N. 439 ORDINANZA 6 - 19 dicembre 2006
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Circolazione stradale - Sanzioni per violazione del codice della strada - Sanzione accessoria del fermo del veicolo - Misure sanzionatorie per l'affidamento di veicolo ad un soggetto con patente straniera scaduta di validita' - Questione carente di esposizione sui fatti di causa e di motivazione sulla rilevanza e non manifesta infondatezza - Manifesta inammissibilita'. - Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), artt. 116, commi 12 e 13, e 136, comma 6. - Costituzione, artt. 3 e 97.(GU n.51 del 27-12-2006 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Giovanni Maria FLICK; Giudici: Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 116, commi 12 e 13, e 136, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), promosso con ordinanza del 21 dicembre 2005 dal giudice di pace di Monza nel procedimento civile vertente tra Carlos Manuel Argueta Mena e il comune di Sesto San Giovanni, iscritta al n. 149 del registro ordinanze 2006 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 21, 1ª serie speciale, dell'anno 2006; Udito nella Camera di consiglio del 6 dicembre 2006 il giudice relatore Franco Gallo; Ritenuto che, nel corso di un giudizio civile, il giudice di pace di Monza, con ordinanza depositata il 21 dicembre 2005, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, questioni di legittimita' degli articoli 136, comma 6, 116, comma 13, e 116, comma 12, senza specificare quale sia la legge o l'atto avente forza di legge di cui tali articoli fanno parte; che, quanto alla non manifesta infondatezza, il giudice a quo osserva che le norme denunciate «appaiono [...] censurabili sotto diversi profili», nella parte in cui prevedono: a) «l'applicazione della sanzione accessoria del fermo del veicolo del soggetto che lo affida a persona la cui patente straniera e' scaduta di validita' e non invece al soggetto che lo affida a persona la cui patente italiana e' scaduta di validita»; b) «misure sanzionatorie differenti nel caso in cui il veicolo venga affidato ad un soggetto con patente straniera scaduta di validita', residente in Italia da meno di un anno ovvero ad un soggetto con patente straniera scaduta di validita', pero' residente in Italia da piu' di un anno»; c) «l'applicazione della sanzione accessoria del fermo del veicolo sia nel caso in cui il veicolo sia di proprieta' del conducente sia nel caso in cui sia di proprieta' di soggetto diverso»; che, quanto alla rilevanza, il rimettente afferma che essa e' evidente, perche' dalla decisione della questione «dipende l'accoglimento o il rigetto del ricorso». Considerato che il giudice di pace di Monza dubita, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, della legittimita' degli articoli 136, comma 6, e 116, commi 12 e 13; che, pur non specificando il rimettente quale sia la legge o l'atto avente forza di legge di cui tali articoli fanno parte, e' tuttavia agevole desumere dal contenuto dell'ordinanza e, in particolare, dall'indicazione numerica degli articoli denunciati nonche' dall'uso di termini quali «veicolo», «patente», «conducente», che le censure riguardano norme del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada); che il giudice a quo omette, pero', di descrivere la fattispecie e di motivare sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza delle sollevate questioni; che a siffatte omissioni consegue, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, la manifesta inammissibilita' delle questioni stesse (ex plurimis, l'ordinanza n. 339 del 2006). Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilita' delle questioni di legittimita' costituzionale degli articoli 136, comma 6, e 116, commi 12 e 13, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), sollevate, in riferimento agli articoli 3 e 97 della Costituzione, dal giudice di pace di Monza con l'ordinanza indicata in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 dicembre 2006. Il Presidente: Flick Il redattore: Gallo Il cancelliere:Di Paola Depositata in cancelleria il 19 dicembre 2006. Il direttore della cancelleria: Di Paola 06C1166