diritto vivente, ai soli enti non
  commerciali  utilizzatori  degli immobili - Successiva attribuzione
  ai  Comuni,  ex art. 59, comma 1, lettera c), del d.lgs. n. 446 del
  1997,  della  facolta'  di applicare l'esenzione ai soli fabbricati
  posseduti e utilizzati dall'ente non commerciale a decorrere dal 1°
  gennaio 1998 - Asserita natura interpretativa di detta disposizione
  -  Lamentata  violazione dei principi di uguaglianza e di capacita'
  contributiva,  della  riserva  di  legge  in materia di prestazioni
  patrimoniali  imposte -  Denunciato  eccesso  di delega - Questione
  proposta  sulla  base  del duplice erroneo presupposto della natura
  interpretativa  della norma censurata e dell'essere la stessa volta
  a dettare una nuova disciplina della esenzione dall'ICI - Manifesta
  infondatezza.
- D.Lgs.  15 dicembre  1997, n. 446, art. 59, comma 1, lettera c), in
  relazione  al  d.lgs.  30 dicembre  1992,  n. 504, art. 7, comma 1,
  lettera i).
- Costituzione, artt. 3, 23, 53, 76, e 77.
(GU n.51 del 27-12-2006 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Franco BILE;
  Giudici:  Giovanni  Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO,
Romano   VACCARELLA,  Paolo  MADDALENA,  Alfio  FINOCCHIARO,  Alfonso
QUARANTA,  Franco  GALLO,  Luigi  MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino
CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;
ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel  giudizio  di  legittimita' costituzionale dell'art. 59, comma 1,
lettera c),   del   decreto   legislativo  15 dicembre  1997,  n. 446
(Istituzione   dell'imposta  regionale  sulle  attivita'  produttive,
revisione   degli   scaglioni,  delle  aliquote  e  delle  detrazioni
dell'IRPEF e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta,
nonche'  riordino  della disciplina dei tributi locali), in relazione
all'art. 7,  comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma
dell'articolo 4  della  legge  23 ottobre 1991, n. 421), promosso con
ordinanza  del 30 maggio 2005 dalla Corte di cassazione, nel giudizio
tributario vertente tra il comune di Sassuolo e la s.p.a. Immobiliare
Sportiva  Sassolese, iscritta al n. 556 del registro ordinanze 2005 e
pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 47, 1ª serie
speciale, dell'anno 2005;
    Visti  l'atto  di  costituzione della s.p.a. Immobiliare Sportiva
Sassolese,  nonche' l'atto di intervento del Presidente del Consiglio
dei ministri;
    Udito  nell'udienza  pubblica  del  7 novembre  2006  il  giudice
relatore Franco Gallo;
    Udito   l'avvocato   dello  Stato  Maria  Letizia  Guida  per  il
Presidente del Consiglio dei ministri;
    Ritenuto  che  la  Corte  di cassazione, nel corso di un giudizio
riguardante  l'avviso  di  rettifica della dichiarazione resa ai fini
dell'ICI  per  l'anno 1997,  emesso  dal  comune  di Sassuolo per due
unita'  immobiliari  di  proprieta'  di  una  societa' per azioni, ha
sollevato,  con  ordinanza depositata il 30 maggio 2005, questione di
legittimita'  costituzionale  dell'art. 59,  comma 1, lettera c), del
decreto    legislativo    15 dicembre   1997,   n. 446   (Istituzione
dell'imposta  regionale  sulle  attivita' produttive, revisione degli
scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'IRPEF e istituzione
di  una  addizionale regionale a tale imposta, nonche' riordino della
disciplina  dei  tributi  locali),  in  relazione all'art. 7 comma 1,
lettera i),   del   decreto   legislativo  30 dicembre  1992,  n. 504
(Riordino   della   finanza   degli   enti   territoriali,   a  norma
dell'articolo 4  della legge 23 ottobre 1991, n. 421), per violazione
degli artt. 3, 23, 53, 76 e 77 della Costituzione;
        che  il  giudice  a quo premette che: a) gli immobili oggetto
dell'avviso  di  rettifica  erano  stati  concessi in locazione dalla
societa'  per  azioni  proprietaria  a un ente non commerciale (nella
specie,  un'associazione  sportiva)  e dallo stesso utilizzati; b) la
locatrice  non  aveva  corrisposto  l'ICI,  ritenendo  sussistenti  i
presupposti  cui  il  citato  art. 7, comma 1, lettera i), del d.lgs.
n. 504 del 1992 subordina l'esenzione da tale imposta;
        che,  osserva  il  rimettente, ai sensi dell'art. 3, comma 1,
del  d.lgs.  n. 504  del 1992 (nel testo applicabile ratione temporis
nel  giudizio  principale),  soggetti  passivi  dell'imposta  sono il
«proprietario  di  immobili  di cui al comma 2 dell'art. 1, ovvero il
titolare del diritto di usufrutto, uso o abitazione sugli stessi», e,
in  base  al richiamato art. 1, comma 2, «presupposto dell'imposta e'
il  possesso  di  fabbricati,  di  aree  fabbricabili  e  di  terreni
agricoli, siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati,
ivi  compresi  quelli  strumentali o alla cui produzione o scambio e'
diretta l'attivita' dell'impresa»;
        che,  prosegue  la  Corte  rimettente,  ai sensi dell'art. 7,
comma 1, lettera i), del d.lgs. n. 504 del 1992, sono esenti dall'ICI
«gli  immobili  utilizzati  dai soggetti di cui all'art. 87, comma 1,
lettera c),  del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
d.P.R.  22 dicembre  1986,  n. 917, e successive modificazioni» (enti
pubblici  e  privati diversi dalle societa', residenti nel territorio
dello  Stato,  che  non  hanno  per  oggetto  esclusivo  o principale
l'esercizio di attivita' commerciali), «destinati esclusivamente allo
svolgimento  di  attivita'  assistenziali,  previdenziali, sanitarie,
didattiche,  ricettive,  culturali,  ricreative  e  sportive, nonche'
delle attivita' di cui all'art. 16, lettera a), della legge 20 maggio
1985, n. 222»;
        che, secondo il giudice a quo, alla stregua di tale normativa
-  e  come  affermato  in  precedenti  pronunce dalla stessa Corte di
cassazione  -,  l'esenzione  e' prevista solo a favore degli enti non
commerciali  di  cui  all'art. 87,  comma 1, lettera c), del predetto
decreto  del  Presidente  della  Repubblica,  a  condizione  che essi
utilizzino  direttamente l'immobile per lo svolgimento delle suddette
attivita';
        che,  in  tale contesto, e' intervenuto il censurato art. 59,
comma 1,  lettera c),  del  d.lgs.  n. 446 del 1997, il quale prevede
che,  a decorrere dal 1° gennaio 1998, i comuni possono stabilire che
la  suddetta  esenzione  «si  applica  soltanto  ai  fabbricati  e  a
condizione   che  gli  stessi,  oltre  che  utilizzati,  siano  anche
posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore»;
        che,  ad avviso del giudice a quo, questa disposizione impone
di  interpretare  la norma di agevolazione, nel senso che l'esenzione
spetta  al  soggetto  passivo  d'imposta  alla  sola  condizione  che
l'immobile sia direttamente utilizzato da un ente non commerciale per
lo   svolgimento   delle  attivita'  previste  dall'art. 7,  comma 1,
lettera i), del d.lgs. n. 504 del 1992;
        che  la  «rilettura»  di  quest'ultima  disposizione, imposta
dall'art. 59,  comma 1,  lettera c),  del  d.lgs.  n. 446  del  1997,
sarebbe   tuttavia   irragionevole   e,  percio',  costituzionalmente
illegittima  in  riferimento  agli  artt. 3  e  53  Cost.,  in quanto
l'esenzione, nel caso di locazione di immobile, verrebbe riconosciuta
anche  a  soggetti  passivi  d'imposta  che  non  solo  non  svolgono
direttamente   le   attivita'   ritenute  meritorie  dalla  norma  di
agevolazione,  ma percepiscono anche un canone dal conduttore e cosi'
manifestano una specifica capacita' economica;
        che  sarebbe,  inoltre, violato l'art. 23 Cost., in quanto il
potere   di   restringere  o  ampliare  la  portata  delle  esenzioni
dall'imposta,  riconosciuto  ai  comuni  dal citato art. 59, comma 1,
lettera c),  del d.lgs. n. 446 del 1997, non rispetterebbe la riserva
di legge in materia di prestazioni imposte;
        che risulterebbero violati anche gli artt. 76 e 77 Cost., per
eccesso  di  delega,  perche'  con  l'art. 3,  comma 143, della legge
23 dicembre   1996,   n. 662,   il   Governo  era  stato  delegato  a
semplificare   e  razionalizzare  gli  adempimenti  dei  contribuenti
nonche'  a  regolamentare  le  fonti delle entrate locali, per quanto
attiene  alle  fattispecie  imponibili  e ai soggetti passivi, ma non
anche a dettare deroghe all'applicazione dell'ICI;
        che  si  e'  costituita  in  giudizio  la societa' per azioni
contribuente,  la  quale  ha  chiesto che la questione sia dichiarata
inammissibile, per difetto di rilevanza, ovvero infondata;
        che  la  parte  privata  contesta  la premessa interpretativa
dalla  quale  muove  l'ordinanza di rimessione e afferma che, ai fini
della   fruizione   della   esenzione,   e'   sufficiente,  ai  sensi
dell'art. 7,  comma 1,  lettera i),  del  d.lgs.  n. 504 del 1992, la
natura    di   ente   non   commerciale   dell'utilizzatore   diretto
dell'immobile;
        che,   per   la   contribuente,   la  disposizione  censurata
costituirebbe  una  norma  che  attribuisce ai comuni «la facolta' di
restringere   [...]   l'area  dell'esenzione»,  consentendo  loro  di
accordare o negare in via regolamentare esenzioni tributarie;
        che  in  ogni caso, osserva la difesa della parte privata, la
questione   e'  irrilevante,  in  quanto  ha  ad  oggetto  una  norma
inapplicabile  nel  periodo  di  imposta cui si riferisce l'avviso di
rettifica impugnato;
        che,   con   atto   illustrato   da  successiva  memoria,  e'
intervenuto  in  giudizio  il  Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, il quale
ha chiesto che la questione sia dichiarata inammissibile o infondata;
        che,  in particolare, anche la difesa erariale nega la natura
interpretativa  e  l'efficacia  retroattiva  della  norma  censurata,
perche'  questa  si  limiterebbe  a  consentire  agli  enti locali di
applicare  l'esenzione,  per  il futuro, ai soli fabbricati e, per il
resto,  a  confermare  la  condizione,  gia'  richiesta  dal  diritto
vivente,  che  i fabbricati stessi, oltre che utilizzati, siano anche
posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore;
        che  l'Avvocatura  generale  dello  Stato eccepisce, inoltre,
l'inammissibilita'  della questione, perche' l'esenzione non potrebbe
mai  essere  applicata  in  relazione ad immobili di proprieta', come
nella specie, di una societa' per azioni;
        che,  nel merito, la stessa Avvocatura contesta la fondatezza
della questione in riferimento a tutti i parametri evocati: a) quanto
agli  artt. 3  e  53  Cost.,  perche' il presupposto dell'imposizione
rimane  pur sempre il possesso dell'immobile a titolo di proprieta' o
di   altro  diritto  reale  di  godimento  e,  comunque,  perche'  la
valutazione  del  legislatore  sottesa  al mutato apprezzamento delle
modalita'  di  utilizzo  del  bene non e' sindacabile; b) quanto agli
artt. 76  e 77 Cost., perche' l'art. 3, comma 149, della legge n. 662
del  1996  contiene  un'ampia delega alla revisione di tutte le fonti
delle  entrate locali; c) quanto all'art. 23 Cost., perche' il potere
delegato agli enti locali e' comunque assoggettato a rigidi limiti.
    Considerato  che  la  Corte  di cassazione dubita, in riferimento
agli  artt. 3, 23, 53, 76 e 77 della Costituzione, della legittimita'
dell'art. 59,    comma 1,   lettera c),   del   decreto   legislativo
15 dicembre  1997,  n. 446  (Istituzione dell'imposta regionale sulle
attivita'  produttive,  revisione  degli  scaglioni, delle aliquote e
delle   detrazioni   dell'Irpef  e  istituzione  di  una  addizionale
regionale  a  tale  imposta,  nonche'  riordino  della disciplina dei
tributi  locali),  in  relazione all'art. 7, comma 1, lettera i), del
decreto  legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza
degli   enti   territoriali,  a  norma  dell'articolo 4  della  legge
23 ottobre 1991, n. 421);
        che,  ad  avviso del giudice a quo, il dubbio di legittimita'
deriva  dal  fatto che il censurato art. 59, comma 1, lettera c), del
d.lgs.  n. 446  del  1997,  nel prevedere la facolta' per i comuni di
stabilire che l'esenzione di cui all'art. 7, comma 1, lettera i), del
d.lgs.  n. 504  del  1992  «si  applica  soltanto  ai  fabbricati e a
condizione   che  gli  stessi,  oltre  che  utilizzati,  siano  anche
posseduti  dall'ente  non  commerciale  utilizzatore»,  imporrebbe di
mutare  l'interpretazione  precedentemente data dalla stessa Corte di
cassazione al citato art. 7, secondo la quale l'esenzione spetta solo
se  il  soggetto  passivo  di  imposta abbia natura non commerciale e
utilizzi  direttamente l'immobile in una delle attivita' previste dal
medesimo articolo (attivita' assistenziali, previdenziali, sanitarie,
didattiche,  ricettive,  culturali,  ricreative  e  sportive, nonche'
attivita'  di cui all'art. 16, lettera a, della legge 20 maggio 1985,
n. 222);
        che    infatti,    secondo    la   Corte   rimettente,   tale
interpretazione  restrittiva  sarebbe impedita dall'art. 59, comma 1,
lettera c),  del  d.lgs.  n. 446 del 1997, il quale avrebbe natura di
interpretazione  autentica della suddetta disposizione agevolativa e,
quindi,  imporrebbe  di  intendere quest'ultima, nel senso che, per i
periodi  di  imposta  anteriori  all'entrata  in  vigore  della norma
interpretativa, l'esenzione spetta al soggetto passivo d'imposta alla
sola condizione che l'immobile sia direttamente utilizzato da un ente
non  commerciale  per lo svolgimento delle attivita' di cui al citato
art. 7  e,  pertanto,  anche nel caso in cui - come nella specie - il
soggetto  passivo d'imposta (sia esso un ente commerciale o no) abbia
locato  l'immobile  ad  un ente non commerciale per lo svolgimento di
dette attivita';
        che,  sempre  secondo  il  giudice a quo, l'art. 7 del d.lgs.
n. 504  del  1992, cosi' autenticamente interpretato dal sopravvenuto
art. 59,  comma 1, lettera c), del d.lgs. n. 446 del 1997, violerebbe
gli  artt. 3  e  53  Cost.,  perche', nel caso di locazione del bene,
l'esenzione  dall'ICI  viene attribuita al proprietario dell'immobile
sulla base di requisiti che egli non possiede, in quanto non solo non
espleta  direttamente  una  delle  attivita' ritenute meritorie dalla
norma  di  esenzione,  ma percepisce anche un canone dal conduttore e
cosi' manifesta una specifica capacita' contributiva;
        che  inoltre  l'art. 59,  comma 1, lettera c), attribuendo ai
comuni  il  potere  «di  restringere  o  ampliare  la  portata  delle
esenzioni dall'imposta», violerebbe la riserva di legge in materia di
prestazioni imposte prevista dall'art. 23 Cost., nonche' gli artt. 76
e  77  Cost.  per eccesso di delega, perche' con l'art. 3, comma 143,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il Governo era stato delegato a
semplificare   e  razionalizzare  gli  adempimenti  dei  contribuenti
nonche'  a  regolamentare  le  fonti delle entrate locali, per quanto
attiene  alle  fattispecie  imponibili  e ai soggetti passivi, ma non
anche a dettare deroghe all'applicazione dell'ICI;
        che,   preliminarmente,  deve  escludersi  la  necessita'  di
restituire  gli  atti  al  giudice rimettente per lo ius superveniens
costituito    dagli   interventi   normativi   che,   successivamente
all'ordinanza  di  rimessione,  hanno  interessato l'art. 7, comma 1,
lettera i),  del  d.lgs.  n. 504  del  1992,  quali,  in particolare,
l'art. 7,  comma 2-bis,  del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203,
convertito,  con  modificazioni,  dall'art. 1  della legge 2 dicembre
2005,  n. 248,  e  l'art. 39 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 4 agosto 2006,
n. 248;
        che  dette  sopravvenute  disposizioni  non influiscono sulla
rilevanza  della  sollevata  questione,  perche'  entrambe riguardano
esclusivamente  il  requisito  oggettivo delle attivita' da svolgersi
negli  immobili  ai  fini dell'esenzione dall'ICI, profilo questo del
tutto  estraneo  al giudizio a quo, il cui ambito e' circoscritto dai
motivi  proposti con il ricorso per cassazione, i quali non attengono
all'attivita'  svolta  negli immobili, ma unicamente alla sussistenza
dei requisiti soggettivi della esenzione;
        che,   sempre  preliminarmente,  devono  essere  respinte  le
eccezioni  di  inammissibilita'  proposte dalla parte privata e dalla
difesa erariale;
        che  la  contribuente eccepisce il difetto di rilevanza della
questione,  perche' l'art. 59, comma 1, lettera c), del d.lgs. n. 446
del  1997  e'  entrato  in vigore il 1° gennaio 1998 e, pertanto, non
potrebbe trovare applicazione nel giudizio principale, riguardante un
avviso  di  accertamento  relativo  al  periodo  d'imposta  dell'anno
precedente;
        che  l'eccezione  e' infondata, perche' il giudice rimettente
muove  dalla premessa, attinente al merito e non alla rilevanza della
questione,  della  natura  interpretativa  e retroattiva della citata
disposizione  dell'art. 59,  e  percio' ritiene, coerentemente a tale
premessa,  che  la  questione  sia  rilevante, in quanto la censurata
norma  di  interpretazione  autentica  viene  considerata applicabile
anche alla fattispecie oggetto del giudizio a quo;
        che  la difesa erariale eccepisce che nel giudizio principale
non  potrebbe  trovare applicazione la norma di esenzione, per essere
il  soggetto  d'imposta  una societa' per azioni, e cioe' un soggetto
escluso dall'applicazione del beneficio;
        che anche tale eccezione va respinta, perche' involge profili
attinenti non gia' alla rilevanza, ma all'interpretazione della norma
censurata e, quindi, al merito della questione;
        che, nel merito, la questione risulta proposta sulla base del
duplice  erroneo  presupposto che l'art. 59, comma 1, lettera c), del
d.lgs.  n. 446  del  1997  introdurrebbe una norma di interpretazione
autentica   ed   imporrebbe,  per  il  passato,  una  interpretazione
dell'art. 7,  comma 1, lettera i), del d.lgs. n. 504 del 1992 diversa
da   quella  affermata  dalle  pronunce  della  Corte  di  cassazione
richiamate dal rimettente;
        che  dette  premesse  sorreggono  l'assunto dell'ordinanza di
rimessione    circa    l'applicabilita'   nel   giudizio   principale
dell'art. 59,  comma 1,  lettera c),  del  d.lgs.  n. 446  del 1997 e
consentono la prospettazione delle censure;
        che  tuttavia, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice a
quo,  detta  disposizione  -  che  non si autoqualifica come norma di
interpretazione  autentica  -  non  e' finalizzata ne' a risolvere un
obiettivo  dubbio  ermeneutico ne' ad introdurre retroattivamente una
nuova   disciplina   dell'esenzione  prevista  dall'art. 7,  comma 1,
lettera i), del d.lgs. n. 504 del 1992;
        che  il citato art. 59, comma 1, lettera c), ha il solo scopo
di  attribuire  ai  comuni,  in  deroga a quanto previsto all'art. 7,
comma 1,  lettera i),  del  d.lgs.  n. 504  del  1992, la facolta' di
escludere  gli enti non commerciali che possiedono terreni agricoli e
aree  fabbricabili  dal  novero  dei soggetti esenti - e, percio', di
applicare   l'ICI   anche   nei  loro  confronti  -,  ferma  restando
l'esenzione   per  i  fabbricati  posseduti  dai  medesimi  enti  non
commerciali  e  da  essi  direttamente  utilizzati per lo svolgimento
delle attivita' di cui all'art. 7;
        che,  pertanto,  l'art. 59,  comma 1,  lettera c), del d.lgs.
n. 446  del  1997,  prevedendo  che l'esenzione dall'ICI spetta per i
fabbricati  a  condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano
anche  posseduti  dall'ente non commerciale utilizzatore, attribuisce
all'art. 7, comma 1, lettera i), del d.lgs. n. 504 del 1992 lo stesso
significato  riconosciutogli dalle pronunce della Corte di cassazione
richiamate  nell'ordinanza  di  rimessione  e  quindi,  sotto  questo
aspetto,   non   innova   la   disciplina  dei  requisiti  soggettivi
dell'esenzione;
        che,  dunque,  dalla  erroneita' di entrambi i presupposti da
cui  muove  il  rimettente  consegue  la manifesta infondatezza della
sollevata questione, in relazione a tutti i profili dedotti.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara   la   manifesta   infondatezza   della   questione   di
legittimita'  costituzionale  dell'art. 59,  comma 1, lettera c), del
decreto    legislativo    15 dicembre   1997,   n. 446   (Istituzione
dell'imposta  regionale  sulle  attivita' produttive, revisione degli
scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'IRPEF e istituzione
di  una  addizionale regionale a tale imposta, nonche' riordino della
disciplina  dei  tributi  locali),  in relazione all'art. 7, comma 1,
lettera i),   del   decreto   legislativo  30 dicembre  1992,  n. 504
(Riordino   della   finanza   degli   enti   territoriali,   a  norma
dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1991, n. 421), sollevata dalla
Corte  di  cassazione,  in  riferimento agli artt. 3, 23, 53, 76 e 77
della Costituzione, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 6 dicembre 2006.
                         Il Presidente: Bile
                         Il redattore: Gallo
                       Il cancelliere:Di Paola
    Depositata in cancelleria il 19 dicembre 2006.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola
06C1156