N. 451 SENTENZA 13 - 28 dicembre 2006

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale.

Giudizio  di  legittimita' costituzionale in via principale - Ricorso
  della   Regione   Emilia-Romagna   -   Pluralita'  di  questioni  -
  Trattazione  separata,  per  ragioni  di omogeneita' di materia, di
  alcune questioni rispetto ad altre, oggetto di separate pronunce.
- Legge  24 dicembre  2003, n. 350, art. 3, commi 108, 109, 110, 111,
  112, 113, 114 e 115.
Edilizia e urbanistica - Edilizia residenziale pubblica - Istituzione
  del  Fondo  per  l'edilizia a canone speciale - Utilizzazione delle
  relative  disponibilita'  per l'attuazione di programmi finalizzati
  alla  costruzione e al recupero di unita' immobiliari nei Comuni ad
  alta  densita'  abitativa,  destinate  ad  essere  locate  a canone
  speciale  - Attribuzione al Ministro delle Infrastrutture di potere
  regolamentare  in  materia - Ricorso della Regione Emilia-Romagna -
  Denunciata  violazione  della  potesta' legislativa e regolamentare
  regionale, dell'autonomia finanziaria delle Regioni e del principio
  di  leale collaborazione - Mancata attivazione del Fondo - Eccepita
  carenza  di interesse della ricorrente - Richiesta di dichiarazione
  della cessazione della materia del contendere - Reiezione.
- Legge  24 dicembre  2003, n. 350, art. 3, commi 108, 109, 110, 111,
  112, 113, 114 e 115.
- Costituzione, artt. 117, commi terzo e sesto, e 119.
Edilizia e urbanistica - Edilizia residenziale pubblica - Istituzione
  del  Fondo  per  l'edilizia a canone speciale - Utilizzazione delle
  relative  disponibilita'  per l'attuazione di programmi finalizzati
  alla  costruzione e al recupero di unita' immobiliari nei Comuni ad
  alta  densita'  abitativa,  destinate  ad  essere  locate  a canone
  speciale  - Attribuzione al Ministro delle Infrastrutture di potere
  regolamentare  in  materia - Ricorso della Regione Emilia-Romagna -
  Denunciata  violazione  della  potesta' legislativa e regolamentare
  regionale    e   dell'autonomia   finanziaria   delle   Regioni   -
  Insussistenza   -   Configurabilita'   del   Fondo  speciale  quale
  intervento speciale ai sensi dell'art. 119, quinto comma, Cost. per
  i  comuni  ad  alta  densita'  abitativa  -  Non  fondatezza  della
  questione.
- Legge  24 dicembre  2003, n. 350, art. 3, commi 108, 109, 110, 111,
  112, 113, 114 e 115.
- Costituzione, artt. 117, commi terzo e sesto, e 119.
Edilizia e urbanistica - Edilizia residenziale pubblica - Istituzione
  del  Fondo  per  l'edilizia a canone speciale - Utilizzazione delle
  relative  disponibilita'  per l'attuazione di programmi finalizzati
  alla  costruzione e al recupero di unita' immobiliari nei Comuni ad
  alta  densita'  abitativa,  destinate  ad  essere  locate  a canone
  speciale  - Attribuzione al Ministro delle infrastrutture di potere
  regolamentare  in  materia - Ricorso della Regione Emilia-Romagna -
  Denunciata  violazione  del  principio  di  leale  collaborazione -
  Insussistenza  -  Previsione di idoneo coinvolgimento delle Regioni
  nelle  politiche  riconducibili  al  Fondo  -  Non fondatezza della
  questione.
- Legge  24 dicembre  2003, n. 350, art. 3, commi 108, 109, 110, 111,
  112, 113, 114 e 115.
- Costituzione, artt. 117, commi terzo e sesto, e 119.
(GU n.1 del 3-1-2007 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Franco BILE;
  Giudici:  Giovanni  Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO,
Romano   VACCARELLA,  Paolo  MADDALENA,  Alfio  FINOCCHIARO,  Alfonso
QUARANTA,  Franco  GALLO,  Luigi  MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino
CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;
ha pronunciato la seguente

                              Sentenza

nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 3, commi da 108
a  115,  della  legge  24 dicembre  2003, n. 350 (Disposizioni per la
formazione  del  bilancio  annuale  e pluriennale dello Stato - legge
finanziaria  2004), promosso con ricorso della Regione Emilia Romagna
notificato   il   24 febbraio  2004,  depositato  in  cancelleria  il
successivo 4 marzo ed iscritto al n. 33 del registro ricorsi 2004.
    Visto  l'atto  di  costituzione  del Presidente del Consiglio dei
ministri;
    Udito  nell'udienza  pubblica  del  7 novembre  2006  il  giudice
relatore Paolo Maddalena;
    Uditi    l'avvocato    Giandomenico   Falcon   per   la   Regione
Emilia-Romagna  e  l'avvocato  dello  Stato  Maurizio Fiorilli per il
Presidente del Consiglio dei ministri.

                          Ritenuto in fatto

    1.  -  Con ricorso notificato il 24 febbraio 2004 e depositato il
successivo  4 marzo, la Regione Emilia-Romagna ha sollevato questione
di  legittimita'  costituzionale di numerose disposizioni della legge
24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale  e  pluriennale  dello Stato - legge finanziaria 2004) e, tra
queste,  anche  dell'art. 3,  commi  da  108  a 115, denunciandone il
contrasto  con  gli  artt. 117,  terzo  e  sesto  comma,  e 119 della
Costituzione.
    Il  comma 108  dell'art. 3  della  legge  n. 350 del 2003 prevede
l'istituzione,   presso  il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti,  del  Fondo  per l'edilizia a canone speciale e provvede a
specificarne  la  dotazione. Il predetto Fondo, in base al comma 109,
e'  ripartito  annualmente,  con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, tra le Regioni nei cui territori si trovano i comuni ad
alta   tensione   abitativa,   proporzionalmente   alla   popolazione
complessiva  dei  comuni  compresi negli elenchi, previo parere delle
competenti Commissioni parlamentari.
    Dispone,  poi,  il comma 110 che le somme assegnate al Fondo sono
utilizzate per l'attuazione di programmi finalizzati alla costruzione
e  al  recupero  di  unita'  immobiliari  nei comuni ad alta tensione
abitativa,   destinate  ad  essere  locate  a  titolo  di  abitazione
principale  a  canone speciale ai soggetti di cui al comma 113. A tal
fine,  il  comma 111  prevede  che,  con  decreto  del Ministro delle
infrastrutture   e   dei  trasporti,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze, siano individuate, nei limiti delle
disponibilita'  di  cui  al comma 108: a) le agevolazioni fiscali che
possono  essere  concesse  a  favore degli investimenti necessari per
l'attuazione  dei  programmi  di  cui  al comma 110, ivi compresi gli
oneri per la progettazione, la direzione dei lavori, la sicurezza dei
cantieri  e  il  contributo  concessorio,  nonche'  gli  oneri per la
realizzazione  delle opere di urbanizzazione eventualmente previsti a
carico  dell'attuatore  e per i successivi interventi di manutenzione
straordinaria  degli alloggi; b) la misura in cui i redditi derivanti
dalla  locazione  a canone speciale percepiti in attuazione dei commi
da 108 a 114 concorrono alla determinazione della base imponibile dei
percettori.
    In  base  al  comma 112,  l'attuazione  dei  programmi  di cui al
comma 110 e' condizionata alla stipula, tra le imprese di costruzione
e  il  comune  sul cui territorio si trovano gli immobili interessati
dai  programmi  stessi,  di specifica convenzione la cui efficacia e'
soggetta  alla  condizione sospensiva della relativa trascrizione nei
registri  immobiliari.  Il  comma 113  dispone,  a  sua  volta, che i
contratti  di  locazione  a  canone speciale possono essere stipulati
esclusivamente   con  soggetti  il  cui  reddito  annuo  complessivo,
riferito al nucleo familiare, sia superiore a quello massimo previsto
dalle  leggi  regionali  per  la  concessione  di alloggi di edilizia
residenziale pubblica, ma inferiore all'importo determinato, ai sensi
della  presente legge, dalla Regione nel cui territorio si trovano le
unita'  immobiliari,  tenuto  conto  dell'andamento del mercato delle
locazioni  immobiliari  e dell'incidenza tra la popolazione residente
delle situazioni di disagio abitativo.
    Il comma 114 prevede, inoltre, che le unita' abitative realizzate
o  recuperate  in attuazione delle disposizioni del comma 110, la cui
superficie   complessiva  non  puo'  essere  superiore  a  100  metri
quadrati,  siano  vincolate  alla  locazione a canone speciale per la
durata prevista dalla convenzione di cui al comma 112, e comunque per
un  periodo  non  inferiore  a  cinque  anni  con  successivi rinnovi
biennali.  I rinnovi possono essere esclusi solo in presenza di gravi
inadempienze  da  parte  del conduttore ovvero qualora vengano meno i
requisiti  reddituali di cui al comma 113. La misura del canone annuo
non   deve   eccedere   il  5  per  cento  del  valore  convenzionale
dell'alloggio locato.
    Infine,  il  comma 115 stabilisce che i comuni, nell'ambito delle
convenzioni  di  cui  al comma 112, possono disporre la riduzione del
contributo  commisurato  agli  oneri  di urbanizzazione o al costo di
costruzione  ovvero  l'esenzione  dai  contributi  stessi  nonche' la
riduzione  dell'aliquota  ICI,  anche differenziando tali benefici in
relazione  alle  caratteristiche  degli  interventi  e  agli  impegni
assunti dall'imprenditore.
    1.1.  -  La  Regione  ricorrente osserva che, prima della riforma
costituzionale  del  titolo V, la materia della edilizia pubblica era
attribuita  alla  competenza regionale, mentre allo Stato residuavano
compiti  di disciplina di principio, di concorso nella programmazione
di   settore  e  di  definizione  dei  livelli  minimi  del  servizio
abitativo.   Ed   invero,  gia'  il  d.P.R.  24 luglio  1977,  n. 616
(Attuazione  della  delega  di  cui  all'art. 1 della legge 22 luglio
1975,  n. 382),  nel  collocare  la  materia  nell'ambito  del titolo
dedicato  all'assetto ed utilizzazione del territorio, aveva disposto
un ingente trasferimento di funzioni amministrative alle Regioni, tra
le quali la funzione relativa alla determinazione dei requisiti e dei
prezzi  massimi  delle  abitazioni  (art. 94). In seguito, il decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi  dello  Stato  alle  Regioni  ed  agli enti locali, in
attuazione  del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) ha collocato
la  materia dell'edilizia residenziale pubblica nella sezione III del
Capo II  (Territorio  e  urbanistica),  del  titolo  III  (Territorio
ambiente   e   infrastrutture)   e   ha   previsto,  all'art. 59,  il
mantenimento   allo   Stato   dei  soli  compiti  relativi:  a)  alla
determinazione dei principi e delle finalita' di carattere generale e
unitario,  anche  nel quadro degli obiettivi generali delle politiche
sociali;   b)  alla  definizione  dei  livelli  minimi  del  servizio
abitativo,  nonche'  degli  standard  di  qualita'  degli  alloggi di
edilizia  residenziale pubblica; c) al concorso nell'elaborazione dei
programmi  di  edilizia  residenziale  pubblica  aventi  interesse  a
livello  nazionale;  d)  alla  acquisizione,  raccolta, elaborazione,
diffusione e valutazione dei dati sulla condizione abitativa; e) alla
definizione  dei  criteri  per  favorire  l'accesso  al mercato delle
locazioni  dei  nuclei  familiari  meno  abbienti  e  agli interventi
concernenti il sostegno finanziario al reddito.
    La  ricorrente  evidenzia,  poi, che la legge costituzionale n. 3
del 2001 non menziona l'edilizia residenziale pubblica tra le materie
di  competenza  legislativa  esclusiva  dello  Stato  o di competenza
concorrente;  cio'  nonostante,  questa  Corte  ha ritenuto (sentenza
n. 362  del  2003) che la materia dell'edilizia rientri in quella del
governo  del  territorio.  Tuttavia,  ad  avviso  della Regione, tale
affermazione  potrebbe  essere  condivisa  in relazione soltanto alla
disciplina generale del processo edificatorio, giacche' essa trascura
il carattere sociale che e' implicito nel servizio abitativo. In ogni
caso,  si  deduce  ancora  nel  ricorso,  anche a voler ammettere che
l'edilizia  pubblica  possa  ascriversi,  seppure in base al criterio
della   prevalenza,   alla  materia  del  «governo  del  territorio»,
assegnata  alla  competenza  concorrente,  le  disposizioni censurate
sarebbero illegittime.
    1.2. - I commi da 112 a 115 dell'art. 3 introdurrebbero, infatti,
disposizioni puntuali sulla stipula delle convenzioni tra il comune e
le imprese di costruzione, sui requisiti di reddito, sulla dimensione
massima  degli  alloggi,  sulla durata dei contratti di locazione e i
loro   rinnovi,   mentre   allo  Stato  sarebbe  consentita  solo  la
determinazione  dei  principi  fondamentali  (art. 117,  terzo comma,
Cost.)  o  dei  livelli  essenziali  delle  prestazioni  del servizio
abitativo.
    I  commi  da 108 a 110, nell'istituire un Fondo speciale, gestito
dagli  organi  dello  Stato,  senza  forme  di  collaborazione con le
Regioni,  nonostante sia coinvolta la materia dell'edilizia abitativa
di   competenza   regionale,  lederebbero  i  principi  di  autonomia
finanziaria sanciti dall'art. 119 Cost.
    Il  comma 111,  nell'attribuire  al Ministro delle infrastrutture
poteri  di tipo regolamentare di elevata discrezionalita' e rilevanza
politica  per  la  determinazione delle agevolazioni fiscali a favore
degli  investimenti  (lettera a)  e  della  misura  in  cui i redditi
derivanti dalla locazione concorrono a determinare la base imponibile
dei percettori (lettera b), violerebbe il limite posto dall'art. 117,
sesto  comma,  Cost.,  alla  potesta'  regolamentare  dello Stato. Ad
avviso  della  Regione,  la  disposizione  censurata potrebbe restare
indenne da censure di incostituzionalita' solo ove venga interpretata
nel  senso  che  i  contenuti  dei decreti ministeriali devono essere
limitati  agli  aspetti  strettamente  attinenti  al  regime  fiscale
riferibile  al  sistema tributario e contabile dello Stato. Tuttavia,
il  fatto che i decreti devono essere emanati dal ministro competente
per  materia,  sia  pure  di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, non parrebbe coerente con siffatta interpretazione.
    Peraltro,   il   comma 111   sarebbe   comunque  illegittimo  per
violazione  del  principio  di leale collaborazione, in quanto, nello
stabilire  che  il  costo  delle  misure  ivi  previste vada detratto
dall'ammontare della dotazione finanziaria del Fondo, rimetterebbe la
determinazione  dell'entita' del finanziamento delle funzioni proprie
delle Regioni e degli enti locali al potere unilaterale del Ministro,
senza  alcun coinvolgimento delle Regioni e dei comuni. Cio' anche in
contrasto  con  la  disciplina  della  materia  che  ha incentrato le
funzioni  di  programmazione del Comitato per l'edilizia residenziale
pubblica (CER) e poi nella Conferenza Stato - Regioni.
    2. - Si e' costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
Stato,  il  quale,  nel  rinviare  a successiva memoria l'esposizione
delle  proprie ragioni, ha comunque concluso per l'inammissibilita' o
l'infondatezza del ricorso.
    3.  -  In  prossimita'  dell'udienza del 14 dicembre 2004, sia la
ricorrente  Regione  Emilia-Romagna,  sia il Presidente del Consiglio
dei ministri hanno depositato memoria.
    3.1.  - La Regione si e' limitata a ribadire «tutte le censure di
cui al ricorso introduttivo».
    3.2. - La difesa erariale, insistendo per il rigetto del ricorso,
ha  contestato, anzitutto, che le disposizioni impugnate detterebbero
norme  di  dettaglio,  in  quanto  la  disciplina  dei  contratti  di
locazione rientrerebbe nella competenza esclusiva dello Stato, mentre
le  Regioni  rimarrebbero titolari del potere di determinare i limiti
di  reddito  che  definiscono  la  «fascia» dei possibili conduttori.
Inoltre,   la   previsione   di  convenzioni  tra  comune  e  singoli
costruttori  sarebbe  innocua,  la'  dove  invece il riferimento alla
superficie   delle   abitazioni   si  configurerebbe  quale  «livello
essenziale» ovvero quale «principio fondamentale».
    Si sostiene, poi, che i denunciati commi da 108 a 115 dell'art. 3
della  legge  n. 350  del  2003  non  violerebbero  l'art. 119  della
Costituzione,  giacche'  essi andrebbero letti non gia' alla luce del
terzo comma, dedicato al «Fondo perequativo», bensi' del comma quinto
dello  stesso  art. 119 Cost., rivolto alla promozione dello sviluppo
economico,   della   coesione  e  della  solidarieta'  sociale,  alla
rimozione degli squilibri economici e sociali, a favorire l'effettivo
esercizio  dei  diritti  della persona e a provvedere a scopi diversi
dal  normale  esercizio  delle funzioni da parte di comuni, Province,
Citta'  metropolitane  e  Regioni.  Proprio l'art. 119, quinto comma,
della  Costituzione  -  argomenta  ancora  l'Avvocatura dello Stato -
consentirebbe  «interventi  speciali»  dello  Stato e stanziamenti di
«risorse  aggiuntive» nel bilancio statale per sostenere finalita' ed
ambiti  di  legislazione  che  non  sono  attribuiti  alla competenza
legislativa  «naturale»  dello  Stato. Se, al contrario, si ritenesse
che  il  riparto  delle  competenze  legislative  tra Stato e Regioni
(art. 117  della  Costituzione)  dovesse  segnare  anche  il  confine
dell'ambito   di   applicazione   dell'art. 119   Cost.,   allora  la
disposizione  risulterebbe  «inutile  e  priva di effettivo contenuto
precettivo».
    Nella  memoria  si  assume,  infine,  che il potere regolamentare
disciplinato  dal  denunciato comma 111 non potrebbe essere lesivo di
attribuzioni  regionali in quanto riguarderebbe la materia tributaria
e, segnatamente, «imposte statali».
    4.  -  All'esito  della  discussione  nell'udienza  pubblica  del
14 dicembre 2004, questa Corte, con ordinanza istruttoria, ha chiesto
al  Presidente  del  Consiglio  dei ministri il deposito di copia del
decreto  ministeriale  cui  fa  riferimento  il comma 111 dell'art. 3
della  legge  n. 350 del 2003. Con nota del 4 luglio 2005, depositata
il  successivo  15  luglio, l'Ufficio legislativo del Ministero delle
Infrastrutture  e  dei Trasporti, in risposta alla predetta ordinanza
istruttoria,  ha  precisato che «il decreto interministeriale, di cui
al  comma 111, dell'art. 3, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, non
e' stato ancora emanato».
    5.  - In prossimita' dell'udienza pubblica nuovamente fissata per
il  7 novembre  2006,  le parti costituite hanno depositato ulteriore
memoria.
    5.1.  -  La ricorrente Regione Emilia-Romagna, nell'insistere per
l'accoglimento  della  proposta  questione,  osserva  che  il decreto
interministeriale previsto dal denunciato comma 111 dell'art. 3 della
legge  n. 350  del  2003  non e' stato ancora emanato, essendo quindi
certo  che,  a  tutt'oggi,  nessuna  attuazione  e'  stata  data alle
disposizioni  censurate.  Tuttavia,  prosegue  la  Regione,  cio' non
esclude  l'interesse  ad  una pronuncia nel merito, giacche' le norme
oggetto di denuncia risultano ancora vigenti.
    La  ricorrente  evidenzia,  quindi, che le disposizioni censurate
hanno   di  mira  «un  problema  reale  di  emergenza  abitativa»  ed
individuano   «l'esigenza   della   effettuazione  di  una  serie  di
interventi   per   soddisfare  livelli  essenziali  di  prestazioni»,
quantificando  anche  la  spesa all'uopo necessaria; esse, pero', non
risolvono   «il  problema  con  il  necessario  coinvolgimento  delle
Regioni»    e,   inoltre,   la   mancata   emanazione   del   decreto
interministeriale  «ha  di  fatto bloccato la possibilita' di trovare
una   soluzione».   Ad   avviso  della  Regione,  «se  la  logica  di
finanziamenti  di  questo  genere  (volti  ad  assicurare prestazioni
essenziali) e' quella tipica dello Stato che dispone il finanziamento
e delle Regioni che lo devono attuare, qui abbiamo, invece, uno Stato
che  accentra  a  se' interventi che andrebbero condivisi e che, poi,
neppure attua».
    Nella memoria si ribadisce, altresi', che «le disposizioni di cui
ai  commi  da  112  a  115  riguardano norme eterogenee, peraltro non
fiscali,   ne'  di  principio,  ne'  di  determinazione  dei  livelli
essenziali  abitativi»,  le  quali  «si  risolvono in disposizioni di
dettaglio».
    Inoltre,   non   avrebbe   «natura   esclusivamente  fiscale»  il
comma 111,  giacche'  sarebbe  decisiva a tal riguardo la circostanza
del coinvolgimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
e  dunque «di un interesse che e' della Regione, che ha competenza in
materia».
    Infine,  non  parrebbe  che  il  Fondo  per  l'edilizia  a canone
speciale  abbia  natura  di  «un  intervento  giustificato  ai  sensi
dell'art. 119,  quinto  comma,  Cost.»;  invero,  le norme denunciate
sarebbero  lesive  delle  competenze  legislative regionali in quanto
prefigurano «una linea di intervento finanziario interamente regolata
da   fonti  statali»,  estromettendo  la  Regione  «da  una  politica
fondamentale in un settore in cui ha incisive competenze» e senza che
«il  suo  ruolo»  venga  «recuperato in termini di procedure di leale
collaborazione,  visto che non e' previsto alcun coinvolgimento sotto
tale profilo».
    5.2.  - Il Presidente del Consiglio dei ministri - allegando alla
memoria la nota del 5 ottobre 2006 del Ministero delle infrastrutture
e   dei   trasporti  nella  quale  si  fa  presente  che  il  decreto
interministeriale di cui al comma 111 denunciato non e' stato emanato
-  osserva  che  la mancata attuazione delle disposizioni denunciate,
con  conseguente  inutilizzazione  dei  «modesti  stanziamenti  per i
decorsi anni 2004 e 2005», indurrebbe a ritenere che sia «venuto meno
l'interesse  concreto  della  Regione»  alla  questione  proposta; ne
potrebbe  conseguire,  pertanto, una declaratoria di cessazione della
materia del contendere.

                       Considerato in diritto

    1.  -  La  Regione  Emilia  Romagna ha sollevato, con il medesimo
ricorso,   questione   di  legittimita'  costituzionale  di  numerose
disposizioni  della  legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per
la  formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge
finanziaria  2004)  e,  tra queste, anche dell'art. 3, commi da 108 a
115.
    Tali   ultime   specifiche   questioni   devono  essere  trattate
congiuntamente   per   omogeneita'   della   materia,  mentre  quelle
ulteriormente  proposte  con  lo  stesso  ricorso avverso altre norme
della  medesima  legge n. 350 del 2003 sono state oggetto di separate
pronunce.
    2. - La Regione Emilia-Romagna censura anzitutto i commi da 112 a
115   dell'art. 3   della   legge   n. 350   del   2003,   in  quanto
introdurrebbero,   in  materia  di  edilizia  residenziale  pubblica,
disposizioni puntuali sulla stipula delle convenzioni tra il comune e
le imprese di costruzione, sui requisiti di reddito, sulla dimensione
massima  degli  alloggi,  sulla durata dei contratti di locazione e i
loro rinnovi. Sarebbe violato l'art. 117, terzo comma, Cost., perche'
allo   Stato   spetterebbe   solo   la  determinazione  dei  principi
fondamentali  o dei livelli essenziali delle prestazioni del servizio
abitativo.
    Sono poi denunciati i commi da 108 a 110 del medesimo art. 3, che
istituiscono  un Fondo per l'edilizia a canone speciale senza che sia
prevista  alcuna  forma  di  collaborazione  con le Regioni. Verrebbe
cosi'  leso  l'art. 119 Cost., perche' dopo la riforma costituzionale
del  titolo  V  non  sarebbe  consentita l'istituzione, in materie di
competenza  regionale,  di  fondi  speciali  gestiti  da organi dello
Stato.
    E'  censurato,  inoltre,  il  comma 111  dello  stesso art. 3, in
quanto  attribuirebbe al Ministro delle infrastrutture poteri di tipo
regolamentare di elevata discrezionalita' e rilevanza politica per la
determinazione delle agevolazioni fiscali a favore degli investimenti
(lettera a) e della misura in cui i redditi derivanti dalla locazione
concorrono   a   determinare   la   base  imponibile  dei  percettori
(lettera b).  Ne  conseguirebbe  un vulnus all'art. 117, sesto comma,
Cost.,  per  il mancato rispetto del limite stabilito per l'esercizio
della potesta' regolamentare dello Stato.
    Il  predetto  comma 111  viene altresi' denunciato nella parte in
cui  prevede  che  il  costo  delle misure ivi previste vada detratto
dall'ammontare  della  dotazione finanziaria del Fondo. Sarebbe cosi'
violato  il  principio  di  leale  collaborazione, in quanto la norma
rimetterebbe  la  determinazione dell'entita' del finanziamento delle
funzioni  proprie regionali e degli enti locali al potere unilaterale
del  Ministro, senza che sia previsto un coinvolgimento delle Regioni
e dei comuni.
    3.   -   Va  esaminata,  in  via  preliminare,  la  richiesta  di
definizione  del  giudizio  con  una  pronuncia  di  cessazione della
materia   del   contendere,   avanzata   dalla  difesa  erariale  sul
presupposto   che   le   norme  censurate  non  avrebbero  mai  avuto
attuazione.
    Sebbene,  come anche le parti costituite concordemente affermano,
il Fondo speciale previsto dalle disposizioni oggetto di denuncia non
sia  stato, sinora, attivato, tale circostanza non e' tuttavia idonea
a  determinare  una sopravvenuta carenza di interesse all'impugnativa
da    parte   della   Regione   ricorrente.   Difatti,   in   assenza
dell'abrogazione  delle  norme impugnate e, dunque, in costanza della
loro  perdurante vigenza, permane l'autorizzazione in capo allo Stato
ad  attivare  il  funzionamento  del  Fondo speciale per l'edilizia a
canone  speciale in base ai contenuti e secondo i meccanismi previsti
dalla  disciplina sottoposta attualmente a scrutinio e della quale la
Regione lamenta, appunto, l'invasivita'.
    4. - Nel merito, le questioni non sono fondate.
    4.1. - Per meglio comprendere la portata delle censure mosse alle
disposizioni impugnate, giova rileggere il contenuto di queste ultime
alla luce della disciplina complessiva da esse recata.
    Il  Fondo per l'edilizia a canone speciale e' istituito, ai sensi
del  comma 108 della legge n. 350 del 2003, presso il Ministero delle
Infrastrutture  e  dei  Trasporti,  con  dotazione  finanziaria  di 5
milioni  di  euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005 e di 10 milioni
di  euro  per  il  2006.  La  finalita' del Fondo, come si evince dal
comma 113,  e'  la  stipulazione  di  contratti di locazione a canone
speciale  in  favore di soggetti il cui reddito annuo sia superiore a
quello  massimo  previsto dalle leggi regionali per la concessione di
alloggi  di  edilizia residenziale pubblica, ma inferiore all'importo
determinato,  ai  sensi  della  stessa  legge  n. 350 del 2003, dalla
Regione nel cui territorio si trovano le unita' immobiliari di cui si
tratta.
    Tale  disposizione segna l'obiettivo precipuo della disciplina in
esame,  giacche'  si  muove  nella  direzione di un ampliamento della
platea dei soggetti beneficiari di un canone agevolato, allo scopo di
rimuovere  quei  limiti  che  permangono in ordine alla fruizione del
diritto  sociale  all'abitazione  (tra  le altre, sentenze n. 559 del
1989 e n. 404 del 1988), specie la' dove, in considerazione dell'alta
tensione   abitativa,   le  quotazioni  di  mercato  delle  locazioni
risultano particolarmente elevate.
    E'  dunque  alla  luce  di  siffatta  finalita'  che si provvede,
annualmente  e con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
alla  ripartizione  del  Fondo  tra  le  Regioni nei cui territori si
trovano  i  comuni ad alta densita' abitativa, proporzionalmente alla
popolazione  complessiva  dei  comuni  compresi negli elenchi, previo
parere  delle  competenti  commissioni  parlamentari  (comma 109). Si
prevedono,   quindi,   le  modalita'  del  riparto  del  Fondo  e  si
individuano  quali destinatari delle misure previste dalla disciplina
in esame i «comuni ad alta tensione abitativa».
    Con  siffatta  ultima locuzione e' evidente che il legislatore ha
inteso   riferirsi   all'elenco   di  quei  comuni  che  deve  essere
predisposto  con  delibera  del  Comitato  interministeriale  per  la
programmazione   economica   (CIPE)   «sentite   le   regioni»,  come
stabiliscono    talune    specifiche    disposizioni   (art. 13   del
decreto-legge  23 gennaio  1982,  n. 9, recante «Norme per l'edilizia
residenziale  e  provvidenze  in materia di sfratti», convertito, con
modificazioni,   nella   legge   25 marzo  1982,  n. 94;  art. 5  del
decreto-legge  7 febbraio 1985, n. 12, recante «Misure finanziarie in
favore  delle  aree  ad  alta  tensione  abitativa»,  convertito, con
modificazioni,   nella   legge  5 aprile  1985,  n. 118;  art. 1  del
decreto-legge  29 ottobre  1986,  n. 708, recante «Misure urgenti per
fronteggiare  l'eccezionale  carenza  di  disponibilita'  abitative»,
convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1986, n. 899).
A  tale  elenco di comuni, peraltro, si richiamano anche l'art. 1 del
decreto-legge   30 dicembre   1988,   n. 551   (Misure   urgenti  per
fronteggiare  l'eccezionale  carenza  di  disponibilita'  abitative),
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989,
n. 61,   nonche'   l'art. 8   della  legge  9 dicembre  1998,  n. 431
(Disciplina  delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad
uso  abitativo),  il  quale  affida  allo  stesso  CIPE il compito di
aggiornarlo periodicamente.
    Le  somme  in  tal  modo  stanziate  sono, quindi, utilizzate per
l'attuazione  di programmi finalizzati alla costruzione e al recupero
di  unita'  immobiliari  site  nel  territorio di comuni determinati:
quelli ad alta tensione abitativa (comma 110). Pur nel silenzio della
norma,  deve  ritenersi  che  la  predisposizione  dei  programmi sia
rimessa alla competenza regionale, trattandosi comunque di interventi
che  investono  il  settore  dell'edilizia  e che, dunque, attengono,
sotto  tale  profilo,  alla  materia  del  «governo  del territorio»,
attribuita  alla  competenza legislativa concorrente (art. 117, terzo
comma, Cost.).
    Al  fine,  poi,  di  incentivare gli investimenti necessari per i
predetti   programmi,  il  comma 111  contempla  talune  agevolazioni
fiscali  in favore delle Regioni, lasciando la loro individuazione ad
un  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e dei trasporti di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
    L'attuazione  concreta  dei programmi, predisposti dalle Regioni,
spetta,  come  prevede  il  comma 112,  ai  comuni,  i quali dovranno
provvedere  alla  stipula  con  le  imprese  di  costruzione  di  una
convenzione,  la  cui efficacia e' condizionata alla trascrizione nei
registri  immobiliari;  parte  del  contenuto  di dette convenzioni e
taluni benefici ad esse correlati sono dettati dai commi 114 e 115.
    4.2. - In virtu' di quanto teste' evidenziato, deve ritenersi che
la  disciplina  recata  dalle  norme denunciate integri uno di quegli
«interventi  speciali»  cui  fa riferimento l'art. 119, quinto comma,
Cost. e cioe' interventi che, come questa Corte ha gia' avuto modo di
precisare  (sentenza  n. 16 del 2004), essendo aggiuntivi rispetto al
finanziamento  (art. 119,  quarto  comma) delle funzioni spettanti ai
comuni  o  agli altri enti locali, devono riferirsi alle finalita' di
perequazione   e   di   garanzia   enunciate   nella   stessa   norma
costituzionale  (promuovere  lo  sviluppo economico, la coesione e la
solidarieta'  sociale;  rimuovere  gli squilibri economici e sociali;
favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona), o comunque
a scopi diversi dal normale esercizio delle funzioni, nonche' debbono
essere   indirizzati   a   determinati   comuni,   Province,   Citta'
metropolitane e Regioni.
    Nella  fattispecie,  lo  strumento  di  finanziamento configurato
dalle  disposizioni  oggetto  di scrutinio risulta qualificato sia da
una specifica finalita', che e' diversa dal «normale esercizio» delle
funzioni  dei  comuni,  giacche'  consiste  nel peculiare ampliamento
della   platea  dei  beneficiari  di  quella  normativa  in  tema  di
abitazione  che  la  vigente  disciplina  regionale non riuscirebbe a
soddisfare,  in  quanto  il  loro reddito sarebbe «superiore a quello
massimo  previsto dalle leggi regionali per la concessione di alloggi
di  edilizia  residenziale pubblica» (art. 3, comma 113); sia perche'
esso  e'  disposto in favore di «determinati» comuni, che, come si e'
visto,  sono  quelli inseriti negli elenchi predisposti ed aggiornati
da parte del CIPE, ai sensi della normativa innanzi richiamata.
    Un  siffatto intervento costituisce, in definitiva, un intervento
speciale  ai  sensi  dell'art. 119, quinto comma, della Costituzione,
giacche'  rivolto  a  sostegno  di determinati comuni (quelli ad alta
densita'  abitativa)  per  finalita'  di  solidarieta'  sociale e per
favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona.
    4.3.   -   Le   norme   censurate,   nel   consentire  un  idoneo
coinvolgimento  regionale  nell'attuazione  delle  politiche  facenti
capo al   Fondo,   soddisfano,  peraltro,  anche  l'esigenza  di  non
escludere   le   Regioni   dall'esercizio  di  qualsiasi  compito  di
programmazione  e  di  riparto  dei  fondi  all'interno  del  proprio
territorio;  esigenza  che sorge qualora la peculiare misura disposta
ai   sensi   del   quinto   comma   dell'art. 119   Cost.   coinvolga
effettivamente ambiti di competenza regionale.
    Nella fattispecie, all'autonomia regionale e' riservato, infatti,
un  adeguato  spazio  di  intervento nella fase di ripartizione delle
risorse del Fondo attraverso la definizione dell'elenco dei comuni ad
alta  tensione  abitativa,  la  cui  consistenza  demografica  funge,
appunto,  da  criterio  per  la  distribuzione degli stanziamenti. Le
Regioni  non  solo  devono  essere  «sentite»  dal CIPE ai fini della
predisposizione  dell'elenco di detti comuni, ma - come risulta dalle
stesse  delibere  del  CIPE  (delibera  14 febbraio  2002, n. 4/2002;
delibera  13 novembre  2003, n. 87/2003) - e' stata ad esse affidata,
nel  rispetto  di  criteri  sottoposti  al  vaglio  della  Conferenza
permanente  tra  Stato, Regioni e Province autonome, l'individuazione
stessa dei comuni ad alta tensione abitativa.
    Sempre   alle   Regioni,   nel  rispetto  della  loro  competenza
concorrente  in materia di «governo del territorio», e' rimessa, come
gia'  precisato  in  ordine alla portata del denunciato comma 110, la
predisposizione dei programmi abitativi, alla cui attuazione concreta
dovranno poi provvedere i comuni interessati.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara  non fondata la questione di legittimita' costituzionale
dell'art. 3, commi da 108 a 115, della legge 24 dicembre 2003, n. 350
(Disposizioni  per  la  formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato - legge finanziaria 2004), sollevata, in riferimento agli
artt. 117,  terzo  e  sesto  comma,  e  119 della Costituzione, dalla
Regione Emilia-Romagna con il ricorso in epigrafe indicato.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 2006.
                         Il Presidente: Bile
                       Il redattore: Maddalena
                       Il cancelliere:Di Paola
    Depositata in cancelleria il 28 dicembre 2006.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola
06C1196