N. 598 ORDINANZA (Atto di promovimento) 7 novembre 2005
Ordinanza emessa il 7 novembre 2005 (pervenuta alla Corte costituzionale il 20 novembre 2006) dal Tribunale Amministrativo regionale della Campania - Napoli, sul ricorso proposto da Riaz Ahmad contro Ufficio territoriale del Governo di Napoli. Straniero e apolide - Lavoratore straniero in posizione irregolare - Regolarizzazione - Esclusione nell'ipotesi di accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica - Violazione del principio di uguaglianza per ingiustificato uguale trattamento degli stranieri accompagnati alla frontiera in quanto socialmente pericolosi e di quelli colpiti dal provvedimento stesso in quanto trattenutisi nel territorio dello Stato oltre il termine di quindici giorni dall'intimazione di espulsione oppure entrati clandestinamente in Italia senza un valido documento di identita'. - Legge 30 luglio 2002, n. 189, art. 33, comma 7, lett. a), modificato dall'art. 2 del decreto legge 9 settembre 2002, n. 195, convertito in legge 9 ottobre 2002, n. 222. - Costituzione, art. 3, primo comma.(GU n.1 del 3-1-2007 )
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 6838/2004 proposto dal signor Riaz Ahmad, rappresentato e difeso dall'avvocato Lucio Giarletta, con il quale e' domiciliato in Napoli presso la segreteria del T.a.r per la Campania; Contro l'Ufficio territoriale del Governo di Napoli, in persona del prefetto pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli presso la quale e' ope legis domiciliato alla via Diaz n. 11, per l'annullamento previa sospensione dell'esecuzione, del decreto n. 56833 Area V Imm., in data 26 novembre 2003, notificato in data 28 aprile 2004, con il quale il Prefetto di Napopli ha rigettato la richiesta di emersione di lavoro irregolare presentata dalla signora Cinzia Novello in favore del ricorrente; Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione dell'amministrazione resistente; Visti gli atti tutti della causa; Relatore, all'udienza pubblica del 12 ottobre 2005 il ref. Carlo Polidori; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. F a t t o e d i r i t t o 1. - Con il ricorso in epigafe viene chiesto l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, del decreto del Prefetto di Napoli in data 26 novembre 2003, con il quale la domanda di regolarizzazione presentata ai sensi dell'art. 33 della legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo), dalla signora Cinzia Novello in favore del cittadino pachistano Riaz Ahmad e' stata respinta a seguito del diniego del prescritto nulla osta da parte della Questura di Napoli, in quanto lo straniero risulta precedentemente espulso con accompagnamento alla frontiera. A sostegno del ricorso, oltre a dedurre il difetto di motivazione e l'insufficiente conoscenza della lingua italiana da parte del cittadino extracomunitario, e' stato evidenziato che la disposizione recante la causa ostativa invocata dall'amministrazione e' costituzionalmente illegittima e che la relativa questione e' stata gia' sollevata dinanzi alla Corte costituzionale. L'amministrazione resistente si e' costituita in giudizio eccependo l'infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto. Con ordinanza cautelare, pronunciata all'esito della camera di consiglio del 23 giugno 2004, il Collegio ha respinto l'istanza di sospensione presentata in via incidentale dal ricorrente, ritenendo i motivi di censura dedotti non supportati da sufficiente fumus boni iuris. Con successiva ordinanza istruttoria, pronunciata all'esito dell'udienza pubblica del 3 febbraio 2005, il Collegio ha richiesto documentati chiarimenti circa l'avvenuta esecuzione dell'ordine di accompagnamento alla frontiera del ricorrente. In ottemperanza a tale ordinanza la Questura di Napoli (Ufficio immigrazione), con nota del 23 maggio 2005, ha rappresentato che il provvedimento di espulsione e' stato debitamente notificato al ricorrente in data 22 novembre 2001 senza specificare, tuttavia, se tale provvedimento sia stato effettivamente portato ad esecuzione. 2. - L'art. 33, comma 7, lett. a), della citata legge 30 luglio 2002, n. 189, dispone che le disposizioni sulla legalizzazione del rapporto di lavoro non si applicano ai lavoratori extracomunitari «nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di espulsione per motivi diversi dal mancato rinnovo del permesso di soggiorno, salvo che sussistano le condizioni per la revoca del provvedimento in presenza di circostanze obiettive riguardanti l'inserimento sociale», fermo restando che la revoca non puo' essere disposta nei casi di cui alle lettere b) e c) dello stesso art. 33, comma 7, e «nell'ipotesi in cui il lavoratore extracomunitario sia stato sottoposto a procedimento penale per delitto non colposo che non si sia concluso con un provvedimento che abbia dichiarato che il fatto non sussiste o non costituisce reato o che l'interessato non lo ha commesso, ovvero risulti destinatario di un provvedimento di espulsione mediante accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica, ovvero abbia lasciato il territorio nazionale e si trovi nelle condizioni di cui all'art. 13, comma 13, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, e successive modificazioni». L'impugnato decreto prefettizio costituisce, quindi, una mera applicazione della rigorosa disposizione normativa contenuta nell'art. 33, comma 7, lett. a), della citata legge n. 189/2002, che esclude automaticamente dalla sanatoria i lavoratori extracomunitari che risultino destinatari di un provvedimento di espulsione con accompagnamento coattivo alla frontiera, in quanto nei confronti dell'odierno ricorrente e' stata disposta l'espulsione con accompagnamento coattivo alla frontiera con decreto del Prefetto di Napoli del 22 novembre 2001, nella cui motivazione viene specificato che il ricorrente «e' entrato nel territorio dello Stato in data 1° ottobre 2000 attraversando il confine nella zona di Coste Calabresi sottraendosi ai controlli di frontiera» e che «sussiste concreto pericolo che lo stesso si sottragga all'esecuzione del provvedimento poiche': non risulta inserito in un contesto familiare sociale e lavorativo». 3. - La Corte costituzionale, gia' chiamata da numerosi tribunali amministrativi regionali a vagliare la legittimita' costituzionale dell'art. 33, comma 7, lettera a), della legge 30 luglio 2002, n. 189 e dell'art. 1, comma 8, lettera a), del decreto-legge 9 settembre 2002, n. l95 (Disposizioni urgenti in materia di legalizzazione del lavoro irregolare di extracomunitari), convertito, con modificazioni, nella legge 9 ottobre 2002, n. 222, nella parte in cui escludono (il primo per i c.d. badanti e lavoratori domestici, il secondo per i dipendenti di imprese) la regolarizzazione dei lavoratori che siano stati destinatari di provvedimenti di espulsione con accompagnamento alla frontiera, si e' recentemente pronunciata con l'ordinanza 25 marzo 2005, n. 126, dichiarando manifestamente inammissibili le questioni sollevate. In particolare la Corte - dopo aver evidenziato che i Tribunale amministrativo regionale remittenti «evocano tutti l'art. 3 Cost. e sostengono la illegittimita' delle suindicate disposizioni in quanto riservano, ai fini della regolarizzazione, lo stesso trattamento a soggetti che si trovano in posizioni diverse, accomunando lavoratori colpiti da ordinanze di espulsione con accompagnamento alla frontiera per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato o perche' ritenuti socialmente pericolosi ad altri destinatari dei medesimi provvedimenti per essersi trattenuti nel territorio dello Stato oltre il termine di quindici giorni dall'intimazione di espulsione, oppure per essere entrati clandestinamente in Italia privi di un valido documento di identita', ma senza essersi resi colpevoli di alcun reato o essere concretamente pericolosi per la sicurezza pubblica» e che «alcuni remittenti sollevano la questione anche in riferimento agli artt. 2, 4, 13, 16, 27, secondo comma, 29 e 35, primo comma, Cost., sostenendo, con riguardo a quest'ultimo, che il procedimento di emersione e il provvedimento di regolarizzazione favoriscono l'inserimento sociale dei lavoratori extracomunitari» - ha rilevato che «nessuno dei remittenti riferisce compiutamente sulla fattispecie oggetto del giudizio davanti a lui pendente e tutti omettono - in particolare - di precisare le motivazioni dei provvedimenti di espulsione, sicche' non e' possibile stabilire quale sia la concreta situazione in cui versa ciascuno dei lavoratori interessati ai giudizi a quibus» e che «le suindicate carenze di motivazione privano questa corte della possibilita' di ogni controllo sulla rilevanza della questione nei giudizi di merito». 3. - La necessita' di conoscere la «concreta situazione» in cui versa ciascuno dei lavoratori interessati alla sanatoria, evidenziata nell'ordinanza n. 126/2005 - oltre ad incidere sulla rilevanza delle suddette questioni di legittimita' costituzionale dell'articolo 33, comma 7, lettera a), della legge n. 189/2002 - e' gia' stata valorizzata dalla stessa Corte costituzionale nella sentenza 18 febbraio 2005, n. 78, con la quale e' stata dichiarata l'illegittimita' costituzionale dell'articolo 33, comma 7, lettera c), della legge 30 luglio 2002, n. 189, e dell'articolo 1, comma 8, lettera c), del decreto legge 9 settembre 2002, n. 195, nella parte in cui fanno derivare automaticamente il rigetto della istanza di regolarizzazione del lavoratore extracomunitario dalla presentazione di una denuncia per uno dei reati per i quali gli articoli 380 e 381 cod. proc. pen. prevedono l'arresto obbligatorio o facoltativo in flagranza. In particolare i giudici della Consulta dopo aver rilevato in motivazione che «la denuncia, comunque formulata e ancorche' contenga l'espresso riferimento a una o a piu' fattispecie criminose, e' atto che nulla prova riguardo alla colpevolezza o alla pericolosita' del soggetto indicato come autore degli atti che il denunciante riferisce», hanno affermato le suindicate disposizioni si pongono in contrasto con l'art. 3 Cost. Il collegio ritiene che valutazioni analoghe a quelle che hanno deteriminato la dichiarazione di incostituzionalita' della causa ostativa prevista dalla lettera c) dell'art. 33, comma 7, della legge 30 luglio 2002, n. 189, potrebbero valere per quella prevista dalla lettera a), non potendo la pericolosita' sociale essere automaticamente desunta dal fatto che nei confronti del soggetto da espellere sia stato contestualmente adottato l'ordine di accompagnamento coattivo alla frontiera, circostanza che, di per se', nulla prova in ordine alla pericolosita' sociale del cittadino extracomunitario. Inoltre, non avendo la Questura di Napoli specificato se l'accompagnamento alla frontiera sia stato effettivamente eseguito, nei confronti del ricorrente non puo' comunque trovare applicazione nel caso in esame la ulteriore causa ostativa alla revoca del decreto di espulsione, prevista dallo stesso art. 33, comma 7, lett. a), costituita dal rientro non autorizzato nel territorio dello Stato da parte di soggetti in precedenza espulsi (la quale configura altresi' il reato previsto dall'art. 13, comma 13, del decreto legislativo n. 286/1998). 4. - Cio' posto, il collegio ritiene doveroso sollevare la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 33, comma 7, lett. a), della citata legge 30 luglio 2002, n. 189, perche' lo stesso, escludendo automaticamente dalla sanatoria i lavoratori extracomunitari che risultino destinatari di un provvedimento di espulsione con accompagnamento coattivo alla frontiera, sembra porsi in insanabile conflitto con il principio di eguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione, che vieta di trattare in modo identico situazioni tra loro diverse. Infatti, come gia' evidenziato nelle ordinanze di rimessione sulle quali la Corte si e' pronunciata con l'ordinanza n. 126/2005, la predetta disposizione riserva lo stesso trattamento a soggetti che si trovano in posizioni diverse, accomunando lavoratori colpiti da decreti di espulsione con accompagnamento alla frontiera per motivi di ordine pubblico, o di sicurezza dello Stato, o perche' ritenuti socialmente pericolosi, ad altri destinatari dei medesimi provvedimeti per il solo fatto di essersi trattenuti nel territorio dello Stato oltre il termine di quindici giorni dall'intimazione di espulsione, oppure di essere entrati cladestinamente in Italia privi di un valido documento di identita', ma senza essersi resi colpevoli di alcun reato o essere concretamente pericolosi per la sicurezza pubblica. 5. - In merito alla rilevanza della questione di legittimita costituzionale, il collegio ritiene necessario puntualizzare innanzi tutto che, come gia evidenziato in precedenza, l'odierno ricorrente e' stato espulso con accompagnamento coattivo alla frontiera perche' risultava entrato clandestinamente nel temtono dello Stato e per scongiurare il pericolo che si sottraesse all'esecuzione del provvedimento. Non risulta invece che lo stesso si fosse reso colpevole di reati o fosse concretamente pericoloso per la sicurezza pubblica. Inoltre si deve ribadire che, non avendo l'Amministrazione specificato se l'ordine di accompagnamento alla frontiera sia stato effettivamente eseguito nei confronti del ricorrente, non e' possibile ritenere che nella fattispecie in esame debba comunque trovare applicazione la diversa causa ostativa alla revoca del decreto di espulsione, costituita dal rientro non autorizzato nel territorio dello Stato da parte di chi sia stato in precedenza espulso.
P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza della sollevata questione di legittimita' costituzionale, ordina la sospensione dell'ulteriore corso del giudizio iniziato con il ricorso indicato in epigrafe e deferisce alla Corte costituzionale la definizione della costituzionalita', in parte qua, dell'art. 33, comma 7, lettera a), della citata legge 30 luglio 2002, n. 189, in relazione all'art. 3, comma 1, della Carta costituzionale. Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Ordina che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Cosi' deciso in Napoli, nella Camera di consiglio del 12 ottobre 2005. Il Presidente: D'Alessio L'estensore: Polidori 06C1215