N. 583 ORDINANZA (Atto di promovimento) 19 maggio 2006

Ordinanza  emessa  il  19 maggio  2006  dal  tribunale amministrativo
regionale  della  Sicilia  - Sezione staccata di Catania, sul ricorso
proposto  da  Ottimofiore  Rosa  ed altro contro Comune di Catania ed
altro

Giustizia  amministrativa  -  Controversie relative alla legittimita'
  delle  ordinanze  e  dei conseguenziali provvedimenti commissariali
  adottati  in  tutte  le situazioni di emergenza dichiarate ai sensi
  dell'art. 5,  comma 1,  della  legge  24 febbraio  1992,  n. 225  -
  Competenza,  in  via  esclusiva,  in  primo  grado,  attribuita  al
  Tribunale  amministrativo  regionale  del  Lazio,  sede  di  Roma -
  Irragionevole  deroga  al  principio della competenza del Tribunale
  amministrativo  regionale  della Regione in cui il provvedimento e'
  destinato  ad  avere incidenza - Violazione del diritto di difesa -
  Violazione  del  principio  del  decentramento  territoriale  della
  giurisdizione  amministrativa  -  Violazione della norma statutaria
  che  attribuisce  al  Tribunale amministrativo regionale Sicilia le
  controversie d'interesse regionale.
- Decreto legge 30 novembre 2005, n. 245, art. 3, commi 2-bis, 2-ter,
  2-quater, introdotti dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21.
- Costituzione,  artt. 3,  24  e  125; Statuto della Regione Sicilia,
  art. 23.
(GU n.1 del 3-1-2007 )
                IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

    Ha pronunciato la seguente ordinanza ai sensi dell'art. 23, comma
2,  legge  n. 87/1953,  sul  ricorso  n. 967/2006  R.G.  proposto  da
Ottimofiore   Rosa   e  Pepe  Martino,  rappresentanti  e  difesi  da
Condorelli Caff avv. Franceso, con domicilio eletto in Catania, largo
R. Pilo n. 14, presso Condorelli Caff avv. Francesco;
    Contro  il  Comune di Catania in persona del sindaco pro-tempore,
non  costituito  in giudizio, l'Ufficio speciale emergenza traffico e
sicurezza  sismica del Comune di Catania, non costituito in giudizio,
per l'annullamento:
        del  decreto  di  occupazione  temporanea  e d'urgenza numero
412/Dir./2006 del 3 marzo 2006;
        dell'atto  di  avviso  con  il  quale i ricorrenti sono stati
invitati  a rilasciare per il 3 aprile 2006 la casa ove abitano, sita
nel Comune di Catania, via San Giovanni Galermo;
        della  deliberazione di Giunta municipale n. 419 del 23 marzo
2001.
    Visto il ricorso con i relativi allegati;
    Designato  relatore per la camera di consiglio del 27 aprile 2006
il Referendario Maria Stella Boscarino;
    Sentito l'avvocato dei ricorrenti, come da verbale;
    Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

                              F a t t o

    I  ricorrenti impugnano gli atti con i quali il Comune di Catania
ha  disposto  l'occupazione  in  via  temporanea e d'urgenza, tra gli
altri,  del  fabbricato  ove i ricorrenti risiedono, nonche' gli atti
presupposti,  in  particolare l'avviso di immissione in possesso e la
deliberazione di approvazione del progetto.
    Il  ricorso,  affidato  a  cinque censure, e' stato notificato in
data  1°  aprile  2006,  e  poiche'  con  gli atti impugnati e' stata
disposta  l'immissione in possesso per il successivo 3 aprile 2006, i
ricorrenti,  dopo  aver  premesso  di  non avere mai avuto conoscenza
degli atti volti a dichiarare la pubblica utilita' dell'intervento in
questione  nonche' del decreto di occupazione di urgenza, notificato,
in  uno  con  l'avviso  di  immissione  in  possesso,  allo  scopo di
scongiurare  il rilascio nella casa di abitazione entro pochi giorni,
considerando  che  la  ricorrente  Ottimofiore  Rosa, di anni 82, non
sopravviverebbe   al   trauma,   hanno   chiesto  preliminarmente  la
sospensione  dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato con
provvedimento presidenziale.
    Con  decreto  presidenziale  n. 600/2006,  depositato il 4 aprile
2006,  e'  stata sospesa l'immissione in possesso, fissando la Camera
di  consiglio  del  27  aprile 2006 per la sottoposizione del decreto
presidenziale cautelare al collegio.
    Il  ricorso  in  epigrafe e' collegato ad altro ricorso, pendente
avanti  questo  Tribunale, iscritto al n. 2890/2002 R.G, con il quale
sono stati impugnati atti presupposti afferenti al PEEP in esecuzione
del quale sono stati adottati gli atti oggi impugnati.
    Nella  Camera  di consiglio del giorno 27 aprile 2006 la causa e'
passata in decisione.

                            D i r i t t o

    Con  il  ricorso in epigrafe i ricorrenti chiedono l'annullamento
del  decreto  di  occupazione  temporanea  e  di urgenza di immobili,
ricadenti  nell'ambito  del  P.E.E.P.  «San  Giovanni  Galermo», gia'
oggetto di precedente impugnazione da parte degli stessi (e di altri)
ricorrenti,  pendente  avanti  questo  Tribunale,  iscritta al numero
2890/2002 R.G.
    Il decreto ha fatto seguito alla deliberazione G.M. n. 419 del 23
marzo  2001,  di  riapprovazione del progetto per la realizzazione di
lavori   di   completamento   dell'asse   viario  e  delle  opere  di
urbanizzazione   nel   piano  di  zona  «San  Giovanni  Galermo»  con
dichiarazione  di  pubblica  utilita',  urgenza  ed  indifferibilita'
dell'opera medesima.
    Con  il  ricorso  vengono  altresi'  impugnati  la  deliberazione
n. 419/2001 nonche' l'avviso di immissione in possesso.
    Tutti  i  citati  atti  sono  stati notificati contestualmente ai
ricorrenti  ai  sensi dell'art. 140 del codice di procedura civile in
data   13   marzo  2006,  con  notificazioni  che  peraltro  appaiono
irregolari  non risultando a completamento delle stesse la spedizione
della  raccomandata prevista dalla richiamata disposizione del codice
di rito.
    Tra  i  vari  motivi del ricorso i ricorrenti deducono appunto la
intempestivita'  delle  notifiche,  rispetto la data di immissione in
possesso, disposta per il 3 aprile 2006.
    Data  la prossimita' delle operazioni volte ad attuare l'intimata
immissione  in  possesso,  i ricorrenti, allo scopo di scongiurare il
forzato  rilascio  della  loro  casa  di abitazione nel giro di pochi
giorni,  fonte  di  irreparabile  pregiudizio anche in considerazione
della  avanzatissima  eta'  di  una  dei ricorrenti, hanno chiesto la
sospensione  dell'avviso  di immissione in possesso con provvedimento
presidenziale, concesso con decreto n. 600/2006.
    Per  completare  il  quadro,  come  si  rileva dalle premesse del
decreto  di  occupazione di urgenza, alla espropriazione in questione
provvede il sindaco di Catania nella qualita' di Commissario delegato
ai   fini  dell'attuazione  degli  interventi  volti  a  fronteggiare
l'emergenza  nella citta' di Catania in relazione alla situazione del
traffico, della mobilita' e degli interventi di riduzione del rischio
sismico  connessi  e  funzionali, giusta ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri n. 3259 del 20 dicembre 2002.
    Pertanto il Collegio, chiamato a decidere sulla domanda cautelare
di  sospensione dell'esecuzione degli atti impugnati, deve affrontare
d'ufficio  la  questione  relativa  alla  competenza inderogabile del
Tribunale  amministrativo  regionale  del  Lazio  a  conoscere  della
vicenda  introdotta  dalla legge n. 21/2006 pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale  n. 23  del  28 gennaio 2006, che, all'art. 3, per quel che
qui rileva dispone:
        ...  omissis  ... «2-bis. In tutte le situazioni di emergenza
dichiarate  ai  sensi  dell'art.  5, comma 1, della legge 24 febbraio
1992,  n. 225,  la  competenza  di  primo  grado  a  conoscere  della
legittimita'   delle   ordinanze   adottate   e   dei  consequenziali
provvedimenti  commissariali  spetta  in  via  esclusiva,  anche  per
l'emanazione   di   misure  cautelari,  al  Tribunale  amministrativo
regionale del Lazio, con sede in Roma.
        2-ter.  Le  questioni  di  cui  al comma 2-bis, sono rilevate
d'ufficio.  Davanti al giudice amministrativo il giudizio e' definito
con  sentenza  succintamente  motivata  ai  sensi dell'art. 26, della
legge  6 dicembre 1971, n. 1034, e successive modificazioni, trovando
applicazione  i  comini  2  e  seguenti dell'art. 23-bis della stessa
legge.
        2-quater. Le norme di cui ai commi 2-bis e 2-ter si applicano
anche  ai  processi  in  corso.  L'efficacia  delle  misure cautelari
adottate  da  un Tribunale amministrativo diverso da quello di cui al
comma  2-bis  permane  fino  alla loro modifica o revoca da parte del
Tribunale  amministrativo  regionale del Lazio, con sede in Roma, cui
la parte interessata puo' riproporre il ricorso».
    Osserva  il  Collegio  che  la  fattispecie  in esame e' attratta
nell'applicazione della citata legge n. 21/2006, art. 3.
    Il  collegio,  pertanto,  ritenendola  rilevante  ai  fini  della
decisione da assumere in ordine alla predetta trasmissione degli atti
al  Tribunale  amministrativo  regionale  Lazio  e non manifestamente
infondata,  solleva  questione  di  legittimita'  costituzionale  del
predetto  art. 3,  e  segnatamente del comma 2 nelle sottonumerazioni
bis,  ter,  quater,  come sara' esposto nei seguenti paragrafi e come
gia'  fatto  in  ordine  ad altra fattispecie per la cui decisione e'
venuta   in  rilievo  la  medesima  norma  (Tribunale  amministrativo
regionale Sicilia, I, ord. n. 90 del 7 marzo 2006).
    I)  La  rilevanza  della  questione  ai  fini  della decisione da
assumere e' di tutta evidenza. Il collegio sarebbe tenuto, sulla base
della    normativa   sopravvenuta   -   ove   non   dubitasse   della
incostituzionalita'   di  essa  e  quindi  non  ritenesse  necessario
investire  il  giudice  delle  leggi  della  relativa  questione  - a
trasmettere gli atti al Tribunale amministrativo regionale Lazio.
    II)  Circa  la  non manifesta infondatezza e le ragioni che fanno
sospettare  le  norme  in  esame  di  incostituzionalita', osserva il
collegio  che  la  normativa introdotta dal legislatore con l'art. 3,
comma   2,  da  bis  a  quater,  della  legge  n. 21/2006,  contrasta
innanzitutto con l'art. 125 della Costituzione, e segnatamente con il
principio  della articolazione su base regionale degli organi statali
di  giustizia  amministrativa  di  primo  grado  ivi espressa («Nella
Regione  sono  istituiti  organi di giustizia amministrativa di primo
grado,  secondo  l'ordinamento  stabilito da legge della Repubblica»)
che  implica  il  rilievo e la garanzia costituzionale della sfera di
competenza dei singoli organi predetti.
    Non  appaiono,  all'evidenza,  manifeste  o  comunque sufficienti
ragioni logiche o di coerenza istituzionale per derogare a tale sfera
di  competenze  costituzionalmente  garantita  nella  materia  di cui
trattasi  quando,  come  nel  caso in esame, le singole situazioni di
emergenza   hanno   rilievo   spiccatamente  locale  con  conseguente
efficacia  locale  dei  relativi  provvedimenti adottati dai soggetti
delegati  alla  cura  delle  varie  situazioni emergenziali, anche se
(arg.  ex  art. 2,  comma  1,  lettera  c)  della  legge n. 225/1992,
richiamato dall'art. 5, comma 1, legge citata) essi sono adottati per
fare  fronte  a  situazioni che «per intensita' ed estensione debbono
essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari».
    III)   Anzi,   sotto   questo   aspetto,  la  norma  e'  altresi'
contraddittoria  ed  irrazionale  in  quanto  sottopone  al  medesimo
trattamento  processuale  situazioni  disparate  e  differenti tra di
loro.
    In  questo quadro, l'art. 5 comma 1 della legge 24 febbraio 1992,
n. 225, richiama, ai fini della applicazione dell'intera disposizione
normativa,  i  casi in cui (ex art. 2 comma 1, lettera c) della legge
n. 225/1992)   sia   necessario   fare  fronte  con  mezzi  e  poteri
straordinari  alle  calamita' naturali, catastrofi o gli altri eventi
che  richiedano  tale  intervento  per  intensita'  ed estensione. La
previsione  di  cui  alla  legge  n. 21/2006 radica la competenza del
Tribunale  amministrativo  regionale Lazio in tutti i casi in cui sia
dichiarato  lo  stato  di  emergenza ai sensi del comma 1 dell'art. 5
appena  citato  e  quindi  con  esclusione  dei casi di intervento di
protezione  civile  per  gli  eventi  che  possano  essere affrontati
mediante  interventi  attuabili  dai  singoli  enti e amministrazioni
competenti  in  via  ordinaria  (art. 2,  lettera  a) e di quelli che
richiedano  intervento  coordinato  di questi ultimi (art. 2, lettera
b).
    Quindi,  il sistema della Protezione Civile e' articolato in vari
livelli  di  intervento,  contraddistinti dal corrispondente grado di
ampiezza  della  situazione  emergenziale.  Quindi per ogni tipologia
territoriale   e  «qualitativa»  della  situazione  di  emergenza  e'
chiamato ad intervenire in merito il «livello» di governo piu' vicino
alla  concreta  dimensione  delle  comunita'  colpite  e della natura
dell'emergenza, quindi secondo un chiaro criterio di sussidiarieta' e
senza  escludere  -  funzionalmente e residualmente - che determinate
funzioni  siano «trasversali» ossia comprendano le competenze di piu'
amministrazioni o livelli di governo.
    A  fronte  di  questa  multiformita'  possibile di manifestazioni
concrete   dell'esercizio   del   potere,   la   regola  generale  di
ripartizione  delle  competenze  delineata  dagli  artt. 2 e seguenti
della  legge  Tribunale  amministrativo regionale appresta una tutela
coerente  con  l'art. 125  della  Costituzione:  derogando  ad  essa,
l'art. 3    della    legge    n. 21/2006,   contraddittoriamente   ed
immotivatamente  assegna  ex  lege  rilevanza  nazionale  a qualsiasi
controversia  insorga nell'esercizio del potere di protezione civile,
facendo  leva solo sulla necessita' che esso presupponga l'intervento
extra  ordinem  e  quindi  a  dispetto  dell'articolazione del potere
previsto  dalla  legge  n. 225/1992,  posto che assegna la competenza
funzionale   a   conoscere  delle  relative  questioni  al  Tribunale
amministrativo  regionale Lazio (e quindi spinge l'interprete a dover
ritenere  che  il legislatore abbia cristallizzato una valutazione di
rilevanza  nazionale  di  qualsiasi  questione inerente la Protezione
Civile, richieda interventi extra ordinem).
    Appare  utile  rilevare,  in  questa sede, come la giurisprudenza
della Corte costituzionale abbia espressamente riconosciuto che:
        con  l'art.  5  della  legge  n. 225  del 1992, attribuito al
Consiglio  dei ministri il potere di dichiarare lo stato di emergenza
in ipotesi di calamita' naturali, ed a seguito della dichiarazione di
emergenza,  e  per  fare  fronte  ad  essa,  lo stesso Presidente del
Consiglio  dei  ministri  o,  su sua delega, il Ministro dell'interno
possano  adottare  ordinanze  in deroga ad ogni disposizione vigente,
nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;
        l'art. 107, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo
31   marzo   1998,   n. 112   (Conferimento  di  funzioni  e  compiti
amministrativi  dello  Stato  alle  regioni  ed  agli enti locali, in
attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), a sua volta,
chiarisce  che  tali funzioni hanno rilievo nazionale, escludendo che
il   riconoscimento   di   poteri  straordinari  e  derogatori  della
legislazione vigente possa avvenire da parte di una legge regionale;
        queste  ultime  due  previsioni,  inoltre,  sono  gia'  stata
ritenute  dalla  Corte costituzionale (sentenza n. 327 del 2003) come
espressive   di   un   principio  fondamentale  della  materia  della
protezione  civile,  sicche'  deve  ritenersi  che esse delimitino il
potere normativo regionale, anche sotto il nuovo regime di competenze
legislative  delineato  dalla  legge  costituzionale 18 ottobre 2001,
n. 3 (Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione).
    Alla  luce  di  quanto  sopra  ricordato,  la Corte ha dichiarato
illegittimo  l'art.  4,  comma  4, della legge della Regione Campania
n. 8  del  2004, nella misura in cui essa ha attribuito al sindaco di
Napoli  i  poteri  commissariali  dell'ordinanza n. 3142 del 2001 del
Ministro  dell'interno,  dopo  la  scadenza  della emergenza alla cui
soluzione  tale ordinanza era preordinata, in quanto in contrasto con
l'art. 117, terzo comma, della Costituzione (Corte cost. n. 82/2005).
    Tale   ragionamento   comporta   che,  in  relazione  alla  legge
n. 225/1992   ed  all'art. 107  comma  1,  lettere  b)  e  c)  d.lgs.
n. 112/1998,  possiedono  rilievo  nazionale «solamente» il potere di
dichiarare lo stato di emergenza e quello, distinto dal primo seppure
ad   esso  finalisticamente  connesso,  di  derogare  a  norme  dell'
ordinamento.
    Ne  consegue  dunque che, sotto questo profilo, la norma in esame
e'  irragionevole  per contraddittorieta' e disparita' di trattamento
processuale,  poiche'  utilizza  lo stesso trattamento per situazioni
del  tutto  differenti  quanto  ad  ambito  territoriale  e livello e
qualita'  degli  interessi  pubblici coinvolti, nonche' per contrasto
con  l'art. 117  della  Costituzione, poiche' implicitamente, finisce
per  attribuire rilievo nazionale anche alle questioni riservate alla
competenza regionale.
    IV)  Ancora, l'aggravio della tutela giurisdizionale, soprattutto
ove,  come  nella  specie, esso non sia giustificato da una effettiva
natura accentrata (o dall'efficacia estesa a tutto il territorio) dei
provvedimenti  sui quali deve esercitarsi la cognizione del Tribunale
amministrativo   regionale   Lazio,   comporta   indubbia  violazione
dell'art. 24 della Costituzione, in particolare della possibilita' di
tutela  dei  propri  diritti  ed  interessi enunciata al primo comma;
detta   tutela   ne   risulta  minorata,  per  la  evidente  maggiore
difficolta'  di  esercitare  le  relative  azioni presso il Tribunale
amministrativo  regionale  del  Lazio piuttosto che presso gli organi
giurisdizionali localmente istituiti.
    L'aggravio  appare  piu'  che  evidente in una controversia quale
quella  in  esame, nella quale i ricorrenti, a fronte del pericolo di
essere  spogliati  della casa di abitazione nel giro di pochi giorni,
avendo  illegittimamente  il  Comune  notificato  gli  atti  volti  a
disporre   l'occupazione   d'urgenza  contestualmente  all'avviso  di
immissione  in  possesso,  notifiche  peraltro  di  piu'  che  dubbia
regolarita'  e  comunque  avvenute  solo  pochi  giorni  prima  della
preannunciata  immissione in possesso, situazione nella quale l'unica
chance  di  tutela  effettiva  e'  rimessa all'intervento del decreto
presidenziale   cautelare  inaudita  altra  parte,  avrebbero  dovuto
propone  ricorso  avanti al Tribunale amministrativo regionale Lazio,
con  evidente  vanificazione della tutela giurisdizionale, risultando
oltremodo  difficoltoso,  per  non  dire  impossibile, riuscire entro
pochi  giorni  a contattare un legale a Roma, conferirgli la procura,
notificare  il  ricorso a Catania e depositaria a Roma in tempo utile
per l'intervento del decreto presidenziale.
    Si  ricorda che nel caso specifico il ricorso e' stato notificato
alle  amm.ni  intimate in data 1° aprile 2006 e depositato due giorni
dopo,  con  richiesta  di decreto cautelare allo scopo di scongiurare
l'immissione in possesso intimata per il successivo 3 aprile 2006.
    V) Altri profili di incostituzionalita' vanno ravvisati, inoltre,
nella   violazione   del   principio   del  giusto  processo  di  cui
all'art. 111  della  Costituzione e del principio del doppio grado di
giudizio  nella  giustizia amministrativa, che, sia in sede cautelare
sia  in  sede di merito, riceve garanzia costituzionale dall'art. 125
della  Carta,  nella  parte  della  disciplina  in  questione  (comma
2-quater),  che  consente  una  riforma dei provvedimenti assunti, in
sede  cautelare,  nei  giudizi pendenti, e cio' ad opera di un organo
giurisdizionale  pariordinato  a  queffi  di provenienza (trattasi di
giudici  tutti  di primo grado, il Tribunale amministrativo regionale
del Lazio non essendo un «super-Tribunale amministrativo regionale»).
Cosi'  facendo,  in sostanza, il legislatore ha introdotto un rimedio
inedito,  che non e' di secondo grado e che finisce per costituire un
doppione  del  gia'  espletato  giudizio  (cautelare) di primo grado,
senza  alcuna  possibilita'  di  inquadramento  tra  i  rimedi noti e
tipizzati (appello, revocazione, reclamo).
    Atteso  che  il  principio  del  doppio  grado  di giudizio nella
giustizia  amministrativa,  sia  in  sede  cautelare  sia  in sede di
merito,  riceve  garanzia  costituzionale  dall'art. 125  della Carta
(cfr. Corte cost., sentenza n. 8 del 1982), si configura un ulteriore
profilo  di  violazione  di  detta  norma.  Viene  infatti  ad essere
introdotto,  per  le  controversie  introdotte  avanti  al  Tribunale
amministrativo  regionale  locale,  un anomalo percorso che stravolge
l'ordinario  iter  giudiziario.  La  regola  e' che ad un giudizio di
primo  grado  segua, ove la parte soccombente appelli, un giudizio di
secondo  grado,  sia  che si tratti di giudizio cautelare, sia che si
tratti  di  giudizio  di  merito;  giammai  e'  prevista  una  doppia
pronuncia  sulla  stessa  materia  da parte di due diversi giudici di
primo  grado,  uno  dei  quali abilitato a riformare la decisione del
primo  giudice.  Orbene,  ad avviso del collegio, siffatta disciplina
integra  altresi'  violazione del principio del «giusto processo», di
cui   all'art. 111,   comma   primo,   della   medesima   Carta  («La
giurisdizione  si  attua  mediante  il giusto processo regolato dalla
legge»).   Infatti,  la  parte  soccombente  nel  giudizio  cautelare
verrebbe ad essere fornita di uno strumento giurisdizionale anomalo e
atipico  a  tutela della propria (legittima, ma da esercitare in modi
conformi  ai  principi  costituzionali)  aspirazione  ad ottenere una
pronuncia  favorevole  in  secondo grado (che deve tuttavia essere un
vero  giudizio  di  secondo  grado,  e  non, si ribadisce, un inedito
duplicato del giudizio di primo grado).
    Cio' comporterebbe altresi' una evidente violazione del principio
del  ne bis in idem, che, se pure non espressamente contemplato dalla
Carta costituzionale, deve ritenersi corollario del medesimo generale
principio del «giusto processo» teste' richiamato.
    VI)  Da  ultimo,  secondo un aspetto diverso che si riconnette al
tema  del  giudice  naturale, la norma in esame viola l'art. 23 dello
statuto  della  Regione  Sicilia  (legge  costituzionale  n. 2 del 26
febbraio  1948)  a  norma  del  quale:  «Gli  organi  giurisdizionali
centrali  avranno  in  Sicilia  le  rispettive sezioni per gli affari
concernenti  la  Regione.  Le  Sezioni del Consiglio di Stato e della
Corte  dei  conti  svolgeranno altresi' le funzioni, rispettivamente,
consultive  e  di  controllo amministrativo e contabile. I magistrati
della  Corte  dei  conti sono nominati, di accordo, dai Governi dello
Stato  e  della  Regione. I ricorsi amministrativi, avanzati in linea
straordinaria  contro  atti  amministrativi regionali, saranno decisi
dal  Presidente  della  regione  sentite  le  Sezioni  regionali  del
Consiglio  di  Stato». Tale norma e' stata «interpretata» dall'art. 5
del  D.lgs  6 maggio  1948,  n. 654, contenente norme per l'esercizio
delle funzioni spettanti al Consiglio di Stato nella Regione Sicilia,
il   quale   prevede  che  il  Consiglio  di  giustizia  esercita  le
attribuzioni  devolute  dalla  legge  al  Consiglio  di Stato in sede
giurisdizionale  nei  confronti  di  atti  e provvedimenti definitivi
«dell'amministrazione    regionale    e    delle    altre   autorita'
amministrative aventi sede nel territorio della Regione».
    Osserva  il  Collegio che gia' con «la sentenza della Corte cost.
in   data   12   marzo   1975,  n. 61,  dichiarando  l'illegittimita'
costituzionale delle limitazioni poste dall'art. 40, legge 6 dicembre
1971, n. 1034, alla competenza del Tribunale amministrativo regionale
Sicilia,  e'  stato ritenuto che siano state a quest'ultimo conferite
tutte   le   controversie   d'interesse  regionale  considerate  tali
dall'art. 23,  comma  1, d.-l. 15 maggio 1946, n. 455, comprendendosi
in  tale  categoria  le  controversie  sorte  da impugnazione di atti
amministrativi  di  autorita'  centrali  aventi  effetti  limitati al
territorio   regionale  ovvero  concernenti  pubblici  dipendenti  in
servizio  nella  regione  siciliana»  (Consiglio  Stato,  sez. VI, 26
luglio 1979, n. 595).
    Quindi  la  legge  n. 21/2006,  in  esame,  e' costituzionalmente
ilegittima  anche  nella sua parte in cui, in violazione dell'art. 23
dello  Statuto  regionale,  sia nella sua formulazione letterale, che
nella   interpretazione   pacifica   che   di  esso  ha  maturato  la
giurisprudenza,   anche   costituzionale,  riserva  al  Consiglio  di
giustizia   amministrativa   ed   in   primo   grado   al   Tribunale
amministrativo  regionale Sicilia, la competenza a conoscere circa le
controversie   sorte   da  impugnazione  di  atti  amministrativi  di
autorita' centrali aventi effetti limitati al territorio regionale.
    VII)  Per  tute  le  esposte  considerazioni,  deve sollevarsi la
questione  di  legittimita'  costituzionale dell'art. 3, comma 2-bis,
comma  2-ter, comma 2-quater, legge n. 21/2006, per contrasto con gli
artt. 3,  125  e  24 della Costituzione e per contrasto con l'art. 23
dello Statuto della Regione Sicilia.
    Deve  pertanto  essere  disposta  la trasmissione degli atti alla
Corte  costituzionale  per  la  decisione della predetta questione di
legittimita'  costituzionale,  sospendendosi  il giudizio , sia nelle
presente  fase  cautelare che nel merito instaurato con il ricorso in
epigrafe,  fino  alla restituzione degli atti da parte della medesima
Corte.
                              P. Q. M.
    Solleva,  ritenutala  rilevante  e  non manifestamente infondata,
questione  di  legittimita'  costituzionale dell'art. 3, comma 2-bis,
comma  2-ter, comma 2-quater, legge n. 21/2006, per contrasto con gli
artt. 3,  125  e  24 della Costituzione e per contrasto con l'art. 23
dello statuto della Regione Sicilia.
    Dispone,  a  norma  dell'art. 23/2, legge n. 87/1953, l'immediata
trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.
    Il  giudizio  ,  sia nelle presente fase cautelare che nel merito
resta  sospeso sino alla restituzione degli atti da parte della Corte
costituzionale.
    Manda   alla   segreteria  di  notificare  copia  della  presente
ordinanza  alle  parti  in  causa,  al  Presidente  del Consiglio dei
ministri, nonche' ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.
        Cosi'  deciso  in Catania, in camera di consiglio, in data 27
aprile 2006.
                       Il Presidente: Messina
L'estensore: Boscarino
06C1176