N. 587 ORDINANZA (Atto di promovimento) 20 marzo 2006
Ordinanza del 20 marzo 2006 (pervenuta alla Corte costituzionale l'8 novembre 2006) emessa dal giudice di pace di San Pietro Vernotico nel procedimento civile promosso da Conte Roberto contro Ufficio territoriale del Governo di Brindisi. Circolazione stradale - Violazioni del codice della strada - Rilevamento mediante l'uso di apparecchiature elettroniche (autovelox) - Obbligo di contestazione immediata - Esclusione - Lesione del diritto del cittadino di agire immediatamente a tutela del suo diritto di difesa - Disparita' di trattamento. - Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 201, comma 1-bis, lett. e), aggiunto dall'art. 4, comma 1, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modificazioni nella legge 1° agosto 2003, n. 214. - Costituzione, artt. 3 e 24.(GU n.1 del 3-1-2007 )
IL GIUDICE DI PACE Nella causa vertente tra: Conte Roberto - 72027 San Pietro Vernotico, contro Prefettura di Brindisi - Uff. territ. del Governo - 72100 Brindisi, avente ad oggetto: Opposizione ad ordinanza ingiunzione; ha pronunciato la seguente ordinanza. Con atto depositato in cancelleria il 5 ottobre 2004 Conte Roberto per il tramite del suo procuratore avv. Carmela Pagano ha proposto opposizione a questo giudice avverso ordinanza - ingiunzione del Prefetto di Brindisi n. 1440/04 del 7 agosto 2004 originata da verbale di contestazione n. 6589/S del 7 novembre 2003 redatto dalla Polizia municipale di Torchiarolo (Brindisi) dell'infrazione dell'art. 142, comma 8 del c.d.s. non contestata immediatamente e rilevata a mezzo dell'apparecchiatura elettronica Velomatic mod. 512. Il ricorso e' motivato dalla omessa contestazione immediata dell'infrazione che non ha consentito all'opponente di svolgere immediatamente le sue difese ed accertare direttamente quanto contestato nella immediatezza del fatto, come disposto dagli artt. 200 e 201 del c.d.s. Ha inoltre evidenziato che se l'apparecchiatura, che consente la determinazione dell'illecito in tempo successivo al transito del veicolo, avrebbe dovuto indurre la p.a. a «prescegliere» una modalita' operativa diversa da quella adottata, essendo la contestazione immediata obbligatoria e quella differita residuale, non potendo in concreto la p.a. unilateralmente, scegliere di precocostituirsi un'ipotesi di impossibilita' a fermare i veicoli in tempo utile e nei modi regolamentari come consentito dall'art. 201, comma l-bis, lett. e) del c.d.s. Da cio' ha sollevato questione di illegittimita' costituzionale del predetto articolo del c.d.s. che questo giudice giudica non manifestamente infondata. La questione e' contraddittoria, perche' mentre l'ordinamento pone agli artt. 200 e 201 del c.d.s. il principio della contestazione immediata dell'infrazione, poi all'art. 201, comma 1-bis, lett. e) deroga a detto principio demandando ad una apparecchiatura elettronica l'accertamento, apparecchiatura che rileva l'infrazione in tempo successivo al transito del veicolo, con cio' escludendo di fatto la contestazione immediata dell'infrazione. Si tratta di apparecchi che, come recita l'art. 201, comma 1-bis, !ett. e), «consentono la determinazione dell'illecito in tempo successivo poiche' il veicolo oggetto del rilievo e' a distanza dal posto di accertamento o comunque nell'impossibilita' di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari». Questo giudice si chiede se puo' la p.a. precostituirsi un'ipotesi di deroga al principio della contestazione immediata attraverso la scelta di uno strumento che per come e' fatto e per come funziona di fatto esclude il principio della contestazione immediata. Da cio' il contrasto della norma, art. 201, comma 1-bis, lett. e) sia con gli artt. 200 e 201 del c.d.s. sia con gli artt. 3 e 24 della Costituzione perche' lesivo del diritto di difesa da parte del cittadino/utente per disparita' di trattamento. Lo stesso discorso vale per l'art. 24 della Costituzione in quanto l'impugnata norma impedisce il diritto di agire immediatamente per la tutela del suo diritto di difesa.
P. Q. M. Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23, legge 11 marzo 1953, n. 87, solleva questione di legittimita' costituzionale in relazione agli art. 3 e 24 della Costituzione dell'art. 201, comma 1-bis, lett. e) del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285. Sospende il presente giudizio n. 359/2004 R.G. di questo giudice. Manda alla cancelleria di notificare la presente ordinanza alle parti ed al Presidente del Consiglio dei ministri e di darne comunicazione al Presidente della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Cosi' deciso in San Pietro Vernotico (Brindisi), il 17 marzo 2006. Il giudice di pace: Capodieci 06C1180