N. 597 ORDINANZA (Atto di promovimento) 14 giugno 2006
Ordinanza emessa il 14 giugno 2006 dal tribunale di Parma nel procedimento civile promosso da Avanzini Ilaria ed altri contro Fondazione Opera Nazionale Assistenza Orfani Sanitaria Italiani (O.N.A.O.S.I.) Previdenza e assistenza - Iscritti agli ordini professionali sanitari (nella specie: farmacisti) - Contributo obbligatorio - Misura e/o criteri specifici di determinazione della misura e delle modalita' - Omessa previsione - Utilizzazione del mero criterio dell'anzianita', prescindendo dal reddito, per gli iscritti di eta' superiore a 67 anni - Violazione del principio di uguaglianza per l'eguale trattamento di situazioni diverse dal punto di vista reddituale Violazione del principio di legalita' per le prestazioni patrimoniali imposte. - Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 52, comma 23. - Costituzione, artt. 3 e 23.(GU n.1 del 3-1-2007 )
IL GIUDICE DEL LAVORO Visti gli atti del proc. n. 42/05 R.G. promosso da Avanzini Ilaria + altri (avv. Ziveri); Contro Fondazione Opera Nazionale Assistenza Orfani Sanitari Italiani (O.N.A.O.S.I.) (avv. Bonura), ha pronunciato la seguente ordinanza. I ricorrenti hanno sollevato la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 52, comma 23 delle legge n. 289 del 2002 in applicazione della quale normativa e del nuovo regolamento di attuazione dell'Ente convenuto sono stati assoggettati all'obbligo di pagamento del contributo ONAOSI nella misura e secondo le modalita' di cui alla documentazione in atti. Tale questione appare essere non manifestamente infondata. La precitata normativa prevede il contributo obbligatorio di tutti i sanitari iscritti agli ordini professionali italiani anche dei farmacisti (per i fini che qui interessano) nella misura stabilita dal consiglio di amministrazione della fondazione che ne fissa misura e modalita' di versamento con regolamento soggetto ad approvazione dei ministeri vigilanti ai sensi dell'art. 3, comma secondo del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509. Il regolamento di riscossione dei contributi volontari ed obbligatori della Fondazione O.N.A.O.S.I. ha (v. art. 4) determinato l'entita' di tale contributo obbligatorio in funzione della eta' del contribuente. La questione di legittimita' sollevata appare essere non manifestamente infondata con riferimento all'art. 23 della Costituzione atteso che la precitata norma di legge non determina in via preventiva e sufficientemente specificata i criteri direttivi di base e le linee generali di disciplina del potere discrezionale riconosciuto al consiglio di amministrazione della Fondazione in oggetto. Risulta essere affermazione ricorrente quella secondo la quale la riserva di legge di cui all'art. 23 cost. pone al legislatore l'unico obbligo di determinare preventivamente e sufficientemente i criteri direttivi di base e le linee generali di disciplina della discrezionalita' amministrativa con la conseguenza che deve essere ritenuta sufficiente la semplice indicazione dei soggetti tenuti alla prestazione, l'oggetto della stessa, i criteri per la concreta individuazione dell'onere ed il modulo procedimentale tale da escludere la possibilita' di scelte arbitrarie da parte della amministrazione (cfr. Corte cost.le n. 105/2003; Corte cost.le n. 341/2000). Proprio sulla base di tali principi si deve osservare come la norma in esame non contiene il benche' minimo riferimento ai criteri per la concreta determinazione dell'onere nonche' al precitato modulo procedimentale. E' vero che risulta essere affermazione altrettanto ricorrente quella secondo la quale la riserva relativa di legge di cui all'art. 23 cost. e' rispettata anche in assenza di una espressa indicazione di legge dei criteri, dei limiti e dei controlli sufficienti a delimitare l'ambito di discrezionalita' della amministrazione purche' gli stessi siano in qualche modo desumibili (ad es. composizione o funzionamento dell'autorita' competente; destinazione prestazione; sistema procedimentale che prevede la collaborazione di piu' organi) al fine di evitare che la discrezionalita' amministrativa si traduca sostanzialmente in un atto sostanzialmente «arbitrario» (cfr. Corte cost.le n. 180 del 1996; Corte cost.le n. 236/1994). Ma anche con riferimento a tale ulteriore principio non e', pero', dato comprendere con sufficiente precisione come i precitati criteri e limiti possano essere disunite, in concreto, dalla procedura seguita e che ha portato alla determinazione del criterio - oggetto di specifica contestazione - secondo il quale, in buona sostanza ed in sintesi, l'ammontare del c.d. contributo obbligatorio oggetto di causa e' correlato esclusivamente alla eta' anagrafica dei ricorrenti. Ne' a tale riguardo appare rilevante il riferimento agli artt. 2 e 3 del decr. leg.vo n. 509 del 1994 in quanto tali norme attengono alla gestione in regime di autonomia organizzativa e contabile dell'ente ed alla vigilanza da parte dei Ministeri interessati alla detta gestione, senza nulla specificare in ordine ai criteri di commisurazione ed alla misura in concreto dovuta dagli obbligati. Ugualmente non appare essere rilevante il riferimento all'art. 3, comma dodicesimo legge n. 335 del 1995 nella parte in cui e' stabilito che dagli enti di previdenza privatizzati possono essere adottati «provvedimenti di variazione delle aliquote contributive, di riparametrazione dei coefficienti di rendimento..» dal momento che tale statuizione lascia intendere che devono comunque preesistere criteri limite per la determinazione originaria dei contributi che non possono essere lasciati alla mera discrezionalita' dell'Ente interessato. Il criterio sopra adottato neppure risulta dagli atti essere, come affermato, il risultato di un complesso studio statistico-attuariale e cio' in quanto il documento al riguardo prodotto (v. doc. 4 parte convenuta) risulta essere successivo alla approvazione del regolamento di riscossione dei contributi di cui sopra. A cio' deve aggiungersi che, se non si e' male inteso tale atto, tale documento conclude nel senso che sussistono le condizioni di equilibrio economico finanziario, per il periodo 2005-2024, anche con riferimento ad una aliquota contributiva ridotta e come meglio specificata a pag. 4 di tale atto. Ed appare significativo che in tale atto, proprio per la concreta determinazione di tale aliquota contributiva, il criterio c.d. anagrafico viene utilizzato solo per la determinazione relativa al contribuente con eta' superiore a 67 anni, viceversa indicando, per i contribuenti con eta' inferiore, una aliquota contributiva per la specificazione della quale il criterio anagrafico viene strettamente correlato al criterio reddituale, cosi' discostandosi in maniera radicale dal procedimento utilizzato dal prec. art. 4 del prec. regolamento che ha, come detto, utilizzato il criterio anagrafico come unico ed esclusivo parametro per la determinazione del contributo dovuto da tutti i contribuenti, prescindendo del tutto da ogni riferimento al reddito degli stessi. Tale ulteriore elemento consente di ritenere fondata la difesa di parte ricorrente quando eccepisce anche una violazione dell'art. 3 cost. posto che cosi' operando la stessa entita' del contributo, a parita' di anzianita' anagrafica, grava su tutti indistintamente gli obbligati indipendentemente dal loro singolo reddito, per cui - ad esempio e con riferimento alla situazione dei ricorrenti - tale contributo grava sia sul titolare di farmacia che sul suo dipendente, senza alcuna considerazione dei diversi redditi percepiti. Cio' significa, in concreto, che ai fini della determinazione del contributo obbligatorio oggetto di causa,vengono trattati in maniera del tutto uguale contribuenti che, pur rientrando nella stessa fascia di eta', si trovano in condizioni economiche ben diverse gli uni dagli altri. La questione di cui sopra e' rilevante ai fini del decidere dal momento che le somme richieste ai ricorrenti trovano causa ed origine in quanto previsto dal precitato regolamento a sua volta emanato proprio in attuazione della precitata norma della cui legittimita' costituzionale si dubita, nel contempo non apparendo la eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla difesa di parte convenuta idonea a definire il giudizio con la conseguenza che la decisione al riguardo puo' essere riservata all'esito del giudizio.
P. Q. M. Visto l'art. 23, legge n. 87 del 1953; Dichiara non manifestamente infondata e rilevante la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 52, comma 23 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, in relazione agli artt. 3 e 23 costituzione, nella parte in cui omette di stabilire la misura e/o i criteri specifici di determinazione della misura e delle modalita' del contributo obbligatorio di tutti i sanitari iscritti agli ordini professionali indicati in tale norma. Dispone la sospensione del presente giudizio con immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Manda alla cancelleria per la comunicazione della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Parma, addi' 14 giugno 2006 Il giudice del lavoro: Brusati 06C1214